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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE TO, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1308/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Maggiore 6 40124 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 123/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 4 e pubblicata il 10/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20190041151450000002282 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20190041151450000002282 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20190041151450000002282 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Dato atto dei pagamenti effettuati per la superficie di mq 71 ad ufficio, dichiarare illegittimo e non dovuto il tributo sulla superficie di mq 596 tassata in categoria 3; disporre il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e degli atti preordinati, connessi e conseguenti, dichiarare non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi, disporre l'obbligo di rimborso per quanto venga indebitamente riscosso, con gli interessi di legge dalle singole riscossioni al saldo, condannare il Comune di Bologna a rifondere le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
previa indagine intesa a verificare che per l'insediamento di cui è causa viene espletato servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solo per le superfici ad uffici, previo, occorrendo, rinvio alla
Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 43,
53, 76, 97 e 117 della Costituzione, dei commi 641 e 642 dell'art. 1della legge 147/13, ove, e previo, occorrendo, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché stabilisca se le norme europee su concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale, nonché le direttive comunitarie su rifiuti, imballaggi e servizi, si debbano interpretare nel senso che, laddove gli operatori economici siano tenuti a provvedere a proprie spese al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali in genere e in particolare degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non provenienti da commercianti al dettaglio, senza poter far capo al servizio pubblico, e siano altresì vincolati a partecipare al Conai Consorzio Nazionale Imballaggi corrispondendo il relativo contributo, non consentano a uno Stato membro di imporre ulteriori prelievi connessi alla privativa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Conclusioni dell'appellato
Rigettare il ricorso confermando la sentenza e dichiarando la legittimità dell'atto impugnato;
-con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Spa ha impugnato l'avviso di accertamento n.20190041151450000002282 relativo a TARI per gli anni 2016, 2017 e 2018 con il quale il Comune di Bologna ha chiesto il pagamento della somma di € 7.072,00, e ha irrogato sanzione del 30% e interessi, per un totale complessivo di € 9.222,19.
Secondo la prospettazione della società ricorrente (ora appellante) la tassa non sarebbe dovuta, in quanto nella superficie sottoposta a tassazione si tratterebbero esclusivamente imballaggi terziari, dai quali soltanto proverrebbero i rifiuti, che, in quanto speciali, sarebbero poi avviati a recupero presso la propria sede di
Monza.
Perfezionatosi il contraddittorio, con la costituzione del Comune di Bologna, che ha contestato la fondatezza della impugnazione, la CTP di Bologna ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello la Ricorrente_1 Spa, contestando al giudice di primo grado sia la difettosa applicazione delle norme, che regolano la tassazione delle aree nelle quali si svolgono attività dalle quali si generano rifiuti speciali, sia la erronea valutazione della prova offerta a sostegno della propria impugnazione.
Al gravame resiste il Comune di Bologna e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre rilevare che, secondo l'insegnamento della S.C., in tema di TARI, “l'esenzione dal tributo è prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente
» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»” (Cass. 13455/2024)
E' stato inoltre chiarito (cfr. Cass. nn. 8205 e 8222 del 14 marzo 2022) che la «riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari
'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi terziari […] non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari»; e si è affermato che «agli imballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica appunto la disciplina di cui all'art.62, co. 3^ cit., il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formano i rifiuti speciali;
per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art.21 co. 7^ d.lgs. 22/1997
».
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare sia l'inclusione degli imballaggi terziari in questo tipo di disciplina (Cass. nn. 10010/19; 703/19; 4960/18; 4793/16 ed altre), sia l'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti;
entità della superficie di loro produzione;
autosmaltimento)» (Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, n, 8205 e nello stesso senso, Cass. Sez. T, 14 marzo 2022, n. 8222).
Sulla base dei presupposti appena enunciati, si tratta dunque di verificare se, effettivamente, nell'area in questione vengano prodotti rifiuti da imballaggi terziari, e se vi sia la prova che tali rifiuti siano stati destinati a smaltimento o a recupero a cura e spese della società ricorrente.
Sul punto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, deve darsi atto che la documentazione prodotta dall'appellante è sufficiente a dimostrare sia la produzione nell'area in questione di rifiuti da imballaggi terziari, in via continuativa e prevalente, sia l'avvenuto avvio a recupero.
La documentazione da esaminare, infatti, non è tanto quella prodotta nel fascicolo di primo grado ai nn.
19-24 (che pure è utile a dimostrazione dei costi sostenuti), quanto piuttosto quella depositata dalla società ricorrente ai nn. da 7 a 13, e non specificamente impugnata, dalla quale emerge che dallo stabilimento di
Bologna, mensilmente, venivano trasferiti alla sede principale di Monza gli imballaggi da avviare al recupero
(cfr. i documenti di trasporto), e che nell'area oggetto di lite venivano trattati proprio i detti imballaggi (cfr. fotografie al n. 13). Circostanze, peraltro, confermate anche dalla relazione tecnica depositata da parte appellante.
Sul punto, i rilievi contenuti nella sentenza di primo grado non appaiono convincenti. Non si devono infatti ritenere decisive né la circostanza della mancanza, nei formulari, della indicazione di una provenienza
(anche) da Bologna dei rifiuti, dal momento che non è contestabile che, da Bologna, gli imballaggi raggiungessero Modena, essendo tale spostamento documentato dai DDT;
né quella del mancato avvio a recupero di imballaggi misti, perché nessuna prova è fornita dall'Amministrazione che a Bologna si producessero rifiuti anche da imballaggi misti. E nemmeno può considerarsi generica la causale del trasporto, che nei DDT viene individuata come “trasferimento per recupero”.
Priva di rilievo è del resto la contestazione dell'Amministrazione, secondo la quale i formulari dei rifiuti esibiti indicherebbero quale produttore o detentore la società Ricorrente_1 Spa, con sede in Monza;
il che lascerebbe intendere, secondo la prospettazione del Comune di Bologna, che i rifiuti avviati a recupero proverrebbero esclusivamente dalla sede di Monza. In realtà, la Ricorrente_1 spa, come emerge anche dalla epigrafe dell'appello qui esaminato, ha sede legale a Monza, onde è del tutto evidente che, nei documenti, compaia con la indicazione della sua sede legale, indipendentemente dal luogo in cui i servizi di cui fruisce siano stati prestati.
D'altro canto, è egualmente evidente che se i rifiuti vengono trasferiti da Bologna a Monza, e in quest'ultima città, insieme a quelli provenienti dalle altre sedi (circostanza non contestata specificamente), vengono avviati a recupero, la stazione finale di partenza verso l'azienda in cui vengono trattati per essere recuperati sia appunto quella di Monza.
Nemmeno può trovare ingresso la eccezione del Comune di Bologna secondo la quale la detassazione dovrebbe applicarsi soltanto a Monza.
Per ciò che attiene il presente giudizio, la valutazione della esistenza o meno del presupposto per la imposizione tributaria deve essere svolta con riferimento al luogo nel quale l'attività che abbia eventualmente diritto alla esenzione viene esercitata. Tanto più poi se, come nel caso di specie, lo smaltimento del rifiuto sia addirittura vietato e debba essere realizzato a cura e spese del contribuente nelle forme previste per i rifiuti speciali.
Infine deve escludersi che la presenza umana nell'area, limitata alla esecuzione delle operazioni di trattamento e movimentazione degli imballaggi, sia rilevante ai fini della decisione, avendo la giurisprudenza chiarito che l'attività di produzione di rifiuti speciale, ai fini della detassazione, deve essere continuativa e prevalente (nel senso di non esclusiva).
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia, si ritiene equa la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9,
Accoglie l'appello e annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 16 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone BA RS
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE TO, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1308/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Maggiore 6 40124 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 123/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 4 e pubblicata il 10/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20190041151450000002282 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20190041151450000002282 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20190041151450000002282 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Dato atto dei pagamenti effettuati per la superficie di mq 71 ad ufficio, dichiarare illegittimo e non dovuto il tributo sulla superficie di mq 596 tassata in categoria 3; disporre il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e degli atti preordinati, connessi e conseguenti, dichiarare non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi, disporre l'obbligo di rimborso per quanto venga indebitamente riscosso, con gli interessi di legge dalle singole riscossioni al saldo, condannare il Comune di Bologna a rifondere le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
previa indagine intesa a verificare che per l'insediamento di cui è causa viene espletato servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solo per le superfici ad uffici, previo, occorrendo, rinvio alla
Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 43,
53, 76, 97 e 117 della Costituzione, dei commi 641 e 642 dell'art. 1della legge 147/13, ove, e previo, occorrendo, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché stabilisca se le norme europee su concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale, nonché le direttive comunitarie su rifiuti, imballaggi e servizi, si debbano interpretare nel senso che, laddove gli operatori economici siano tenuti a provvedere a proprie spese al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali in genere e in particolare degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non provenienti da commercianti al dettaglio, senza poter far capo al servizio pubblico, e siano altresì vincolati a partecipare al Conai Consorzio Nazionale Imballaggi corrispondendo il relativo contributo, non consentano a uno Stato membro di imporre ulteriori prelievi connessi alla privativa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Conclusioni dell'appellato
Rigettare il ricorso confermando la sentenza e dichiarando la legittimità dell'atto impugnato;
-con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Spa ha impugnato l'avviso di accertamento n.20190041151450000002282 relativo a TARI per gli anni 2016, 2017 e 2018 con il quale il Comune di Bologna ha chiesto il pagamento della somma di € 7.072,00, e ha irrogato sanzione del 30% e interessi, per un totale complessivo di € 9.222,19.
Secondo la prospettazione della società ricorrente (ora appellante) la tassa non sarebbe dovuta, in quanto nella superficie sottoposta a tassazione si tratterebbero esclusivamente imballaggi terziari, dai quali soltanto proverrebbero i rifiuti, che, in quanto speciali, sarebbero poi avviati a recupero presso la propria sede di
Monza.
Perfezionatosi il contraddittorio, con la costituzione del Comune di Bologna, che ha contestato la fondatezza della impugnazione, la CTP di Bologna ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello la Ricorrente_1 Spa, contestando al giudice di primo grado sia la difettosa applicazione delle norme, che regolano la tassazione delle aree nelle quali si svolgono attività dalle quali si generano rifiuti speciali, sia la erronea valutazione della prova offerta a sostegno della propria impugnazione.
Al gravame resiste il Comune di Bologna e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre rilevare che, secondo l'insegnamento della S.C., in tema di TARI, “l'esenzione dal tributo è prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente
» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»” (Cass. 13455/2024)
E' stato inoltre chiarito (cfr. Cass. nn. 8205 e 8222 del 14 marzo 2022) che la «riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari
'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi terziari […] non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari»; e si è affermato che «agli imballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica appunto la disciplina di cui all'art.62, co. 3^ cit., il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formano i rifiuti speciali;
per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art.21 co. 7^ d.lgs. 22/1997
».
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare sia l'inclusione degli imballaggi terziari in questo tipo di disciplina (Cass. nn. 10010/19; 703/19; 4960/18; 4793/16 ed altre), sia l'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti;
entità della superficie di loro produzione;
autosmaltimento)» (Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, n, 8205 e nello stesso senso, Cass. Sez. T, 14 marzo 2022, n. 8222).
Sulla base dei presupposti appena enunciati, si tratta dunque di verificare se, effettivamente, nell'area in questione vengano prodotti rifiuti da imballaggi terziari, e se vi sia la prova che tali rifiuti siano stati destinati a smaltimento o a recupero a cura e spese della società ricorrente.
Sul punto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, deve darsi atto che la documentazione prodotta dall'appellante è sufficiente a dimostrare sia la produzione nell'area in questione di rifiuti da imballaggi terziari, in via continuativa e prevalente, sia l'avvenuto avvio a recupero.
La documentazione da esaminare, infatti, non è tanto quella prodotta nel fascicolo di primo grado ai nn.
19-24 (che pure è utile a dimostrazione dei costi sostenuti), quanto piuttosto quella depositata dalla società ricorrente ai nn. da 7 a 13, e non specificamente impugnata, dalla quale emerge che dallo stabilimento di
Bologna, mensilmente, venivano trasferiti alla sede principale di Monza gli imballaggi da avviare al recupero
(cfr. i documenti di trasporto), e che nell'area oggetto di lite venivano trattati proprio i detti imballaggi (cfr. fotografie al n. 13). Circostanze, peraltro, confermate anche dalla relazione tecnica depositata da parte appellante.
Sul punto, i rilievi contenuti nella sentenza di primo grado non appaiono convincenti. Non si devono infatti ritenere decisive né la circostanza della mancanza, nei formulari, della indicazione di una provenienza
(anche) da Bologna dei rifiuti, dal momento che non è contestabile che, da Bologna, gli imballaggi raggiungessero Modena, essendo tale spostamento documentato dai DDT;
né quella del mancato avvio a recupero di imballaggi misti, perché nessuna prova è fornita dall'Amministrazione che a Bologna si producessero rifiuti anche da imballaggi misti. E nemmeno può considerarsi generica la causale del trasporto, che nei DDT viene individuata come “trasferimento per recupero”.
Priva di rilievo è del resto la contestazione dell'Amministrazione, secondo la quale i formulari dei rifiuti esibiti indicherebbero quale produttore o detentore la società Ricorrente_1 Spa, con sede in Monza;
il che lascerebbe intendere, secondo la prospettazione del Comune di Bologna, che i rifiuti avviati a recupero proverrebbero esclusivamente dalla sede di Monza. In realtà, la Ricorrente_1 spa, come emerge anche dalla epigrafe dell'appello qui esaminato, ha sede legale a Monza, onde è del tutto evidente che, nei documenti, compaia con la indicazione della sua sede legale, indipendentemente dal luogo in cui i servizi di cui fruisce siano stati prestati.
D'altro canto, è egualmente evidente che se i rifiuti vengono trasferiti da Bologna a Monza, e in quest'ultima città, insieme a quelli provenienti dalle altre sedi (circostanza non contestata specificamente), vengono avviati a recupero, la stazione finale di partenza verso l'azienda in cui vengono trattati per essere recuperati sia appunto quella di Monza.
Nemmeno può trovare ingresso la eccezione del Comune di Bologna secondo la quale la detassazione dovrebbe applicarsi soltanto a Monza.
Per ciò che attiene il presente giudizio, la valutazione della esistenza o meno del presupposto per la imposizione tributaria deve essere svolta con riferimento al luogo nel quale l'attività che abbia eventualmente diritto alla esenzione viene esercitata. Tanto più poi se, come nel caso di specie, lo smaltimento del rifiuto sia addirittura vietato e debba essere realizzato a cura e spese del contribuente nelle forme previste per i rifiuti speciali.
Infine deve escludersi che la presenza umana nell'area, limitata alla esecuzione delle operazioni di trattamento e movimentazione degli imballaggi, sia rilevante ai fini della decisione, avendo la giurisprudenza chiarito che l'attività di produzione di rifiuti speciale, ai fini della detassazione, deve essere continuativa e prevalente (nel senso di non esclusiva).
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia, si ritiene equa la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9,
Accoglie l'appello e annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 16 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone BA RS