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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2449/24 del R.G., avente a oggetto accertamento di
intervenuta usucapione e affrancazione,
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Rinaldi, Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni della difesa diparte ricorrente all'udienza del 26 novembre 2025: si riporta alle istanze di cui all'atto introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e , come rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi, deducevano di esercitare il possesso uti dominus, ultraventennale, pubblico e pacifico con riferimento ai terreni con insistente fabbricato, quest'ultimo edificato da sin dal Parte_2
1977, siti in agro di TI CA (TA) e censiti in Catasto al foglio 180, p.lle 470, 472, 455 (terreni), sui quali grava diritto del concedente in favore di , e 540 (ex 439) sub 1 Controparte_1
(fabbricato).
Per tali ragioni, invocavano la dichiarazione di intervenuta usucapione in proprio favore del diritto di proprietà riferito al compendio immobiliare in questione, solo in via subordinata instando per l'affrancazione, previa determinazione del relativo capitale, in ogni caso con vittoria delle spese in caso di avversa opposizione.
La resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Instauratosi il contraddittorio, la controversia veniva istruita mediante prova per testi ed era riservata per la decisione all'udienza del 26 novembre 2025.
La domanda principale avanzata dai ricorrenti non può essere accolta.
Risulta infatti dalla relazione notarile in atti che i terreni dedotti in giudizio siano gravati da diritto del concedente, in favore della resistente, il quale ha certamente risalenza remota per quanto emerge dall'istruttoria e dalla produzione documentale, in particolare per quanto riferito dai testi escussi circa l'utilizzo ultraventennale, esclusivo e senza limitazioni riferito a tutto il compendio immobiliare da parte di e successivamente della propria avente causa per “nuda proprietà” , Parte_2 Parte_1
nonché per quanto risulta dalle evidenze della prima concessione edilizia risalente al 1977, mercè la quale è
stato edificato dal medesimo il fabbricato oggi catastalmente individuato con la particella Parte_2
540 (ex 439) subalterno 1.
Ciò posto, osserva il Tribunale che, per quanto evincibile dagli atti prodotti in giudizio, la suddetta edificazione del fabbricato sarebbe stata eseguita da quale enfiteuta del terreno Persona_1
interessato dall'attività edilizia in parola, con ciò configurandosi una miglioria interessante il predio in questione, la cui facoltà di realizzazione è sì certamente concessa dall'ampio e discrezionale potere in capo all'enfiteuta, ma non determina l'acquisizione in proprietà in capo a questi del manufatto realizzato, che dunque rimane, come il terreno interessato dalla miglioria, gravato dal diritto del concedente. Tale
evidenza, se da un lato non rende qualificanti ai fini della invocata usucapione gli elementi oggettivi di possesso ultraventennali emersi all'esito dell'istruttoria, come innanzi sommariamente citati, per l'assoluta comunanza tra le ampie e discrezionali facoltà concesse all'enfiteuta e gli elementi caratterizzanti il possesso uti dominus necessario al configurarsi dell'acquisto a titolo originario della proprietà nei termini richiesti dai ricorrenti, consente tuttavia di attribuire alla volontà espressa nell'atto notarile del 20 maggio
2009 (donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto) valenza di primo atto risultante in giudizio di
“interversione del possesso”, in assenza di elementi precedenti dai quali desumere con verosimile certezza la detta mutazione dell'elemento soggettivo.
La detta decorrenza iniziale (come detto per ciò che consta dagli elementi acquisiti al giudizio) evidenzia dunque la insufficienza dell'elemento temporale ultraventennale necessario per ritenere integrata l'invocata usucapione, con conseguente inaccoglibilità della domanda sul punto.
Accertata però la sussistenza in origine dell'enfiteusi in capo a risulta invece accoglibile la Parte_2
domanda subordinata di affrancazione, costituente come noto diritto potestativo dell'enfiteuta,
certamente estensibile a terzi, come richiesto nella ipotesi di cui è giudizio a beneficio anche di Pt_1
, dovendosi ritenere integrato il requisito della ultraventennalità della durata della enfiteusi, per
[...]
quanto innanzi già detto sul punto, residuando dunque quale unico elemento a determinarsi la quantificazione del capitale di affranco, per la quale, in assenza di concreti elementi riferiti alla misura del canone enfiteutico, dovrà disporsi il proseguimento del giudizio.
La mancata costituzione dei convenuti costituisce giustificato motivo per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario
dott. Daniele Miccoli, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai ricorrenti, così
dispone:
1) rigetta la domanda di accertamento della intervenuta usucapione;
2) dispone la prosecuzione del giudizio per gli accertamenti di cui in motivazione, come da separata ordinanza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto il 16 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2449/24 del R.G., avente a oggetto accertamento di
intervenuta usucapione e affrancazione,
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Rinaldi, Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni della difesa diparte ricorrente all'udienza del 26 novembre 2025: si riporta alle istanze di cui all'atto introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e , come rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi, deducevano di esercitare il possesso uti dominus, ultraventennale, pubblico e pacifico con riferimento ai terreni con insistente fabbricato, quest'ultimo edificato da sin dal Parte_2
1977, siti in agro di TI CA (TA) e censiti in Catasto al foglio 180, p.lle 470, 472, 455 (terreni), sui quali grava diritto del concedente in favore di , e 540 (ex 439) sub 1 Controparte_1
(fabbricato).
Per tali ragioni, invocavano la dichiarazione di intervenuta usucapione in proprio favore del diritto di proprietà riferito al compendio immobiliare in questione, solo in via subordinata instando per l'affrancazione, previa determinazione del relativo capitale, in ogni caso con vittoria delle spese in caso di avversa opposizione.
La resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Instauratosi il contraddittorio, la controversia veniva istruita mediante prova per testi ed era riservata per la decisione all'udienza del 26 novembre 2025.
La domanda principale avanzata dai ricorrenti non può essere accolta.
Risulta infatti dalla relazione notarile in atti che i terreni dedotti in giudizio siano gravati da diritto del concedente, in favore della resistente, il quale ha certamente risalenza remota per quanto emerge dall'istruttoria e dalla produzione documentale, in particolare per quanto riferito dai testi escussi circa l'utilizzo ultraventennale, esclusivo e senza limitazioni riferito a tutto il compendio immobiliare da parte di e successivamente della propria avente causa per “nuda proprietà” , Parte_2 Parte_1
nonché per quanto risulta dalle evidenze della prima concessione edilizia risalente al 1977, mercè la quale è
stato edificato dal medesimo il fabbricato oggi catastalmente individuato con la particella Parte_2
540 (ex 439) subalterno 1.
Ciò posto, osserva il Tribunale che, per quanto evincibile dagli atti prodotti in giudizio, la suddetta edificazione del fabbricato sarebbe stata eseguita da quale enfiteuta del terreno Persona_1
interessato dall'attività edilizia in parola, con ciò configurandosi una miglioria interessante il predio in questione, la cui facoltà di realizzazione è sì certamente concessa dall'ampio e discrezionale potere in capo all'enfiteuta, ma non determina l'acquisizione in proprietà in capo a questi del manufatto realizzato, che dunque rimane, come il terreno interessato dalla miglioria, gravato dal diritto del concedente. Tale
evidenza, se da un lato non rende qualificanti ai fini della invocata usucapione gli elementi oggettivi di possesso ultraventennali emersi all'esito dell'istruttoria, come innanzi sommariamente citati, per l'assoluta comunanza tra le ampie e discrezionali facoltà concesse all'enfiteuta e gli elementi caratterizzanti il possesso uti dominus necessario al configurarsi dell'acquisto a titolo originario della proprietà nei termini richiesti dai ricorrenti, consente tuttavia di attribuire alla volontà espressa nell'atto notarile del 20 maggio
2009 (donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto) valenza di primo atto risultante in giudizio di
“interversione del possesso”, in assenza di elementi precedenti dai quali desumere con verosimile certezza la detta mutazione dell'elemento soggettivo.
La detta decorrenza iniziale (come detto per ciò che consta dagli elementi acquisiti al giudizio) evidenzia dunque la insufficienza dell'elemento temporale ultraventennale necessario per ritenere integrata l'invocata usucapione, con conseguente inaccoglibilità della domanda sul punto.
Accertata però la sussistenza in origine dell'enfiteusi in capo a risulta invece accoglibile la Parte_2
domanda subordinata di affrancazione, costituente come noto diritto potestativo dell'enfiteuta,
certamente estensibile a terzi, come richiesto nella ipotesi di cui è giudizio a beneficio anche di Pt_1
, dovendosi ritenere integrato il requisito della ultraventennalità della durata della enfiteusi, per
[...]
quanto innanzi già detto sul punto, residuando dunque quale unico elemento a determinarsi la quantificazione del capitale di affranco, per la quale, in assenza di concreti elementi riferiti alla misura del canone enfiteutico, dovrà disporsi il proseguimento del giudizio.
La mancata costituzione dei convenuti costituisce giustificato motivo per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario
dott. Daniele Miccoli, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai ricorrenti, così
dispone:
1) rigetta la domanda di accertamento della intervenuta usucapione;
2) dispone la prosecuzione del giudizio per gli accertamenti di cui in motivazione, come da separata ordinanza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto il 16 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)