CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ______________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ________ Consigliere
All'udienza del 24 giugno 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2139/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.7426/2024 emessa in data 24 giugno 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
IL n persona del pro Parte_1 Pt_2 tempore (C.F. ) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato (C.F. PEC P.IVA_2 Email_1 presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliato ex lege;
[...]
E
[...]
CP_1 contumace CP_2
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 26 luglio 2024 il Parte_1 ha impugnato la sentenza n.7426/2024 emessa, con la trattazione nelle
[...] forme di cui all'art.127 ter cpc , dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il giorno 24 giugno 2024.
La sentenza ha accolto la domanda di riconoscendole il diritto a CP_1 vedersi assegnata, per l'anno scolastico 2022/2023, una supplenza sino al termine delle attività didattiche e condannando il convenuto al risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale mediante il pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non percepite per l'a.s. 2022/23, oltre interessi dalla maturazione di ogni mensilità al saldo, nonché all'attribuzione dei corrispondenti 12 punti in graduatoria.
Con l'impugnazione il ha illustrato i motivi di cui si dirà appresso. Parte_1
Nonostante la rituale notifica del gravame presso il difensore costituto in primo grado e nel termine di legge, non si è costituita sicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 24 giugno 2025, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito di note scritte nel termine assegnato, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda allegava di essere docente precaria inserita CP_1 nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze ( a seguire “GPS”)
2022/2024, classe di concorso DA, INCROCIATA I FASCIA (SOSTEGNO
INFANZIA) gestite dall' e che, Controparte_3 avendo inoltrato regolare domanda di inserimento in GPS della Provincia di Roma il
25 maggio 2022 e la domanda di Informatizzazione Nomine Supplenze il 12 agosto
2022, con cui esprimeva le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento, era stata inserita nella graduatoria pubblicata il 30 agosto 2022 per la sua classe di concorso (AAAA) in posizione n. 6828, con 45,50 punti.
Tuttavia, allorché era stato pubblicato il 9 settembre 2022 il primo bollettino scuole con le relative disponibilità nelle GPS I Fascia incrociate sostegno, per la classe di concorso DA, ella risultava scavalcata da docenti con posizione e punteggio
Pag. 2 di 19 inferiore a lei che erano stati convocati presso le stesse sedi da lei scelte con la domanda di Informatizzazione Nomine.
In particolare, i posti da lei prescelti erano assegnati alle docenti:
1) nserita nella prima fascia incrociate sostegno, su Parte_3 classe di concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 34 / posizione 8072, assegnato all'Istituto CiampinoV. (codice meccanografico RMAA22000Q), Per_1 per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente alla posizione 2 della domanda di Informatizzazione nomine;
2) nserita nella prima fascia incrociate sostegno, su classe di Parte_4 concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 34 / posizione 8073, assegnata all'Istituto Comprensivo Via Del Calice (codice meccanografico , per C.F._1 cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente posizione 5 della domanda di Informatizzazione nomine);
3) inserita nella prima fascia incrociate sostegno, su Controparte_4 classe di concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 36,5/ posizione 7731, assegnato all'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni (codice meccanografico
, per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede C.F._2 scelta dal ricorrente alla posizione 3 della domanda di Informatizzazione nomine
Inoltre, nel bollettino pubblicato il 10 novembre 2022, la ricorrente sarebbe stata nuovamente scavalcata da altre docenti con posizione e punteggio inferiore a lei.
Si sarebbe trattato di:
1) inserita nella prima fascia incrociate sostegno, su classe di Parte_5 concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 22/ posizione 9677, assegnata all'Istituto Ciampino-V. Bachelet (codice meccanografico RMAA22000Q), per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente alla posizione 2 della domanda di Informatizzazione nomine;
2) inserita nella prima fascia incrociate sostegno, su Parte_6 classe di concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 21 / posizione 9760, assegnata all'Istituto Comprensivo Via Del Calice (codice meccanografico
, per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede C.F._1 scelta dal ricorrente alla posizione 5 della domanda di Informatizzazione nomine.
Pag. 3 di 19 Deduceva quindi la che la pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di CP_1 nomine era avvenuta senza che fosse stata esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e, soprattutto, senza dare alcuna ragionevole motivazione della scelta dell'attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.
Si trattava di una violazione del criterio meritocratico del tutto ingiustificata.
In ogni caso, l'assegnazione delle nomine sarebbe avvenuta in difformità rispetto ai criteri definiti dell'art. 12 dell' O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 che avrebbe consentito di differenziare la rinuncia alla procedura straordinaria di reclutamento dalla mera la rinuncia alla sede, disciplinata invece dal secondo periodo del comma 4 del testo in esame ed operante nello specifico caso in cui il docente si fosse reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi.
La prima ipotesi avrebbe precluso il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, perciò l'aspirante avrebbe partecipato ad un solo turno di nomina e non avrebbe potuto partecipare ai successivi, viceversa, la seconda ipotesi, determinando la rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse (dovuta alla mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui avrebbe dovuto essere convocata nei successivi turni di nomina per le sedi prescelte) non avrebbe prodotto tali effetti.
Precisava che i docenti nominati in sua vece non sarebbero stati titolari di alcuna riserva come si sarebbe potuto desumere dai documenti.
Affermava che la condotta dell'amministrazione le avrebbe cagionato un duplice danno consistente nella mancata assegnazione della sede ma anche nella perdita del punteggio che sarebbe derivato dall'attribuzione della sede e chiedeva la condanna di controparte al ristoro di entrambi.
Instauratosi il contraddittorio con il quest'ultimo spiegava Parte_1 che al momento in cui la ricorrente era in turno per la classe di concorso AAA su posto comune, nessuna delle sedi per cui aveva espresso preferenza era risultata disponibile (bollettino prot. n. 28811 del 09/09/2022 e successive modifiche),
Pag. 4 di 19 poiché le nomine in quel turno avevano interessato esclusivamente docenti in possesso di titolo di riserva.
Nei successivi turni, relativi alla classe di concorso DA (sostegno), in applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.112/2022 non era stata presa in considerazione nelle graduatorie incrociate poiché ritenuta rinunciataria.
Il Tribunale, preso atto delle rispettive difese delle parti, accoglieva la domanda.
Riportando l'integrale contenuto dell'art.12 dell'ordinanza ministeriale che disciplinava il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, nella sostanza, ricavava dal tenore del comma 4 la necessità di tenere distinta, così come sostenuto dalla ricorrente, la rinuncia alla procedura derivante dalla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente, dalla rinuncia alla sede, disciplinata dal secondo periodo del comma 4, che si verificava allorché il docente si era reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi.
Aggiungeva che la sanzione disciplinata dal comma 1° dello stesso articolo, consistente nell'esclusione dalle successive fasi, operasse esclusivamente in relazione all'ipotesi della rinuncia all'incarico annuale o tempo determinato e non nel caso delle preferenze espresse solo per alcune delle sedi.
Osservava, in proposito, che <diversamente opinando, tutti gli aspiranti dovrebbero necessariamente, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio per scongiurare una esclusione “a sorpresa” in caso di indisponibilità delle sedi scelte;
salvo poi essere costretti a rinunciare ex post in caso di assegnazione ad una sede non gradita.>>.
Concludeva, pertanto, che alla stregua di tali previsioni e nella premessa che fosse pacifico che supplenze sino al termine delle attività didattiche erano state assegnate presso le sedi indicate dalla ricorrente a docenti che possedevano un punteggio inferiore, che sussisteva il diritto della a vedersi assegnata per l'anno scolastico CP_1
2022/2023 una supplenza sino al termine delle attività didattiche e condannava il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale mediante il pagamento Parte_1 di tutte le retribuzioni maturate e non percepite per l'a.s. 2022/23, oltre interessi
Pag. 5 di 19 dalla maturazione di ogni mensilità al saldo, nonché all'attribuzione dei corrispondenti 12 punti in graduatoria.
Avverso tale decisione propone impugnazione il Parte_1 illustrando due motivi.
[...]
Con il primo l'amministrazione assume che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'ordinanza ministeriale n. 112/2022.
Ad avviso dell'appellante, l'ordinanza avrebbe, con il comma 10, disposto conseguenze operanti anche nel caso in cui l'aspirante non avesse espresso la sua preferenza per tutte le sedi disponibili, per cui, laddove in un turno di nomina si fosse resa disponibile, rispetto alla sua posizione in graduatoria, una delle sedi non prescelte, egli sarebbe ritenuto rinunciatario e, conseguentemente, sarebbe stato escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento.
Ciò sarebbe stato ricavabile dallo stesso tenore del comma 4 che avrebbe equiparato le due ipotesi di rinuncia ivi previste (fra cui quella derivante dalla manifestazione di interesse solo per alcune sedi/ posti) e la mancata assegnazione per indisponibilità di quelle prescelte al primo turno.
La regolamentazione in parola non sarebbe stata una novità dovuta all'introduzione del sistema informatizzato, ma sarebbe stata presente anche con il precedente sistema, poiché anche < quando le operazioni venivano effettuate in presenza i candidati erano ben consapevoli che la rinuncia ad una sede disponibile avrebbe comportato l'impossibilità di essere nominati in futuro sulla determinata classe di concorso in relazione alla quale interveniva la rinuncia>>.
La previsione ulteriore presente nell'art.12, che prevede che le operazioni relative ai turni di nomina successivi a quello in cui l'aspirante sia risultato rinunciatario debbano coinvolgere esclusivamente “gli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”, avvalorerebbe la considerazione che vada esclusa la partecipazione degli aspiranti già trattati nel turno precedente e non risultati destinatari di incarico per non avere espresso domanda per sedi disponibili nel turno di nomina in cui essi vengono trattati.
Pag. 6 di 19 Tale sarebbe stato il caso della docente , che aveva limitato le sedi presso cui CP_1 presentare domanda, risultando conseguentemente rinunciataria al momento del proprio turno di nomina, posto che, in quel medesimo turno, avrebbe potuto ricevere la convocazione per altro incarico non indicato al momento dell'inoltro della candidatura.
In tal senso avrebbe deposto il tenore del comma 4 da leggere in connessione con il successivo comma 10, che dispone: <La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”
In tale sistema, ciascun candidato avrebbe la disponibilità di accesso ad un solo turno di nomina, per cui, se fosse risultato rinunciatario in tale turno, non avrebbe potuto essere chiamato ed esser beneficiario di un'assegnazione di incarico nei successivi turni.
Tale soluzione sarebbe stata l'unica in grado di contemperare le esigenze sottese alle posizioni giuridiche soggettive dei candidati ed il principio del buon andamento dell'Amministrazione in base al quale le operazioni avrebbero dovuto esaurirsi in tempi contenuti al fine di non compromettere il regolare inizio dell'attività didattica.
Una diversa soluzione avrebbe comportato che, a fronte di ogni singola rinuncia,
l'Amministrazione sarebbe stata chiamata a riavviare ab initio la procedura di assegnazione delle supplenze, ripercorrendo l'intera graduatoria e rimettendo in discussione le posizioni già trattate con conseguenti ed inevitabili ricadute negative sui tempi della procedura stessa e, quindi, e sull'efficienza della stessa PA.
I docenti, nell'esprimere preferenze e limitando le scelte, si assumerebbero il rischio
(noto per effetto della previsione contenuta nell'ordinanza) di non conseguire alcuna assegnazione e gli effetti di tale scelta non avrebbero potuto andare a detrimento dell'Amministrazione, imponendole un significativo aggravio procedimentale.
Pag. 7 di 19 Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto la violazione dei principi di correttezza e buona fede posto che con la stessa O.M. 6 maggio 2022, n. 112
l'amministrazione avrebbe esplicitato in termini univoci, prima dell'avvio della procedura di reclutamento, i criteri di assegnazione delle nomine a tempo determinato, sulla scorta dei quali l'algoritmo era stato programmato senza lasciare alcuno spazio di discrezionalità agli Uffici scolastici.
L'appello è infondato e la sentenza va confermata sebbene in base alla motivazione parzialmente diversa di seguito esplicitata.
Va premesso che la regolamentazione della procedura delle supplenze è stata affidata ad ordinanze ministeriali dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni nella legge n 6 giugno 2020, n. 41 che ha disposto in tal senso con l'articolo 2, comma 4-ter introdotto in sede di conversione (<
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del
[...] ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della Controparte_5 graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del è Controparte_5 adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni.
La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma
6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche
Pag. 8 di 19 della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti»).
Tale disposto, poi ulteriormente prorogato nell'efficacia con decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, sottraeva tale materia alla disciplina affidata con legge del 3 maggio 1999, n. 124 art.4 comma 5 al decreto ministeriale (Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.).
Tale premessa appare necessaria al fine di individuare i criteri di interpretazione.
Al riguardo va ricordato che in svariate ipotesi la Cassazione (11067/2008,
19840/2004, n. 13150/2006) ha ritenuto che le ordinanze Ministeriali che regolamentano le supplenze abbiano la consistenza di atti di normazione secondaria da ciò derivando l'applicazione dei criteri di interpretazione della legge, segnatamente dell'art.12 preleggi (<Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato >>).
L'art.12, dedicato al conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, nel disciplinare il relativo procedimento prevede nei commi da 1
a 3 che:< operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2,
Pag. 9 di 19 comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE
e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
Il medesimo articolo si preoccupa di elencare le varie modalità di rinuncia ai commi
4 e 11.
Precisamente il comma 4, nella prima parte, annovera la rinuncia alla procedura o meglio <rinuncia al conferiento degli incarichi>> che si sia concretizzata nella mancata presentazione dell'istanza, così disponendo:<La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.>>.
La seconda parte del medesimo comma si occupa del caso della domanda limitata sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
<Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.>>.
Pag. 10 di 19 In tale previsione si specificano le conseguenze della scelta, chiarendo che, laddove il posto prescelto non sia disponibile in occasione del proprio turno di nomina
(<non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse>>),
l'aspirante di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza>> ossia la rinuncia opererà per le opzioni non indicate e non si vedrà assegnato l'incarico per l'anno di riferimento (<Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.>>).
Il comma 11 dispone crca gli effetti di altre due ipotesi di rinuncia che < Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento>>.
Sia nell'ipotesi in cui la rinuncia si sia realizzata mediante la manifestazione di volontà esplicita formalizzata dopo l'assegnazione del posto/sede, sia laddove sia avvenuta per facta concludentia, con la mancata presa di servizio a seguito dell'assegnazione del posto, le condotte sono accomunate dall'effetto che <gli aspiranti ...non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento>>.
Il comma 10 del medesimo art.12 prevede: < L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.>>.
Pag. 11 di 19 L'art.14 della medesima ordinanza rubricato (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) ribadisce che <La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime>>.
Come si vede, il comma 4 dell'art.12 stabilisce già le conseguenze dell'ipotesi in cui in turno di nomina il posto/sede/graduatoria prescelto non sia disponibile ossia
<la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento>>.
Ulteriormente il comma 10 va completare tale disciplina poiché la previsione non fa riferimento alla rinuncia alla procedura, ma, significativamente, a quella all'<> e dunque vi rientra a pieno titolo l'ipotesi di chi abbia, nel formulare domanda, espresso solo alcune preferenze fra le possibili, ritenuto rinunciatario a tutti gli altri incarichi non prescelti ( < La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12>>).
Pag. 12 di 19 Se ne ricava che l'ordinanza ha inteso escludere anche la partecipazione ai turni successivi di chi non abbia conseguito il posto al primo turno di chiamata.
Le previsioni appena riportate si prestano per il loro tenore alle seguenti considerazioni in applicazione del canone di interpretazione letterale ( < senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole>>).
Il fa riferimento alla <rinuncia all'incarico>> non è casuale ma risponde all'esigenza di utilizzare una espressine con portata più ampia possibile;
per contro, non vi è nessun'altra disposizione dedicata all'ipotesi prefigurata dall'appellante di rinuncia alla sede.
Soprattutto non è rinvenibile alcuna esplicita disciplina differenziata rispetto alle ipotesi di rinuncia all'incarico formalizzata o per facta concludentia, circostanza oltremodo indicativa ( posto che <ubi lex voluiti dixit, ubi noluti tacuit>>) ma l'ordinanza con la locuzione <costituisce altresì rinuncia>> fa intendere di volere individuare anche in tale ipotesi della limitazione delle scelte, una fattispecie sostanzialmente omogenea alla precedente (nel senso che è anch'essa “rinuncia all'incarico”) rappresentata dalla mancata presentazione della domanda che costituisce una rinuncia a tutti gli incarichi.
Ancora, l'utilizzo dell'espressione <rinuncia all'incarico>>, come anticipato, è volutamente generica ed omnicomprensiva poiché adattabile sia al caso di chi sia ritenuto rinunciatario alle sedi non scelte, sia di chi non abbia presentato domanda e, dunque, sia ritenuto rinunciatario a tutti gli incarichi, come anche di chi abbia, infine, rinunciato all'incarico assegnato anche mediante mancata presentazione.
Infine, l'affermazione che la rinuncia all'incarico <preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto> induce a ritenere che si voglia disciplinare anche l'ipotesi della rinuncia limitata ad una tipologia di posto o ad una classe di concorso ( infatti diversamente non avrebbe senso il riferimento ad <anche in altra classe di concorso o tipologia di posto>>) che è esattamente quella in cui vi sia una limitazione per effetto della manifestazione delle preferenze.
Le conclusioni non cambiano avendo riguardo al criterio dell'< intenzione del legislatore>>, in quanto, in tale prospettiva, va dato il giusto rilievo alle
Pag. 13 di 19 premesse dell'ordinanza ministeriale in cui si legge che il si è Parte_1 determinato :< al fine di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, di non accogliere le riformulazioni proposte dal CSPI in merito all'articolo 12, commi
4 e 10, in quanto comporterebbero il continuo rifacimento delle operazioni>>.
Come si ricava anche dal riferimento ivi contenuto ai commi dell'art.12 ( il 4 e l'11) oggetto dell'attuale giudizio, le proposte di modifica del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione riguardavano proprio la necessità di differenziare la posizione di coloro che avessero formulato scelte limitate delle sedi/graduatorie/posti. Proposta che l'amministrazione ha escluso di potere accogliere per evitare il prolungamento indefinito dei tempi delle procedure ( < comporterebbero il continuo rifacimento delle operazioni>>).
Si manifesta così inequivocabilmente l'intento che l'amministrazione si prefigge nel disciplinare in termini uniformi le rinunce, escludendo proprio la disciplina diversificata ed alternativa alla formulazione adottata che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva proposto.
Una volta individuata la portata delle previsioni contenute nell'ordinanza ministeriale, deve comunque esaminarsi la censura sollevata dall'originaria ricorrente della violazione del principio meritocratico, poiché con tale sistema possono essere assegnati, come è avvenuto nel caso oggetto di considerazione, i posti resi disponibili nei successivi turni di nomina a personale che possiede un punteggio e posizione nettamente inferiore.
Si tratta di una censura che necessariamente è volta ad evidenziare l'irrazionalità di tale metodologia e, in ultima analisi, a rilevare la violazione da parte dell'amministrazione, con tale modus procedendi, dei criteri di buona fede e correttezza previsti da norme primarie, specificatamente gli art.1175 e 1375 cc, che in ambito amministrativo trova consacrazione a livello costituzionale nell'art.97 che impone all'amministrazione il buon andamento e l'imparzialità.
Invero, il sistema adottato dall'amministrazione che si fonda sull'esaurimento in unico turno delle procedure per ciascun aspirante e che garantisce in via tendenziale l'ottenimento di una sede (e la conservazione della partecipazione ai successivi turni) solo se questi indichi tutte le sedi/procedure/posti appare in tale parte
Pag. 14 di 19 manifestamente irragionevole e come tale contrario a buona fede-correttezza, in quanto, nella buona sostanza, esso, con l'imporre indirettamente tale modalità di compilazione delle domande come sostanzialmente necessitata (si tratta di una modalità che l'aspirante deve adottare per ottenere un risultato utile che non sia soggetto all'alea dell'assenza di qualsiasi incarico nell'anno scolastico) anche per via del necessario completamento in un unico turno della procedura per ogni candidato, determina due conseguenze.
Il sistema così congegnato esclude, nel primo ed unico turno, ogni reale possibilità di scelta in capo all'aspirante, considerato che la scelta (fra le varie sede/posti/graduatorie) non è più demandata a lui ma è esercitata esclusivamente dall'amministrazione che, attraverso un meccanismo automatico definito da un criterio meramente matematico, stabilisce quale fra tutte le sedi/posti/graduatorie disponibili vada assegnata.
Inoltre, con l'esclusione dell'aspirante dai successivi turni di nomina, si finisce con il favorire, in base al concorso di circostanze casuali ma neppure del tutto infrequenti (rappresentate dalla successiva disponibilità del posto), ingiustificatamente soggetti in posizione deteriore in graduatoria cui verranno attributi i posti più appetibili per l'aspirante.
Tale soluzione vanifica l'esistenza stessa delle graduatorie e mortifica le ragioni di coloro che possiedano titoli poziori che vengono resi completamente inutili.
Se, infatti, l'esclusione dalle successive fasi appare giustificata in relazione alla rinuncia, sia essa esplicita sia essa compiuta che per facta concludentia, che investa non solo la procedura (questa operante quando consegua alla scelta compiuta ab origine d non partecipazione), ma anche il singolo posto dopo che sia stato assegnato atteso il significato sanzionatorio o, a seconda dei casi, decadenziale che tale misura assume, essa non si giustifica in relazione all'aspirante che abbia manifestato l'intenzione di partecipare alla procedura pur, legittimamente, limitando, la scelta a talune delle opzioni possibili.
Infatti, in tal caso, il totale sacrificio dell'interesse dell'aspirante supera la ragionevolezza e travalica il limite della correttezza e buona fede alla cui stregua va valutata la condotta dell'amministrazione.
Pag. 15 di 19 Di certo un tale effetto non può consentirsi in ragione di un assunto
“appesantimento” (genericamente dedotto) o prolungamento dei tempi di assegnazione degli incarichi, posto che l'interesse dell'amministrazione potrebbe essere salvaguardato ed agevolmente contemperarsi con quello degli aspiranti in termini più equi con la definizione di un numero limitato dei turni (da definirsi dall'amministrazione) superiore a quello unico che sia cui fare accedere gli stessi.
In ultima analisi, il sistema adottato dall'amministrazione scolastica al fine di ottenere lo scopo della massima semplificazione delle procedure sacrifica- ingiustificatamente- completamente la possibilità dell'aspirante di ottenere una sede/posto/procedura più consona alle proprie preferenze.
Per tale via, previa disapplicazione della previsione che consente tramite lettura congiunta del comma 4 e del comma 10, di escludere dai turni di convocazione per il conferimento dell'incarico, successivi al primo, l'aspirante alla supplenza che non abbia espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo, ma solo per alcuni di essi, e al proprio turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, appare corretta l'affermazione del diritto al ristoro da commisurarsi al risarcimento in forma specifica del punteggio che sarebbe stato seguito se l'incarico fosse stato conferito e con le retribuzioni che sarebbero derivate dalla prestazione.
Con il secondo motivo, l'amministrazione appellante afferma che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui afferma che la docente, se fosse stata nominata da
GPS nell'anno scolastico 2022/2023, avrebbe ottenuto una supplenza di durata annuale (31 agosto 2023), anziché fino al termine delle attività didattiche (30 giugno
2023), oltre che su cattedra ad orario completo, anziché su spezzone.
La sentenza, infatti, non avrebbe motivato sul punto della durata annuale della nomina. Assume il che non sarebbe stato chiaro sulla base di quali Parte_1 argomentazioni sia stato escluso che potesse trattarsi di una nomina fino al 30 giugno o di uno spezzone orario. In ragione di ciò, la determinazione della durata annuale del rapporto di lavoro, in luogo di quella fino al termine delle attività didattiche o dello spezzone orario, avrebbe potuto essere acclarata solo se, nel corso della vicenda processuale, fossero emersi elementi tali da provare l'effettiva
Pag. 16 di 19 disponibilità - presso una delle scuole scelte dalla docente - di un posto annuale, valutazione che in alcun modo trapelerebbe dalla decisione. Ciò si rifletterebbe sulla quantificazione del danno operata in primo grado, poichè non essendo stato dimostrato che la docente avrebbe potuto conseguire un contratto annuale ad orario completo, avrebbe dovuto escludersi la prova del c.d. danno da perdita di retribuzione.
Infine, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se, in mancanza di nomina da GPS
(graduatorie provinciali per le supplenze), il docente non fosse comunque risultato destinatario di convocazioni da GI (graduatoria di istituto), con conseguente godimento della retribuzione spettante.
Il motivo è articolato, in parte, senza tenere conto dell'iter motivatorio della sentenza impugnata e, in parte, in termini generici ed è per tali ragioni inammissibile.
In primo luogo, il Tribunale ha accordato il diritto alla <supplenza per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche>> e non, come sostiene l'appellante, come supplenza annuale, conseguentemente va ritenuta rapportata a tale durata la misura delle retribuzioni maturate e non percepite per l'a.s. 2022/23 che è avvenuta con la condanna generica, oltre accessori.
Circa il diverso punteggio che sarebbe derivato da tale contratto rispetto al contratto annuale il non ha compiuto allegazione specificata atta a contrastare Parte_1
l'allegazione della originaria ricorrente di 12 punti, che consentisse di rivedere la misura indicata dalla controparte (e dal Tribunale come connessa ad un incarico fino al termine delle attività didattiche).
Infine, quanto alla prova della probalità di conseguimento di tale contratto, deve rilevarsi che tutte le docenti aventi punteggio inferiore alla e da lei indicate CP_1
( e e Parte_3 Parte_4 Controparte_4 Parte_5 [...] come coloro che nei turni successivi sono state destinatarie degli CP_6 incarichi sui posti indicati da lei come preferenziali, hanno ottenuto supplenze fino al termine delle attività didattiche, come si desume dalla consultazione degli stralci dei bollettini prodotti sin dal primo grado dalla , per cui ciò avvalora la CP_1 considerazione che, se la avesse potuto partecipare ai turni successivi al primo CP_1
Pag. 17 di 19 avrebbe ottenuto, in luogo di tali docenti, un incarico fino al termine delle attività didattiche.
Del tutto correttamente perciò il primo giudice ha affermato che < per l'effetto, essendo pacifico che supplenze sino al termine delle attività didattiche sono state assegnate, presso sedi indicate dalla ricorrente, a docenti con un punteggio inferiore (v. ammissioni in tal senso da parte del ), deve essere riconosciuto il Contr diritto della ricorrente a vedersi assegnata per l'anno scolastico 2022/2023 una supplenza sino al termine delle attività didattiche.>>
La doglianza del mancato accertamento dell'eventuale convocazione da GI
(graduatoria di istituto), con conseguente godimento della retribuzione spettante risulta generica, non avendo il devoluto al Collegio, come era suo onere in Parte_1 sede di impugnazione, al fine di consentire la riconsiderazione di tale parte dell'accertamento di primo grado, la cognizione di eventuali singoli contratti a termine (supplenze brevi) stipulati il cui svolgimento possa rilevare in questa sede come “aliunde percepum” idoneo a diminuire l'entità del risarcimento accordato in primo grado.
L'appello va, in ultima analisi, disatteso.
Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 nei confronti di e sulla separata impugnazione CP_1 proposta da quest'ultima, entrambe in riferimento alla sentenza n. 7426/2024 emessa il giorno 24 giugno 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Previa declaratoria della contumacia di rigetta l'appello. CP_1
2) Nulla sulle spese del grado non essendosi costituita l'appellata.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -
Pag. 18 di 19 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 24 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ______________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ________ Consigliere
All'udienza del 24 giugno 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2139/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.7426/2024 emessa in data 24 giugno 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
IL n persona del pro Parte_1 Pt_2 tempore (C.F. ) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato (C.F. PEC P.IVA_2 Email_1 presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliato ex lege;
[...]
E
[...]
CP_1 contumace CP_2
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 26 luglio 2024 il Parte_1 ha impugnato la sentenza n.7426/2024 emessa, con la trattazione nelle
[...] forme di cui all'art.127 ter cpc , dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il giorno 24 giugno 2024.
La sentenza ha accolto la domanda di riconoscendole il diritto a CP_1 vedersi assegnata, per l'anno scolastico 2022/2023, una supplenza sino al termine delle attività didattiche e condannando il convenuto al risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale mediante il pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non percepite per l'a.s. 2022/23, oltre interessi dalla maturazione di ogni mensilità al saldo, nonché all'attribuzione dei corrispondenti 12 punti in graduatoria.
Con l'impugnazione il ha illustrato i motivi di cui si dirà appresso. Parte_1
Nonostante la rituale notifica del gravame presso il difensore costituto in primo grado e nel termine di legge, non si è costituita sicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 24 giugno 2025, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito di note scritte nel termine assegnato, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda allegava di essere docente precaria inserita CP_1 nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze ( a seguire “GPS”)
2022/2024, classe di concorso DA, INCROCIATA I FASCIA (SOSTEGNO
INFANZIA) gestite dall' e che, Controparte_3 avendo inoltrato regolare domanda di inserimento in GPS della Provincia di Roma il
25 maggio 2022 e la domanda di Informatizzazione Nomine Supplenze il 12 agosto
2022, con cui esprimeva le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento, era stata inserita nella graduatoria pubblicata il 30 agosto 2022 per la sua classe di concorso (AAAA) in posizione n. 6828, con 45,50 punti.
Tuttavia, allorché era stato pubblicato il 9 settembre 2022 il primo bollettino scuole con le relative disponibilità nelle GPS I Fascia incrociate sostegno, per la classe di concorso DA, ella risultava scavalcata da docenti con posizione e punteggio
Pag. 2 di 19 inferiore a lei che erano stati convocati presso le stesse sedi da lei scelte con la domanda di Informatizzazione Nomine.
In particolare, i posti da lei prescelti erano assegnati alle docenti:
1) nserita nella prima fascia incrociate sostegno, su Parte_3 classe di concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 34 / posizione 8072, assegnato all'Istituto CiampinoV. (codice meccanografico RMAA22000Q), Per_1 per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente alla posizione 2 della domanda di Informatizzazione nomine;
2) nserita nella prima fascia incrociate sostegno, su classe di Parte_4 concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 34 / posizione 8073, assegnata all'Istituto Comprensivo Via Del Calice (codice meccanografico , per C.F._1 cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente posizione 5 della domanda di Informatizzazione nomine);
3) inserita nella prima fascia incrociate sostegno, su Controparte_4 classe di concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 36,5/ posizione 7731, assegnato all'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni (codice meccanografico
, per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede C.F._2 scelta dal ricorrente alla posizione 3 della domanda di Informatizzazione nomine
Inoltre, nel bollettino pubblicato il 10 novembre 2022, la ricorrente sarebbe stata nuovamente scavalcata da altre docenti con posizione e punteggio inferiore a lei.
Si sarebbe trattato di:
1) inserita nella prima fascia incrociate sostegno, su classe di Parte_5 concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 22/ posizione 9677, assegnata all'Istituto Ciampino-V. Bachelet (codice meccanografico RMAA22000Q), per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente alla posizione 2 della domanda di Informatizzazione nomine;
2) inserita nella prima fascia incrociate sostegno, su Parte_6 classe di concorso DA sostegno scuola infanzia, con punti 21 / posizione 9760, assegnata all'Istituto Comprensivo Via Del Calice (codice meccanografico
, per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede C.F._1 scelta dal ricorrente alla posizione 5 della domanda di Informatizzazione nomine.
Pag. 3 di 19 Deduceva quindi la che la pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di CP_1 nomine era avvenuta senza che fosse stata esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e, soprattutto, senza dare alcuna ragionevole motivazione della scelta dell'attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.
Si trattava di una violazione del criterio meritocratico del tutto ingiustificata.
In ogni caso, l'assegnazione delle nomine sarebbe avvenuta in difformità rispetto ai criteri definiti dell'art. 12 dell' O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 che avrebbe consentito di differenziare la rinuncia alla procedura straordinaria di reclutamento dalla mera la rinuncia alla sede, disciplinata invece dal secondo periodo del comma 4 del testo in esame ed operante nello specifico caso in cui il docente si fosse reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi.
La prima ipotesi avrebbe precluso il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, perciò l'aspirante avrebbe partecipato ad un solo turno di nomina e non avrebbe potuto partecipare ai successivi, viceversa, la seconda ipotesi, determinando la rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse (dovuta alla mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui avrebbe dovuto essere convocata nei successivi turni di nomina per le sedi prescelte) non avrebbe prodotto tali effetti.
Precisava che i docenti nominati in sua vece non sarebbero stati titolari di alcuna riserva come si sarebbe potuto desumere dai documenti.
Affermava che la condotta dell'amministrazione le avrebbe cagionato un duplice danno consistente nella mancata assegnazione della sede ma anche nella perdita del punteggio che sarebbe derivato dall'attribuzione della sede e chiedeva la condanna di controparte al ristoro di entrambi.
Instauratosi il contraddittorio con il quest'ultimo spiegava Parte_1 che al momento in cui la ricorrente era in turno per la classe di concorso AAA su posto comune, nessuna delle sedi per cui aveva espresso preferenza era risultata disponibile (bollettino prot. n. 28811 del 09/09/2022 e successive modifiche),
Pag. 4 di 19 poiché le nomine in quel turno avevano interessato esclusivamente docenti in possesso di titolo di riserva.
Nei successivi turni, relativi alla classe di concorso DA (sostegno), in applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.112/2022 non era stata presa in considerazione nelle graduatorie incrociate poiché ritenuta rinunciataria.
Il Tribunale, preso atto delle rispettive difese delle parti, accoglieva la domanda.
Riportando l'integrale contenuto dell'art.12 dell'ordinanza ministeriale che disciplinava il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, nella sostanza, ricavava dal tenore del comma 4 la necessità di tenere distinta, così come sostenuto dalla ricorrente, la rinuncia alla procedura derivante dalla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente, dalla rinuncia alla sede, disciplinata dal secondo periodo del comma 4, che si verificava allorché il docente si era reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi.
Aggiungeva che la sanzione disciplinata dal comma 1° dello stesso articolo, consistente nell'esclusione dalle successive fasi, operasse esclusivamente in relazione all'ipotesi della rinuncia all'incarico annuale o tempo determinato e non nel caso delle preferenze espresse solo per alcune delle sedi.
Osservava, in proposito, che <diversamente opinando, tutti gli aspiranti dovrebbero necessariamente, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio per scongiurare una esclusione “a sorpresa” in caso di indisponibilità delle sedi scelte;
salvo poi essere costretti a rinunciare ex post in caso di assegnazione ad una sede non gradita.>>.
Concludeva, pertanto, che alla stregua di tali previsioni e nella premessa che fosse pacifico che supplenze sino al termine delle attività didattiche erano state assegnate presso le sedi indicate dalla ricorrente a docenti che possedevano un punteggio inferiore, che sussisteva il diritto della a vedersi assegnata per l'anno scolastico CP_1
2022/2023 una supplenza sino al termine delle attività didattiche e condannava il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale mediante il pagamento Parte_1 di tutte le retribuzioni maturate e non percepite per l'a.s. 2022/23, oltre interessi
Pag. 5 di 19 dalla maturazione di ogni mensilità al saldo, nonché all'attribuzione dei corrispondenti 12 punti in graduatoria.
Avverso tale decisione propone impugnazione il Parte_1 illustrando due motivi.
[...]
Con il primo l'amministrazione assume che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'ordinanza ministeriale n. 112/2022.
Ad avviso dell'appellante, l'ordinanza avrebbe, con il comma 10, disposto conseguenze operanti anche nel caso in cui l'aspirante non avesse espresso la sua preferenza per tutte le sedi disponibili, per cui, laddove in un turno di nomina si fosse resa disponibile, rispetto alla sua posizione in graduatoria, una delle sedi non prescelte, egli sarebbe ritenuto rinunciatario e, conseguentemente, sarebbe stato escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento.
Ciò sarebbe stato ricavabile dallo stesso tenore del comma 4 che avrebbe equiparato le due ipotesi di rinuncia ivi previste (fra cui quella derivante dalla manifestazione di interesse solo per alcune sedi/ posti) e la mancata assegnazione per indisponibilità di quelle prescelte al primo turno.
La regolamentazione in parola non sarebbe stata una novità dovuta all'introduzione del sistema informatizzato, ma sarebbe stata presente anche con il precedente sistema, poiché anche < quando le operazioni venivano effettuate in presenza i candidati erano ben consapevoli che la rinuncia ad una sede disponibile avrebbe comportato l'impossibilità di essere nominati in futuro sulla determinata classe di concorso in relazione alla quale interveniva la rinuncia>>.
La previsione ulteriore presente nell'art.12, che prevede che le operazioni relative ai turni di nomina successivi a quello in cui l'aspirante sia risultato rinunciatario debbano coinvolgere esclusivamente “gli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”, avvalorerebbe la considerazione che vada esclusa la partecipazione degli aspiranti già trattati nel turno precedente e non risultati destinatari di incarico per non avere espresso domanda per sedi disponibili nel turno di nomina in cui essi vengono trattati.
Pag. 6 di 19 Tale sarebbe stato il caso della docente , che aveva limitato le sedi presso cui CP_1 presentare domanda, risultando conseguentemente rinunciataria al momento del proprio turno di nomina, posto che, in quel medesimo turno, avrebbe potuto ricevere la convocazione per altro incarico non indicato al momento dell'inoltro della candidatura.
In tal senso avrebbe deposto il tenore del comma 4 da leggere in connessione con il successivo comma 10, che dispone: <La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”
In tale sistema, ciascun candidato avrebbe la disponibilità di accesso ad un solo turno di nomina, per cui, se fosse risultato rinunciatario in tale turno, non avrebbe potuto essere chiamato ed esser beneficiario di un'assegnazione di incarico nei successivi turni.
Tale soluzione sarebbe stata l'unica in grado di contemperare le esigenze sottese alle posizioni giuridiche soggettive dei candidati ed il principio del buon andamento dell'Amministrazione in base al quale le operazioni avrebbero dovuto esaurirsi in tempi contenuti al fine di non compromettere il regolare inizio dell'attività didattica.
Una diversa soluzione avrebbe comportato che, a fronte di ogni singola rinuncia,
l'Amministrazione sarebbe stata chiamata a riavviare ab initio la procedura di assegnazione delle supplenze, ripercorrendo l'intera graduatoria e rimettendo in discussione le posizioni già trattate con conseguenti ed inevitabili ricadute negative sui tempi della procedura stessa e, quindi, e sull'efficienza della stessa PA.
I docenti, nell'esprimere preferenze e limitando le scelte, si assumerebbero il rischio
(noto per effetto della previsione contenuta nell'ordinanza) di non conseguire alcuna assegnazione e gli effetti di tale scelta non avrebbero potuto andare a detrimento dell'Amministrazione, imponendole un significativo aggravio procedimentale.
Pag. 7 di 19 Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto la violazione dei principi di correttezza e buona fede posto che con la stessa O.M. 6 maggio 2022, n. 112
l'amministrazione avrebbe esplicitato in termini univoci, prima dell'avvio della procedura di reclutamento, i criteri di assegnazione delle nomine a tempo determinato, sulla scorta dei quali l'algoritmo era stato programmato senza lasciare alcuno spazio di discrezionalità agli Uffici scolastici.
L'appello è infondato e la sentenza va confermata sebbene in base alla motivazione parzialmente diversa di seguito esplicitata.
Va premesso che la regolamentazione della procedura delle supplenze è stata affidata ad ordinanze ministeriali dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni nella legge n 6 giugno 2020, n. 41 che ha disposto in tal senso con l'articolo 2, comma 4-ter introdotto in sede di conversione (<
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del
[...] ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della Controparte_5 graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del è Controparte_5 adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni.
La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma
6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche
Pag. 8 di 19 della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti»).
Tale disposto, poi ulteriormente prorogato nell'efficacia con decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, sottraeva tale materia alla disciplina affidata con legge del 3 maggio 1999, n. 124 art.4 comma 5 al decreto ministeriale (Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.).
Tale premessa appare necessaria al fine di individuare i criteri di interpretazione.
Al riguardo va ricordato che in svariate ipotesi la Cassazione (11067/2008,
19840/2004, n. 13150/2006) ha ritenuto che le ordinanze Ministeriali che regolamentano le supplenze abbiano la consistenza di atti di normazione secondaria da ciò derivando l'applicazione dei criteri di interpretazione della legge, segnatamente dell'art.12 preleggi (<Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato >>).
L'art.12, dedicato al conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, nel disciplinare il relativo procedimento prevede nei commi da 1
a 3 che:< operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2,
Pag. 9 di 19 comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE
e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
Il medesimo articolo si preoccupa di elencare le varie modalità di rinuncia ai commi
4 e 11.
Precisamente il comma 4, nella prima parte, annovera la rinuncia alla procedura o meglio <rinuncia al conferiento degli incarichi>> che si sia concretizzata nella mancata presentazione dell'istanza, così disponendo:<La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.>>.
La seconda parte del medesimo comma si occupa del caso della domanda limitata sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
<Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.>>.
Pag. 10 di 19 In tale previsione si specificano le conseguenze della scelta, chiarendo che, laddove il posto prescelto non sia disponibile in occasione del proprio turno di nomina
(<non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse>>),
l'aspirante di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza>> ossia la rinuncia opererà per le opzioni non indicate e non si vedrà assegnato l'incarico per l'anno di riferimento (<Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.>>).
Il comma 11 dispone crca gli effetti di altre due ipotesi di rinuncia che < Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento>>.
Sia nell'ipotesi in cui la rinuncia si sia realizzata mediante la manifestazione di volontà esplicita formalizzata dopo l'assegnazione del posto/sede, sia laddove sia avvenuta per facta concludentia, con la mancata presa di servizio a seguito dell'assegnazione del posto, le condotte sono accomunate dall'effetto che <gli aspiranti ...non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento>>.
Il comma 10 del medesimo art.12 prevede: < L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.>>.
Pag. 11 di 19 L'art.14 della medesima ordinanza rubricato (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) ribadisce che <La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime>>.
Come si vede, il comma 4 dell'art.12 stabilisce già le conseguenze dell'ipotesi in cui in turno di nomina il posto/sede/graduatoria prescelto non sia disponibile ossia
<la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento>>.
Ulteriormente il comma 10 va completare tale disciplina poiché la previsione non fa riferimento alla rinuncia alla procedura, ma, significativamente, a quella all'<> e dunque vi rientra a pieno titolo l'ipotesi di chi abbia, nel formulare domanda, espresso solo alcune preferenze fra le possibili, ritenuto rinunciatario a tutti gli altri incarichi non prescelti ( < La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12>>).
Pag. 12 di 19 Se ne ricava che l'ordinanza ha inteso escludere anche la partecipazione ai turni successivi di chi non abbia conseguito il posto al primo turno di chiamata.
Le previsioni appena riportate si prestano per il loro tenore alle seguenti considerazioni in applicazione del canone di interpretazione letterale ( < senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole>>).
Il fa riferimento alla <rinuncia all'incarico>> non è casuale ma risponde all'esigenza di utilizzare una espressine con portata più ampia possibile;
per contro, non vi è nessun'altra disposizione dedicata all'ipotesi prefigurata dall'appellante di rinuncia alla sede.
Soprattutto non è rinvenibile alcuna esplicita disciplina differenziata rispetto alle ipotesi di rinuncia all'incarico formalizzata o per facta concludentia, circostanza oltremodo indicativa ( posto che <ubi lex voluiti dixit, ubi noluti tacuit>>) ma l'ordinanza con la locuzione <costituisce altresì rinuncia>> fa intendere di volere individuare anche in tale ipotesi della limitazione delle scelte, una fattispecie sostanzialmente omogenea alla precedente (nel senso che è anch'essa “rinuncia all'incarico”) rappresentata dalla mancata presentazione della domanda che costituisce una rinuncia a tutti gli incarichi.
Ancora, l'utilizzo dell'espressione <rinuncia all'incarico>>, come anticipato, è volutamente generica ed omnicomprensiva poiché adattabile sia al caso di chi sia ritenuto rinunciatario alle sedi non scelte, sia di chi non abbia presentato domanda e, dunque, sia ritenuto rinunciatario a tutti gli incarichi, come anche di chi abbia, infine, rinunciato all'incarico assegnato anche mediante mancata presentazione.
Infine, l'affermazione che la rinuncia all'incarico <preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto> induce a ritenere che si voglia disciplinare anche l'ipotesi della rinuncia limitata ad una tipologia di posto o ad una classe di concorso ( infatti diversamente non avrebbe senso il riferimento ad <anche in altra classe di concorso o tipologia di posto>>) che è esattamente quella in cui vi sia una limitazione per effetto della manifestazione delle preferenze.
Le conclusioni non cambiano avendo riguardo al criterio dell'< intenzione del legislatore>>, in quanto, in tale prospettiva, va dato il giusto rilievo alle
Pag. 13 di 19 premesse dell'ordinanza ministeriale in cui si legge che il si è Parte_1 determinato :< al fine di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, di non accogliere le riformulazioni proposte dal CSPI in merito all'articolo 12, commi
4 e 10, in quanto comporterebbero il continuo rifacimento delle operazioni>>.
Come si ricava anche dal riferimento ivi contenuto ai commi dell'art.12 ( il 4 e l'11) oggetto dell'attuale giudizio, le proposte di modifica del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione riguardavano proprio la necessità di differenziare la posizione di coloro che avessero formulato scelte limitate delle sedi/graduatorie/posti. Proposta che l'amministrazione ha escluso di potere accogliere per evitare il prolungamento indefinito dei tempi delle procedure ( < comporterebbero il continuo rifacimento delle operazioni>>).
Si manifesta così inequivocabilmente l'intento che l'amministrazione si prefigge nel disciplinare in termini uniformi le rinunce, escludendo proprio la disciplina diversificata ed alternativa alla formulazione adottata che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva proposto.
Una volta individuata la portata delle previsioni contenute nell'ordinanza ministeriale, deve comunque esaminarsi la censura sollevata dall'originaria ricorrente della violazione del principio meritocratico, poiché con tale sistema possono essere assegnati, come è avvenuto nel caso oggetto di considerazione, i posti resi disponibili nei successivi turni di nomina a personale che possiede un punteggio e posizione nettamente inferiore.
Si tratta di una censura che necessariamente è volta ad evidenziare l'irrazionalità di tale metodologia e, in ultima analisi, a rilevare la violazione da parte dell'amministrazione, con tale modus procedendi, dei criteri di buona fede e correttezza previsti da norme primarie, specificatamente gli art.1175 e 1375 cc, che in ambito amministrativo trova consacrazione a livello costituzionale nell'art.97 che impone all'amministrazione il buon andamento e l'imparzialità.
Invero, il sistema adottato dall'amministrazione che si fonda sull'esaurimento in unico turno delle procedure per ciascun aspirante e che garantisce in via tendenziale l'ottenimento di una sede (e la conservazione della partecipazione ai successivi turni) solo se questi indichi tutte le sedi/procedure/posti appare in tale parte
Pag. 14 di 19 manifestamente irragionevole e come tale contrario a buona fede-correttezza, in quanto, nella buona sostanza, esso, con l'imporre indirettamente tale modalità di compilazione delle domande come sostanzialmente necessitata (si tratta di una modalità che l'aspirante deve adottare per ottenere un risultato utile che non sia soggetto all'alea dell'assenza di qualsiasi incarico nell'anno scolastico) anche per via del necessario completamento in un unico turno della procedura per ogni candidato, determina due conseguenze.
Il sistema così congegnato esclude, nel primo ed unico turno, ogni reale possibilità di scelta in capo all'aspirante, considerato che la scelta (fra le varie sede/posti/graduatorie) non è più demandata a lui ma è esercitata esclusivamente dall'amministrazione che, attraverso un meccanismo automatico definito da un criterio meramente matematico, stabilisce quale fra tutte le sedi/posti/graduatorie disponibili vada assegnata.
Inoltre, con l'esclusione dell'aspirante dai successivi turni di nomina, si finisce con il favorire, in base al concorso di circostanze casuali ma neppure del tutto infrequenti (rappresentate dalla successiva disponibilità del posto), ingiustificatamente soggetti in posizione deteriore in graduatoria cui verranno attributi i posti più appetibili per l'aspirante.
Tale soluzione vanifica l'esistenza stessa delle graduatorie e mortifica le ragioni di coloro che possiedano titoli poziori che vengono resi completamente inutili.
Se, infatti, l'esclusione dalle successive fasi appare giustificata in relazione alla rinuncia, sia essa esplicita sia essa compiuta che per facta concludentia, che investa non solo la procedura (questa operante quando consegua alla scelta compiuta ab origine d non partecipazione), ma anche il singolo posto dopo che sia stato assegnato atteso il significato sanzionatorio o, a seconda dei casi, decadenziale che tale misura assume, essa non si giustifica in relazione all'aspirante che abbia manifestato l'intenzione di partecipare alla procedura pur, legittimamente, limitando, la scelta a talune delle opzioni possibili.
Infatti, in tal caso, il totale sacrificio dell'interesse dell'aspirante supera la ragionevolezza e travalica il limite della correttezza e buona fede alla cui stregua va valutata la condotta dell'amministrazione.
Pag. 15 di 19 Di certo un tale effetto non può consentirsi in ragione di un assunto
“appesantimento” (genericamente dedotto) o prolungamento dei tempi di assegnazione degli incarichi, posto che l'interesse dell'amministrazione potrebbe essere salvaguardato ed agevolmente contemperarsi con quello degli aspiranti in termini più equi con la definizione di un numero limitato dei turni (da definirsi dall'amministrazione) superiore a quello unico che sia cui fare accedere gli stessi.
In ultima analisi, il sistema adottato dall'amministrazione scolastica al fine di ottenere lo scopo della massima semplificazione delle procedure sacrifica- ingiustificatamente- completamente la possibilità dell'aspirante di ottenere una sede/posto/procedura più consona alle proprie preferenze.
Per tale via, previa disapplicazione della previsione che consente tramite lettura congiunta del comma 4 e del comma 10, di escludere dai turni di convocazione per il conferimento dell'incarico, successivi al primo, l'aspirante alla supplenza che non abbia espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo, ma solo per alcuni di essi, e al proprio turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, appare corretta l'affermazione del diritto al ristoro da commisurarsi al risarcimento in forma specifica del punteggio che sarebbe stato seguito se l'incarico fosse stato conferito e con le retribuzioni che sarebbero derivate dalla prestazione.
Con il secondo motivo, l'amministrazione appellante afferma che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui afferma che la docente, se fosse stata nominata da
GPS nell'anno scolastico 2022/2023, avrebbe ottenuto una supplenza di durata annuale (31 agosto 2023), anziché fino al termine delle attività didattiche (30 giugno
2023), oltre che su cattedra ad orario completo, anziché su spezzone.
La sentenza, infatti, non avrebbe motivato sul punto della durata annuale della nomina. Assume il che non sarebbe stato chiaro sulla base di quali Parte_1 argomentazioni sia stato escluso che potesse trattarsi di una nomina fino al 30 giugno o di uno spezzone orario. In ragione di ciò, la determinazione della durata annuale del rapporto di lavoro, in luogo di quella fino al termine delle attività didattiche o dello spezzone orario, avrebbe potuto essere acclarata solo se, nel corso della vicenda processuale, fossero emersi elementi tali da provare l'effettiva
Pag. 16 di 19 disponibilità - presso una delle scuole scelte dalla docente - di un posto annuale, valutazione che in alcun modo trapelerebbe dalla decisione. Ciò si rifletterebbe sulla quantificazione del danno operata in primo grado, poichè non essendo stato dimostrato che la docente avrebbe potuto conseguire un contratto annuale ad orario completo, avrebbe dovuto escludersi la prova del c.d. danno da perdita di retribuzione.
Infine, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se, in mancanza di nomina da GPS
(graduatorie provinciali per le supplenze), il docente non fosse comunque risultato destinatario di convocazioni da GI (graduatoria di istituto), con conseguente godimento della retribuzione spettante.
Il motivo è articolato, in parte, senza tenere conto dell'iter motivatorio della sentenza impugnata e, in parte, in termini generici ed è per tali ragioni inammissibile.
In primo luogo, il Tribunale ha accordato il diritto alla <supplenza per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche>> e non, come sostiene l'appellante, come supplenza annuale, conseguentemente va ritenuta rapportata a tale durata la misura delle retribuzioni maturate e non percepite per l'a.s. 2022/23 che è avvenuta con la condanna generica, oltre accessori.
Circa il diverso punteggio che sarebbe derivato da tale contratto rispetto al contratto annuale il non ha compiuto allegazione specificata atta a contrastare Parte_1
l'allegazione della originaria ricorrente di 12 punti, che consentisse di rivedere la misura indicata dalla controparte (e dal Tribunale come connessa ad un incarico fino al termine delle attività didattiche).
Infine, quanto alla prova della probalità di conseguimento di tale contratto, deve rilevarsi che tutte le docenti aventi punteggio inferiore alla e da lei indicate CP_1
( e e Parte_3 Parte_4 Controparte_4 Parte_5 [...] come coloro che nei turni successivi sono state destinatarie degli CP_6 incarichi sui posti indicati da lei come preferenziali, hanno ottenuto supplenze fino al termine delle attività didattiche, come si desume dalla consultazione degli stralci dei bollettini prodotti sin dal primo grado dalla , per cui ciò avvalora la CP_1 considerazione che, se la avesse potuto partecipare ai turni successivi al primo CP_1
Pag. 17 di 19 avrebbe ottenuto, in luogo di tali docenti, un incarico fino al termine delle attività didattiche.
Del tutto correttamente perciò il primo giudice ha affermato che < per l'effetto, essendo pacifico che supplenze sino al termine delle attività didattiche sono state assegnate, presso sedi indicate dalla ricorrente, a docenti con un punteggio inferiore (v. ammissioni in tal senso da parte del ), deve essere riconosciuto il Contr diritto della ricorrente a vedersi assegnata per l'anno scolastico 2022/2023 una supplenza sino al termine delle attività didattiche.>>
La doglianza del mancato accertamento dell'eventuale convocazione da GI
(graduatoria di istituto), con conseguente godimento della retribuzione spettante risulta generica, non avendo il devoluto al Collegio, come era suo onere in Parte_1 sede di impugnazione, al fine di consentire la riconsiderazione di tale parte dell'accertamento di primo grado, la cognizione di eventuali singoli contratti a termine (supplenze brevi) stipulati il cui svolgimento possa rilevare in questa sede come “aliunde percepum” idoneo a diminuire l'entità del risarcimento accordato in primo grado.
L'appello va, in ultima analisi, disatteso.
Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 nei confronti di e sulla separata impugnazione CP_1 proposta da quest'ultima, entrambe in riferimento alla sentenza n. 7426/2024 emessa il giorno 24 giugno 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Previa declaratoria della contumacia di rigetta l'appello. CP_1
2) Nulla sulle spese del grado non essendosi costituita l'appellata.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -
Pag. 18 di 19 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 24 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 19 di 19