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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2025, n. 8512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8512 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24533 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Carioli Laura Parte_1 C.F._1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con l'avv. Boggio Luca Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via preliminare:
- revocare, dichiarare nullo e/o annullare, l'opposto decreto ingiuntivo, per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
- non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n.
6116/2024, emesso in data 26.04.2024, e pubblicato in data 02.05.24 nel giudizio avente R.G.
12343/2024 essendo il giudizio di pronta e facile soluzione, ed il decreto ingiuntivo emesso in mancanza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'estraneità della SI.ra rispetto al rapporto giuridico Pt_1 Parte_1 dedotto in giudizio, con specifico riferimento alla domanda di pagamento avanzata in atti da CP_1
(difetto di una condizione dell'azione) per le ragioni tutte di cui alla narrativa, mandando così
[...] indenne la SI.ra da ogni e qualsivoglia richiesta di pagamento, per come Pt_1 Parte_1 formulata nei suoi confronti;
Nel merito:
1 - in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o annullare, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo, in ogni sua parte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ingiusto ed illegittimo;
- rigettare, in ogni caso, le domande tutte proposte da nei confronti della SI.ra CP_1 [...]
perché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
In via istruttoria: Si ribadisce l'opposizione alle avverse richieste istruttorie, per i motivi tutti esposti in atti ed in specie nella memoria ex art. 171 ter comma 3° C.p.c. del 02.01.2025, stante l'eccepita inammissibilità dei capitoli di prova dedotti ex adverso e l'incapacità a testimoniare dei testi indicati.
*
Per Controparte_1
In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza del 15.1.2025, ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli, previa espunzione delle espressioni eventualmente ritenute inammissibili e senza inversione alcuna dell'onere prova:
1) Vero che nel 2017 ha venduto alla SI.ra l'automobile Controparte_1 Parte_1 marca BMW modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622, originariamente con targa italiana EM047CA?
2) Vero che il prezzo concordato dalle parti per l'acquisto dell'automobile BMW modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622, originariamente con targa italiana EM047CA era pari a € 14.700,00, come riportato dalla fattura n. 21 dell'8.2.2017 di già negli atti del Controparte_1 fascicolo monitorio?
3) Vero che il doc. 3 prodotto da è una fotocopia della carta di circolazione svizzera Controparte_1 dell'automobile BMW modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622, originariamente con targa italiana EM047CA e con targa svizzera TI298255?
4) Vero che la compagnia assicurativa in data 17.7.2024 ha concluso con la Controparte_2
SI.ra un contratto di assicurazione veicoli intestato alla medesima e Parte_1 collegato all'automobile BMW modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622 con targa svizzera TI298255, con numero di polizza G-1393-9521?
5) Vero che l'Ing. conservava nel suo ufficio in documentazione personale Persona_1 CP_1 propria e della moglie (es.: dichiarazioni dei redditi)?
6) Vero che nel dicembre 2017 lei acquistò dalla SI.ra l'automobile BMW Parte_1 modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622 con targa svizzera TI298255 al prezzo di € 18.000,00?
Si indicano a testi:
1. tutti reperibili presso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 con sede in Milano, sulle circostanze sopra dedotte ai capi 1-3 e 5, nonché in Controparte_1 materia contraria sui capitoli di prova avversari che fossero eventualmente ammessi;
2. consulente assicurativo di all'epoca dei fatti, e Testimone_5 Controparte_2 [...]
agente generale della medesima compagnia, entrambi operanti presso la sede di Lugano, Tes_6
Piazza Cioccaro 2, 6901, Casella Postale 5945, sulla circostanza sopra dedotta al capo 4, nonché in materia contraria sui capitoli di prova avversari che fossero eventualmente ammessi, da sentire con
2 rogatoria internazionale ai sensi della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 presso l'autorità designata ossia la Pretura di Lugano;
3. residente in [...], sulla circostanza sopra dedotta al capo 6, nonché in Testimone_7 materia contraria sui capitoli di prova avversari che fossero eventualmente ammessi, da sentire con rogatoria internazionale ai sensi della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 presso l'autorità designata ossia Pretura di Lugano.
In via principale Rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 6116/2024 del Tribunale di Milano;
Condannare parte attrice opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà congrua;
Con vittoria di spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.A. come per legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa ha agito in via monitoria nei confronti di , assumendo di Controparte_1 Parte_1
avere venduto all'ingiunta un'automobile (BMW 525D XDrive) ad un prezzo di € 14.700,00 (come da fattura n. 21 dell'8 febbraio 2017) mai corrisposto.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 6116/2024, ha proposto opposizione la , contestando la Parte_1
pretesa avversaria sulla scorta delle seguenti ragioni.
L'opponente deduce di essere stata la moglie del Presidente di ing. che ha CP_1 Persona_1
ricoperto la carica sino al momento della sua morte del 25 agosto 2023.
Stigmatizza dunque la richiesta di pagamento avvenuta solo dopo il decesso del marito, decorsi sei anni dalla emissione della fattura.
Inoltre, nemmeno vi sarebbe la prova della fonte negoziale del credito, non avendo CP_1
dimostrato il contratto di vendita, a tal fine non essendo sufficiente la mera produzione della fattura in fase monitoria.
Inoltre, la deduce che non avrebbe mai utilizzato la vettura, non avendo la patente di guida Parte_1
(verrà poi precisato in corso di causa che l'opponente è titolare di patente cubana non valida per la circolazione in Svizzera).
Si è costituita contestando l'opposizione avversaria sulla scorta delle seguenti Controparte_1
argomentazioni.
3 Evidenzia la società opposta che la vettura fu esportata in Svizzera in data 27 luglio 2017 e fu spedita da proprio alla , presso il suo indirizzo di OR (Svizzera), via Borsari Welti n. 11, CP_1 Parte_1
come dalla documentazione doganale prodotta.
La vettura poi fu immatricolata con una nuova targa, TI298255, come riportato dalla carta di circolazione in cui risulta il nome della come intestataria. Parte_1
Inoltre, la società opposta produce il contratto di assicurazione intestata alla . Parte_1
Da ultimo, la società deduce che l'ing. nella qualità di Presidente del Consiglio di Per_1
Amministrazione di avrebbe inteso vendere la vettura ed intestarla alla moglie, senza Controparte_1 formalizzare un vero e proprio contratto di compravendita “proprio perché si trattava della moglie”.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sull'asserita vendita della vettura
La decisione dell'odierna controversia muove dal seguente principio giurisprudenziale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. sentenza n.
13533/01).
Nella specie, avanza la sua pretesa: CP_1
- producendo la fattura di vendita dell'8 febbraio 2017 intestata alla;
Parte_1
- documentando l'intestazione della vettura e dell'assicurazione in capo alla , nonché la Parte_1
consegna presso la sua abitazione in OR, Svizzera, senza tuttavia produrre alcun contratto e senza provare per testi l'esistenza del contratto1. Deve dunque affermarsi che, in assenza della prova del contratto di vendita, non può CP_1
pretenderne il prezzo nei confronti della . Parte_1
E' appena il caso di osservare che in applicazione del principio espresso dalle richiamate Sezioni Unite, nel caso di richiesta di pagamento (quando dunque il creditore agisce per l'adempimento e nella specie per il pagamento del prezzo) il riparto dell'onere della prova vuole che il creditore dimostri la fonte negoziale della pretesa e il debitore il fatto estintivo di quella pretesa. si limita tuttavia a dimostrare che la è intestataria del veicolo, ma non prova a CP_1 Parte_1
che titolo, non provando la fonte di tale intestazione.
Il suddetto riparto probatorio non impone invece alla debitrice di dimostrare a che titolo sia divenuta intestataria del veicolo.
A ciò si aggiunga una circostanza dirimente.
La è stata moglie del Presidente del Consiglio di Amministrazione di ing. Parte_1 Controparte_1
Per_1
E' dunque alquanto più verosimile che l'ing. bbia intestato la vettura alla moglie, occupandosi Per_1
personalmente del suo trasferimento in Svizzera, della immatricolazione e della assicurazione.
Pertanto, il passaggio di proprietà non è avvenuto in forza di un contratto di vendita, bensì per volontà del marito ed a fini esclusivamente familiari, circostanza che si giustifica utilizzando l'espressione contenuta nella comparsa di costituzione di “proprio perché si trattava della moglie” (cfr. CP_1
pag. 4).
Oltretutto si osserva che la mera intestazione formale della vettura in capo alla non dimostra Parte_1
affatto che sia avvenuta una vendita tra le parti, atteso che -se così fosse- appare singolare che nonostante la vendita l'ing. nella sua qualità di Presidente, non abbia mai chiesto il pagamento del prezzo Per_1
alla moglie per ben sei anni (e ben avrebbe potuto versare quella somma lui stesso).
E' dunque assai più probabile che l'ing. vesse provveduto alla formale intestazione della vettura Per_1
alla moglie, con conseguente necessità di emettere fattura a nome della , occupandosi altresì Parte_1
della stipula del contratto di assicurazione.
dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa” (cfr. Cass. ord. n. 20997/11).
5 Del resto, la stessa conferma nella memoria n. 2 a pag. 3 che il contratto di assicurazione si CP_1 trovava “presso l'ufficio del marito nella sede di , ritenendo che “il documento era, Controparte_1
evidentemente, nelle mani del marito che lo aveva portato in ufficio, perché lì trascorreva molto del suo tempo e teneva documenti “di famiglia”. Non può stupire un qualcosa che dovrebbe essere qualificato, piuttosto, come un dato di comune esperienza nelle relazioni coniugali”.
Ora, in dato di comune esperienza conduce ad altre conclusioni.
Presso la sede di una società si custodiscono i documenti attinenti alla società stessa o comunque ad essa riconducibili, in riferimento alle attività (della società) dei soci, del legale rappresentante, dei dipendenti etc.
Per contro, la documentazione di natura privata ed estranea alla società viene conservata presso la propria abitazione ovvero, al più, presso il proprio commercialista.
Appare dunque singolare che l'ing. avesse mantenuto presso la società copia del contratto di Per_1
assicurazione, nemmeno da lui stipulato, ma sottoscritto dalla moglie e del quale, a dire di CP_1
sarebbe del tutto estraneo.
Può pertanto affermarsi che quella vettura, sebbene formalmente intestata alla , era comunque Parte_1
riferibile ed utilizzata anche dall'ing. Per_1
Ebbene, proprio a fronte del rapporto coniugale tra la e l'ing. appare più verosimile Parte_1 Per_1
che la vettura non sia stata venduta da alla opponente, bensì solo intestatale, per poi essere CP_1
fruita in quel contesto familiare.
Circostanza che trova conferma nella difesa della stessa parte opposta che evidenzia come l'auto “Fu spedita da alla SI.ra , presso il suo indirizzo di OR Controparte_1 Persona_2
(Svizzera), via Borsari Welti n. 11” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3).
Ebbene, anche l'ing. ra residente in [...], Svizzera (cfr. doc. n. 3 di parte opponente). Per_1
*
3. Conclusioni
L'opposizione merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo n. 6116/2024 va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 14.700,00).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola
6 redazione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella sola discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 6116/2024;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in € 145,50 per spese esenti ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 7 novembre 2025
Il giudice
(Federico ER)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I capitoli di prova sono stati ritenuti inidonei a provare l'esistenza del contratto a fronte della loro genericità, trovando dunque applicazione il principio per il quale: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Carioli Laura Parte_1 C.F._1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con l'avv. Boggio Luca Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via preliminare:
- revocare, dichiarare nullo e/o annullare, l'opposto decreto ingiuntivo, per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
- non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n.
6116/2024, emesso in data 26.04.2024, e pubblicato in data 02.05.24 nel giudizio avente R.G.
12343/2024 essendo il giudizio di pronta e facile soluzione, ed il decreto ingiuntivo emesso in mancanza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'estraneità della SI.ra rispetto al rapporto giuridico Pt_1 Parte_1 dedotto in giudizio, con specifico riferimento alla domanda di pagamento avanzata in atti da CP_1
(difetto di una condizione dell'azione) per le ragioni tutte di cui alla narrativa, mandando così
[...] indenne la SI.ra da ogni e qualsivoglia richiesta di pagamento, per come Pt_1 Parte_1 formulata nei suoi confronti;
Nel merito:
1 - in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o annullare, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo, in ogni sua parte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ingiusto ed illegittimo;
- rigettare, in ogni caso, le domande tutte proposte da nei confronti della SI.ra CP_1 [...]
perché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
In via istruttoria: Si ribadisce l'opposizione alle avverse richieste istruttorie, per i motivi tutti esposti in atti ed in specie nella memoria ex art. 171 ter comma 3° C.p.c. del 02.01.2025, stante l'eccepita inammissibilità dei capitoli di prova dedotti ex adverso e l'incapacità a testimoniare dei testi indicati.
*
Per Controparte_1
In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza del 15.1.2025, ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli, previa espunzione delle espressioni eventualmente ritenute inammissibili e senza inversione alcuna dell'onere prova:
1) Vero che nel 2017 ha venduto alla SI.ra l'automobile Controparte_1 Parte_1 marca BMW modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622, originariamente con targa italiana EM047CA?
2) Vero che il prezzo concordato dalle parti per l'acquisto dell'automobile BMW modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622, originariamente con targa italiana EM047CA era pari a € 14.700,00, come riportato dalla fattura n. 21 dell'8.2.2017 di già negli atti del Controparte_1 fascicolo monitorio?
3) Vero che il doc. 3 prodotto da è una fotocopia della carta di circolazione svizzera Controparte_1 dell'automobile BMW modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622, originariamente con targa italiana EM047CA e con targa svizzera TI298255?
4) Vero che la compagnia assicurativa in data 17.7.2024 ha concluso con la Controparte_2
SI.ra un contratto di assicurazione veicoli intestato alla medesima e Parte_1 collegato all'automobile BMW modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622 con targa svizzera TI298255, con numero di polizza G-1393-9521?
5) Vero che l'Ing. conservava nel suo ufficio in documentazione personale Persona_1 CP_1 propria e della moglie (es.: dichiarazioni dei redditi)?
6) Vero che nel dicembre 2017 lei acquistò dalla SI.ra l'automobile BMW Parte_1 modello 525D XDRIVE, telaio n. WBAXA11070DX22622 con targa svizzera TI298255 al prezzo di € 18.000,00?
Si indicano a testi:
1. tutti reperibili presso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 con sede in Milano, sulle circostanze sopra dedotte ai capi 1-3 e 5, nonché in Controparte_1 materia contraria sui capitoli di prova avversari che fossero eventualmente ammessi;
2. consulente assicurativo di all'epoca dei fatti, e Testimone_5 Controparte_2 [...]
agente generale della medesima compagnia, entrambi operanti presso la sede di Lugano, Tes_6
Piazza Cioccaro 2, 6901, Casella Postale 5945, sulla circostanza sopra dedotta al capo 4, nonché in materia contraria sui capitoli di prova avversari che fossero eventualmente ammessi, da sentire con
2 rogatoria internazionale ai sensi della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 presso l'autorità designata ossia la Pretura di Lugano;
3. residente in [...], sulla circostanza sopra dedotta al capo 6, nonché in Testimone_7 materia contraria sui capitoli di prova avversari che fossero eventualmente ammessi, da sentire con rogatoria internazionale ai sensi della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 presso l'autorità designata ossia Pretura di Lugano.
In via principale Rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 6116/2024 del Tribunale di Milano;
Condannare parte attrice opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà congrua;
Con vittoria di spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.A. come per legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa ha agito in via monitoria nei confronti di , assumendo di Controparte_1 Parte_1
avere venduto all'ingiunta un'automobile (BMW 525D XDrive) ad un prezzo di € 14.700,00 (come da fattura n. 21 dell'8 febbraio 2017) mai corrisposto.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 6116/2024, ha proposto opposizione la , contestando la Parte_1
pretesa avversaria sulla scorta delle seguenti ragioni.
L'opponente deduce di essere stata la moglie del Presidente di ing. che ha CP_1 Persona_1
ricoperto la carica sino al momento della sua morte del 25 agosto 2023.
Stigmatizza dunque la richiesta di pagamento avvenuta solo dopo il decesso del marito, decorsi sei anni dalla emissione della fattura.
Inoltre, nemmeno vi sarebbe la prova della fonte negoziale del credito, non avendo CP_1
dimostrato il contratto di vendita, a tal fine non essendo sufficiente la mera produzione della fattura in fase monitoria.
Inoltre, la deduce che non avrebbe mai utilizzato la vettura, non avendo la patente di guida Parte_1
(verrà poi precisato in corso di causa che l'opponente è titolare di patente cubana non valida per la circolazione in Svizzera).
Si è costituita contestando l'opposizione avversaria sulla scorta delle seguenti Controparte_1
argomentazioni.
3 Evidenzia la società opposta che la vettura fu esportata in Svizzera in data 27 luglio 2017 e fu spedita da proprio alla , presso il suo indirizzo di OR (Svizzera), via Borsari Welti n. 11, CP_1 Parte_1
come dalla documentazione doganale prodotta.
La vettura poi fu immatricolata con una nuova targa, TI298255, come riportato dalla carta di circolazione in cui risulta il nome della come intestataria. Parte_1
Inoltre, la società opposta produce il contratto di assicurazione intestata alla . Parte_1
Da ultimo, la società deduce che l'ing. nella qualità di Presidente del Consiglio di Per_1
Amministrazione di avrebbe inteso vendere la vettura ed intestarla alla moglie, senza Controparte_1 formalizzare un vero e proprio contratto di compravendita “proprio perché si trattava della moglie”.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
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2. Sull'asserita vendita della vettura
La decisione dell'odierna controversia muove dal seguente principio giurisprudenziale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. sentenza n.
13533/01).
Nella specie, avanza la sua pretesa: CP_1
- producendo la fattura di vendita dell'8 febbraio 2017 intestata alla;
Parte_1
- documentando l'intestazione della vettura e dell'assicurazione in capo alla , nonché la Parte_1
consegna presso la sua abitazione in OR, Svizzera, senza tuttavia produrre alcun contratto e senza provare per testi l'esistenza del contratto1. Deve dunque affermarsi che, in assenza della prova del contratto di vendita, non può CP_1
pretenderne il prezzo nei confronti della . Parte_1
E' appena il caso di osservare che in applicazione del principio espresso dalle richiamate Sezioni Unite, nel caso di richiesta di pagamento (quando dunque il creditore agisce per l'adempimento e nella specie per il pagamento del prezzo) il riparto dell'onere della prova vuole che il creditore dimostri la fonte negoziale della pretesa e il debitore il fatto estintivo di quella pretesa. si limita tuttavia a dimostrare che la è intestataria del veicolo, ma non prova a CP_1 Parte_1
che titolo, non provando la fonte di tale intestazione.
Il suddetto riparto probatorio non impone invece alla debitrice di dimostrare a che titolo sia divenuta intestataria del veicolo.
A ciò si aggiunga una circostanza dirimente.
La è stata moglie del Presidente del Consiglio di Amministrazione di ing. Parte_1 Controparte_1
Per_1
E' dunque alquanto più verosimile che l'ing. bbia intestato la vettura alla moglie, occupandosi Per_1
personalmente del suo trasferimento in Svizzera, della immatricolazione e della assicurazione.
Pertanto, il passaggio di proprietà non è avvenuto in forza di un contratto di vendita, bensì per volontà del marito ed a fini esclusivamente familiari, circostanza che si giustifica utilizzando l'espressione contenuta nella comparsa di costituzione di “proprio perché si trattava della moglie” (cfr. CP_1
pag. 4).
Oltretutto si osserva che la mera intestazione formale della vettura in capo alla non dimostra Parte_1
affatto che sia avvenuta una vendita tra le parti, atteso che -se così fosse- appare singolare che nonostante la vendita l'ing. nella sua qualità di Presidente, non abbia mai chiesto il pagamento del prezzo Per_1
alla moglie per ben sei anni (e ben avrebbe potuto versare quella somma lui stesso).
E' dunque assai più probabile che l'ing. vesse provveduto alla formale intestazione della vettura Per_1
alla moglie, con conseguente necessità di emettere fattura a nome della , occupandosi altresì Parte_1
della stipula del contratto di assicurazione.
dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa” (cfr. Cass. ord. n. 20997/11).
5 Del resto, la stessa conferma nella memoria n. 2 a pag. 3 che il contratto di assicurazione si CP_1 trovava “presso l'ufficio del marito nella sede di , ritenendo che “il documento era, Controparte_1
evidentemente, nelle mani del marito che lo aveva portato in ufficio, perché lì trascorreva molto del suo tempo e teneva documenti “di famiglia”. Non può stupire un qualcosa che dovrebbe essere qualificato, piuttosto, come un dato di comune esperienza nelle relazioni coniugali”.
Ora, in dato di comune esperienza conduce ad altre conclusioni.
Presso la sede di una società si custodiscono i documenti attinenti alla società stessa o comunque ad essa riconducibili, in riferimento alle attività (della società) dei soci, del legale rappresentante, dei dipendenti etc.
Per contro, la documentazione di natura privata ed estranea alla società viene conservata presso la propria abitazione ovvero, al più, presso il proprio commercialista.
Appare dunque singolare che l'ing. avesse mantenuto presso la società copia del contratto di Per_1
assicurazione, nemmeno da lui stipulato, ma sottoscritto dalla moglie e del quale, a dire di CP_1
sarebbe del tutto estraneo.
Può pertanto affermarsi che quella vettura, sebbene formalmente intestata alla , era comunque Parte_1
riferibile ed utilizzata anche dall'ing. Per_1
Ebbene, proprio a fronte del rapporto coniugale tra la e l'ing. appare più verosimile Parte_1 Per_1
che la vettura non sia stata venduta da alla opponente, bensì solo intestatale, per poi essere CP_1
fruita in quel contesto familiare.
Circostanza che trova conferma nella difesa della stessa parte opposta che evidenzia come l'auto “Fu spedita da alla SI.ra , presso il suo indirizzo di OR Controparte_1 Persona_2
(Svizzera), via Borsari Welti n. 11” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3).
Ebbene, anche l'ing. ra residente in [...], Svizzera (cfr. doc. n. 3 di parte opponente). Per_1
*
3. Conclusioni
L'opposizione merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo n. 6116/2024 va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 14.700,00).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola
6 redazione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella sola discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 6116/2024;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in € 145,50 per spese esenti ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 7 novembre 2025
Il giudice
(Federico ER)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I capitoli di prova sono stati ritenuti inidonei a provare l'esistenza del contratto a fronte della loro genericità, trovando dunque applicazione il principio per il quale: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia
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