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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art
127 ter c.p.c, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25065/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall' avv. MassimoParte_1
Di Celmo;
contro in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall' avv. Giuseppe Iervolino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.11.2024 l'istante , dipendente dell' Parte_2
[...] con profilo di inquadramento D6, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro. straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, con la conseguente condanna dell al pagamento Parte_2
della somma di euro 2.161,13 oltre interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponeva di osservare un orario di lavoro articolato sui turni dalle
8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 8,00, per cinque giorni alla settimana, che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che l'art. 29 del CCNL 2016-2018, dispone che: "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; che, dal gennaio 2016 ad oggi l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno festivo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività
infrasettimanali; che aveva presentato richiesta di pagamento del straordinario festivo per le giornate festivecompenso infrasettimanali lavorate senza alcun esito.
Si costituiva l' Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda va accolta, condividendosi le argomentazioni esposte in diverse pronunce di altri giudici dell'intestata sezione, cui ci si riporta ex art 118 disp att. cpc (cfr. sentenze dott.sse Palumbo, Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4 )
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass.
25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che
"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre
1995" (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL 2016-2018) "per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl
20 settembre 2001" (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), "di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla "Stampa Cartellino" in atti che non è oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere,
condannata al pagamento della somma di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-Accoglie la domanda e, pertanto, condanna l' Parte_2 al pagamento di euro 2.161,13in favore dell'istante, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
-Condanna l' Parte_2 al pagamento della somma di
€.1314,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione.
Così deciso in data 4 .7.2025
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art
127 ter c.p.c, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25065/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall' avv. MassimoParte_1
Di Celmo;
contro in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall' avv. Giuseppe Iervolino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.11.2024 l'istante , dipendente dell' Parte_2
[...] con profilo di inquadramento D6, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro. straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, con la conseguente condanna dell al pagamento Parte_2
della somma di euro 2.161,13 oltre interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponeva di osservare un orario di lavoro articolato sui turni dalle
8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 8,00, per cinque giorni alla settimana, che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che l'art. 29 del CCNL 2016-2018, dispone che: "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; che, dal gennaio 2016 ad oggi l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno festivo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività
infrasettimanali; che aveva presentato richiesta di pagamento del straordinario festivo per le giornate festivecompenso infrasettimanali lavorate senza alcun esito.
Si costituiva l' Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda va accolta, condividendosi le argomentazioni esposte in diverse pronunce di altri giudici dell'intestata sezione, cui ci si riporta ex art 118 disp att. cpc (cfr. sentenze dott.sse Palumbo, Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4 )
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass.
25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che
"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre
1995" (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL 2016-2018) "per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl
20 settembre 2001" (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), "di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla "Stampa Cartellino" in atti che non è oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere,
condannata al pagamento della somma di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-Accoglie la domanda e, pertanto, condanna l' Parte_2 al pagamento di euro 2.161,13in favore dell'istante, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
-Condanna l' Parte_2 al pagamento della somma di
€.1314,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione.
Così deciso in data 4 .7.2025
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio