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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al N. 1972/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti T. Venturati e L. Biffi)
CONTRO
Controparte_1
[...]
(Avv.ti G. B. Mascheretti, M. Colombo e S. Bassani)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a
sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato Parte_1 conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, le società Controparte_1
per sentirle condannare, in solido
[...] e Controparte_1
ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento della somma di € 31.179,13 o, in subordine, di quella di € 26.406,45; in subordine per sentir condannare la al Controparte_1
pagamento della somma di € 31.179,13 o, in subordine, di quella di € 26.406,45, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di essere stato assunto da in data 1.4.2016 con Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento al
1° livello CCNL pulizie e multiservizi e la mansione di “operaio addetto alle pulizia”. Il ricorrente, nel dare atto della cessazione del rapporto avvenuta in data 13.1.2021, riferiva di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso Controparte_1
[...] svolgendo in via esclusiva la mansione di cuoco addetto alla preparazione delle pietanze, ragione per cui rivendicava il diritto al superiore inquadramento al 3° livello
CCNL. Il ricorrente deduceva inoltre di aver sempre lavorato per 6
giorni settimanali per otto ore, con riposo fisso il sabato,
motivo per cui rivendicava il compenso per il lavoro straordinario domenicale.
Infine, il ricorrente lamentava, in ogni caso, l'errato calcolo della paga base ed il fatto, in caso di mancato accertamento
delle mansioni superiori, che la datrice di lavoro non lo aveva inquadrato sin dall'inizio al 2° livello, benchè egli avesse già lavorato nel settore per nove mesi. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituivano regolarmente in giudizio le convenute,
resistendo alle domande di cui chiedevano il rigetto. La Controparte_1 nella sua qualità di committente, eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/03, evidenziando che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la
[...]
era cessato il 13.1.2021, mentre il ricorso CP_1
introduttivo del giudizio era stato depositato il 2.10.2023.
La Controparte_1 negava lo svolgimento di mansioni superiori, nonché del lavoro straordinario.
La convenuta contestava in ogni caso i criteri di calcolo l'elaborazione utilizzati dal ricorrente per dei conteggi allegati al ricorso, evidenziando di aver erogato la voce
"trasferta Italia" in difetto dei relativi presupposti, per cui l'importo complessivo di € 18.800,00 versato a tale titolo
avrebbe dovuto essere scomputato da quanto eventualmente ritenuto dovuto. Concludevano per il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limitati termini di seguito evidenziati. Il ricorrente ha lavorato per la convenuta dall'1.4.2016 al
27.1.2021 con inquadramento al 1° livello CCNL pulizia multiservizi per i primi 9 mesi ed al 2° livello CCNL per il periodo successivo.
Appartengono al 2° livello CCNL "i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici)
conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione" ed a titolo esemplificativo vi rientrano i
"lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla ristorazione" e gli "operai comuni addetti alle pulizie (
)e servizi alla ristorazione” (v. ccnl in atti).
Al 3° livello CCNL, oggetto di rivendicazione in questa sede,
appartengono i “i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali", tra cui rientrano, а titolo esemplificativo, gli
"addetti ai servizi alla ristorazione" (v. CCNL in atti).
Fatta questa premessa, dal complesso delle deposizioni testimoniali non può ritenersi che il ricorrente, con
continuità e con carattere di prevalenza, sia stato addetto alle mansioni di cuoco.
Il teste Tes_1, indotto dal ricorrente, dopo aver riferito di aver lavorato prevalentemente in "cella" e quindi in postazione diversa dalla cucina (che ha riferito essere sviluppata su due piani), ha dichiarato di aver visto l' Pt_1 lavorare in cucina come addetto alla preparazione di pietanze tipicamente italiane
(v. dep. Tes_2 ). Il teste ha però aggiunto di averlo visto, sempre in cucina,
addetto al lavaggio delle stoviglie e, nell'ultimo periodo, in magazzino (v. dep. Tes_2 ).
Sul punto il teste Tes_3 che non ha mai avuto contenzioso con le convenute ed è stato a sua volta indotto dal ricorrente, ha chiaramente dichiarato: “si faceva un po' tutto, si cucinava,
si puliva, in pratica tutti facevanofacevamo le porzioni,
tutto" (v. dep. Tes 3 ) .
di aver visto anche il ricorrente Il teste, nel riferire ribadito "tutti ci alternavamo sulle cucinare, ha comunque varie mansioni" (v. dep. Tes_3 ).
I testi sopra indicati hanno quindi chiaramente smentito le affermazioni del CY (peraltro è interessato da analogo contenzioso verso le società), secondo cui 1' Pt 1 avrebbe sempre lavorato come cuoco (v. dep. CY).
Infine, meno significative risultano le dichiarazioni del teste anche per la breve durata del suo rapportoTestimone_4
lavorativo.
Costui, nel riferire di aver fatto a sua volta un po' di tutto
(lavorando in cucina, in cella, in magazzino, al lavandino),
ha dichiarato di aver visto tante volte il ricorrente "alla cucina come cuoco", ma ha pure aggiunto però di averlo visto,
"tante volte", anche in "cella" (v. dep. ).Testimone_4
Pertanto, pure da questa deposizione si desume che l'AB non era addetto in via esclusiva alla mansione di cuoco, poiché in ogni caso si alternava tra questa ed il lavoro in "cella".
In definitiva, anche a prescindere dal diverso tenore delle dichiarazioni dei testi indotti dalla resistente secondo i quali l' Pt_1 era addetto esclusivamente al porzionamento dei cibi, gli elementi emersi dalle deposizioni dei testi indotti dal abbiaricorrente non consentono di ritenere che costui svolto in via esclusiva e prevalente la mansione di cuoco,
dovendosi quindi ritenere adeguato l'inquadramento al 2°
livello.
Deve invece ritenersi fondata la domanda diretta ad ottenere,
sin dall'assunzione da parte della Controparte_1
l'inquadramento al 2° livello sulla base della previsione del contratto collettivo secondo cui "appartengono al 1 livello i lavoratori del 2 livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio" (v. ccnl in atti).
E' infatti pacifico che l' Pt_1 già dipendente della Parte_2
dal 25.3.2025, sia stato assunto dalla Controparte_1
1'1.4.2026 in virtù di trasferimento d'azienda, mantenendo l'anzianità convenzionale maturata alle dipendenze della
pregressa datrice di lavoro (v. busta paga in atti).
Il ricorrente, quindi, al momento dell'assunzione da parte aveva già maturato i 9 mesi di anzianità della Controparte_1
nel settore che gli davano diritto ad essere inquadrato al 2°
livello.
In ordine allo straordinario, i due testi considerati come maggiormente attendibili (ovvero hanno Tes_2 e Tes_5
entrambi riferito che alla domenica veniva sempre svolta attività lavorativa, anche da parte del ricorrente, dalle 6.00
alle 13.00/14.00, il che è del resto coerente con il fatto che la datrice di lavoro abbia ammesso di aver erogato, pur non
sussistendone i presupposti, importi considerevoli a titolo di trasferta Italia.
E' noto infatti che tale emolumento è finalizzato a compensare il disagio del lavoratore in conseguenza di un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa, non prevedibile al momento dell'assunzione.
E' pure pacifico in causa che 1' Pt_1 abbia sempre lavorato presso la sede de Controparte_1 per cui deve concludersi che la "trasferta Italia" erogata in busta paga,
in misura sempre variabile ma estremamente consistente (tanto da arrivare anche ad € 600,00 mensili come a luglio 2018
ancora ad € 745,00 nel mese di dicembre 2018 quindi nel periodo delle festività) remunerasse il lavoro straordinario, secondo prassi ancora piuttosto diffuse.
Di conseguenza, al fine della determinazione di eventuali differenze retributive, le somme erogate a titolo di "trasferta
Italia" devono essere detratte dalla retribuzione totale maturata dal lavoratore, nel loro importo netto. CorteIn proposito, secondo quanto chiarito anche dalla
d'Appello di Brescia, dalle somme lorde spettanti al lavoratore devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali dovute per legge (così, Cass. Civ. n. 18584/08, Cass. Civ. n. 18044/15, nonché Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 442/2025 del
22.4.2025, secondo cui "essendo le somme erogate sotto la voce
'trasferta Italia' e 'indennità di disponibilità' volte a
remunerare le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate dai lavoratori, esse devono essere comprese nel
calcolo della retribuzione percepita dai medesimi e bene ha
fatto il giudice di prime cure, al fine della determinazione
delle differenze retributive dovute, a detrarre dalla
retribuzione totale maturata dai lavoratori le somme riscosse,
'trasferta Italia' e 'indennità di al pernetto,
disponibilità'”). Per quanto attiene invece alla reconventio reconventionis formulata dal ricorrente e diretta ad accertare l'incidenza su 13ma e 14ma delle somme percepite a titolo di "trasferta
Italia", come ritenuto dalla Corte d'Appello di Brescia "deve escludersi che queste somme incidano sul calcolo degli istituti retributivi indiretti” in quanto esse costituiscono semplice
“retribuzione percepita” e “hanno la funzione di corrispettivo per le ore straordinarie di lavoro svolte (...) non rappresentando remunerazioni aggiuntive dovute ai lavoratori” (così, Corte
d'Appello di Brescia sent. n. 442/2025).
Di conseguenza, la domanda proposta in tal senso dal ricorrente non risulta fondata.
Fatte queste premesse in diritto, non è contestato che all' Pt_1
sia stata erogata la somma complessiva di € 18.800,00 a titolo di "trasferta Italia" che quindi va detratta da quanto complessivamente dovuto a titolo di compenso per il lavoro differenze retributive per l'anticipato straordinario e di inquadramento.
In base agli ultimi conteggi depositati da parte ricorrente
(alla luce delle correzioni e dei criteri assegnati dal
giudicante) la somma erogata a titolo di "trasferta Italia" risulta aver assorbito qualsiasi differenza retributiva, ad eccezione dell'incidenza dello straordinario sul TFR, posto che quest'ultimo matura alla cessazione del rapporto di lavoro e non può quindi essere assorbito da trattamenti di miglior favore erogati antecedentemente.
Residua a tale titolo unicamente la somma di € 1.490,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo. Per il pagamento della suindicata somma la committente deve ritenersi obbligata in solido con la datrice di lavoro CP_1
[...] ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, non essendo stato dedotta l'intervenuta cessazione dell'appalto.
La committente ha infatti indicato solo la data di cessazione del rapporto di lavoro dell' Pt_1 ma non anche dalla cessazione '
del rapporto lavorativo (così, Cass. civ. ord. 7815/22). In definitiva, la domanda può essere accolta nei limitati termini sopra evidenziati e le due convenute vanno condannate,
in solido, al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma di € 1.490,20, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di lite, attesa il marginale accoglimento del ricorso il rifiuto della proposta conciliativa, possono essere ed integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1972/23 R.G. 1. in parziale accoglimento del ricorso condanna la CP_1
' in solido,
[...] e Controparte_1
al pagamento, nei confronti di Parte_1 della somma lorda di
€ 1.490,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al N. 1972/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti T. Venturati e L. Biffi)
CONTRO
Controparte_1
[...]
(Avv.ti G. B. Mascheretti, M. Colombo e S. Bassani)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a
sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato Parte_1 conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, le società Controparte_1
per sentirle condannare, in solido
[...] e Controparte_1
ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento della somma di € 31.179,13 o, in subordine, di quella di € 26.406,45; in subordine per sentir condannare la al Controparte_1
pagamento della somma di € 31.179,13 o, in subordine, di quella di € 26.406,45, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di essere stato assunto da in data 1.4.2016 con Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento al
1° livello CCNL pulizie e multiservizi e la mansione di “operaio addetto alle pulizia”. Il ricorrente, nel dare atto della cessazione del rapporto avvenuta in data 13.1.2021, riferiva di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso Controparte_1
[...] svolgendo in via esclusiva la mansione di cuoco addetto alla preparazione delle pietanze, ragione per cui rivendicava il diritto al superiore inquadramento al 3° livello
CCNL. Il ricorrente deduceva inoltre di aver sempre lavorato per 6
giorni settimanali per otto ore, con riposo fisso il sabato,
motivo per cui rivendicava il compenso per il lavoro straordinario domenicale.
Infine, il ricorrente lamentava, in ogni caso, l'errato calcolo della paga base ed il fatto, in caso di mancato accertamento
delle mansioni superiori, che la datrice di lavoro non lo aveva inquadrato sin dall'inizio al 2° livello, benchè egli avesse già lavorato nel settore per nove mesi. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituivano regolarmente in giudizio le convenute,
resistendo alle domande di cui chiedevano il rigetto. La Controparte_1 nella sua qualità di committente, eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/03, evidenziando che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la
[...]
era cessato il 13.1.2021, mentre il ricorso CP_1
introduttivo del giudizio era stato depositato il 2.10.2023.
La Controparte_1 negava lo svolgimento di mansioni superiori, nonché del lavoro straordinario.
La convenuta contestava in ogni caso i criteri di calcolo l'elaborazione utilizzati dal ricorrente per dei conteggi allegati al ricorso, evidenziando di aver erogato la voce
"trasferta Italia" in difetto dei relativi presupposti, per cui l'importo complessivo di € 18.800,00 versato a tale titolo
avrebbe dovuto essere scomputato da quanto eventualmente ritenuto dovuto. Concludevano per il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limitati termini di seguito evidenziati. Il ricorrente ha lavorato per la convenuta dall'1.4.2016 al
27.1.2021 con inquadramento al 1° livello CCNL pulizia multiservizi per i primi 9 mesi ed al 2° livello CCNL per il periodo successivo.
Appartengono al 2° livello CCNL "i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici)
conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione" ed a titolo esemplificativo vi rientrano i
"lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla ristorazione" e gli "operai comuni addetti alle pulizie (
)e servizi alla ristorazione” (v. ccnl in atti).
Al 3° livello CCNL, oggetto di rivendicazione in questa sede,
appartengono i “i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali", tra cui rientrano, а titolo esemplificativo, gli
"addetti ai servizi alla ristorazione" (v. CCNL in atti).
Fatta questa premessa, dal complesso delle deposizioni testimoniali non può ritenersi che il ricorrente, con
continuità e con carattere di prevalenza, sia stato addetto alle mansioni di cuoco.
Il teste Tes_1, indotto dal ricorrente, dopo aver riferito di aver lavorato prevalentemente in "cella" e quindi in postazione diversa dalla cucina (che ha riferito essere sviluppata su due piani), ha dichiarato di aver visto l' Pt_1 lavorare in cucina come addetto alla preparazione di pietanze tipicamente italiane
(v. dep. Tes_2 ). Il teste ha però aggiunto di averlo visto, sempre in cucina,
addetto al lavaggio delle stoviglie e, nell'ultimo periodo, in magazzino (v. dep. Tes_2 ).
Sul punto il teste Tes_3 che non ha mai avuto contenzioso con le convenute ed è stato a sua volta indotto dal ricorrente, ha chiaramente dichiarato: “si faceva un po' tutto, si cucinava,
si puliva, in pratica tutti facevanofacevamo le porzioni,
tutto" (v. dep. Tes 3 ) .
di aver visto anche il ricorrente Il teste, nel riferire ribadito "tutti ci alternavamo sulle cucinare, ha comunque varie mansioni" (v. dep. Tes_3 ).
I testi sopra indicati hanno quindi chiaramente smentito le affermazioni del CY (peraltro è interessato da analogo contenzioso verso le società), secondo cui 1' Pt 1 avrebbe sempre lavorato come cuoco (v. dep. CY).
Infine, meno significative risultano le dichiarazioni del teste anche per la breve durata del suo rapportoTestimone_4
lavorativo.
Costui, nel riferire di aver fatto a sua volta un po' di tutto
(lavorando in cucina, in cella, in magazzino, al lavandino),
ha dichiarato di aver visto tante volte il ricorrente "alla cucina come cuoco", ma ha pure aggiunto però di averlo visto,
"tante volte", anche in "cella" (v. dep. ).Testimone_4
Pertanto, pure da questa deposizione si desume che l'AB non era addetto in via esclusiva alla mansione di cuoco, poiché in ogni caso si alternava tra questa ed il lavoro in "cella".
In definitiva, anche a prescindere dal diverso tenore delle dichiarazioni dei testi indotti dalla resistente secondo i quali l' Pt_1 era addetto esclusivamente al porzionamento dei cibi, gli elementi emersi dalle deposizioni dei testi indotti dal abbiaricorrente non consentono di ritenere che costui svolto in via esclusiva e prevalente la mansione di cuoco,
dovendosi quindi ritenere adeguato l'inquadramento al 2°
livello.
Deve invece ritenersi fondata la domanda diretta ad ottenere,
sin dall'assunzione da parte della Controparte_1
l'inquadramento al 2° livello sulla base della previsione del contratto collettivo secondo cui "appartengono al 1 livello i lavoratori del 2 livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio" (v. ccnl in atti).
E' infatti pacifico che l' Pt_1 già dipendente della Parte_2
dal 25.3.2025, sia stato assunto dalla Controparte_1
1'1.4.2026 in virtù di trasferimento d'azienda, mantenendo l'anzianità convenzionale maturata alle dipendenze della
pregressa datrice di lavoro (v. busta paga in atti).
Il ricorrente, quindi, al momento dell'assunzione da parte aveva già maturato i 9 mesi di anzianità della Controparte_1
nel settore che gli davano diritto ad essere inquadrato al 2°
livello.
In ordine allo straordinario, i due testi considerati come maggiormente attendibili (ovvero hanno Tes_2 e Tes_5
entrambi riferito che alla domenica veniva sempre svolta attività lavorativa, anche da parte del ricorrente, dalle 6.00
alle 13.00/14.00, il che è del resto coerente con il fatto che la datrice di lavoro abbia ammesso di aver erogato, pur non
sussistendone i presupposti, importi considerevoli a titolo di trasferta Italia.
E' noto infatti che tale emolumento è finalizzato a compensare il disagio del lavoratore in conseguenza di un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa, non prevedibile al momento dell'assunzione.
E' pure pacifico in causa che 1' Pt_1 abbia sempre lavorato presso la sede de Controparte_1 per cui deve concludersi che la "trasferta Italia" erogata in busta paga,
in misura sempre variabile ma estremamente consistente (tanto da arrivare anche ad € 600,00 mensili come a luglio 2018
ancora ad € 745,00 nel mese di dicembre 2018 quindi nel periodo delle festività) remunerasse il lavoro straordinario, secondo prassi ancora piuttosto diffuse.
Di conseguenza, al fine della determinazione di eventuali differenze retributive, le somme erogate a titolo di "trasferta
Italia" devono essere detratte dalla retribuzione totale maturata dal lavoratore, nel loro importo netto. CorteIn proposito, secondo quanto chiarito anche dalla
d'Appello di Brescia, dalle somme lorde spettanti al lavoratore devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali dovute per legge (così, Cass. Civ. n. 18584/08, Cass. Civ. n. 18044/15, nonché Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 442/2025 del
22.4.2025, secondo cui "essendo le somme erogate sotto la voce
'trasferta Italia' e 'indennità di disponibilità' volte a
remunerare le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate dai lavoratori, esse devono essere comprese nel
calcolo della retribuzione percepita dai medesimi e bene ha
fatto il giudice di prime cure, al fine della determinazione
delle differenze retributive dovute, a detrarre dalla
retribuzione totale maturata dai lavoratori le somme riscosse,
'trasferta Italia' e 'indennità di al pernetto,
disponibilità'”). Per quanto attiene invece alla reconventio reconventionis formulata dal ricorrente e diretta ad accertare l'incidenza su 13ma e 14ma delle somme percepite a titolo di "trasferta
Italia", come ritenuto dalla Corte d'Appello di Brescia "deve escludersi che queste somme incidano sul calcolo degli istituti retributivi indiretti” in quanto esse costituiscono semplice
“retribuzione percepita” e “hanno la funzione di corrispettivo per le ore straordinarie di lavoro svolte (...) non rappresentando remunerazioni aggiuntive dovute ai lavoratori” (così, Corte
d'Appello di Brescia sent. n. 442/2025).
Di conseguenza, la domanda proposta in tal senso dal ricorrente non risulta fondata.
Fatte queste premesse in diritto, non è contestato che all' Pt_1
sia stata erogata la somma complessiva di € 18.800,00 a titolo di "trasferta Italia" che quindi va detratta da quanto complessivamente dovuto a titolo di compenso per il lavoro differenze retributive per l'anticipato straordinario e di inquadramento.
In base agli ultimi conteggi depositati da parte ricorrente
(alla luce delle correzioni e dei criteri assegnati dal
giudicante) la somma erogata a titolo di "trasferta Italia" risulta aver assorbito qualsiasi differenza retributiva, ad eccezione dell'incidenza dello straordinario sul TFR, posto che quest'ultimo matura alla cessazione del rapporto di lavoro e non può quindi essere assorbito da trattamenti di miglior favore erogati antecedentemente.
Residua a tale titolo unicamente la somma di € 1.490,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo. Per il pagamento della suindicata somma la committente deve ritenersi obbligata in solido con la datrice di lavoro CP_1
[...] ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, non essendo stato dedotta l'intervenuta cessazione dell'appalto.
La committente ha infatti indicato solo la data di cessazione del rapporto di lavoro dell' Pt_1 ma non anche dalla cessazione '
del rapporto lavorativo (così, Cass. civ. ord. 7815/22). In definitiva, la domanda può essere accolta nei limitati termini sopra evidenziati e le due convenute vanno condannate,
in solido, al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma di € 1.490,20, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di lite, attesa il marginale accoglimento del ricorso il rifiuto della proposta conciliativa, possono essere ed integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1972/23 R.G. 1. in parziale accoglimento del ricorso condanna la CP_1
' in solido,
[...] e Controparte_1
al pagamento, nei confronti di Parte_1 della somma lorda di
€ 1.490,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini