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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Avv. Paolo Pergolizzi Giudice Ausiliario Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 165/2019 R.G. promossa
DA
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa da sé stessa – CodiceFiscale_1
Appellante
CONTRO
, in per- Controparte_1 sona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma (c.f.:
), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Scuderi;
P.IVA_1
e nei confronti di
(c.f.: ), in per- Controparte_2 P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fran- cesca Cosentino;
Appellate
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO impugnava la sentenza n. 464 del 31 gennaio 2019 del Tri- Parte_1 bunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per i motivi da intendersi qui integralmente trascritti.
Si costituivano gli enti appellati.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note
1 R.G. 165_201922 telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con istanza del 14 aprile 2025 e con successive note telematiche del 21 maggio
2025, ha insistito nella declaratoria di estinzione del giudizio per cessa- CP_3 zione della materia del contendere a seguito dell'intervenuto pagamento dell'inte- ro importo ammesso alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 3 D.
L. n. 119/2018, sulla scorta dell'estratto di ruolo allegato alla predetta istanza con le note del 28.2.2024.
1.1. Con note telematiche di pari data, l'appellante ha confermato la volontà di rinunciare al giudizio, siccome espressa nella dichiarazione di adesione alla defi- nizione agevolata, comprovando l'avvenuto pagamento di tutte le rate successive alla prima. Parimenti Cassa Forense, con note telematiche del 19 maggio 2025, ha chiesto l'estinzione del giudizio de quo.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018, il pagamento integrale del-
l'importo ammesso a definizione agevolata, come nel caso in esame, comporta non solo l'estinzione ex lege del giudizio (cfr. Cassazione, V sez., n. 20626/2024) ma anche la pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.
24083/2018).
3. Le spese vanno compensate (cfr. Cass. citata).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente avv. Paolo Pergolizzi dott.ssa Viviana Urso
2 R.G. 165_201922
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Avv. Paolo Pergolizzi Giudice Ausiliario Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 165/2019 R.G. promossa
DA
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa da sé stessa – CodiceFiscale_1
Appellante
CONTRO
, in per- Controparte_1 sona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma (c.f.:
), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Scuderi;
P.IVA_1
e nei confronti di
(c.f.: ), in per- Controparte_2 P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fran- cesca Cosentino;
Appellate
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO impugnava la sentenza n. 464 del 31 gennaio 2019 del Tri- Parte_1 bunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per i motivi da intendersi qui integralmente trascritti.
Si costituivano gli enti appellati.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note
1 R.G. 165_201922 telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con istanza del 14 aprile 2025 e con successive note telematiche del 21 maggio
2025, ha insistito nella declaratoria di estinzione del giudizio per cessa- CP_3 zione della materia del contendere a seguito dell'intervenuto pagamento dell'inte- ro importo ammesso alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 3 D.
L. n. 119/2018, sulla scorta dell'estratto di ruolo allegato alla predetta istanza con le note del 28.2.2024.
1.1. Con note telematiche di pari data, l'appellante ha confermato la volontà di rinunciare al giudizio, siccome espressa nella dichiarazione di adesione alla defi- nizione agevolata, comprovando l'avvenuto pagamento di tutte le rate successive alla prima. Parimenti Cassa Forense, con note telematiche del 19 maggio 2025, ha chiesto l'estinzione del giudizio de quo.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018, il pagamento integrale del-
l'importo ammesso a definizione agevolata, come nel caso in esame, comporta non solo l'estinzione ex lege del giudizio (cfr. Cassazione, V sez., n. 20626/2024) ma anche la pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.
24083/2018).
3. Le spese vanno compensate (cfr. Cass. citata).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente avv. Paolo Pergolizzi dott.ssa Viviana Urso
2 R.G. 165_201922