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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 3.10.25, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, le parti hanno precisato le conclusioni, come da rispettivi atti e verbali, e hanno discusso la causa.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza
Nr. 930/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona del Giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 930 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da: Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patania Luigia;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(P. I.VA ), in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. Iamundo Leonardo;
RESISTENTE
OGGETTO: azione di restituzione somme
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato, l
[...]
(d'ora in poi Controparte_1 Pt_1
conveniva, dinnanzi a questo Tribunale, il al fine di ottenere il Controparte_2
riconoscimento del diritto di regresso a favore dell rispetto alla condanna Pt_1
solidale disposta dalla sentenza n. 75/2012 della Corte di Appello di Reggio Calabria
e chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma di € 176.557,02 oltre interessi legali.
A sostegno della sua domanda, parte ricorrente deduceva:
a) che con la sentenza n. 173/2023 della Corte di Appello di Reggio Calabria, passata in giudicato, era in parte accolta l'impugnazione proposta dall Parte_2
avverso la decisione n. 1070/2015 del Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
che ha determinato l'importo complessivo dovuto dal medesimo ente ai sigg. Parte_3
in esecuzione della sentenza n. 75/2012 della Corte di Appello di Pt_4 [...]
, in € 340.172,27,con condanna dei predetti signori alla restituzione di € Pt_2
33.243,83, pari alla differenza rispetto alla somma di € 373.416,10 corrisposta sul totale per € 386.357,87, a seguito di procedura esecutiva di pignoramento presso terzi e in ottemperanza al provvedimento di assegnazione del sig. G.E. del Tribunale di
Reggio Calabria del 23/06/2015;
b) che il predetto titolo n. 75/2012 – per la cui esecuzione è scaturita l'opposizione definita con la sentenza n. 173/2023 che ha determinato, l'importo dovuto per sorte capitale, interessi e rivalutazione in € 340.172,27 – aveva condannato in solido l' ed il al pagamento Parte_2 Controparte_2
della somma di € 29.113,83, a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima di alcuni loro terreni, per il periodo ricompreso tra il momento dell'immissione in possesso sine titulo degli stessi da parte dell'allora di CP_3 [...]
, 29/11/78, fino alla data di pubblicazione, il 29/11/2003, della sentenza di I° Pt_2
grado, la n. 377/03 del Tribunale di Palmi, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di lite;
c) che essa ricorrente, subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi nonché processuali, ai sensi della legge regionale n. 24/2013 alla disciolta
[...]
ha avanzato, senza esito, differenti richieste di Parte_2
pagamento al anche riducendo l'importo dovuto in virtù di un Controparte_2
accordo intervenuto il 27/06/2013, successivamente alla decisione di I° grado la n.
377/03 del Tribunale di Palmi, ed alla conseguente sentenza che aveva riconosciuto il diritto di regresso a suo favore, la n. 87/12 sempre del Tribunale di Palmi, a partire dal
16/03/2023 prot. 4881e da ultimo con la diffida n. Prot. 5622 del 13/03/2024;
d) che, dunque, alla luce di quanto previsto dalla decisione n. 75/2012 della Corte di
Appello di Reggio Calabria che ha sancito la condanna al pagamento dell e Pt_1
del del riconosciuto importo di tale condanna per € 340.172,27 Controparte_2
per sorte capitale, rivalutazione ed interessi, di cui alla decisione n. 173/2023 del medesimo organo giudiziario, a cui debbono aggiungersi le spese di lite della prima sentenza e le successive, quantificate per differenza tra la somma assegnata complessivamente per € 386.357,87 e l'importo di € 373.416,10, oggi corretto ma posto a base, allora, del provvedimento di assegnazione, pari ad € 12.941,77, il predetto
Ente locale deve corrispondere all odierna ricorrente la somma di € CP_1 176.557,02 (€ 340.172,27 + € 12.941,77= € 353.914,04: 2), oltre interessi legali dal
10/08/2015, data del pagamento. E concludeva per la detta declaratoria.
Si costituiva l'ente convenuto contestando la domanda per come formulata ed in via preliminare contestava la opponibilità della sentenza della Corte di Appello di RC n.
173/2023 in quanto lo stesso non era stato parte del predetto giudizio e, proceduto all'excursus della vicenda, precisava che i rapporti tra gli enti dovevano ritenersi già determinati e definiti e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la discussione e successivamente trasmessa sul ruolo di questo magistrato.
La causa viene decisa e con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 3.10.25, con le quali le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
§§§§
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata sulla basa delle motivazioni che seguono.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016
e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto, in applicazione di tale principio, il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente nel merito quanto al fondamento della domanda.
Dagli atti di causa risulta che unitamente al ricorso l premesso di essere stata Pt_1
condannata con sentenza n°173/2023 della Corte di Appello di Reggio Calabria a pagare in favore dei signori – la complessiva somma di € 353.914,04 Pt_3 Pt_4
(di cui € 340.172,27 per sorte capitale e € 12.941,77 per spese di lite), ha riferito che il detto debito era stato riconosciuto in una precedente sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n° 75/2012 con la quale la stessa era stata condannata, in solido con il al pagamento di € 29.113,83, con la maggiorazione per Controparte_2
rivalutazione monetaria ed intessi, a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione usurpativa di un terreno finalizzata alla realizzazione di opera pubblica e che trattandosi di condanna solidale, aveva diritto di regresso per la metà dell'importo nei confronti dell'ente locale. Per tali ragioni ha chiesto il riconoscimento del diritto di regresso nei confronti dell'ente locale e la condanna del convenuto al pagamento di € 176.557,02 oltre interessi legali dal 10.08.2015 per come disposto nella sentenza n. 173/23 CDA di . Parte_2
E' necessario evidenziare in primo luogo che l'art 2909 c.c. precisa che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Ne deriva che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell non possa ritenersi estesa nei suoi effetti automaticamente nei confronti Pt_1
del nel qual caso, come in quello de quo, lo stesso non ha fatto Controparte_2
parte del detto giudizio che ne stabilisce la condanna.
Ne deriva che, sulla base della prospettazione dell'Ente ricorrente, sia inibito a questo
Tribunale di effettuare diversi accertamenti che sono di pertinenza di altra sede, e per ciò solo debba pronunciare una decisione che tenga conto del petitum.
Tanto detto la domanda deve essere rigettata nei termini indicati non potendo la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 173/23 estendere i suoi effetti oltre le parti in causa.
Ogni altra doglianza deve ritenersi riassorbita.
Quanto alla spese del giudizio data la controvertibilità della vicenda questo tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la loro totale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Emanuela RUSCIO, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, da contro così provvede: Pt_1 Controparte_2
1) Rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva
2) Compensa le spese;
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
4) Motivazione contestuale.
IL GIUDICE
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO