Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1994, n. 715
Articolo 2
Versione
28 dicembre 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli e annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1994