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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/11/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 6237/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6237/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 17.6.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. RIOLINO FEDERICA
e da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SS RO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nata il Controparte_1
26/01/1972 a Pescara (PE), residente in [...], C.F
e il sig. , nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
26/07/1961, C.F. residente in [...]
n° 19.
b) Ordinare al Comune di Capestrano (AQ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) OMOLOGARE, quindi, le seguenti condizioni della separazione: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, manterrà la propria residenza formale presso la casa familiare (in particolare al fine di non dover modificare i documenti e i servizi connessi), libero di vivere ove meglio riterrà;
3) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative ad esempio all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, impegnandosi a fornire al figlio le migliori condizioni possibili a livello materiale, scolastico, sociale, psicologico ed affettivo in conformità a quanto disposto dall'art.316-bis co.1 cod.civ. .
4) il Sig. provvederà al pagamento di un contributo al mantenimento CP_2 del figlio minore pari ad € 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario nel conto corrente che l'odierna ricorrente indicherà durante la convivenza del figlio con la madre;
allorché Per_1
si trasferisca presso il padre sarà la signora a corrispondere a Per_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario nel conto corrente che sarà indicato dall'odierno ricorrente;
in entrambi i casi il contributo si intende rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi;
5) l'assegno unico continuerà a essere percepito dalla Sig.ra CP_1
6) le spese straordinarie sostenute per il figlio saranno ripartite al 50% Per_1 tra i due genitori secondo la regolamentazione prevista dal Protocollo del
Tribunale di Padova;
7) In considerazione della attuale età del figlio minore (quasi 17 anni), quest'ultimo sarà libero e autonomo di scegliere quando e quanto stare con i relativi genitori senza necessità per gli stessi di indicare un calendario prestabilito e ciò in considerazione degli impegni anche non scolastici e dei desiderata dello stesso. 8) Si precisa che frequenta la classe terza liceo scientifico E. Fermi di Per_1
Padova [frequenterà la classe quarta] ed ha i seguenti orari scolastici: entrata a scuola la mattina ad ore 8.10 ed uscita da scuola alle 13.10.
9) Si precisa che il figlio non soffre di alcun disturbo e/o patologia psico-fisica e gode di ottima salute.
10) Le parti danno atto che l'abitazione familiare sita in Albignasego (PD), via
Genova n.19 in comproprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno potrà essere messa in vendita anche antecedentemente alla sottoscrizione ed al deposito del presente ricorso e il ricavato verrà diviso al 50% tra le parti ricorrenti;
l'immobile, con arredi e corredi ivi presenti, fino al momento della vendita sarà nella disponibilità del marito, che ivi continuerà a vivere e che sosterrà le spese di ordinaria manutenzione oltre ai costi per le utenze, mentre le spese di straordinaria manutenzione previamente concordate tra le parti restano a carico dei comproprietari al 50%;
11) Ogni coniuge sarà libero di dare l'incarico di vendita ad agenzia immobiliare di fiducia, senza vincoli di esclusiva.
12) Il marito si dichiara sin d'ora disponibile ad ogni singolo accesso e/o richiesta di visione da parte di terzi necessari o utili per la vendita;
in caso di sua impossibilità sarà invece presente la moglie.
13) Le parti concordano che, qualora l'immobile non sia venduto e liberato entro il mese di dicembre 2025 con un margine massimo del 5% del prezzo stimato, in attesa di una proposta valida da parte di eventuali agenzie immobiliari o privati, a decorrere dal mese di aprile 2026 fino a che l'abitazione non sia venduta, fermo quanto previsto al punto 4., il marito pagherà un contributo spese alla moglie che consisterà nel 50% delle spese documentate di affitto comprensivo di utenze, fino ad un massimo di Euro 350, comprensivi della somma di 200 Euro già pattuita per il contributo al mantenimento ordinario del figlio;
con la vendita della casa cesserà immediatamente l'obbligo a carico del signor a corrispondere tale CP_2 ulteriore contributo in favore della signora CP_1
14) Ad eccezione di eventuali arredi che venissero richiesti dagli acquirenti della casa familiare, i mobili che la arredano verranno equamente e consensualmente divisi tra le parti, ad eccezione dei beni personali di ciascuno che verranno previamente consensualmente individuati. 15) I coniugi dichiarano di essere allo stato ciascuno autonomo ed autosufficiente e, pertanto, allo stato, non sarà necessario prevedere alcun assegno di mantenimento.
16) Le autovetture indicate in premesse manterranno l'attuale intestazione;
17) I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
18) Spese ed onorari della presente procedura interamente compensati tra le parti”.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2025, e , Controparte_1 Controparte_2 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 12.7.2001 in Capestrano (AQ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.10, parte
II, serie C, anno 2001, che dall'unione era nato il figlio il 2.8.2008, che Per_1 la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza depositate in data 18.9.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che la domanda di separazione personale va accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologa della separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione stabilite per accordo dai coniugi appaiono coerenti con la rispettiva condizione reddituale rappresentata in ricorso e non sono contrarie all'interesse del figlio minore, fermo restando, quanto ai punti da 10 a 14, che si tratta di pattuizioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, con la conseguenza che il giudizio del Tribunale non verte sugli stessi.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio. La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
alle condizioni indicate in premessa;
[...]
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6237/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 17.6.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. RIOLINO FEDERICA
e da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SS RO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nata il Controparte_1
26/01/1972 a Pescara (PE), residente in [...], C.F
e il sig. , nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
26/07/1961, C.F. residente in [...]
n° 19.
b) Ordinare al Comune di Capestrano (AQ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) OMOLOGARE, quindi, le seguenti condizioni della separazione: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, manterrà la propria residenza formale presso la casa familiare (in particolare al fine di non dover modificare i documenti e i servizi connessi), libero di vivere ove meglio riterrà;
3) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative ad esempio all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, impegnandosi a fornire al figlio le migliori condizioni possibili a livello materiale, scolastico, sociale, psicologico ed affettivo in conformità a quanto disposto dall'art.316-bis co.1 cod.civ. .
4) il Sig. provvederà al pagamento di un contributo al mantenimento CP_2 del figlio minore pari ad € 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario nel conto corrente che l'odierna ricorrente indicherà durante la convivenza del figlio con la madre;
allorché Per_1
si trasferisca presso il padre sarà la signora a corrispondere a Per_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario nel conto corrente che sarà indicato dall'odierno ricorrente;
in entrambi i casi il contributo si intende rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi;
5) l'assegno unico continuerà a essere percepito dalla Sig.ra CP_1
6) le spese straordinarie sostenute per il figlio saranno ripartite al 50% Per_1 tra i due genitori secondo la regolamentazione prevista dal Protocollo del
Tribunale di Padova;
7) In considerazione della attuale età del figlio minore (quasi 17 anni), quest'ultimo sarà libero e autonomo di scegliere quando e quanto stare con i relativi genitori senza necessità per gli stessi di indicare un calendario prestabilito e ciò in considerazione degli impegni anche non scolastici e dei desiderata dello stesso. 8) Si precisa che frequenta la classe terza liceo scientifico E. Fermi di Per_1
Padova [frequenterà la classe quarta] ed ha i seguenti orari scolastici: entrata a scuola la mattina ad ore 8.10 ed uscita da scuola alle 13.10.
9) Si precisa che il figlio non soffre di alcun disturbo e/o patologia psico-fisica e gode di ottima salute.
10) Le parti danno atto che l'abitazione familiare sita in Albignasego (PD), via
Genova n.19 in comproprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno potrà essere messa in vendita anche antecedentemente alla sottoscrizione ed al deposito del presente ricorso e il ricavato verrà diviso al 50% tra le parti ricorrenti;
l'immobile, con arredi e corredi ivi presenti, fino al momento della vendita sarà nella disponibilità del marito, che ivi continuerà a vivere e che sosterrà le spese di ordinaria manutenzione oltre ai costi per le utenze, mentre le spese di straordinaria manutenzione previamente concordate tra le parti restano a carico dei comproprietari al 50%;
11) Ogni coniuge sarà libero di dare l'incarico di vendita ad agenzia immobiliare di fiducia, senza vincoli di esclusiva.
12) Il marito si dichiara sin d'ora disponibile ad ogni singolo accesso e/o richiesta di visione da parte di terzi necessari o utili per la vendita;
in caso di sua impossibilità sarà invece presente la moglie.
13) Le parti concordano che, qualora l'immobile non sia venduto e liberato entro il mese di dicembre 2025 con un margine massimo del 5% del prezzo stimato, in attesa di una proposta valida da parte di eventuali agenzie immobiliari o privati, a decorrere dal mese di aprile 2026 fino a che l'abitazione non sia venduta, fermo quanto previsto al punto 4., il marito pagherà un contributo spese alla moglie che consisterà nel 50% delle spese documentate di affitto comprensivo di utenze, fino ad un massimo di Euro 350, comprensivi della somma di 200 Euro già pattuita per il contributo al mantenimento ordinario del figlio;
con la vendita della casa cesserà immediatamente l'obbligo a carico del signor a corrispondere tale CP_2 ulteriore contributo in favore della signora CP_1
14) Ad eccezione di eventuali arredi che venissero richiesti dagli acquirenti della casa familiare, i mobili che la arredano verranno equamente e consensualmente divisi tra le parti, ad eccezione dei beni personali di ciascuno che verranno previamente consensualmente individuati. 15) I coniugi dichiarano di essere allo stato ciascuno autonomo ed autosufficiente e, pertanto, allo stato, non sarà necessario prevedere alcun assegno di mantenimento.
16) Le autovetture indicate in premesse manterranno l'attuale intestazione;
17) I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
18) Spese ed onorari della presente procedura interamente compensati tra le parti”.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2025, e , Controparte_1 Controparte_2 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 12.7.2001 in Capestrano (AQ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.10, parte
II, serie C, anno 2001, che dall'unione era nato il figlio il 2.8.2008, che Per_1 la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza depositate in data 18.9.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che la domanda di separazione personale va accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologa della separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione stabilite per accordo dai coniugi appaiono coerenti con la rispettiva condizione reddituale rappresentata in ricorso e non sono contrarie all'interesse del figlio minore, fermo restando, quanto ai punti da 10 a 14, che si tratta di pattuizioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, con la conseguenza che il giudizio del Tribunale non verte sugli stessi.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio. La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
alle condizioni indicate in premessa;
[...]
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto