TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2552/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2552/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCHETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente il 4.2.2025 precisava le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi contraevano matrimonio ad Alessandria (Egitto) il 20.7.2011. Il matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gallarate, al n. 4, parte II , serie C,
pagina 1 di 2 anno 2012 (doc. 1).
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato l'8.6.2023 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione e proponeva, altresì, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza n. 145 del 30.1.2024, ad oggi passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente dichiarava che le parti non si erano riconciliate e chiedeva che venisse emessa sentenza divorzile.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie un anno), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
*
Le spese di lite vanno compensate considerato che la pronuncia riguarda esclusivamente lo status.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
, coniugatisi in Alessandria (Egitto) il 20.7.2011 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gallarate, al n. 4, parte II , serie C, anno
2012);
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Gallarate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939
N. 1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2552/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCHETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente il 4.2.2025 precisava le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi contraevano matrimonio ad Alessandria (Egitto) il 20.7.2011. Il matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gallarate, al n. 4, parte II , serie C,
pagina 1 di 2 anno 2012 (doc. 1).
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato l'8.6.2023 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione e proponeva, altresì, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza n. 145 del 30.1.2024, ad oggi passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente dichiarava che le parti non si erano riconciliate e chiedeva che venisse emessa sentenza divorzile.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie un anno), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
*
Le spese di lite vanno compensate considerato che la pronuncia riguarda esclusivamente lo status.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
, coniugatisi in Alessandria (Egitto) il 20.7.2011 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gallarate, al n. 4, parte II , serie C, anno
2012);
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Gallarate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939
N. 1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
pagina 2 di 2