CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2979/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ) residente in [...], rappr.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RM FA (C.F.: , unitamente alla quale elett.te domicilia in Nocera Inferiore C.F._2
(SA) alla via Barbarulo n. 105, presso lo Studio Legale FA, e che, ai soli fini dell'art 176 co.2 c.p.c. dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'utenza tel. n. 081-19531340, nonché alla Pec:
Email_1
- Appellante
E
(C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliato CP_ ai fini del presente giudizio presso la sede dell' di VICENZA, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n.
163, rappresentato e difeso, dall'avv. Antonella Tomasello (C.F.: ), che indica i seguenti C.F._3 recapiti: fax n° 0444995896 - PEC t Email_2
1 -Appellato
FATTO E DIRITTO
In primo grado con ricorso presentato in data 05.05.2020 dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in CP_ funzione di Giudice del Lavoro, la Sig. , conveniva in giudizio l' chiedendo accertarsi il Parte_1 proprio diritto a percepire le prestazioni economiche afferenti all'invalidità civile nella misura del 75%, nonché la non debenza della somma di euro 847,67 richiesta dall' con comunicazione del CP_1
04.10.2018, a titolo di indebito per il periodo agosto-ottobre 2018.
Domandava, inoltre, l' accertamento del suo diritto alle prestazioni afferenti l' invalidità ordinaria e la CP_ condanna dell' al pagamento delle mensilità maturate e non corrisposte a titolo di invalidità civile e ordinaria, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di diagnosi di neoplasia maligna del colon-retto e di successivo intervento chirurgico e trattamento chemioterapico, aveva presentato in data 27.02.2014 regolare domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (cat. INVCIV n. 07366564), accolta con verbale del
30.04.2014, con il quale le era stata riconosciuta la totale e permanente inabilità lavorativa (100%) con necessità di assistenza continua. Successivamente, all'esito della visita di revisione del 26.07.2018, la
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile di Castellammare di Stabia le riconosceva una riduzione della capacità lavorativa pari al 75%, con diritto alla relativa prestazione economica. Riferiva, CP_ tuttavia, che l' aveva provveduto ad erogare la prestazione sino al mese di ottobre 2018, notificandole in data 04.10.2018 comunicazione di riliquidazione con richiesta di restituzione della somma di € 847,67 asseritamente non dovuta e sospendendo improvvisamente pagamenti senza preventiva comunicazione o motivazione. Deduceva inoltre di avere presentato nel 2014 distinta domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (cat. IO n. 18030308), parimenti riconosciuto ma sospeso a partire dal
31.10.2017, con ricalcolo parziale delle somme dovute.
Costituitosi in giudizio, l' resistente chiedeva il rigetto della domanda, eccependo, tra l'altro, la CP_1 genericità del ricorso introduttivo e la mancata dimostrazione del presupposto amministrativo, in particolare l'omessa presentazione della domanda di rinnovo dell'assegno ordinario di invalidità.
Con sentenza n. 1021/2024, pubbl. il 16.05.2024, il Tribunale adito rigettava il ricorso, ritenendo la domanda indeterminata e priva di specifica allegazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Il primo giudice evidenziava che dal complessivo tenore del ricorso non era possibile individuare con precisione l'oggetto della pretesa, in quanto le conclusioni risultavano incoerenti rispetto alle successive note difensive e cumulavano richieste afferenti sia alla prestazione di invalidità civile sia a quelle di invalidità ordinaria. Rilevava, inoltre, la mancata presentazione della domanda amministrativa di rinnovo dell'assegno ordinario di invalidità, presupposto indispensabile per la proponibilità della relativa azione giudiziaria. Riteneva, infine, che eventuali crediti dell'assicurata potessero essere compensati con le somme da lei dovute all' Istituto in esecuzione di altra sentenza (n. 1738/2019), concernente l'indebito pagamento di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità civile. Infine, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della controvertibilità della questione.
Avverso la suindicata pronuncia con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.11.2024 ha proposto appello la chiedendone l' integrale riforma. Nell'atto di gravame l'appellante ha, sostenuto che il Pt_1 primo giudice avrebbe erroneamente qualificato l'oggetto della domanda, riferendola all'assegno ordinario
2 di invalidità ex legge n. 222/1984 anziché all'invalidità civile, e avrebbe omesso di considerare la documentazione prodotta comprovante la presentazione della domanda amministrativa e il possesso dei requisiti sanitari e reddituali. Ha, inoltre, contestato la compensazione operata dall' tra l'indebito CP_1 relativo all'indennità di accompagnamento e le somme dovute per invalidità civile.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità delle censure, e reiterando, nel merito, le medesime deduzioni già sollevate in primo grado.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
Ciò posto questa Corte rileva inammissibilità dell'appello, a causa della mancanza assoluta di motivi specifici di impugnazione, che costituisce requisito imprescindibile ed insanabile. Nella fattispecie l' appellante non ha adeguatamente confutato le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata.
Invero “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., anche se non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni
a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass.
5.2.2015 n. 2143).
Ed ancora “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice”
(Cass. 24.4.2019 n.11197).
L' onere della specificazione dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado (in conformità del principio tantum devolutum quantum appellatum), sia di consentire la ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. E, non essendo sufficiente il generico rinvio alle difese svolte in primo grado, l'onere è soddisfatto solo quando l'atto di appello esprima articolate ragioni di doglianza su specifici punti della sentenza impugnata.
3 Nel merito, poi, della specificità richiesta, la giurisprudenza consolidata ha affermato che nell'atto d'appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, onde non è sufficiente che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate, ma è necessario, pur quando la sentenza impugnata sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare pertanto con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. Sezione 3 sent. n. 27727 del 16 dicembre 2005
e Sezione Lavoro n. 1707 del 23 gennaio 2009).
Al riguardo così si esprime Cass. Sez. 1, Sent. n. 21816 del 11/10/2006: “La specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile
l'appello quando, per l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi”.
CP_ Come eccepito dall' nella memoria difensiva, l'atto di gravame non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a reiterare le medesime deduzioni e valutazioni già formulate in primo grado, senza alcuna effettiva critica alle statuizioni che hanno condotto al rigetto del ricorso.
Giova invero osservare che il primo giudice ha rigettato la domanda non già per una questione di merito sulle prestazioni richieste, bensì per ragioni di ordine formale e contenutistico afferenti la struttura del ricorso introduttivo.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'atto introduttivo fosse privo della necessaria determinatezza, in quanto formulato in modo generico e contraddittorio, con richieste eterogenee e non coerenti tra loro, tali da non consentire di individuare con precisione l'effettivo oggetto della pretesa e i relativi presupposti di fatto e di diritto.
È stato altresì evidenziato che le conclusioni del ricorso non risultavano conformi a quelle successivamente formulate nelle note di trattazione scritta depositate nel corso del giudizio, determinando un'incongruenza interna della domanda e rendendo impossibile per il giudicante circoscrivere con chiarezza il petitum e il thema decidendum.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che, a fronte di un precedente indebito assistenziale accertato in via giudiziale con sentenza n. 1738/2019, le somme eventualmente dovute all'assicurata avrebbero potuto CP_ essere oggetto di compensazione con i crediti vantati dall' trattandosi di rapporti tra prestazioni omogenee.
Da tale quadro argomentativo risulta evidente che il primo giudice non ha esaminato il merito delle prestazioni previdenziali o assistenziali richieste, ma ha fondato il rigetto esclusivamente sull'impossibilità di individuare in modo chiaro e coerente l'oggetto e il fondamento della domanda.
L'appellante, nel proporre impugnazione, non ha svolto alcuna censura specifica rispetto a tali valutazioni.
L'atto di appello, infatti, si limita a sostenere che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la domanda come volta all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità anziché dell'invalidità civile, ma non contiene alcuna contestazione circa la ritenuta genericità e contraddittorietà del ricorso introduttivo, né indica in che
4 modo le allegazioni e la documentazione di primo grado avrebbero potuto superare i rilievi formali posti a base della decisione.
In tal modo, l'appello risulta privo del requisito di specificità dei motivi, richiesto dall'art. 434 c.p.c. in base al quale il gravame deve individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnata che si intendono censurare e le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della critica.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. ordinanza n. 27782/2025, sentenza n. 36481/2022; sentenza n. 27199/2017), l'appello non può risolversi in una mera riproposizione delle argomentazioni di primo grado, ma deve contenere un'effettiva e argomentata confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, l'appellante non ha in alcun modo contestato la valutazione di indeterminatezza della domanda operata dal Tribunale per difetto di specificità, limitandosi a ripercorrere i presupposti fattuali della propria pretesa e a sostenere l'erronea individuazione della prestazione oggetto di causa, questione che, per come motivato dal primo giudice, non costituiva la ragione del rigetto.
Ne deriva che l'impugnazione è inidonea a devolvere a questa Corte un effettivo riesame della controversia, non essendo state formulate censure riferibili ai punti della sentenza che ne costituiscono la base logico- giuridica.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le ulteriori questioni, comprese quelle di merito concernenti le prestazioni assistenziali e previdenziali invocate.
In assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. si condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese del grado.
Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla legge 24 dicembre 2012 , n.
228, fatte salve eventuali ragioni di esonero.
PQM
La Corte così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA e
CPA come per legge.
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla legge 24 dicembre 2012 , n.
228, fatte salve eventuali ragioni di esonero.
Così deciso in Napoli il giorno 10 novembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2979/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ) residente in [...], rappr.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RM FA (C.F.: , unitamente alla quale elett.te domicilia in Nocera Inferiore C.F._2
(SA) alla via Barbarulo n. 105, presso lo Studio Legale FA, e che, ai soli fini dell'art 176 co.2 c.p.c. dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'utenza tel. n. 081-19531340, nonché alla Pec:
Email_1
- Appellante
E
(C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliato CP_ ai fini del presente giudizio presso la sede dell' di VICENZA, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n.
163, rappresentato e difeso, dall'avv. Antonella Tomasello (C.F.: ), che indica i seguenti C.F._3 recapiti: fax n° 0444995896 - PEC t Email_2
1 -Appellato
FATTO E DIRITTO
In primo grado con ricorso presentato in data 05.05.2020 dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in CP_ funzione di Giudice del Lavoro, la Sig. , conveniva in giudizio l' chiedendo accertarsi il Parte_1 proprio diritto a percepire le prestazioni economiche afferenti all'invalidità civile nella misura del 75%, nonché la non debenza della somma di euro 847,67 richiesta dall' con comunicazione del CP_1
04.10.2018, a titolo di indebito per il periodo agosto-ottobre 2018.
Domandava, inoltre, l' accertamento del suo diritto alle prestazioni afferenti l' invalidità ordinaria e la CP_ condanna dell' al pagamento delle mensilità maturate e non corrisposte a titolo di invalidità civile e ordinaria, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di diagnosi di neoplasia maligna del colon-retto e di successivo intervento chirurgico e trattamento chemioterapico, aveva presentato in data 27.02.2014 regolare domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (cat. INVCIV n. 07366564), accolta con verbale del
30.04.2014, con il quale le era stata riconosciuta la totale e permanente inabilità lavorativa (100%) con necessità di assistenza continua. Successivamente, all'esito della visita di revisione del 26.07.2018, la
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile di Castellammare di Stabia le riconosceva una riduzione della capacità lavorativa pari al 75%, con diritto alla relativa prestazione economica. Riferiva, CP_ tuttavia, che l' aveva provveduto ad erogare la prestazione sino al mese di ottobre 2018, notificandole in data 04.10.2018 comunicazione di riliquidazione con richiesta di restituzione della somma di € 847,67 asseritamente non dovuta e sospendendo improvvisamente pagamenti senza preventiva comunicazione o motivazione. Deduceva inoltre di avere presentato nel 2014 distinta domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (cat. IO n. 18030308), parimenti riconosciuto ma sospeso a partire dal
31.10.2017, con ricalcolo parziale delle somme dovute.
Costituitosi in giudizio, l' resistente chiedeva il rigetto della domanda, eccependo, tra l'altro, la CP_1 genericità del ricorso introduttivo e la mancata dimostrazione del presupposto amministrativo, in particolare l'omessa presentazione della domanda di rinnovo dell'assegno ordinario di invalidità.
Con sentenza n. 1021/2024, pubbl. il 16.05.2024, il Tribunale adito rigettava il ricorso, ritenendo la domanda indeterminata e priva di specifica allegazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Il primo giudice evidenziava che dal complessivo tenore del ricorso non era possibile individuare con precisione l'oggetto della pretesa, in quanto le conclusioni risultavano incoerenti rispetto alle successive note difensive e cumulavano richieste afferenti sia alla prestazione di invalidità civile sia a quelle di invalidità ordinaria. Rilevava, inoltre, la mancata presentazione della domanda amministrativa di rinnovo dell'assegno ordinario di invalidità, presupposto indispensabile per la proponibilità della relativa azione giudiziaria. Riteneva, infine, che eventuali crediti dell'assicurata potessero essere compensati con le somme da lei dovute all' Istituto in esecuzione di altra sentenza (n. 1738/2019), concernente l'indebito pagamento di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità civile. Infine, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della controvertibilità della questione.
Avverso la suindicata pronuncia con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.11.2024 ha proposto appello la chiedendone l' integrale riforma. Nell'atto di gravame l'appellante ha, sostenuto che il Pt_1 primo giudice avrebbe erroneamente qualificato l'oggetto della domanda, riferendola all'assegno ordinario
2 di invalidità ex legge n. 222/1984 anziché all'invalidità civile, e avrebbe omesso di considerare la documentazione prodotta comprovante la presentazione della domanda amministrativa e il possesso dei requisiti sanitari e reddituali. Ha, inoltre, contestato la compensazione operata dall' tra l'indebito CP_1 relativo all'indennità di accompagnamento e le somme dovute per invalidità civile.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità delle censure, e reiterando, nel merito, le medesime deduzioni già sollevate in primo grado.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
Ciò posto questa Corte rileva inammissibilità dell'appello, a causa della mancanza assoluta di motivi specifici di impugnazione, che costituisce requisito imprescindibile ed insanabile. Nella fattispecie l' appellante non ha adeguatamente confutato le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata.
Invero “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., anche se non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni
a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass.
5.2.2015 n. 2143).
Ed ancora “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice”
(Cass. 24.4.2019 n.11197).
L' onere della specificazione dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado (in conformità del principio tantum devolutum quantum appellatum), sia di consentire la ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. E, non essendo sufficiente il generico rinvio alle difese svolte in primo grado, l'onere è soddisfatto solo quando l'atto di appello esprima articolate ragioni di doglianza su specifici punti della sentenza impugnata.
3 Nel merito, poi, della specificità richiesta, la giurisprudenza consolidata ha affermato che nell'atto d'appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, onde non è sufficiente che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate, ma è necessario, pur quando la sentenza impugnata sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare pertanto con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. Sezione 3 sent. n. 27727 del 16 dicembre 2005
e Sezione Lavoro n. 1707 del 23 gennaio 2009).
Al riguardo così si esprime Cass. Sez. 1, Sent. n. 21816 del 11/10/2006: “La specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile
l'appello quando, per l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi”.
CP_ Come eccepito dall' nella memoria difensiva, l'atto di gravame non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a reiterare le medesime deduzioni e valutazioni già formulate in primo grado, senza alcuna effettiva critica alle statuizioni che hanno condotto al rigetto del ricorso.
Giova invero osservare che il primo giudice ha rigettato la domanda non già per una questione di merito sulle prestazioni richieste, bensì per ragioni di ordine formale e contenutistico afferenti la struttura del ricorso introduttivo.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'atto introduttivo fosse privo della necessaria determinatezza, in quanto formulato in modo generico e contraddittorio, con richieste eterogenee e non coerenti tra loro, tali da non consentire di individuare con precisione l'effettivo oggetto della pretesa e i relativi presupposti di fatto e di diritto.
È stato altresì evidenziato che le conclusioni del ricorso non risultavano conformi a quelle successivamente formulate nelle note di trattazione scritta depositate nel corso del giudizio, determinando un'incongruenza interna della domanda e rendendo impossibile per il giudicante circoscrivere con chiarezza il petitum e il thema decidendum.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che, a fronte di un precedente indebito assistenziale accertato in via giudiziale con sentenza n. 1738/2019, le somme eventualmente dovute all'assicurata avrebbero potuto CP_ essere oggetto di compensazione con i crediti vantati dall' trattandosi di rapporti tra prestazioni omogenee.
Da tale quadro argomentativo risulta evidente che il primo giudice non ha esaminato il merito delle prestazioni previdenziali o assistenziali richieste, ma ha fondato il rigetto esclusivamente sull'impossibilità di individuare in modo chiaro e coerente l'oggetto e il fondamento della domanda.
L'appellante, nel proporre impugnazione, non ha svolto alcuna censura specifica rispetto a tali valutazioni.
L'atto di appello, infatti, si limita a sostenere che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la domanda come volta all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità anziché dell'invalidità civile, ma non contiene alcuna contestazione circa la ritenuta genericità e contraddittorietà del ricorso introduttivo, né indica in che
4 modo le allegazioni e la documentazione di primo grado avrebbero potuto superare i rilievi formali posti a base della decisione.
In tal modo, l'appello risulta privo del requisito di specificità dei motivi, richiesto dall'art. 434 c.p.c. in base al quale il gravame deve individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnata che si intendono censurare e le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della critica.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. ordinanza n. 27782/2025, sentenza n. 36481/2022; sentenza n. 27199/2017), l'appello non può risolversi in una mera riproposizione delle argomentazioni di primo grado, ma deve contenere un'effettiva e argomentata confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, l'appellante non ha in alcun modo contestato la valutazione di indeterminatezza della domanda operata dal Tribunale per difetto di specificità, limitandosi a ripercorrere i presupposti fattuali della propria pretesa e a sostenere l'erronea individuazione della prestazione oggetto di causa, questione che, per come motivato dal primo giudice, non costituiva la ragione del rigetto.
Ne deriva che l'impugnazione è inidonea a devolvere a questa Corte un effettivo riesame della controversia, non essendo state formulate censure riferibili ai punti della sentenza che ne costituiscono la base logico- giuridica.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le ulteriori questioni, comprese quelle di merito concernenti le prestazioni assistenziali e previdenziali invocate.
In assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. si condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese del grado.
Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla legge 24 dicembre 2012 , n.
228, fatte salve eventuali ragioni di esonero.
PQM
La Corte così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA e
CPA come per legge.
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla legge 24 dicembre 2012 , n.
228, fatte salve eventuali ragioni di esonero.
Così deciso in Napoli il giorno 10 novembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
5