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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250017731416000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250017731416000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250017731416000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2672/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620250017731416/000, relativa al recupero di
IRPEF anno d'imposta 2020 derivante dal controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973.
Secondo il ricorrente, l'onere dedotto di € 2.400,00 costituirebbe assegno alimentare a favore della suocera, corrisposto “in sostituzione” della moglie, obbligata – insieme ai fratelli – in forza dell'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 12/07/2019.
L'Ufficio si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando che:
– la documentazione richiesta non era stata prodotta tempestivamente;
– l'assegno alimentare dedotto non risulta corrisposto dal contribuente in forza di un provvedimento giudiziario a suo carico, come invece richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. d) TUIR;
– l'obbligo giudiziale gravava esclusivamente sulla moglie e sui suoi fratelli, non sul ricorrente, che ha versato spontaneamente le somme;
– l'onere non rientra tra quelli deducibili e, comunque, sarebbe deducibile solo nella quota riferibile al soggetto obbligato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla deducibilità dell'onere
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) del TUIR, sono deducibili solo gli assegni periodici disposti dal giudice e corrisposti dal soggetto obbligato a uno dei familiari indicati nell'art. 433 c.c.
Tale condizione non ricorre nel caso in esame.
L'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio non obbliga il sig. Ricorrente_1, ma obbliga la moglie e gli altri fratelli al versamento dell'assegno. Il contribuente ha effettuato i versamenti di sua iniziativa, senza alcun obbligo giuridico diretto, e tale pagamento volontario non è deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR.
2. Sulla corretta attività dell'Ufficio
L'Ufficio ha operato correttamente, richiedendo documentazione mai trasmessa nei termini, rettificando la dichiarazione escludendo l'onere non deducibile e iscrivendo a ruolo le somme dovute.
Gli ulteriori rilievi del ricorrente (ritardi del CAF, correttezza delle sue valutazioni personali, richieste di autotutela) non incidono sulla legittimità della pretesa. l'Ufficio ha correttamente negato la deduzione dell'onere indicato nel modello 730/2021 perché non sostenuto dal ricorrente, non imposto da alcun provvedimento giudiziario nei suoi confronti e non rientrante tra gli oneri deducibili ex art. 10 TUIR.
Compensa integralmente le spese di lite, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,29.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250017731416000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250017731416000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250017731416000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2672/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620250017731416/000, relativa al recupero di
IRPEF anno d'imposta 2020 derivante dal controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973.
Secondo il ricorrente, l'onere dedotto di € 2.400,00 costituirebbe assegno alimentare a favore della suocera, corrisposto “in sostituzione” della moglie, obbligata – insieme ai fratelli – in forza dell'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 12/07/2019.
L'Ufficio si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando che:
– la documentazione richiesta non era stata prodotta tempestivamente;
– l'assegno alimentare dedotto non risulta corrisposto dal contribuente in forza di un provvedimento giudiziario a suo carico, come invece richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. d) TUIR;
– l'obbligo giudiziale gravava esclusivamente sulla moglie e sui suoi fratelli, non sul ricorrente, che ha versato spontaneamente le somme;
– l'onere non rientra tra quelli deducibili e, comunque, sarebbe deducibile solo nella quota riferibile al soggetto obbligato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla deducibilità dell'onere
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) del TUIR, sono deducibili solo gli assegni periodici disposti dal giudice e corrisposti dal soggetto obbligato a uno dei familiari indicati nell'art. 433 c.c.
Tale condizione non ricorre nel caso in esame.
L'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio non obbliga il sig. Ricorrente_1, ma obbliga la moglie e gli altri fratelli al versamento dell'assegno. Il contribuente ha effettuato i versamenti di sua iniziativa, senza alcun obbligo giuridico diretto, e tale pagamento volontario non è deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR.
2. Sulla corretta attività dell'Ufficio
L'Ufficio ha operato correttamente, richiedendo documentazione mai trasmessa nei termini, rettificando la dichiarazione escludendo l'onere non deducibile e iscrivendo a ruolo le somme dovute.
Gli ulteriori rilievi del ricorrente (ritardi del CAF, correttezza delle sue valutazioni personali, richieste di autotutela) non incidono sulla legittimità della pretesa. l'Ufficio ha correttamente negato la deduzione dell'onere indicato nel modello 730/2021 perché non sostenuto dal ricorrente, non imposto da alcun provvedimento giudiziario nei suoi confronti e non rientrante tra gli oneri deducibili ex art. 10 TUIR.
Compensa integralmente le spese di lite, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,29.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO