Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2622
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Autonoma impugnabilità del provvedimento e giurisdizione del giudice adito

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per violazione del litisconsorzio necessario con la Regione Campania, non essendo stato notificato il ricorso a tale ente, come richiesto dall'art. 14, comma 6-bis, del D. Lgs. 546/1992.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti sottesi al pignoramento

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per violazione del litisconsorzio necessario con la Regione Campania, non essendo stato notificato il ricorso a tale ente, come richiesto dall'art. 14, comma 6-bis, del D. Lgs. 546/1992.

  • Inammissibile
    Prescrizione triennale dell'ingiunzione fiscale e del comunicato

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per violazione del litisconsorzio necessario con la Regione Campania, non essendo stato notificato il ricorso a tale ente, come richiesto dall'art. 14, comma 6-bis, del D. Lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2622
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2622
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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