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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2622/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13969/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO ES BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2811/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso atto di pignoramento n. 20250002177971116572828 relativo al mancato pagamento tassa auto 2015 per l'importo complessivo di € 457,87 notificata in data 18.06.2025, ha proposto ricorso in data 1.07.2025, depositandolo in data 22.07.2025 avente n. di R.G. 13969/2025, eccependo:
– preliminarmente l'autonoma impugnabilità del provvedimento in oggetto e sulla giurisdizione del giudice adito;
– la omessa notifica degli atti sottesi al pignoramento dei crediti verso terzi. Violazione dell'art. 60 del D.P.
R. n. 600/1973;
– la maturata prescrizione triennale dell'ingiunzione fiscale n. 534036647143 e del com. l228
n.20220002066980715205939 richiamati nell'atto di pignoramento de quo , per effetto dell'art.5 del d.l.
953/82, così come modificato dall'art.3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce la Municipia S.p.A. che eccepisce l'inammissibilità del ricorso in considerazione del litisconsorzio necessario con la Regione Campania, a cui non risulta notificato il ricorso, in violazione dell'art. 14 del D.lgs. 546/1992 per come modificato dal D.lgs. 220/2026 che ha introdotto il comma 6 bis. Eccepisce altresì la cristallizzazione della pretesa tributaria, per mancata opposizione agli atti sottesi alla odierna pretesa tributaria. Deposita prova della interruzione dei termini prescrizionali mediante deposito delle cartoline relative agli atti prodromici.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, con le relative ricevute pec in formato .eml. Quanto al merito si osserva che parte resistente ha provato l'interruzione del termine di prescrizione mediante deposito di idonea documentazione tra cui i file
“CAD 534036647143”, “MUNIM170225RR0001261_6BbyBk” e “REL ING 534036647143”. Parte resistente ha depositato anche sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. XXII n. 10250/2025,
R.G. n. 17548/2024. L'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs. 546/1992, nella versione vigente da inizio 2024, dispone testualmente che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Il tenore della normativa in questione, sia secondo un'interpretazione letterale che sistematica (la normativa è stata emanata nell'ambito del PNNR con l'obiettivo di semplificare e ridurre i tempi del processo), induce a ritenere che trattasi di un obbligo ineludibile a carico del ricorrente, alla cui violazione non deve né può porre rimedio il Giudicante: ne consegue che nel caso di specie, essendo stato il ricorso notificato a luglio 2025, e vertendo effettivamente solo su presunti vizi dell'attività dell'Ente impositore prodromica a quella del Concessionario – va dichiarata l'inammissibilità del gravame. Sussistono giuste ragioni di opportunità per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone: – dichiara inammissibile il ricorso;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
NS IL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13969/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO ES BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2811/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso atto di pignoramento n. 20250002177971116572828 relativo al mancato pagamento tassa auto 2015 per l'importo complessivo di € 457,87 notificata in data 18.06.2025, ha proposto ricorso in data 1.07.2025, depositandolo in data 22.07.2025 avente n. di R.G. 13969/2025, eccependo:
– preliminarmente l'autonoma impugnabilità del provvedimento in oggetto e sulla giurisdizione del giudice adito;
– la omessa notifica degli atti sottesi al pignoramento dei crediti verso terzi. Violazione dell'art. 60 del D.P.
R. n. 600/1973;
– la maturata prescrizione triennale dell'ingiunzione fiscale n. 534036647143 e del com. l228
n.20220002066980715205939 richiamati nell'atto di pignoramento de quo , per effetto dell'art.5 del d.l.
953/82, così come modificato dall'art.3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce la Municipia S.p.A. che eccepisce l'inammissibilità del ricorso in considerazione del litisconsorzio necessario con la Regione Campania, a cui non risulta notificato il ricorso, in violazione dell'art. 14 del D.lgs. 546/1992 per come modificato dal D.lgs. 220/2026 che ha introdotto il comma 6 bis. Eccepisce altresì la cristallizzazione della pretesa tributaria, per mancata opposizione agli atti sottesi alla odierna pretesa tributaria. Deposita prova della interruzione dei termini prescrizionali mediante deposito delle cartoline relative agli atti prodromici.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, con le relative ricevute pec in formato .eml. Quanto al merito si osserva che parte resistente ha provato l'interruzione del termine di prescrizione mediante deposito di idonea documentazione tra cui i file
“CAD 534036647143”, “MUNIM170225RR0001261_6BbyBk” e “REL ING 534036647143”. Parte resistente ha depositato anche sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. XXII n. 10250/2025,
R.G. n. 17548/2024. L'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs. 546/1992, nella versione vigente da inizio 2024, dispone testualmente che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Il tenore della normativa in questione, sia secondo un'interpretazione letterale che sistematica (la normativa è stata emanata nell'ambito del PNNR con l'obiettivo di semplificare e ridurre i tempi del processo), induce a ritenere che trattasi di un obbligo ineludibile a carico del ricorrente, alla cui violazione non deve né può porre rimedio il Giudicante: ne consegue che nel caso di specie, essendo stato il ricorso notificato a luglio 2025, e vertendo effettivamente solo su presunti vizi dell'attività dell'Ente impositore prodromica a quella del Concessionario – va dichiarata l'inammissibilità del gravame. Sussistono giuste ragioni di opportunità per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone: – dichiara inammissibile il ricorso;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
NS IL