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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NN AR, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 898/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 - CF_Resistente_3 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22037005257 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22037005257 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Livorno propone appello avverso la sentenza n. 78/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno, depositata il 16/02/2024.
1.1. Espone che in data 13/01/2022 veniva stipulato davanti al notaio Resistente_3, l'atto con cui il signor Resistente_2 cedeva e trasferiva nella misura di un terzo ciascuno, ai tre figli, Nominativo_1, Nom2 e Nom3, la proprietà di un immobile sito in San Vincenzo. Nell'atto in questione,
i signori Resistente_2, e i figli, Nominativo_1, Nom2 e Nom3 chiedevano l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art 19 della l. 74/1987 e dunque l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale;
a tal fine ribadivano che tale atto costituiva esecuzione della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data 10/12/2021.
L'ufficio riteneva non sussistenti i requisiti previsti per l'applicazione dell'agevolazione in questione, pertanto, operava il recupero dell'imposta di bollo per € 230,00, imposta ipotecaria per € 2.780,00 e imposta catastale per € 1.390,00, per la somma complessiva di 4.400,00 €, notificando al notaio Resistente_3, in qualità di responsabile d'imposta, l'avviso di liquidazione n. 2022 1T 75, codice atto n. 22037005257.
I contribuenti e il notaio impugnavano l'atto sostenendo che sussistevano i presupposti per le agevolazioni di cui all'art. 19 l. 74/1987 1.2. Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
1.3. La CGT1 accoglieva il ricorso.
1.4. Con l'appello, l'Agenzia delle Entrate lamentava che condizione necessaria è che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
1.5. Si costituivano gli appellati, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato.
La giurisprudenza del Supremo Collegio può dirsi oramai attestata sul principio che “In tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sen-tenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la spettanza del beneficio rispetto al trasferimento, concordato tra i coniugi, di una porzione di immobile, che, in costanza di matrimonio, era stato dai medesimi acquistato "pro quota" in regime di separazione dei beni)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2111 del 03/02/2016 - Rv. 639235 - 01).
Ancora, “In tema di agevolazioni tributarie, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa", atteso che, pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio, è diretto a sistemare globalmente i rapporti fra coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è, quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che può fruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, salva la contestazione da parte della Amministrazione, onerata della relativa prova, della finalità elusiva”
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13340 del 28/06/2016 - Rv. 640344 - 01) Ne consegue che appare oramai superato l'orientamento (da più parti criticato) che intendeva subordinare la spettanza delle agevolazioni all'indicazione specifica, nel corpo degli accordi di separazione o divorzio, del fatto che l'accordo patrimoniale ivi contenuto, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Né – di sicuro – rilevanza in senso contrario può avere una circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, fonte secondaria subordinata alla legge.
L'appello, pertanto, va respinto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• respinge l'appello e conferma la sentenza di prima grado. Condanna la parte soccombente alle spese che liquida in € 1.000 oltre accessori di legge.
Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NN AR, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 898/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 - CF_Resistente_3 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22037005257 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22037005257 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Livorno propone appello avverso la sentenza n. 78/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno, depositata il 16/02/2024.
1.1. Espone che in data 13/01/2022 veniva stipulato davanti al notaio Resistente_3, l'atto con cui il signor Resistente_2 cedeva e trasferiva nella misura di un terzo ciascuno, ai tre figli, Nominativo_1, Nom2 e Nom3, la proprietà di un immobile sito in San Vincenzo. Nell'atto in questione,
i signori Resistente_2, e i figli, Nominativo_1, Nom2 e Nom3 chiedevano l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art 19 della l. 74/1987 e dunque l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale;
a tal fine ribadivano che tale atto costituiva esecuzione della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data 10/12/2021.
L'ufficio riteneva non sussistenti i requisiti previsti per l'applicazione dell'agevolazione in questione, pertanto, operava il recupero dell'imposta di bollo per € 230,00, imposta ipotecaria per € 2.780,00 e imposta catastale per € 1.390,00, per la somma complessiva di 4.400,00 €, notificando al notaio Resistente_3, in qualità di responsabile d'imposta, l'avviso di liquidazione n. 2022 1T 75, codice atto n. 22037005257.
I contribuenti e il notaio impugnavano l'atto sostenendo che sussistevano i presupposti per le agevolazioni di cui all'art. 19 l. 74/1987 1.2. Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
1.3. La CGT1 accoglieva il ricorso.
1.4. Con l'appello, l'Agenzia delle Entrate lamentava che condizione necessaria è che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
1.5. Si costituivano gli appellati, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato.
La giurisprudenza del Supremo Collegio può dirsi oramai attestata sul principio che “In tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sen-tenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la spettanza del beneficio rispetto al trasferimento, concordato tra i coniugi, di una porzione di immobile, che, in costanza di matrimonio, era stato dai medesimi acquistato "pro quota" in regime di separazione dei beni)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2111 del 03/02/2016 - Rv. 639235 - 01).
Ancora, “In tema di agevolazioni tributarie, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa", atteso che, pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio, è diretto a sistemare globalmente i rapporti fra coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è, quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che può fruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, salva la contestazione da parte della Amministrazione, onerata della relativa prova, della finalità elusiva”
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13340 del 28/06/2016 - Rv. 640344 - 01) Ne consegue che appare oramai superato l'orientamento (da più parti criticato) che intendeva subordinare la spettanza delle agevolazioni all'indicazione specifica, nel corpo degli accordi di separazione o divorzio, del fatto che l'accordo patrimoniale ivi contenuto, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Né – di sicuro – rilevanza in senso contrario può avere una circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, fonte secondaria subordinata alla legge.
L'appello, pertanto, va respinto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• respinge l'appello e conferma la sentenza di prima grado. Condanna la parte soccombente alle spese che liquida in € 1.000 oltre accessori di legge.
Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro