Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5785/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione crediti contributivi;
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti LO VALVO ANGELA MARIA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to ARTIMAGNELLA FABIO, elettivamente domiciliato come in atti;
, con l'Avv. N. MACCARRONE CP_2
RESISTENTE/I
_____
L'udienza di discussione, come da pregresso provvedimento, è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa, alla luce delle conclusioni delle parti, è stata decisa alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note sostitutive, in assenza di richieste di discussione orale della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Parte attrice ha promosso opposizione avverso i crediti contributivi contenuti nell'intimazione n. 29320239016976112, notificata il 21.4.2024, relativamente ai seguenti titoli: “la cartella di pagamento di N. 29320160059966610 limitatamente alla
parte portante un carico per contributi interessi e sanzioni anno 2015 di € CP_2
938,32 e la cartella N.29320170024128433 portante un carico per contributi CP_2
interessi e sanzioni anno 2016 di € 1.224,75”.
Deduce, come unico motivo di ricorso, quanto segue:
“Si eccepisce la prescrizione della pretesa impositiva. Si fa rilevare, infatti, che i
carichi portati dalle predette cartelle di pagamento afferiscono a contributi
previdenziali relativi ad annualità per le quali il termine quinquennale di prescrizione
è, in ogni caso e comunque, maturato anche nella eventuale ipotesi di regolare notifica delle suindicate cartelle di pagamento (in questo caso la prescrizione è successiva)”.
Si è costituito l'ente impositore avversando il ricorso.
Si è costituito il Concessionario il quale ha parimenti insistito per il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, per l'infondatezza del ricorso oltre che per la sua inammissibilità.
L'udienza di discussione, come da pregresso provvedimento, è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa, alla luce delle conclusioni delle parti, è stata decisa alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note sostitutive, in assenza di richieste di discussione orale della stessa.
II
Il ricorso, nella parte in cui è qualificabile come opposizione al ruolo, è inammissibile,
essendo spirato il termine di legge ex d.lgs. 46/1999 (40 gg.) per la proposizione dell'opposizione, neppure essendo poste in seria contestazione le date di notifica delle cartelle esattoriali (peraltro documentate dal concessionario), risalenti al 6.9.2016 e
4.9.2017.
Le allegazioni del concessionario, con la relativa documentazione, non sono oggetto di contestazione, se non del tutto generica e come tale irrilevante.
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III
Nella parte in cui è qualificabile come opposizione all'esecuzione (per prescrizione successiva dalla notifica dei titoli), il ricorso è infondato.
Occorre, infatti, considerare quanto previsto dall'art. 37, co.2, D.L. 18/2020,
conv. con mod. dalla l. 27/2020, nonché dall'art. 11, co. 9, decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
La prima disposizione prevede, al secondo comma: “I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
La seconda, al comma 9, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In forza delle dette disposizioni, sono stati dunque introdotti due periodi di sospensione della prescrizione ex l. 335/1995:
dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni);
dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In assenza dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione quinquennale dei titoli presupposti (notificati il 6.9.2016 e 4.9.2017) sarebbe decorso il 6.9.2021 ed il 4.9.2022.
Applicando i suddetti termini, il termine di prescrizione sarebbe decorso,
rispettivamente, il 14.7.2022 e 12.7.2023.
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Tuttavia, è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento in data 28.6.2022, che ha interrotto i termini. Circostanza allegata e documentata dal concessionario e neppure oggetto di specifica contestazione.
Alla data di proposizione del ricorso, pertanto, i crediti non risultavano estinti.
III
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute, che si liquidano, per ciascuna, in complessivi €.884, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva, CPA, (oneri fiscali, ove sostenuti), come per legge,
disponendone la distrazione, per quanto concerne le spese in favore del concessionario,
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso e depositato, in Catania, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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