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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2024, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
N. 39582 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice. dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 10/11/2023 e vertente
TRA
, nata a KAGULA (Moldavia) in [...] Parte_1 C.F._1
31/12/1975 rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINA TIZIANA presso il cui studio in ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 25/11/1972
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
5/12/2023
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
a) pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati assegnando la casa coniugale sita in
Cassano D'Adda (MI) alla via Amilcare Ponchielli n. 24 alla ricorrente che vi abiterà con il figlio;
c) disporre l'affido condiviso del figlio con domicilio privilegiato presso la madre, stabilendo le modalità del diritto di visita del padre;
d) in considerazione del reddito di cui dispone il Sig. , si voglia porre a Controparte_1
carico del predetto un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili;
e) spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Riservata ogni richiesta istruttoria, con vittoria di spese diritti ed onorari nei confronti del sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/11/2023 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile a Kislovodsk in data 9/01/1993 n. 409556, non trascritto in Italia, con dalla cui unione sono nati in data Controparte_1 Per_1
16/08/1994 e in data 10/11/2010 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Per_2
separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nelle conclusioni.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 27/11/2023, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Il ricorso è stato ritualmente notificato.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 7/3/2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha rinviato alla successiva udienza del 14/3/2024 per l'audizione del minore. All'esito, il Giudice delegato ha invitato la parte alla discussione orale.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 27/03/2024
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile alla separazione è quella italiana ai sensi del Reg. UE. 1259/2010 art. 8 lettera a) (legge dello stato della residenza abituale dei coniugi).
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del figlio minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal
Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Responsabilità genitoriale e mantenimento
Il Giudice delegato così disponeva:
la situazione matrimoniale è sicuramente giunta al termine. I rapporti tra le parti sono chiaramente tesi, mentre le relazioni genitoriali – ad oggi – non sembrano compromesse. La signora ha esplicitamente ribadito di essere in grado di assumere le decisioni per insieme al padre e quindi la richiesta di affido condiviso va accolta. Per_2
La signora ha la cura prevalente di e quindi a lei va assegnata la casa coniugale. Per_2
Quanto alle frequentazioni, è oggettivamente difficile per il tribunale fare un calendario.
Le parti sono organizzate in base ai rispettivi turni di lavoro e quindi l'unico calendario che il tribunale può fare – a week end alterni e giorno infrasettimanale – dovrà essere obiettivamente modificato dalle parti in base a loro accordi.
Dal punto di vista economico la situazione non è rosea, considerando il fatto che il resistente non ha altra abitazione dove andare. Le parti sono dipendenti, entrambe con reddito attorno ai 1.500 euro e con mutuo + spese per un totale di 800,00 euro.
Considerato il fatto che il padre deve trovare un'abitazione, un assegno superiore ai 100 euro mensili è impossibile. Le spese extra vanno divise al 50%.
Il Giudice delegato ha, altresì, disposto l'audizione del minore. Il ragazzino ha riferito che la situazione, in casa, è relativamente normale. Il minore ha riferito che, in passato, si erano verificati isolati episodi in cui era stato picchiato dal padre a seguito di banali liti familiari.
Tuttavia, egli ha precisato che queste situazioni non si verificano più, che egli preferirebbe rimanere prevalentemente con la madre, ma che va d'accordo con entrambi i genitori. Alla luce anche delle dichiarazioni rese dal minore, l'assetto stabilito in via urgente sembra il migliore possibile. Dal punto di vista economico, le valutazioni del Giudice delegato sono condivise dal collegio.
Le spese di lite Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile a Kislovodsk in data 9/01/1993 n. 409556, non trascritto in
Italia;
2) AFFIDA il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre in Cassano D'Adda, via Ponchielli n. 24, dove avrà residenza anagrafica.
3) DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a fine settimana alternati da venerdì a uscita di scuola a domenica sera, il lunedì e mercoledì di tutte le settimane con pernottamento;
durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il 30 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: ad anni alterni, il periodo pasquale dalla domenica al lunedì sera. I genitori possono liberamente formulare condizioni differenti in deroga tenuto conto dei rispettivi turni di lavoro;
4) ASSEGNA la casa coniugale sita in Cassano d'Adda via Ponchielli n. 24 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze assegnando a controparte termine di 45 giorni dalla notifica del provvedimento ex 473-bis.22 cpc per liberare l'abitazione.
5) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 100,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici dal mese Org_1
di marzo 2024;
6) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia 7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a Organizzazione_2
contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...]
; Organizzazione_2
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , Organizzazione_2
ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) Organizzazione_2
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
9) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficio anagrafe del Comune di Cassano
d'Adda per le annotazioni di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27/03/2024
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice. dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 10/11/2023 e vertente
TRA
, nata a KAGULA (Moldavia) in [...] Parte_1 C.F._1
31/12/1975 rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINA TIZIANA presso il cui studio in ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 25/11/1972
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
5/12/2023
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
a) pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati assegnando la casa coniugale sita in
Cassano D'Adda (MI) alla via Amilcare Ponchielli n. 24 alla ricorrente che vi abiterà con il figlio;
c) disporre l'affido condiviso del figlio con domicilio privilegiato presso la madre, stabilendo le modalità del diritto di visita del padre;
d) in considerazione del reddito di cui dispone il Sig. , si voglia porre a Controparte_1
carico del predetto un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili;
e) spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Riservata ogni richiesta istruttoria, con vittoria di spese diritti ed onorari nei confronti del sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/11/2023 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile a Kislovodsk in data 9/01/1993 n. 409556, non trascritto in Italia, con dalla cui unione sono nati in data Controparte_1 Per_1
16/08/1994 e in data 10/11/2010 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Per_2
separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nelle conclusioni.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 27/11/2023, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Il ricorso è stato ritualmente notificato.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 7/3/2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha rinviato alla successiva udienza del 14/3/2024 per l'audizione del minore. All'esito, il Giudice delegato ha invitato la parte alla discussione orale.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 27/03/2024
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile alla separazione è quella italiana ai sensi del Reg. UE. 1259/2010 art. 8 lettera a) (legge dello stato della residenza abituale dei coniugi).
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del figlio minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal
Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Responsabilità genitoriale e mantenimento
Il Giudice delegato così disponeva:
la situazione matrimoniale è sicuramente giunta al termine. I rapporti tra le parti sono chiaramente tesi, mentre le relazioni genitoriali – ad oggi – non sembrano compromesse. La signora ha esplicitamente ribadito di essere in grado di assumere le decisioni per insieme al padre e quindi la richiesta di affido condiviso va accolta. Per_2
La signora ha la cura prevalente di e quindi a lei va assegnata la casa coniugale. Per_2
Quanto alle frequentazioni, è oggettivamente difficile per il tribunale fare un calendario.
Le parti sono organizzate in base ai rispettivi turni di lavoro e quindi l'unico calendario che il tribunale può fare – a week end alterni e giorno infrasettimanale – dovrà essere obiettivamente modificato dalle parti in base a loro accordi.
Dal punto di vista economico la situazione non è rosea, considerando il fatto che il resistente non ha altra abitazione dove andare. Le parti sono dipendenti, entrambe con reddito attorno ai 1.500 euro e con mutuo + spese per un totale di 800,00 euro.
Considerato il fatto che il padre deve trovare un'abitazione, un assegno superiore ai 100 euro mensili è impossibile. Le spese extra vanno divise al 50%.
Il Giudice delegato ha, altresì, disposto l'audizione del minore. Il ragazzino ha riferito che la situazione, in casa, è relativamente normale. Il minore ha riferito che, in passato, si erano verificati isolati episodi in cui era stato picchiato dal padre a seguito di banali liti familiari.
Tuttavia, egli ha precisato che queste situazioni non si verificano più, che egli preferirebbe rimanere prevalentemente con la madre, ma che va d'accordo con entrambi i genitori. Alla luce anche delle dichiarazioni rese dal minore, l'assetto stabilito in via urgente sembra il migliore possibile. Dal punto di vista economico, le valutazioni del Giudice delegato sono condivise dal collegio.
Le spese di lite Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile a Kislovodsk in data 9/01/1993 n. 409556, non trascritto in
Italia;
2) AFFIDA il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre in Cassano D'Adda, via Ponchielli n. 24, dove avrà residenza anagrafica.
3) DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a fine settimana alternati da venerdì a uscita di scuola a domenica sera, il lunedì e mercoledì di tutte le settimane con pernottamento;
durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il 30 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: ad anni alterni, il periodo pasquale dalla domenica al lunedì sera. I genitori possono liberamente formulare condizioni differenti in deroga tenuto conto dei rispettivi turni di lavoro;
4) ASSEGNA la casa coniugale sita in Cassano d'Adda via Ponchielli n. 24 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze assegnando a controparte termine di 45 giorni dalla notifica del provvedimento ex 473-bis.22 cpc per liberare l'abitazione.
5) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 100,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici dal mese Org_1
di marzo 2024;
6) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia 7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a Organizzazione_2
contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...]
; Organizzazione_2
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , Organizzazione_2
ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) Organizzazione_2
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
9) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficio anagrafe del Comune di Cassano
d'Adda per le annotazioni di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27/03/2024
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato