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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 4928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4928/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 16/12/2024, promossa
DA
p.i. ), quale Concessionaria dei Servizi di Riscossione per Parte_1 P.IVA_1 il , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Ernesta PANICCIA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ZIRRO Controparte_2 C.F._1 ANNA DESIREE, giusta mandato in calce all'atto di costituzione
-Appellato-
Controparte_1
- Contumace appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società quale Concessionaria dei Servizi di Riscossione per il Parte_1 [...]
, ha impugnato la sentenza n. 1602/2022 del 14.06.2022, notificata a mezzo pec in data CP_1 30.06.2022, emessa nella causa inter partes, con la quale il Giudice di Pace di Taranto accoglieva il ricorso del sig. avverso la ingiunzione di pagamento n. Controparte_2 20190134900055927 del 11.03.2019 a lui notificata in data 27.07.2019 dell'importo di € 964,70 (all. 1 comparsa di primo grado) a seguito di mancato pagamento di sanzione per violazione del C.d.S., ed espressamente statuiva: “1) Accoglie la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
2) dichiara illegittima e nulla la ingiunzione fiscale di pagamento n. 20190134900055927, emessa dalla società di riscossione in data 11.03.19, ed ogni altro atto consequenziale e Parte_1 connesso per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, non tenuto il ricorrente al pagamento della somma pecuniaria intimatagli. 3) condanna il solo , in considerazione Controparte_1 del suo comportamento processuale, in persona del lrpt, al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Anna Desirè Zirro che liquida, in ragione della attività processuale svolta, ma anche in considerazione del valore della causa ai sensi del recente DM 55/14 in complessive e. 373,00
1 di cui e. 330,00 per compensi;
e. 43,00 per spese di contributo;
oltre iva e cap come per legge ed il 15% di cui all'art. 15 L.P. Dichiara esecutiva la presente sentenza".
L'appellante impugnava la sentenza indicata eccependo:
1) l'illegittimità della sentenza per mancato esame e valutazione delle prove offerte a sostegno della corretta notificazione del verbale CDS, nel punto in cui il GDP espressamente statuiva:”
“Passando all'esame dell'opposizione si evince chiaramente, dal contesto degli atti di causa e dagli atti allegati che la domanda risulta meritevole di accoglimento per intervenuta prescrizione ed inesistenza dell'atto sanzionatorio, nonché per la nullità della stessa ingiunzione di pagamento impugnata. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente non è masi correttamente stato destinatario degli atti prodromici la emissione della ingiunzione di pagamento oggi impugnata atteso che la PA opposta, preferendo restare contumace, non ha fornito alcuna valida prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e/o della notifica del prodromico verbale di infrazione al CdS, trattandosi di infrazioni al CdS del 2015…. (PAG. 3)
Parte appellante, invero, si duoleva del fatto che il Giudice di Pace di Taranto non avesse preso in considerazione e valutato le prove, volte a dimostrare la regolare notifica del verbale di violazione CDS sotteso all'ingiunzione fiscale, offerte dalla , citata in giudizio e regolarmente CP_3 costituita.
Riproponeva, altresì, in questa sede, tutte le contestazioni mosse alle eccezioni avversarie e da non considerarsi rinunciate, sulla eccezione di mancato invio del dettaglio della posizione debitoria;
sulla decadenza dal diritto a riscuotere le somme e sulla tardiva notifica dell'ingiunzione fiscale.
Chiedeva, quindi:” Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, In via principale, nel merito, in riforma della sentenza n. 1602/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, - Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della ingiunzione fiscale opposta per asserita mancata notifica del verbale di violazione del codice della strada e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, preso atto della documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado, dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata e di tutti gli atti alla stessa sottesi;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_2 dell'appello proposto dalla società ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o ai sensi Parte_1 dell'art. 348 ter c.p.c. ed, in via principale, il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto con contestuale conferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado impugnata, con vittoria delle spese e competenze legali di entrambi i giudizi.
Alla prima udienza del 19.12.2022, parte appellante, riportandosi al proprio atto, dava atto della regolare notifica dell'atto di citazione. Questo Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del e verificato tramite cancelleria che l'atto di Controparte_1 costituzione di era stato depositato in data 15.12.2022 ma non ancora abbinato Controparte_2 al fascicolo telematico, rinviava all'udienza del 27.2.2023. In tale circostanza, le parti si riportavano ai propri atti;
entrambe chiedevano la contumacia del e fissarsi udienza di Controparte_1 precisazione delle conclusioni, data la natura documentale del giudizio. Si rinviava per acquisire il fascicolo di primo grado. Effettuato tale incombente, all'udienza del 16.12.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle versate in atti e chiedevano che la causa venisse introitata per la decisione. Si riservava, quindi, la decisione, assegnando 20 giorni per le memorie conclusionali e 20 giorni per le repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali, si pronuncia la presente sentenza.
******
2 L'atto di appello è tempestivo, in quanto notificato in data 1.09.2022 e iscritto a ruolo in data 9.09.2022, quindi comunque entro i 30 giorni dalla notifica della sentenza (30.06.2022), considerata la sospensione feriale dei termini, ed ammissibile ex art. 342 c.p.c. e art. 348 c.p.c., essendo specificatamente indicati i motivi di appello e le parti di cui si chiede modifica, come evidente dalla lettura dell'atto di appello.
*****
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Il sig. ha proposto opposizione alla ingiunzione fiscale lamentando: CP_2
a) la inesistenza dei titoli esecutivi (mancata notifica del verbale di contravvenzione C.D.S. ed ingiunzione non proceduta da alcun avviso di pagamento o avviso bonario);
b) indicazione generica delle somme richieste nell'ingiunzione di pagamento n. 20190134900055927 del 11.03.2019; presenza di voci di non facile comprensione, ovvero una maggiorazione ex art. l. 689/81 e compensi dell'ente di riscossione, riportate in maniera poco chiara;
compenso richiesto iscritto a ruolo senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso e il periodo di mora applicati;
lesione del diritto di difesa;
c) intervenuta prescrizione triennale della pretesa sanzionatoria de quo.
Si costituiva la , la quale eccepiva la inammissibilità dell'opposizione, poiché non Pt_1 avvenuta nelle forme nei termini ex art. 7 d.lgs. 150/2011, considerate le contestazioni mosse;
la incompetenza territoriale del Giudice adito;
il difetto di legittimazione della per la fase di Pt_1 notifica del titolo esecutivo;
si opponeva nel merito alle contestazioni di parte opponente.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Giudice accoglieva la opposizione, qualificandola come opposizione all'esecuzione, ritenendo di fatto prescritta la pretesa creditoria non essendovi la prova della notifica di un atto interruttivo qual è il verbale di contestazione del codice della strada, presupposto alla ingiunzione.
LA DECISIONE IN SECONDO GRADO
Si deve subito precisare che la domanda in primo grado proposta dal Sig. Controparte_2 deve essere qualificata, a parere del Tribunale, come opposizione all'ingiunzione ex art. 32 del d.lgs. 150/2011, in quanto la stessa ha proposto formale opposizione avverso un'ordinanza fiscale emessa dalla società di riscossione , quale Concessionaria dei Servizi di Parte_1
Riscossione per il , ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910, per il recupero delle Controparte_1 somme relative al mancato pagamento del verbale di violazione del Codice della strada emesso dalla Polizia Municipale del : n. 8204/2015 del 15.06.2015. Controparte_1
Si specifica, altresì, che tale verbale era stato emesso, a sua volta, a seguito della mancata comunicazione dei dati del conducente a norma dell'art. 126 bis comma 2 C.d.s. da parte del Sig.
[...]
a seguito della notifica del verbale di violazione del codice della strada n. 22286/2014 del CP_2 08.10.2014.
La opposizione è quindi introdotta in primo grado in forma corretta mediante notifica della citazione.
Ciò premesso, nel merito l'appello deve essere integralmente accolto per le ragioni che seguono.
La decisione del Giudice di Pace è errata poiché la prova dell'atto interruttivo della prescrizione è stato fornito da parte appellante nel giudizio di primo grado. Pt_1
Il Tribunale, investito del gravame avverso la decisione di primo grado, esaminando la documentazione allegata in primo grado e riversata nel fascicolo di secondo grado, non può non rilevare che:
3 -copia dell'ingiunzione fiscale del 11.03.2019, per l'importo di € 964,70, è stata emessa per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni alle prescrizioni del Codice della Strada, commessa in data 15.06.2015;
-nell'ingiunzione fiscale de qua è specificato il numero identificativo del verbale n. 8204/2015 elevato dalla Polizia Locale del Comune di . CP_1
Ed inoltre, dalla documentazione prodotta dalla società al fine di Parte_1 dimostrare la ritualità delle notifiche dei verbali al trasgressore, emerge che:
-per il verbale numero n. 8204/2015 del 15.06.2015, con sanzione pari ad euro 286,00, il plico postale è stato indirizzato al Sig. – via Passeggio 102 I- 74024 Manduria (TA). Il Controparte_2 suddetto verbale è stato notificato il 10.07.2015 per compiuta giacenza al suindicato indirizzo di residenza del Sig. Controparte_2
Ed invero, risulta allegata la attestazione di mancato recapito del plico contenente l'atto presso la residenza del per temporanea assenza del destinatario (mancanza) con immissione in CP_2 cassetta dell'avviso (cfr. pag. 19 allegato fascicolo di parte in primo grado, allegato Pt_1 all'appello) e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito tramite raccomandata n.766779969399; è altresì allegato l'avviso di ricevimento della cad n. 766779969399 (PAG. 17 allegati), relativo all'atto giudiziario n. 76674852985-7, proprio il codice indicato nel verbale di contestazione (allegato a pag. 15).
Per tale ragione, non si condivide l'assunto del giudice di prime cure nel punto in cui ha statuito: “ Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente non è masi correttamente stato destinatario degli atti prodromici la emissione della ingiunzione di pagamento oggi impugnata atteso che la PA opposta, preferendo restare contumace, non ha fornito alcuna valida prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e/o della notifica del prodromico verbale di infrazione al CdS, trattandosi di infrazioni al CdS del 2015... Ne consegue che tale irregolarità, in palese violazione dell'art. 201 C.D.S. e 3 L. 291/90 e 14 L. 689/81, nonché della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della L 890/92, determina la mancanza della prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del trasgressore nel termine prescritto, comportando la conseguente inesistenza di ogni atto successivo, ivi compresa la Cartella ingiunzione di pagamento oggi impugnata ed ogni atto connesso”.
Si ritiene, pertanto, tenuto conto della distribuzione dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c., che la società la cui posizione è assimilabile a quell'ente impositore per esserne Parte_1 il Concessionario per la riscossione del credito, abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante dimostrando, nel caso di specie, che l'iter di notifica del verbale di violazione CDS sotteso all'ingiunzione fiscale sia risultato corretto.
La notifica del verbale di contestazione si è perfezionata dunque ex art. 140 c.p.c. decorsi 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuta deposito del 30.06.2015 e dunque in data 10.07.2015.
Come noto, le Sezioni Unite 10012/2021 affermano che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
4 In tal caso, la documentazione relativa alla notifica, prodotta dal Concessionario in primo grado e non disconosciuta, è completa poiché è prodotto l'avviso di ricevimento della CAD che risulta immesso in cassetta, e quindi può dirsi che vi è prova della notifica del verbale, inteso come atto interruttivo della pretesa creditoria.
Si rileva, ancora, che non vi è stato alcun disconoscimento, necessariamente tempestivo- alla prima udienza- e specifico della documentazione prodotta dal Concessionario per la riscossione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/06/2020, n.11896; Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n. 5755); né la parte ha contestato la riferibilità della documentazione prodotta in primo grado alla notifica del verbale (seppur è chiaro dai numeri richiamati che ad esso si riferisca) né ha rilievo che sia stato il Concessionario e non l'ente impositore a produrre i documenti relativi alla notifica del verbale, considerato il principio per cui quando una prova è acquisita al processo non rileva la parte dalla quale proviene e considerato altresì che il Concessionario ed il sono sulla medesima CP_1 posizione ed hanno il medesimo interesse ovvero ottenere il pagamento della pretesa.
Il motivo di appello è dunque fondato e la decisione del Giudice di pace va riformata, poiché vi è prova che il verbale è stato notificato al per compiuta giacenza e che quindi non si è CP_2 prescritto il diritto di credito vantato dal . Controparte_1
Si rileva infatti che, in caso di sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal Codice della strada, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/81, il quale statuisce testualmente che: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.". Questo termine generico, tuttavia, non è immutabile, perché ogni volta che viene notificato un atto (verbale, raccomandata, cartella esattoriale eccetera), questo interrompe il decorso e ne fa partire un altro, sempre quinquennale, a partire dalla data dello stesso.
Con sentenza n. 37039 del 17 dicembre 2022, la Suprema Corte, ha confermato che: “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria“. Ciò vale, pertanto, ad interrompere i termini di prescrizione (quinquennale e decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ex art. 28 L.689/1981)”.
Orbene, nella fattispecie de qua, se si considera che la notifica del verbale di contestazione n. 8204/2015 del 15.06.2015, è avvenuta in data 10.07.2015, la prescrizione quinquennale avrebbe dovuto trovare compimento alla data del 10.07.2020.
Ebbene, il diritto di riscuotere le sanzioni applicate con il verbale di contravvenzione elevato a carico del sig. non risulta prescritto e la ingiunzione fiscale n. 20190134900055927 Controparte_2 del 11.03.2019 è stata notificata nei termini previsti dalla legge (incontestata la notifica in data 27.07.2019).
La sentenza appellata va quindi riformata poiché errata.
Parte appellata non ha riproposto gli altri motivi di opposizione assorbiti dalla decisione del giudice di pace che si devono intendere rinunciati ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. SS. UU. 7940/2019); in ogni caso si deve osservare che sono parimenti infondati.
Sul lamentato difetto di motivazione, si osserva che l'ingiunzione contiene il dettaglio della posizione debitoria del sig. E' specificato, infatti, in maniera chiara e comprensibile, il Controparte_2 Co numero identificativo del verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune , la data CP_1 dell'emissione del verbale, la targa del veicolo, la sanzione per omesso pagamento del verbale oltre i
5 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, pari alla metà del massimo della sanzione irrogata (art. 203 comma 3 CDS), la maggiorazione al 16.10.2018 (ai sensi dell'art. 206 CDS) e l'importo a titolo di recupero spese del verbale e ciò è sufficiente per ritenere l'atto adeguatamente motivato.
Ed inoltre, sulla eccezione di decadenza, è noto che in materia di recupero di sanzioni amministrative non è prevista alcuna decadenza dall'azione di recupero del credito derivante da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10372 del 30/04/2018 (Rv. 648175 - 02) e che nessuna disposizione normativa prevede che l'ingiunzione debba essere preceduta da avviso bonario o di pagamento;
come evidenzia l'appellato in primo grado, il comma 544 dell'art. 1 della Legge 228/2012 si riferisce alla riscossione dei tributi (debiti ex DPR 602/1973) e riguarda l'ipotesi in cui si proceda ad azioni esecutive o cautelari e non può interpretarsi fuori dai casi stringenti individuati dalla legge.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, si ritiene meritevole di accoglimento l'atto di appello presentato dalla società e in riforma della sentenza impugnata si ritiene Parte_1 di rigettare la opposizione alla ingiunzione fiscale proposta, in quanto infondata.
SPESE PROCESSUALI
Il complessivo esito della controversia in primo grado con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese processuali (e passaggio in giudicato della statuizione poiché non vi è impugnazione del soggetto soccombente ) consente di effettuare una unica Controparte_1 valutazione sulle spese.
Le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata. Si liquidano complessivamente per i due gradi di giudizio in euro 375,00 per onorario a favore dell'unica parte costituita, secondo valori minimi per ogni fase di effettiva trattazione e considerate le questioni trattate. La stessa dovrà rimborsare anche le spese per esborsi all'appellante che risultano pari ad euro 91,50.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla società quale Concessionaria dei Servizi di Parte_1 Riscossione per il , nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 1602/2022 del 14.06.2022 del Giudice di Pace di Taranto, CP_1 così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto RIFORMA la sentenza impugnata e dunque RIGETTA l'opposizione proposta dal sig. con l'atto depositato il 16.09.2020 e Controparte_2 CONFERMA la legittimità della ingiunzione fiscale n. 20190134900055927;
2) Condanna il sig. al pagamento in favore della società Controparte_2 [...]
quale Concessionaria dei Servizi di Riscossione per il Comune , delle Parte_1 CP_1 spese dell'intero giudizio, liquidate in complessivi euro 375,00 per onorari ed euro 91,50 per esborsi, se effettivamente versati, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 01.07.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4928/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 16/12/2024, promossa
DA
p.i. ), quale Concessionaria dei Servizi di Riscossione per Parte_1 P.IVA_1 il , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Ernesta PANICCIA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ZIRRO Controparte_2 C.F._1 ANNA DESIREE, giusta mandato in calce all'atto di costituzione
-Appellato-
Controparte_1
- Contumace appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società quale Concessionaria dei Servizi di Riscossione per il Parte_1 [...]
, ha impugnato la sentenza n. 1602/2022 del 14.06.2022, notificata a mezzo pec in data CP_1 30.06.2022, emessa nella causa inter partes, con la quale il Giudice di Pace di Taranto accoglieva il ricorso del sig. avverso la ingiunzione di pagamento n. Controparte_2 20190134900055927 del 11.03.2019 a lui notificata in data 27.07.2019 dell'importo di € 964,70 (all. 1 comparsa di primo grado) a seguito di mancato pagamento di sanzione per violazione del C.d.S., ed espressamente statuiva: “1) Accoglie la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
2) dichiara illegittima e nulla la ingiunzione fiscale di pagamento n. 20190134900055927, emessa dalla società di riscossione in data 11.03.19, ed ogni altro atto consequenziale e Parte_1 connesso per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, non tenuto il ricorrente al pagamento della somma pecuniaria intimatagli. 3) condanna il solo , in considerazione Controparte_1 del suo comportamento processuale, in persona del lrpt, al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Anna Desirè Zirro che liquida, in ragione della attività processuale svolta, ma anche in considerazione del valore della causa ai sensi del recente DM 55/14 in complessive e. 373,00
1 di cui e. 330,00 per compensi;
e. 43,00 per spese di contributo;
oltre iva e cap come per legge ed il 15% di cui all'art. 15 L.P. Dichiara esecutiva la presente sentenza".
L'appellante impugnava la sentenza indicata eccependo:
1) l'illegittimità della sentenza per mancato esame e valutazione delle prove offerte a sostegno della corretta notificazione del verbale CDS, nel punto in cui il GDP espressamente statuiva:”
“Passando all'esame dell'opposizione si evince chiaramente, dal contesto degli atti di causa e dagli atti allegati che la domanda risulta meritevole di accoglimento per intervenuta prescrizione ed inesistenza dell'atto sanzionatorio, nonché per la nullità della stessa ingiunzione di pagamento impugnata. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente non è masi correttamente stato destinatario degli atti prodromici la emissione della ingiunzione di pagamento oggi impugnata atteso che la PA opposta, preferendo restare contumace, non ha fornito alcuna valida prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e/o della notifica del prodromico verbale di infrazione al CdS, trattandosi di infrazioni al CdS del 2015…. (PAG. 3)
Parte appellante, invero, si duoleva del fatto che il Giudice di Pace di Taranto non avesse preso in considerazione e valutato le prove, volte a dimostrare la regolare notifica del verbale di violazione CDS sotteso all'ingiunzione fiscale, offerte dalla , citata in giudizio e regolarmente CP_3 costituita.
Riproponeva, altresì, in questa sede, tutte le contestazioni mosse alle eccezioni avversarie e da non considerarsi rinunciate, sulla eccezione di mancato invio del dettaglio della posizione debitoria;
sulla decadenza dal diritto a riscuotere le somme e sulla tardiva notifica dell'ingiunzione fiscale.
Chiedeva, quindi:” Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, In via principale, nel merito, in riforma della sentenza n. 1602/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, - Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della ingiunzione fiscale opposta per asserita mancata notifica del verbale di violazione del codice della strada e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, preso atto della documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado, dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata e di tutti gli atti alla stessa sottesi;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_2 dell'appello proposto dalla società ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o ai sensi Parte_1 dell'art. 348 ter c.p.c. ed, in via principale, il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto con contestuale conferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado impugnata, con vittoria delle spese e competenze legali di entrambi i giudizi.
Alla prima udienza del 19.12.2022, parte appellante, riportandosi al proprio atto, dava atto della regolare notifica dell'atto di citazione. Questo Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del e verificato tramite cancelleria che l'atto di Controparte_1 costituzione di era stato depositato in data 15.12.2022 ma non ancora abbinato Controparte_2 al fascicolo telematico, rinviava all'udienza del 27.2.2023. In tale circostanza, le parti si riportavano ai propri atti;
entrambe chiedevano la contumacia del e fissarsi udienza di Controparte_1 precisazione delle conclusioni, data la natura documentale del giudizio. Si rinviava per acquisire il fascicolo di primo grado. Effettuato tale incombente, all'udienza del 16.12.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle versate in atti e chiedevano che la causa venisse introitata per la decisione. Si riservava, quindi, la decisione, assegnando 20 giorni per le memorie conclusionali e 20 giorni per le repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali, si pronuncia la presente sentenza.
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2 L'atto di appello è tempestivo, in quanto notificato in data 1.09.2022 e iscritto a ruolo in data 9.09.2022, quindi comunque entro i 30 giorni dalla notifica della sentenza (30.06.2022), considerata la sospensione feriale dei termini, ed ammissibile ex art. 342 c.p.c. e art. 348 c.p.c., essendo specificatamente indicati i motivi di appello e le parti di cui si chiede modifica, come evidente dalla lettura dell'atto di appello.
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IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Il sig. ha proposto opposizione alla ingiunzione fiscale lamentando: CP_2
a) la inesistenza dei titoli esecutivi (mancata notifica del verbale di contravvenzione C.D.S. ed ingiunzione non proceduta da alcun avviso di pagamento o avviso bonario);
b) indicazione generica delle somme richieste nell'ingiunzione di pagamento n. 20190134900055927 del 11.03.2019; presenza di voci di non facile comprensione, ovvero una maggiorazione ex art. l. 689/81 e compensi dell'ente di riscossione, riportate in maniera poco chiara;
compenso richiesto iscritto a ruolo senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso e il periodo di mora applicati;
lesione del diritto di difesa;
c) intervenuta prescrizione triennale della pretesa sanzionatoria de quo.
Si costituiva la , la quale eccepiva la inammissibilità dell'opposizione, poiché non Pt_1 avvenuta nelle forme nei termini ex art. 7 d.lgs. 150/2011, considerate le contestazioni mosse;
la incompetenza territoriale del Giudice adito;
il difetto di legittimazione della per la fase di Pt_1 notifica del titolo esecutivo;
si opponeva nel merito alle contestazioni di parte opponente.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Giudice accoglieva la opposizione, qualificandola come opposizione all'esecuzione, ritenendo di fatto prescritta la pretesa creditoria non essendovi la prova della notifica di un atto interruttivo qual è il verbale di contestazione del codice della strada, presupposto alla ingiunzione.
LA DECISIONE IN SECONDO GRADO
Si deve subito precisare che la domanda in primo grado proposta dal Sig. Controparte_2 deve essere qualificata, a parere del Tribunale, come opposizione all'ingiunzione ex art. 32 del d.lgs. 150/2011, in quanto la stessa ha proposto formale opposizione avverso un'ordinanza fiscale emessa dalla società di riscossione , quale Concessionaria dei Servizi di Parte_1
Riscossione per il , ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910, per il recupero delle Controparte_1 somme relative al mancato pagamento del verbale di violazione del Codice della strada emesso dalla Polizia Municipale del : n. 8204/2015 del 15.06.2015. Controparte_1
Si specifica, altresì, che tale verbale era stato emesso, a sua volta, a seguito della mancata comunicazione dei dati del conducente a norma dell'art. 126 bis comma 2 C.d.s. da parte del Sig.
[...]
a seguito della notifica del verbale di violazione del codice della strada n. 22286/2014 del CP_2 08.10.2014.
La opposizione è quindi introdotta in primo grado in forma corretta mediante notifica della citazione.
Ciò premesso, nel merito l'appello deve essere integralmente accolto per le ragioni che seguono.
La decisione del Giudice di Pace è errata poiché la prova dell'atto interruttivo della prescrizione è stato fornito da parte appellante nel giudizio di primo grado. Pt_1
Il Tribunale, investito del gravame avverso la decisione di primo grado, esaminando la documentazione allegata in primo grado e riversata nel fascicolo di secondo grado, non può non rilevare che:
3 -copia dell'ingiunzione fiscale del 11.03.2019, per l'importo di € 964,70, è stata emessa per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni alle prescrizioni del Codice della Strada, commessa in data 15.06.2015;
-nell'ingiunzione fiscale de qua è specificato il numero identificativo del verbale n. 8204/2015 elevato dalla Polizia Locale del Comune di . CP_1
Ed inoltre, dalla documentazione prodotta dalla società al fine di Parte_1 dimostrare la ritualità delle notifiche dei verbali al trasgressore, emerge che:
-per il verbale numero n. 8204/2015 del 15.06.2015, con sanzione pari ad euro 286,00, il plico postale è stato indirizzato al Sig. – via Passeggio 102 I- 74024 Manduria (TA). Il Controparte_2 suddetto verbale è stato notificato il 10.07.2015 per compiuta giacenza al suindicato indirizzo di residenza del Sig. Controparte_2
Ed invero, risulta allegata la attestazione di mancato recapito del plico contenente l'atto presso la residenza del per temporanea assenza del destinatario (mancanza) con immissione in CP_2 cassetta dell'avviso (cfr. pag. 19 allegato fascicolo di parte in primo grado, allegato Pt_1 all'appello) e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito tramite raccomandata n.766779969399; è altresì allegato l'avviso di ricevimento della cad n. 766779969399 (PAG. 17 allegati), relativo all'atto giudiziario n. 76674852985-7, proprio il codice indicato nel verbale di contestazione (allegato a pag. 15).
Per tale ragione, non si condivide l'assunto del giudice di prime cure nel punto in cui ha statuito: “ Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente non è masi correttamente stato destinatario degli atti prodromici la emissione della ingiunzione di pagamento oggi impugnata atteso che la PA opposta, preferendo restare contumace, non ha fornito alcuna valida prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e/o della notifica del prodromico verbale di infrazione al CdS, trattandosi di infrazioni al CdS del 2015... Ne consegue che tale irregolarità, in palese violazione dell'art. 201 C.D.S. e 3 L. 291/90 e 14 L. 689/81, nonché della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della L 890/92, determina la mancanza della prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del trasgressore nel termine prescritto, comportando la conseguente inesistenza di ogni atto successivo, ivi compresa la Cartella ingiunzione di pagamento oggi impugnata ed ogni atto connesso”.
Si ritiene, pertanto, tenuto conto della distribuzione dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c., che la società la cui posizione è assimilabile a quell'ente impositore per esserne Parte_1 il Concessionario per la riscossione del credito, abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante dimostrando, nel caso di specie, che l'iter di notifica del verbale di violazione CDS sotteso all'ingiunzione fiscale sia risultato corretto.
La notifica del verbale di contestazione si è perfezionata dunque ex art. 140 c.p.c. decorsi 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuta deposito del 30.06.2015 e dunque in data 10.07.2015.
Come noto, le Sezioni Unite 10012/2021 affermano che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
4 In tal caso, la documentazione relativa alla notifica, prodotta dal Concessionario in primo grado e non disconosciuta, è completa poiché è prodotto l'avviso di ricevimento della CAD che risulta immesso in cassetta, e quindi può dirsi che vi è prova della notifica del verbale, inteso come atto interruttivo della pretesa creditoria.
Si rileva, ancora, che non vi è stato alcun disconoscimento, necessariamente tempestivo- alla prima udienza- e specifico della documentazione prodotta dal Concessionario per la riscossione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/06/2020, n.11896; Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n. 5755); né la parte ha contestato la riferibilità della documentazione prodotta in primo grado alla notifica del verbale (seppur è chiaro dai numeri richiamati che ad esso si riferisca) né ha rilievo che sia stato il Concessionario e non l'ente impositore a produrre i documenti relativi alla notifica del verbale, considerato il principio per cui quando una prova è acquisita al processo non rileva la parte dalla quale proviene e considerato altresì che il Concessionario ed il sono sulla medesima CP_1 posizione ed hanno il medesimo interesse ovvero ottenere il pagamento della pretesa.
Il motivo di appello è dunque fondato e la decisione del Giudice di pace va riformata, poiché vi è prova che il verbale è stato notificato al per compiuta giacenza e che quindi non si è CP_2 prescritto il diritto di credito vantato dal . Controparte_1
Si rileva infatti che, in caso di sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal Codice della strada, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/81, il quale statuisce testualmente che: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.". Questo termine generico, tuttavia, non è immutabile, perché ogni volta che viene notificato un atto (verbale, raccomandata, cartella esattoriale eccetera), questo interrompe il decorso e ne fa partire un altro, sempre quinquennale, a partire dalla data dello stesso.
Con sentenza n. 37039 del 17 dicembre 2022, la Suprema Corte, ha confermato che: “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria“. Ciò vale, pertanto, ad interrompere i termini di prescrizione (quinquennale e decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ex art. 28 L.689/1981)”.
Orbene, nella fattispecie de qua, se si considera che la notifica del verbale di contestazione n. 8204/2015 del 15.06.2015, è avvenuta in data 10.07.2015, la prescrizione quinquennale avrebbe dovuto trovare compimento alla data del 10.07.2020.
Ebbene, il diritto di riscuotere le sanzioni applicate con il verbale di contravvenzione elevato a carico del sig. non risulta prescritto e la ingiunzione fiscale n. 20190134900055927 Controparte_2 del 11.03.2019 è stata notificata nei termini previsti dalla legge (incontestata la notifica in data 27.07.2019).
La sentenza appellata va quindi riformata poiché errata.
Parte appellata non ha riproposto gli altri motivi di opposizione assorbiti dalla decisione del giudice di pace che si devono intendere rinunciati ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. SS. UU. 7940/2019); in ogni caso si deve osservare che sono parimenti infondati.
Sul lamentato difetto di motivazione, si osserva che l'ingiunzione contiene il dettaglio della posizione debitoria del sig. E' specificato, infatti, in maniera chiara e comprensibile, il Controparte_2 Co numero identificativo del verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune , la data CP_1 dell'emissione del verbale, la targa del veicolo, la sanzione per omesso pagamento del verbale oltre i
5 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, pari alla metà del massimo della sanzione irrogata (art. 203 comma 3 CDS), la maggiorazione al 16.10.2018 (ai sensi dell'art. 206 CDS) e l'importo a titolo di recupero spese del verbale e ciò è sufficiente per ritenere l'atto adeguatamente motivato.
Ed inoltre, sulla eccezione di decadenza, è noto che in materia di recupero di sanzioni amministrative non è prevista alcuna decadenza dall'azione di recupero del credito derivante da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10372 del 30/04/2018 (Rv. 648175 - 02) e che nessuna disposizione normativa prevede che l'ingiunzione debba essere preceduta da avviso bonario o di pagamento;
come evidenzia l'appellato in primo grado, il comma 544 dell'art. 1 della Legge 228/2012 si riferisce alla riscossione dei tributi (debiti ex DPR 602/1973) e riguarda l'ipotesi in cui si proceda ad azioni esecutive o cautelari e non può interpretarsi fuori dai casi stringenti individuati dalla legge.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, si ritiene meritevole di accoglimento l'atto di appello presentato dalla società e in riforma della sentenza impugnata si ritiene Parte_1 di rigettare la opposizione alla ingiunzione fiscale proposta, in quanto infondata.
SPESE PROCESSUALI
Il complessivo esito della controversia in primo grado con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese processuali (e passaggio in giudicato della statuizione poiché non vi è impugnazione del soggetto soccombente ) consente di effettuare una unica Controparte_1 valutazione sulle spese.
Le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata. Si liquidano complessivamente per i due gradi di giudizio in euro 375,00 per onorario a favore dell'unica parte costituita, secondo valori minimi per ogni fase di effettiva trattazione e considerate le questioni trattate. La stessa dovrà rimborsare anche le spese per esborsi all'appellante che risultano pari ad euro 91,50.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla società quale Concessionaria dei Servizi di Parte_1 Riscossione per il , nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 1602/2022 del 14.06.2022 del Giudice di Pace di Taranto, CP_1 così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto RIFORMA la sentenza impugnata e dunque RIGETTA l'opposizione proposta dal sig. con l'atto depositato il 16.09.2020 e Controparte_2 CONFERMA la legittimità della ingiunzione fiscale n. 20190134900055927;
2) Condanna il sig. al pagamento in favore della società Controparte_2 [...]
quale Concessionaria dei Servizi di Riscossione per il Comune , delle Parte_1 CP_1 spese dell'intero giudizio, liquidate in complessivi euro 375,00 per onorari ed euro 91,50 per esborsi, se effettivamente versati, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 01.07.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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