TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 69507/2021 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Sordi, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Palamara, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 28.11.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli (in data Per_1
27.5.2003) e (in data 18.4.2008), nonché di avere adottato il figlio avuto dal Per_2
precedente matrimonio della moglie ( nato il [...]), che la madre si Per_3
disinteressava dei figli, avendo anche costituito altro nucleo familiare con un nuovo compagno ed un figlio nato nel 2018, che le parti erano separate come da sentenza parziale n. 5045/2017, chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori con loro collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato nel ricorso, l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico della madre per i figli pari ad euro 1.100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione, definita con un accordo tra i coniugi
(cfr. sentenza definitiva n. 19144/2018, in atti), dunque affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso il padre, diritto di visita per la madre come ivi meglio indicato, assegnazione della casa coniugale al mantenimento ordinario dei figli Pt_1
da parte di ciascun genitore per i tempi di rispettiva permanenza presso di essi, spese straordinarie per i medesimi a carico del padre ed al 50% da suddividersi tra le parti per le spese mediche non coperte dalla polizza sanitaria del Pt_1
In sede presidenziale, dopo l'audizione delle parti e dei tre figli, veniva statuito quanto segue: “… rilevato che i coniugi vivono separati in forza della sentenza di separazione emessa in data
25.9.2018 che ha recepito le condizioni concordate dagli stessi che prevedevano l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso il padre e con disciplina del diritto di visita materno
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica sera curando di provvedere alla loro cena e nel caso in cui la madre avesse trasferito la sua attivita' lavorativa
a Roma dal venerdì alle ore 18,oo sino alla domenica alle ore 22.00 ed il mercoledi dalle ore 18.00 alle ore 22.00, curando di provvedere alla cena, durante le vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre o dalle ore 19.00 del 31 dicembre alle ore 19.00 del 6 gennaio, durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, l'assegnazione della casa familiare sita in Roma Via Salvatore Lorizzo 120 al marito, il mantenimento diretto dei tre figli nei rispettivi tempi di permanenza con spese straordinarie a carico del padre nella misura del 100%, fatta eccezione delle spese sanitarie non coperte dalla polizza stipulata dal padre a carico dei genitori al 50%; rilevato che i figli e maggiorenni ma non indipendenti economicamente in quanto ancora Per_3 Per_1
studenti, hanno riferito che vivono stabilmente dal padre che si occupa di tutte le loro esigenze e che vedono la madre molto raramente per loro scelta;
rilevato che il figlio minore ha riferito che vive stabilmente dal padre che si occupa di tutte le sue Per_2
esigenze e che vede la madre solo il sabato e la domenica ogni quindici giorni e mai durante la settimana;
rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 3.530,00 e che all'epoca della separazione percepiva un reddito mensile medio netto pari ad euro 3.371,00 (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', mod. 730 2015 per redditi
2014 e mod 730/2021 per redditi 2020, cedolini pensione); rilevato che il ricorrente ha dedotto che è onerato dal pagamento della rata pari ad euro 581,00 mensili per il mutuo gravante sulla casa familiare in cui vive con i figli, della rata mensile pari ad euro 315,00 per il finanziamento contratto per l'acquisto della macchina e della rata mensile pari ad euro 65,00 per il finanziamento contratto per il ciclomotore che utilizza il figlio e e che è proprietario di un immobile Per_3
in Sardegna che utilizza per portare in vacanza i figli minori, circostanze non contestate dalla resistente;
rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che la resistente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1.891,58 e che all'epoca della separazione percepiva un reddito mensile medio netto pari ad euro 1.740,00 mensili (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', mod 730 2019 per redditi 2018 e mod 730 2021 per redditi 2020 e buste paga della resistente) ; rilevato che la resistente ha dedotto che vive con il suo nuovo compagno e con il figlio avuto da quest'ultimo in una casa di sua proprieta' gravata da mutuo con rata mensile pari ad euro 500,00 e che è onerata dal pagamento di una rata mensile pari ad euro 99,00 per un finanziamento contratto per esigenze familiari, circostanze non contestate dal ricorrente (cfr contratto di mutuo e contratto di finanziamento in atti); Pt_2
ritenuto, cio' premesso, doversi determinare a carico della resistente un assegno quale contributo al mantenimento dei figli, essendo emerso che, diversamente da quanto previsto in sede di separazione, i predetti vivono quasi esclusivamente dal ricorrente che deve farsi carico del loro mantenimento ordinario e del pagamento del 100% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, fatta eccezione per quelle mediche suddivise al 50% con la resistente;
ritenuto, pertanto, doversi porre a carico della resistente un assegno quantificato in euro 450,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli e che ella deve garantire in Per_3 Per_1 Per_2
adempimento del dovere generale di mantenimento dei figli gravante sui genitori di cui agli artt.
147,148,316 bis,337 ter cc, tenuto conto dei redditi delle parti come emergenti dagli atti, degli oneri dai quali gli stessi sono rispettivamente gravati, del presumibile contributo alle spese necessarie per il sostentamento del nuovo familiare della resistente da parte del suo compagno, delle presumibili esigenze dei figli in relazione alla loro eta'e dei tempi di permanenza presso i rispettivi genitori;
ritenuto doversi confermare nel resto i provvedimenti della separazione come vigenti;
PQM
adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)pone a carico di un assegno pari ad euro 450,00 mensili quale contributo al mantenimento CP_1
dei figli e da corrispondersi a a decorrere dal mese di luglio 2022 Per_3 Per_1 Per_2 Parte_1
entro il giorno cinque del mese al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario e da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
2)conferma nel resto i provvedimenti della separazione come vigenti; …”.
In sede di reclamo la Corte d'Appello diminuiva la somma mensile a carico della , CP_1
come segue: “…Alla luce della complessiva valutazione di quanto sopra, la circostanza che i figli maggiori non trascorrono con la madre il tempo inizialmente previsto comporta il venire meno dell'impegno economico derivante per la reclamante dal mantenimento diretto nei periodi di permanenza presso di lei;
tale elemento, tuttavia, deve essere contemperato con le maggiori spese sostenute per il mutuo e con quelle per il quarto figlio a suo maggiore carico, data la documentata disoccupazione del nuovo compagno. Si ritiene pertanto equo quantificare il contributo mensile materno per i tre figli nella misura complessiva di
210,00 € mensili, fermo restando quanto versato finora stante la natura alimentare della prestazione. Si conferma, invece, l'equilibrata ripartizione delle spese straordinarie indicata nell'ordinanza impugnata.”
(cfr. decreto del 15.12.2022, in atti).
Con ordinanza dell'1.10.2024 veniva rigettato il ricorso avanzato dalla resistente di modifica delle statuizioni vigenti (“… viste le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
25.9.2024; rilevato che la chiedeva quanto segue: “…revochi l'ordinanza in cui si dispone per il mantenimento dei figli CP_1
a carico della SI.ra l'onere della somma di €210 mensile ovvero riduca tale somma ad €100,00 oltre a disporre che CP_1 tutte le spese straordinarie siano poste a carico del ovvero disponga che i figli siano posti a carico di chi li gestisce Pt_1 per il tempo che li gestisce... Disporre - … - un mantenimento in favore della stessa di Euro 450 mensili quale assegno divorzile…”; vista l'istanza di rigetto del Pt_1 rilevato che la ricorrente è onerata del versamento al er i tre figli della somma di euro 210,00 Pt_1 mensili, come dedotto e così ridotta la somma dalla Corte d'Appello in sede di reclamo (non in atti) rispetto a quella originaria di euro 450,00 mensili di cui all'ordinanza presidenziale;
rilevato che la risulta essersi volontariamente dimessa quest'anno, il 7.3.3024, dalla società presso CP_1 la quale lavorava (cfr. modulo del Ministero del lavoro, in atti), adducendo problemi di salute di cui al certificato medico, in atti, senza che, tuttavia, sia stata dimostrata alcuna incapacità lavorativa effettiva;
rilevato, poi, che la ricorrente non ottemperava ingiustificatamente all'ordine del Giudice del 16.7.2024 di depositare, tra l'altro, gli estratti conto anche del primo semestre 2024, dunque omettendo di fornire la prova, della quale era onerata, delle proprie effettive condizioni economiche;
ritenuto che
siffatte circostanze siano assorbenti sulle ulteriori pure dedotte dalla , ai fini della CP_1 domanda qui svolta;
ritenuto, ciò premesso, di dover rigettare il ricorso,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta il ricorso. ”).
Deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dalla con la memoria conclusionale, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio. CP_1
Nel merito, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti
è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza. Possono, poi, confermarsi le statuizioni vigenti in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore , il quale risulta frequentare la madre, a Per_2
differenza degli altri due figli (comunque ormai maggiorenni), seppure non quanto previsto, dovendosi in ogni caso dare atto che il ragazzo ha ad oggi 16 anni. Le statuizioni vigenti si ritengono confacenti all'interesse del figlio minore, in quanto tutelano da un lato il rapporto con il genitore non convivente, la madre, e dall'altro la stabilità di vita del figlio.
In conseguenza del collocamento dei figli con il padre, nessuno dei quali economicamente autonomo (circostanza non contestata), la casa coniugale può essere assegnata al Pt_1
Quanto alle condizioni economiche, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto depositati, deve rilevarsi che: il pensionato, con un reddito complessivo pari ad euro 59.319,00 annui, non Pt_1
vi sono elementi dai quali trarre la convinzione, come dedotto dalla , che lo stesso CP_1
tragga redditi ulteriori da attività lavorativa come guida o accompagnatore turistico o dalla locazione della casa di sua proprietà sita in Sardegna (a La Maddalena), che utilizza incontestatamente come casa di vacanza per sé ed i tre figli, dovendosi, tuttavia, dare atto di entrate cospicue sul suo conto corrente relativo al 2024 di varie migliaia di euro che non risultano giustificate;
lo stesso è proprietario della casa coniugale ed è onerato del mutuo ivi acceso per la somma di euro 581,00 mensili, oltre ad essere proprietario come detto, dell'immobile sito a La Maddalena;
la allo stato non lavora (sul punto cfr. quanto già dedotto dal G.I. nell'ordinanza CP_1
sopra riportata dell'1.10.2024), percepisce euro 210,00 mensili circa a titolo di assegno unico, deve ritenersi che viva con il suo compagno ed il figlio avuto dal medesimo nell'immobile di sua proprietà (non vi sono elementi sufficienti per ritenere che detto immobile sia libero e, dunque, locabile, e che il predetto nucleo familiare viva in altra abitazione dell' già assegnata al padre del compagno della resistente), è onerata del CP_2
mutuo acceso su detto immobile per la somma di euro 612,00 mensili, risulta amministratrice unica di una società, come si desume dalle memorie conclusionali (“A nulla rileva che la SI.ra abbia assunto la carica di amministratore di una società' che, ad oggi, CP_1
non ha alcuna commessa e di cui non è certo socia”), a suo dire senza alcuna entrata dovuta a detta attività, senza che la stessa abbia depositato gli estratti conto richiesti di tutto il primo semestre del 2024 (dunque, anche di data successiva alla perdita del lavoro a marzo 2024 dovuta a dimissioni volontarie, sul punto cfr. quanto dedotto dal G.I. nella citata ordinanza).
Per quanto fin qui esposto, dunque, considerato che in sede di precisazione delle conclusioni la si riportava all'istanza relativa al sub-procedimento, valutate le CP_1
rispettive posizioni patrimoniali delle parti e la loro condotta processuale sul punto, non ispirata alla totale trasparenza, rilevato che la madre vede molto raramente i figli più grandi e meno di quanto stabilito il figlio minore, ritiene questo Collegio di determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno per i tre figli a carico della madre pari ad euro 360,00 mensili, oltre Istat, da versarsi al ntro il g. 5 di ogni Pt_1
mese, oltre alla corresponsione, da parte della , del 40% delle spese straordinarie CP_1
per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale.
Proprio in vista, poi, della condotta processuale detta della resistente, non senza considerare il fatto che la medesima ha costituito un nuovo nucleo familiare, deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile pure avanzata.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza da intendersi rigettata, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti EL LF (RM) in data 25.7.2002;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 14, parte
II, serie C); - affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
-assegna la casa coniugale al Pt_1
- determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno per i tre figli a carico della pari ad euro 360,00 mensili, oltre Istat, da versarsi al ntro il g. 5 di ogni CP_1 Pt_1
mese, oltre alla corresponsione, da parte della , del 40% delle spese straordinarie CP_1
per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 69507/2021 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Sordi, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Palamara, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 28.11.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli (in data Per_1
27.5.2003) e (in data 18.4.2008), nonché di avere adottato il figlio avuto dal Per_2
precedente matrimonio della moglie ( nato il [...]), che la madre si Per_3
disinteressava dei figli, avendo anche costituito altro nucleo familiare con un nuovo compagno ed un figlio nato nel 2018, che le parti erano separate come da sentenza parziale n. 5045/2017, chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori con loro collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato nel ricorso, l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico della madre per i figli pari ad euro 1.100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione, definita con un accordo tra i coniugi
(cfr. sentenza definitiva n. 19144/2018, in atti), dunque affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso il padre, diritto di visita per la madre come ivi meglio indicato, assegnazione della casa coniugale al mantenimento ordinario dei figli Pt_1
da parte di ciascun genitore per i tempi di rispettiva permanenza presso di essi, spese straordinarie per i medesimi a carico del padre ed al 50% da suddividersi tra le parti per le spese mediche non coperte dalla polizza sanitaria del Pt_1
In sede presidenziale, dopo l'audizione delle parti e dei tre figli, veniva statuito quanto segue: “… rilevato che i coniugi vivono separati in forza della sentenza di separazione emessa in data
25.9.2018 che ha recepito le condizioni concordate dagli stessi che prevedevano l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso il padre e con disciplina del diritto di visita materno
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica sera curando di provvedere alla loro cena e nel caso in cui la madre avesse trasferito la sua attivita' lavorativa
a Roma dal venerdì alle ore 18,oo sino alla domenica alle ore 22.00 ed il mercoledi dalle ore 18.00 alle ore 22.00, curando di provvedere alla cena, durante le vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre o dalle ore 19.00 del 31 dicembre alle ore 19.00 del 6 gennaio, durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, l'assegnazione della casa familiare sita in Roma Via Salvatore Lorizzo 120 al marito, il mantenimento diretto dei tre figli nei rispettivi tempi di permanenza con spese straordinarie a carico del padre nella misura del 100%, fatta eccezione delle spese sanitarie non coperte dalla polizza stipulata dal padre a carico dei genitori al 50%; rilevato che i figli e maggiorenni ma non indipendenti economicamente in quanto ancora Per_3 Per_1
studenti, hanno riferito che vivono stabilmente dal padre che si occupa di tutte le loro esigenze e che vedono la madre molto raramente per loro scelta;
rilevato che il figlio minore ha riferito che vive stabilmente dal padre che si occupa di tutte le sue Per_2
esigenze e che vede la madre solo il sabato e la domenica ogni quindici giorni e mai durante la settimana;
rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 3.530,00 e che all'epoca della separazione percepiva un reddito mensile medio netto pari ad euro 3.371,00 (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', mod. 730 2015 per redditi
2014 e mod 730/2021 per redditi 2020, cedolini pensione); rilevato che il ricorrente ha dedotto che è onerato dal pagamento della rata pari ad euro 581,00 mensili per il mutuo gravante sulla casa familiare in cui vive con i figli, della rata mensile pari ad euro 315,00 per il finanziamento contratto per l'acquisto della macchina e della rata mensile pari ad euro 65,00 per il finanziamento contratto per il ciclomotore che utilizza il figlio e e che è proprietario di un immobile Per_3
in Sardegna che utilizza per portare in vacanza i figli minori, circostanze non contestate dalla resistente;
rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che la resistente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1.891,58 e che all'epoca della separazione percepiva un reddito mensile medio netto pari ad euro 1.740,00 mensili (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', mod 730 2019 per redditi 2018 e mod 730 2021 per redditi 2020 e buste paga della resistente) ; rilevato che la resistente ha dedotto che vive con il suo nuovo compagno e con il figlio avuto da quest'ultimo in una casa di sua proprieta' gravata da mutuo con rata mensile pari ad euro 500,00 e che è onerata dal pagamento di una rata mensile pari ad euro 99,00 per un finanziamento contratto per esigenze familiari, circostanze non contestate dal ricorrente (cfr contratto di mutuo e contratto di finanziamento in atti); Pt_2
ritenuto, cio' premesso, doversi determinare a carico della resistente un assegno quale contributo al mantenimento dei figli, essendo emerso che, diversamente da quanto previsto in sede di separazione, i predetti vivono quasi esclusivamente dal ricorrente che deve farsi carico del loro mantenimento ordinario e del pagamento del 100% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, fatta eccezione per quelle mediche suddivise al 50% con la resistente;
ritenuto, pertanto, doversi porre a carico della resistente un assegno quantificato in euro 450,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli e che ella deve garantire in Per_3 Per_1 Per_2
adempimento del dovere generale di mantenimento dei figli gravante sui genitori di cui agli artt.
147,148,316 bis,337 ter cc, tenuto conto dei redditi delle parti come emergenti dagli atti, degli oneri dai quali gli stessi sono rispettivamente gravati, del presumibile contributo alle spese necessarie per il sostentamento del nuovo familiare della resistente da parte del suo compagno, delle presumibili esigenze dei figli in relazione alla loro eta'e dei tempi di permanenza presso i rispettivi genitori;
ritenuto doversi confermare nel resto i provvedimenti della separazione come vigenti;
PQM
adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)pone a carico di un assegno pari ad euro 450,00 mensili quale contributo al mantenimento CP_1
dei figli e da corrispondersi a a decorrere dal mese di luglio 2022 Per_3 Per_1 Per_2 Parte_1
entro il giorno cinque del mese al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario e da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
2)conferma nel resto i provvedimenti della separazione come vigenti; …”.
In sede di reclamo la Corte d'Appello diminuiva la somma mensile a carico della , CP_1
come segue: “…Alla luce della complessiva valutazione di quanto sopra, la circostanza che i figli maggiori non trascorrono con la madre il tempo inizialmente previsto comporta il venire meno dell'impegno economico derivante per la reclamante dal mantenimento diretto nei periodi di permanenza presso di lei;
tale elemento, tuttavia, deve essere contemperato con le maggiori spese sostenute per il mutuo e con quelle per il quarto figlio a suo maggiore carico, data la documentata disoccupazione del nuovo compagno. Si ritiene pertanto equo quantificare il contributo mensile materno per i tre figli nella misura complessiva di
210,00 € mensili, fermo restando quanto versato finora stante la natura alimentare della prestazione. Si conferma, invece, l'equilibrata ripartizione delle spese straordinarie indicata nell'ordinanza impugnata.”
(cfr. decreto del 15.12.2022, in atti).
Con ordinanza dell'1.10.2024 veniva rigettato il ricorso avanzato dalla resistente di modifica delle statuizioni vigenti (“… viste le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
25.9.2024; rilevato che la chiedeva quanto segue: “…revochi l'ordinanza in cui si dispone per il mantenimento dei figli CP_1
a carico della SI.ra l'onere della somma di €210 mensile ovvero riduca tale somma ad €100,00 oltre a disporre che CP_1 tutte le spese straordinarie siano poste a carico del ovvero disponga che i figli siano posti a carico di chi li gestisce Pt_1 per il tempo che li gestisce... Disporre - … - un mantenimento in favore della stessa di Euro 450 mensili quale assegno divorzile…”; vista l'istanza di rigetto del Pt_1 rilevato che la ricorrente è onerata del versamento al er i tre figli della somma di euro 210,00 Pt_1 mensili, come dedotto e così ridotta la somma dalla Corte d'Appello in sede di reclamo (non in atti) rispetto a quella originaria di euro 450,00 mensili di cui all'ordinanza presidenziale;
rilevato che la risulta essersi volontariamente dimessa quest'anno, il 7.3.3024, dalla società presso CP_1 la quale lavorava (cfr. modulo del Ministero del lavoro, in atti), adducendo problemi di salute di cui al certificato medico, in atti, senza che, tuttavia, sia stata dimostrata alcuna incapacità lavorativa effettiva;
rilevato, poi, che la ricorrente non ottemperava ingiustificatamente all'ordine del Giudice del 16.7.2024 di depositare, tra l'altro, gli estratti conto anche del primo semestre 2024, dunque omettendo di fornire la prova, della quale era onerata, delle proprie effettive condizioni economiche;
ritenuto che
siffatte circostanze siano assorbenti sulle ulteriori pure dedotte dalla , ai fini della CP_1 domanda qui svolta;
ritenuto, ciò premesso, di dover rigettare il ricorso,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta il ricorso. ”).
Deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dalla con la memoria conclusionale, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio. CP_1
Nel merito, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti
è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza. Possono, poi, confermarsi le statuizioni vigenti in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore , il quale risulta frequentare la madre, a Per_2
differenza degli altri due figli (comunque ormai maggiorenni), seppure non quanto previsto, dovendosi in ogni caso dare atto che il ragazzo ha ad oggi 16 anni. Le statuizioni vigenti si ritengono confacenti all'interesse del figlio minore, in quanto tutelano da un lato il rapporto con il genitore non convivente, la madre, e dall'altro la stabilità di vita del figlio.
In conseguenza del collocamento dei figli con il padre, nessuno dei quali economicamente autonomo (circostanza non contestata), la casa coniugale può essere assegnata al Pt_1
Quanto alle condizioni economiche, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto depositati, deve rilevarsi che: il pensionato, con un reddito complessivo pari ad euro 59.319,00 annui, non Pt_1
vi sono elementi dai quali trarre la convinzione, come dedotto dalla , che lo stesso CP_1
tragga redditi ulteriori da attività lavorativa come guida o accompagnatore turistico o dalla locazione della casa di sua proprietà sita in Sardegna (a La Maddalena), che utilizza incontestatamente come casa di vacanza per sé ed i tre figli, dovendosi, tuttavia, dare atto di entrate cospicue sul suo conto corrente relativo al 2024 di varie migliaia di euro che non risultano giustificate;
lo stesso è proprietario della casa coniugale ed è onerato del mutuo ivi acceso per la somma di euro 581,00 mensili, oltre ad essere proprietario come detto, dell'immobile sito a La Maddalena;
la allo stato non lavora (sul punto cfr. quanto già dedotto dal G.I. nell'ordinanza CP_1
sopra riportata dell'1.10.2024), percepisce euro 210,00 mensili circa a titolo di assegno unico, deve ritenersi che viva con il suo compagno ed il figlio avuto dal medesimo nell'immobile di sua proprietà (non vi sono elementi sufficienti per ritenere che detto immobile sia libero e, dunque, locabile, e che il predetto nucleo familiare viva in altra abitazione dell' già assegnata al padre del compagno della resistente), è onerata del CP_2
mutuo acceso su detto immobile per la somma di euro 612,00 mensili, risulta amministratrice unica di una società, come si desume dalle memorie conclusionali (“A nulla rileva che la SI.ra abbia assunto la carica di amministratore di una società' che, ad oggi, CP_1
non ha alcuna commessa e di cui non è certo socia”), a suo dire senza alcuna entrata dovuta a detta attività, senza che la stessa abbia depositato gli estratti conto richiesti di tutto il primo semestre del 2024 (dunque, anche di data successiva alla perdita del lavoro a marzo 2024 dovuta a dimissioni volontarie, sul punto cfr. quanto dedotto dal G.I. nella citata ordinanza).
Per quanto fin qui esposto, dunque, considerato che in sede di precisazione delle conclusioni la si riportava all'istanza relativa al sub-procedimento, valutate le CP_1
rispettive posizioni patrimoniali delle parti e la loro condotta processuale sul punto, non ispirata alla totale trasparenza, rilevato che la madre vede molto raramente i figli più grandi e meno di quanto stabilito il figlio minore, ritiene questo Collegio di determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno per i tre figli a carico della madre pari ad euro 360,00 mensili, oltre Istat, da versarsi al ntro il g. 5 di ogni Pt_1
mese, oltre alla corresponsione, da parte della , del 40% delle spese straordinarie CP_1
per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale.
Proprio in vista, poi, della condotta processuale detta della resistente, non senza considerare il fatto che la medesima ha costituito un nuovo nucleo familiare, deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile pure avanzata.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza da intendersi rigettata, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti EL LF (RM) in data 25.7.2002;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 14, parte
II, serie C); - affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
-assegna la casa coniugale al Pt_1
- determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno per i tre figli a carico della pari ad euro 360,00 mensili, oltre Istat, da versarsi al ntro il g. 5 di ogni CP_1 Pt_1
mese, oltre alla corresponsione, da parte della , del 40% delle spese straordinarie CP_1
per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi