CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 33240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33240 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18032/2024 R.G. proposto da: CC NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato LU ON, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente – Contro MINISTERO ECONOMIA E FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n.10115/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI ROMA, depositata in data 26/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 33240 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 19/12/2025 2 di 6 Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale dr. Fulvio Troncone. Udito gli avvocati Valerio d’Alò e Sabrina Pugliese per i controricorrenti e ricorrenti incidentali. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 26 luglio 2024 la Corte di IA Tributaria di I grado di Roma dichiarò inammissibile il ricorso in opposizione, avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a favore di AN CC, emesso il 20 dicembre 2022 dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del testo unico sulle spese di giustizia. La sentenza ribadiva la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, in quanto il ricorrente nel formulare l’istanza di ammissione al beneficio non aveva fornito una specifica determinazione del reddito complessivo, ovvero non aveva dichiarato l’effettiva entità dei redditi conseguiti nell’anno considerato, requisito richiesto espressamente dall’art 79, comma 1 lett. c) del d.P.R. n.115/2002 che esige “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante le condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e determinato secondo le modalità previste dall’art. 76”. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione AN CC sulla scorta di un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della IA resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Il Procuratore Generale ha concluso per la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. In prossimità della pubblica udienza, le parti controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 3 di 6 RAGIONI DI DIRITTO 1 Con unica censura il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 76-79, comma 1 del d.P.R. n.115/2002 in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., giacché l’inammissibilità del ricorso sarebbe scaturita dall’erroneo presupposto che la dichiarazione di cui all’art. 79 comma 1° del d.P.R. n.115/2002 richieda all’istante di rendere, a pena di inammissibilità, una dichiarazione specifica in ordine all’esatto importo del reddito percepito. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto “generica” la dichiarazione resa dal ricorrente, non valutando che per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa de qua sarebbe stata sufficiente, come nel caso di specie, una attestazione, sotto la propria responsabilità, che il reddito, comprensivo di quello dei familiari conviventi appartenenti al nucleo e di cui venivano forniti i dati anagrafici, fosse al di sotto della soglia stabilita per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. 2 A loro volta, attraverso la prima censura, condizionata all’accoglimento del ricorso, i ricorrenti incidentali denunciano la nullità del procedimento e/o della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 n.4 c.p.c. nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 11, comma 1, R.D. n.1611/1933, essendo stata l’opposizione al decreto notificata erroneamente presso le sedi delle Amministrazioni convenute anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Con la seconda doglianza incidentale viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., nonché l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 185, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. La Corte Tributaria avrebbe omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della IA, nonostante l’art. 4 di 6 158, comma 1, d.P.R. n.115/2002 individuasse nel solo MEF il titolare passivo del rapporto di debito in materia di spese di giustizia afferenti ai processi tributari. 3 Occorre preliminarmente rigettare l’eccezione di giudicato interno sulla giurisdizione tributaria, sollevata nella memoria dell’Amministrazione controricorrente. Infatti, nella specie si discute di un procedimento radicato prima della riforma dell’art. 37 c.p.c. (c.d. Riforma Cartabia,), giacché il diniego da parte della Commissione Tributaria Provinciale è intervenuto il 20 dicembre 2022. All’atto dell’instaurazione del procedimento di opposizione, il testo dell’art. 37 c.p.c. consentiva dunque il rilievo del difetto di giurisdizione “in qualunque stato e grado del processo”. Conseguentemente non opera la regola generale affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025 secondo cui in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio. Infatti, sempre secondo le sezioni unite, a tale regola generale si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più 5 di 6 liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. Nel caso di specie, come si è visto, si è in presenza di un vizio processuale rilevabile, “in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo” (ex art. 37 cpc nel testo vigente ratione temporis). Una volta esclusa – per le ragioni esposte – la formazione di un giudicato interno, va rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario, giacché l’unica procedura esperibile avverso il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quella contemplata dall’art. 170 D.P.R. n. 115/2002, che si propone al giudice ordinario. Come infatti, di recente affermato dalle Sezioni unite, i provvedimenti che dispongono il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la sua successiva revoca, adottati dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del testo unico sulle spese di giustizia, sono impugnabili attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 e quindi dinanzi al giudice civile (così Sez. U - , Sentenza n. 20929 del 23/07/2025, in motivazione). Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla giurisprudenza di legittimità per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dalla Commissione istituita presso i Tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell’art. 14 disp. att. d.lgs. n. 104 del 2010. Le argomentazioni che sostengono quest’ultimo orientamento sono pienamente estensibili anche alla fattispecie in esame. In questo senso appaiono convergere anche le indicazioni contenute nelle disposizioni particolari dettate in materia dal testo unico per il processo tributario, che dichiara applicabili, salve le deroghe menzionate, le diposizioni dettate per il processo civile e per quello amministrativo. 6 di 6 Solo per completezza va precisato che alla declaratoria di difetto di giurisdizione può provvedere la sezione semplice ex art. 374 comma 1° c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dalle recentissime S.S. U.U. n.20929/2025 appena citata. La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 comma 3° c.p.c. La novità della questione sul riparto della giurisdizione risolta di recente impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario a decidere sulla opposizione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile. IL PRESIDENTE NZ OR IL CONSIGLIERE ESTENSORE AU CI
– ricorrente – Contro MINISTERO ECONOMIA E FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n.10115/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI ROMA, depositata in data 26/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 33240 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 19/12/2025 2 di 6 Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale dr. Fulvio Troncone. Udito gli avvocati Valerio d’Alò e Sabrina Pugliese per i controricorrenti e ricorrenti incidentali. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 26 luglio 2024 la Corte di IA Tributaria di I grado di Roma dichiarò inammissibile il ricorso in opposizione, avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a favore di AN CC, emesso il 20 dicembre 2022 dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del testo unico sulle spese di giustizia. La sentenza ribadiva la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, in quanto il ricorrente nel formulare l’istanza di ammissione al beneficio non aveva fornito una specifica determinazione del reddito complessivo, ovvero non aveva dichiarato l’effettiva entità dei redditi conseguiti nell’anno considerato, requisito richiesto espressamente dall’art 79, comma 1 lett. c) del d.P.R. n.115/2002 che esige “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante le condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e determinato secondo le modalità previste dall’art. 76”. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione AN CC sulla scorta di un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della IA resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Il Procuratore Generale ha concluso per la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. In prossimità della pubblica udienza, le parti controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 3 di 6 RAGIONI DI DIRITTO 1 Con unica censura il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 76-79, comma 1 del d.P.R. n.115/2002 in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., giacché l’inammissibilità del ricorso sarebbe scaturita dall’erroneo presupposto che la dichiarazione di cui all’art. 79 comma 1° del d.P.R. n.115/2002 richieda all’istante di rendere, a pena di inammissibilità, una dichiarazione specifica in ordine all’esatto importo del reddito percepito. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto “generica” la dichiarazione resa dal ricorrente, non valutando che per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa de qua sarebbe stata sufficiente, come nel caso di specie, una attestazione, sotto la propria responsabilità, che il reddito, comprensivo di quello dei familiari conviventi appartenenti al nucleo e di cui venivano forniti i dati anagrafici, fosse al di sotto della soglia stabilita per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. 2 A loro volta, attraverso la prima censura, condizionata all’accoglimento del ricorso, i ricorrenti incidentali denunciano la nullità del procedimento e/o della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 n.4 c.p.c. nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 11, comma 1, R.D. n.1611/1933, essendo stata l’opposizione al decreto notificata erroneamente presso le sedi delle Amministrazioni convenute anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Con la seconda doglianza incidentale viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., nonché l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 185, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. La Corte Tributaria avrebbe omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della IA, nonostante l’art. 4 di 6 158, comma 1, d.P.R. n.115/2002 individuasse nel solo MEF il titolare passivo del rapporto di debito in materia di spese di giustizia afferenti ai processi tributari. 3 Occorre preliminarmente rigettare l’eccezione di giudicato interno sulla giurisdizione tributaria, sollevata nella memoria dell’Amministrazione controricorrente. Infatti, nella specie si discute di un procedimento radicato prima della riforma dell’art. 37 c.p.c. (c.d. Riforma Cartabia,), giacché il diniego da parte della Commissione Tributaria Provinciale è intervenuto il 20 dicembre 2022. All’atto dell’instaurazione del procedimento di opposizione, il testo dell’art. 37 c.p.c. consentiva dunque il rilievo del difetto di giurisdizione “in qualunque stato e grado del processo”. Conseguentemente non opera la regola generale affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025 secondo cui in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio. Infatti, sempre secondo le sezioni unite, a tale regola generale si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più 5 di 6 liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. Nel caso di specie, come si è visto, si è in presenza di un vizio processuale rilevabile, “in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo” (ex art. 37 cpc nel testo vigente ratione temporis). Una volta esclusa – per le ragioni esposte – la formazione di un giudicato interno, va rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario, giacché l’unica procedura esperibile avverso il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quella contemplata dall’art. 170 D.P.R. n. 115/2002, che si propone al giudice ordinario. Come infatti, di recente affermato dalle Sezioni unite, i provvedimenti che dispongono il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la sua successiva revoca, adottati dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del testo unico sulle spese di giustizia, sono impugnabili attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 e quindi dinanzi al giudice civile (così Sez. U - , Sentenza n. 20929 del 23/07/2025, in motivazione). Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla giurisprudenza di legittimità per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dalla Commissione istituita presso i Tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell’art. 14 disp. att. d.lgs. n. 104 del 2010. Le argomentazioni che sostengono quest’ultimo orientamento sono pienamente estensibili anche alla fattispecie in esame. In questo senso appaiono convergere anche le indicazioni contenute nelle disposizioni particolari dettate in materia dal testo unico per il processo tributario, che dichiara applicabili, salve le deroghe menzionate, le diposizioni dettate per il processo civile e per quello amministrativo. 6 di 6 Solo per completezza va precisato che alla declaratoria di difetto di giurisdizione può provvedere la sezione semplice ex art. 374 comma 1° c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dalle recentissime S.S. U.U. n.20929/2025 appena citata. La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 comma 3° c.p.c. La novità della questione sul riparto della giurisdizione risolta di recente impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario a decidere sulla opposizione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile. IL PRESIDENTE NZ OR IL CONSIGLIERE ESTENSORE AU CI