Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6943 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06943/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02757/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2757 del 2025, proposto da
RI BO, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Petitto, Maria Laura Tripodi e Rocco Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consob – Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
-della decisione (nota prot. 011673/24 del 24 dicembre 2024) resa nel procedimento n. 173712/24, con cui il Direttore Generale ha respinto il ricorso presentato dalla dott.ssa BO avverso il rapporto valutativo per l’anno 2020 compilato dalla Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Tecnica dell’Arbitro per le controversie finanziarie, nonché per quanto occorrer possa del rapporto valutativo della dott.ssa BO per l’annualità 2020, nei limiti dell’interesse dedotto con il presente atto; nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, collegato e comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Consob;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. GI AR OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 24 febbraio 2025 e depositato il 27 febbraio 2025, RI BO ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a due motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei princìpi di imparzialità e buon andamento. Violazione dell’art. 3 Cost e disparità di trattamento. Sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione dei criteri per la redazione dei rapporti valutativi di cui alla nota prot. 843911/21 del 29 luglio 2021. Violazione del titolo vii della i e della ii parte del regolamento del personale, adottato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 che disciplina la valutazione annuale dei dipendenti Consob ”), la ricorrente, premesso di aver sollecitato la responsabile dell’ufficio di appartenenza (ossia l’ufficio di segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie) a redigere la scheda di valutazione per l’annualità 2020, in vista della procedura di avanzamento a funzionario di 1° per l’anno 2021, e di aver a tale fine redatto la bozza del proprio rapporto valutativo, trasmettendolo poi alla suddetta responsabile, lamenta che quest’ultima, pur avendo riconosciuto il punteggio massimo, pari a 5, in ciascuna delle voci indicate nella Sezione III del rapporto valutativo, ha tuttavia eliminato, nella Sezione II, “ alcune descrizioni delle mansioni disimpegnate nel corso dell’anno dalla ricorrente che risultano maggiormente coerenti con una valutazione eccellente delle mansioni svolte ”.
1.1.1. Nello specifico, si censura la rimozione delle locuzioni: 1) “ più di un centinaio di procedimenti assegnati ”, che “ avrebbe invece consentito di far apprezzare la dedizione e l’impegno con la quale la dott.ssa BO ha svolto le proprie mansioni nel corso dell’anno ”; 2) “ quantificazione del danno ” (sul presupposto che “ lo svolgimento frequente di un’attività complessa quale la quantificazione del danno all’interno di un procedimento richiede il possesso di competenze specialistiche, che avrebbero dovuto trovare spazio all’interno del rapporto valutativo ”); 3) “ supporto fornito alla Segreteria nel fornire riscontri e chiarimenti su quesiti posti dai ricorrenti, dai legali e dagli intermediari in merito a questioni più complesse di carattere tecnico-giuridico e procedimentale ” (sottolineandosi, a questo riguardo, la disparità di trattamento con i colleghi della ricorrente che, al contrario, si sono visti riconoscere tale attività); 4) “ la complessità delle mansioni svolte ha comportato il possesso di profonde e varie conoscenze tecnico-specialistiche (economiche e informatiche) ma anche e soprattutto di natura giuridica ”, sul rilievo che “ il possesso di tali competenze [è] assolutamente necessario e imprescindibile in un Ufficio quale la Segreteria tecnica dell’Arbitro per le controversie finanziarie, in cui è impiegata la dott.ssa BO ”.
1.1.2. Nel mezzo in esame, si contesta, inoltre, il passaggio della scheda valutativa a firma della Responsabile dell’Ufficio di appartenenza della ricorrente ove si legge “ le mansioni […] sono state svolte con grado medio di autonomia sulla base di linee guida predefinite dal Responsabile dell’Ufficio, e utilizzando gli strumenti informatici dell’istituto ”, lamentandosi, per un verso, la violazione della nota del direttore generale del 29 luglio 2021 e, per l’altro verso, la non correttezza, nel merito, della descrizione delle mansioni effettivamente disimpegnate, viceversa caratterizzate, ad avviso della ricorrente, dall’assenza del ricorso a livelli gerarchici superiori e da ampia autonomia e discrezionalità.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione dell’art. 45, comma 2, del regolamento Consob. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento. Violazione del principio di trasparenza ”), si deduce l’illegittimità della condotta dell’amministrazione “ nella parte in cui ha violato l’obbligo procedimentale di instaurazione di un contraddittorio con l’odierna ricorrente ”.
2. La Consob si è costituita in resistenza il 16 aprile 2025.
3. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
1.1. Va rammentato che l’art. 45 del Regolamento del personale ratione temporis vigente, rubricato “ Rapporto valutativo annuale sulle prestazioni ” dispone, al primo comma, che “ Con riferimento ad ogni anno valutativo è redatto per ciascun dipendente con qualifica non superiore a primo funzionario un rapporto valutativo sulle prestazioni fornite dal dipendente stesso ”, chiarendo, al secondo comma, che detto rapporto valutativo “ è compilato dal responsabile della Divisione o dell’Ufficio ”, il quale “ provvede in via preliminare alla descrizione dei compiti svolti da ciascun dipendente, che viene portata a conoscenza dello stesso e da questi sottoscritta ”.
1.1.1. In base all’articolo in esame “ Il dipendente, qualora reputi che la parte descrittiva del rapporto valutativo avrebbe dovuto includere ulteriori e diverse mansioni che il compilatore non abbia ritenuto di riportare, ha facoltà di indicarlo per iscritto ” e “ in tal caso il compilatore esplicita i motivi del mancato inserimento di tali informazioni ”.
1.1.2. A norma del successivo art. 47 del medesimo Regolamento, rubricato “ Ricorso avverso il rapporto valutativo annuale ”, il dipendente può proporre “ ricorso scritto e motivato al Direttore Generale avverso il rapporto valutativo annuale ”, il quale “ dopo aver acquisito anche le suddette osservazioni scritte del compilatore e gli eventuali motivi aggiunti di ricorso, decide in merito con provvedimento motivato e definitivo, da comunicarsi all’interessato ”.
1.1.3. Le previsioni del Regolamento personale appena richiamato sono da integrare con quelle della nota della Direzione generale del 29 luglio 2021 avente ad oggetto la “ Valutazione delle prestazioni rese dai dipendenti nell’anno 2020 ”, dove, ai fini che qui interessano, si legge, tra l’altro, con riguardo alla Sezione II del rapporto valutativo, che “ la descrizione delle mansioni deve illustrare il contenuto e la tipologia dell’attività svolta e delle istruttorie trattate, evitando formule descrittive che rappresentino un mero riferimento alle competenze dell’Ufficio di assegnazione ”; “ non deve essere fatta menzione delle denominazioni e/o dei nominativi dei soggetti nei confronti dei quali sono state svolte le singole istruttorie oggetto di trattazione ”; “d eve essere indicata la frequenza con la quale le mansioni descritte sono state svolte (evitando di menzionare le mansioni espletate in modo occasionale o sporadico) ”; “ devono essere evitati giudizi sul modo in cui le mansioni sono state disimpegnate ”.
1.1.4. La nota in esame sottolinea, inoltre, la necessità che nella “ Nella compilazione dei Rapporti valutativi riferiti a tutte le qualifiche […] nel descrivere la tipologia delle attività svolte e i contenuti delle mansioni, siano fornite esclusivamente informazioni (evitando, quindi, di esprimere valutazioni) da cui si possa desumere: a) la complessità dell’attività svolta (specificando, al riguardo, che “ La descrizione delle attività svolte deve evidenziare se le stesse si riferiscono a compiti esecutivi ripetitivi, le cui modalità di esecuzione siano state definite in precedenza, ovvero a compiti non ripetitivi, per i quali è stato necessario individuare di volta in volta la corretta modalità realizzativa ”); b) l’ampiezza dell’autonomia e della discrezionalità applicabili nello svolgimento delle mansioni (chiarendo che “ La descrizione delle attività svolte deve evidenziare l’eventuale ricorso ai livelli gerarchici superiori nell’esecuzione dell’attività, l’eventuale utilizzo di linee-guida predefinite o se, al contrario, il soggetto valutato abbia delineato autonomamente le modalità esecutive dell’attività ”); c) l’eventuale necessità di disporre di competenze tecniche specialistiche nell’espletamento delle mansioni disimpegnate (stabilendo che “ La descrizione delle attività svolte deve esplicitare se il corretto svolgimento delle stesse ha richiesto, da parte del soggetto valutato, il possesso di competenze e conoscenze tecniche specialistiche e la natura delle stesse ”); d) l’eventuale coordinamento di risorse ”.
1.2. Nel caso in esame, il ricorso gerarchico di cui all’articolo richiamato al precedente paragrafo 1.1.2 è stato proposto dalla ricorrente in data 27 settembre 2024 ed è stato integrato con motivi aggiunti in data 14 novembre 2024, a seguito delle osservazioni presentate dalla responsabile dell’ufficio di appartenenza della ricorrente.
1.2.1. Il direttore generale ha respinto il ricorso de quo con il provvedimento del 24 dicembre 2024, gravato con l’atto introduttivo del presente giudizio, condividendo le osservazioni del responsabile dell’ufficio e ritenendo non dimostrata la lamentata violazione della richiamata nota del 29 luglio 2021.
1.3. Stabilite queste premesse, si osserva che l’espunzione del riferimento a “ più di un centinaio di procedimenti assegnati ” contenuto nella bozza predisposta dalla ricorrente (cfr. doc. 7 allegato al ricorso) non può ritenersi sintomatico di un non corretto esercizio della discrezionalità ad opera del soggetto istituzionalmente competente, alla stregua del disposto del richiamato art. 45 del Regolamento del personale, alla redazione del rapporto de quo , ossia il responsabile dell’ufficio.
1.3.1. Invero non è stato chiarito come l’indicazione del numero dei procedimenti assegnati (peraltro individuati in termini non specifici in sede di bozza, dove si parla solo di un numero maggiore a cento e senza l’allegazione di elementi che dimostrino, in ipotesi, che si tratti di un numero particolarmente rilevante, tenuto conto dei carichi ordinari dell’ufficio) possa incidere su una eventuale futura valutazione della Giunta nell’ambito della altrettanto futura procedura di scrutinio per il passaggio alla qualifica di funzionario di 1°, dal momento che non risulta provata l’esistenza di un parametro quantitativo di giudizio valutato dalla Giunta o dalla Commissione in relazione a tale specifico aspetto.
1.3.2. Coerentemente a tale premessa, la nota del 2021 si limita a richiedere, come condivisibilmente chiarito nel provvedimento impugnato, l’indicazione della frequenza nello svolgimento delle mansioni (al fine di evitare la segnalazione di compiti svolti solo in maniera episodica o occasionale), senza fare riferimento al loro aspetto quantitativo.
1.3.3. Né la menzione del “ flusso dei ricorsi sin da subito elevato ” contenuta nel rapporto valutativo di una collega dell’odierna ricorrente (cfr., da ultimo, le deduzioni di p. 4 della memoria di replica di parte ricorrente) vale a dimostrare la lamentata disparità di trattamento, tenuto conto che il flusso de quo riguarda il numero di fascicoli assegnato all’ufficio e non alla dipendente e, in ogni caso, nel primo anno di funzionamento dell’A.C.F. (divenuto operativo nel corso del 2017), ossia in un periodo nel quale il profilo quantitativo aveva un proprio particolare rilievo, come tale idoneo a distinguerlo dal 2020, ossia l’anno del rapporto valutativo contestato (si trascrive, a questo riguardo l’intero passaggio del rapporto valutativo sub doc. 14 di parte ricorrente: “ tenuto conto del flusso dei ricorsi fin da subito elevato nonché della novità e della rilevanza del loro contenuto ”).
1.4. In merito alla rimozione dell’indicazione relativa alla “ quantificazione del danno ”, va in primis evidenziato che l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, ove si legge che “ Il riferimento alla predisposizione delle relazioni istruttorie è infatti comprensivo delle varie sezioni in cui le medesime relazioni sono articolate ”, come tale comprensiva, dunque, anche di quella relativa alla quantificazione del danno, non è contestata dalla stessa ricorrente, la quale, nel ricorso gerarchico prodotto sub doc. 11, ha affermato, tra l’altro, che “ Ho inserito tale attività ( i.e. , il risarcimento del danno) perché costituisce un’attività/mansione a sé stante, piuttosto complessa e delicata, che non può essere standardizzata e che ho eseguito per ciascun ricorso, essendo parte integrante della relazione istruttoria sul ricorso, oggetto di uno specifico paragrafo della relazione ”.
1.4.1. Ciò posto, si rileva che le deduzioni di parte ricorrente in ordine a tale aspetto sono generiche, poiché l’indicazione non specifica della sola “quantificazione dei danni” relativamente ai procedimenti dell’A.C.F. (senza chiarimenti sulla metodologia di volta in volta seguita, o sulle ragioni per le quali detta quantificazione debba ritenersi particolarmente complessa, tenuto conto anche degli aspetti seriali del contenzioso e senza indicazione percentuale dei casi in cui la detta quantificazione è effettivamente contenuta nella relazione istruttoria) nulla dice sulla complessità dell’attività svolta, e nulla dimostra, pertanto, circa la denunciata ricorrenza di elementi di illogicità o di irragionevolezza nell’operato dell’amministrazione.
1.5. Sulla rimozione dell’indicazione relativa al “ supporto fornito alla Segreteria nel fornire riscontri e chiarimenti su quesiti posti dai ricorrenti, dai legali e dagli intermediari in merito a questioni più complesse di carattere tecnico-giuridico e procedimentale ” ritiene il Collegio che le doglianze di parte ricorrente siano sprovviste di prova.
1.5.1. Invero, la ricorrente aveva inserito nella bozza sub doc. 7 allegato al ricorso la seguente formula: “ Ha supportato la segreteria nel fornire riscontri e chiarimenti su quesiti posti dai ricorrenti, dai legali e dagli intermediari in merito a questioni più complesse di carattere tecnico-giuridico e procedimentale ”.
1.5.2. Trattandosi di attività di supporto alla segreteria, non coglie nel segno l’obiezione di parte resistente secondo cui la ricorrente non sarebbe ricompresa nel novero delle quattro risorse adibite “ ad una linea telefonica dedicata agli utenti esterni ”.
1.5.3. Nondimeno, va evidenziato che parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, la dimensione quantitativa e qualitativa delle “ risposte a quesiti relativi a complesse questioni di carattere tecnico-giuridico ”, in tal modo non chiarendo in cosa sia consistita l’attività di supporto – rimasta in sostanza meramente affermata e non provata – che a suo dire sarebbe stata illegittimamente espunta dal rapporto.
1.5.4. In sostanza, non risulta dimostrata la presunta illogicità del ragionamento svolto dalla responsabile dell’ufficio, secondo cui detta attività di supporto è stata meramente accessoria all’esame dei ricorsi già assegnati alla ricorrente, e non già alla complessiva attività della segreteria, e pertanto occasionale (circostanza, quest’ultima, che la ricorrente non ha per giunta chiaramente contestato: cfr. p. 11 del gravame) e come tale non valutabile in base alla nota del direttore generale del 29 luglio 2021, come richiamata, in parte qua , al paragrafo 1.1.3. della presente parte in diritto.
1.5.5. Non è del pari provata alcuna disparità di trattamento nei confronti dei colleghi della ricorrente che si sarebbero visti per converso riconoscere il supporto in esame nei propri rapporti (cfr. docc. 15 e 16 allegati al ricorso), dal momento che non è in questione la possibilità, in astratto, di inserire tale attività nella scheda, ma la ricorrenza, in concreto, della prova della stessa, laddove non è stato né allegato né dimostrato che la ricorrente abbia svolto in maniera continuativa il supporto de quo , né che i dipendenti Consob di cui ai richiamati documenti 15 e 16 non lo abbiano effettivamente svolto.
1.6. Sulle censure di cui al paragrafo 1.5 del ricorso, va evidenziato che la scheda redatta dalla responsabile, nella parte in cui si legge “ Le mansioni di cui sopra sono state svolte con grado medio di autonomia, sulla base di linee guida predefinite dal Responsabile dell’Ufficio, e utilizzando gli strumenti informatici dell’Istituto ” non reca un giudizio sul modo in cui le mansioni sono state disimpegnate, ma individua, in una ipotetica scala tra un minimo e un massimo, il livello di autonomia della ricorrente in relazione ai parametri stabiliti dalla già richiamata nota del direttore generale del 29 luglio 2021, ossia il ricorso a livelli gerarchici superiori e a linee guida predefinite.
1.6.1. Con riferimento al primo aspetto, parte ricorrente non ha svolto alcuna persuasiva contestazione del rilievo in fatto contenuto nelle controdeduzioni della responsabile dell’ufficio di cui al doc. 12, secondo cui “ come emerge dalla documentazione agli atti dell’U.O. e dalla consultazione delle informazioni presenti nell’applicativo informatico A.C.F. […] le relazioni istruttorie redatte dalla medesima venivano sistematicamente sottoposte al controllo di altra risorsa dell’Unità Organizzativa individuata dal Responsabile che provvedeva a fornire indicazioni e ad apportare correzioni e/o integrazioni alle stesse prima della sottoscrizione da parte del Responsabile o di persona delegata ai fini della loro presentazione al Collegio A.C.F. ”, né, in relazione alle deduzioni di cui a p. 13 del gravame, ha individuato il numero e la tipologia dei fascicoli per cui non sarebbe stato possibile coinvolgere la responsabile (e ciò anche a voler prescindere dal fatto, appena evidenziato, che la suddetta responsabile non ha individuato nel proprio coinvolgimento, ma in quello di una collega con maggiore anzianità della ricorrente, la prova del ricorso a livelli gerarchici superiori).
1.6.2. Non è, poi, decisivo il raffronto, proposto a p. 13 del gravame, con la scheda della stessa ricorrente relativa all’anno 2017, dal momento che in detto documento, con riferimento all’attività svolta a far data dal 1° luglio 2017 nell’ufficio di attuale appartenenza (dovendosi per converso ritenere non rilevante il confronto con i giudizi relativi alle mansioni di disimpegnate in altro ufficio, dove peraltro non si prendeva posizione rispetto ai parametri riportati supra al paragrafo 1.6), si legge, in termini non dissimili rispetto a quelli contenuti nella scheda relativa all’annualità 2020: “ Le mansioni sopra illustrate, dopo il necessario periodo di affiancamento, sono state svolte con un grado medio di autonomia, sulla base di linee guida predefinite dal Responsabile dell'Ufficio, e utilizzando gli strumenti informatici dell’Istituto ” (cfr. doc. 17 di parte ricorrente).
1.6.3. La proposta di definizione di uno “ standard univoco di relazione ” – sui cui esiti la responsabile dell’ufficio ha preso peraltro posizione nelle controdeduzioni sub doc. 12 – non rileva ai fini del presente giudizio, in quanto cronologicamente riferito ad altra annualità.
1.6.4. In difetto di prova di identità tra la situazione della ricorrente e quella dei colleghi di cui alle schede sub docc. 15 e 16, nonché di contestazione delle circostanze in fatto valutate dalla responsabile dell’ufficio (e condivise nel provvedimento gravato) non vi è prova della lamentata disparità di trattamento rispetto alla posizione di questi ultimi.
1.7. Impinge, da ultimo, nel merito delle valutazioni della responsabile dell’ufficio, come tale insindacabile nella presente sede, la doglianza relativa alla cancellazione del riferimento contenuto nella bozza predisposta dalla ricorrente al “ possesso di profonde e varie conoscenze tecnico specialistiche (economiche e informatiche), ma anche e soprattutto di natura giuridica ”, tanto più ove si consideri che parte ricorrente non ha introdotto elementi specifici per dimostrare l’eventuale irragionevolezza del giudizio della responsabile, basato su una circostanza (vale a dire la serialità degli affari trattati) non incompatibile né con l’inquadramento professionale della ricorrente (cfr. p. 15 del ricorso), né con lo svolgimento, ad opera di quest’ultima, di istruttorie relative a specifici procedimenti (cfr. p. 16 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato, perché la disponibilità manifestata dalla responsabile dell’ufficio (e riconosciuta dalla ricorrente: cfr. p. 17 del gravame, nonché il doc. 10 allegato al ricorso) a un colloquio telefonico – che non si è poi svolto, per quanto si rappresenta a p. 5 del gravame, per ragioni che non sono chiarite e che non sono comunque ricondotte esclusivamente alla suddetta responsabile – non invera alcuna violazione dell’art. 45 del Regolamento del personale ratione temporis , il quale non individua le modalità del detto colloquio.
2.1. Peraltro, anche a voler dare seguito al rilievo di parte ricorrente secondo cui il mancato svolgimento di un colloquio in presenza o mediante piattaforma informatica (cfr. p. 12 della memoria di replica) integrerebbe un vizio del procedimento, va escluso che il detto vizio, in ragione del mancato accoglimento del primo mezzo, possa condurre all’illegittimità del gravato provvedimento (dal momento che non è stata fornita prova del fatto che, mediante tale colloquio, sarebbero stati introdotti elementi atti a giustificare una determinazione diversa da quella impugnata), assunto, in ogni caso, all’esito della piena esplicazione, in forma scritta, del contraddittorio tra la ricorrente e la responsabile dell’ufficio, anche prima della proposizione del ricorso gerarchico (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4. La novità e la peculiarità delle questioni oggetto di causa giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI AR OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AR OR | LA IA |
IL SEGRETARIO