TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6943
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei princìpi di imparzialità e buon andamento. Violazione dell’art. 3 Cost e disparità di trattamento. Sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione dei criteri per la redazione dei rapporti valutativi di cui alla nota prot. 843911/21 del 29 luglio 2021. Violazione del titolo vii della i e della ii parte del regolamento del personale, adottato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 che disciplina la valutazione annuale dei dipendenti Consob

    Il Collegio ha ritenuto che l'indicazione del numero di procedimenti assegnati non incida sulla valutazione futura e che la nota del 2021 richieda la frequenza delle mansioni, non l'aspetto quantitativo. La quantificazione del danno è compresa nella descrizione delle relazioni istruttorie e le deduzioni della ricorrente sono generiche. L'attività di supporto alla segreteria non è stata provata nella sua dimensione quantitativa e qualitativa e non è dimostrata disparità di trattamento. La descrizione dell'autonomia non è un giudizio sul modo di disimpegno delle mansioni ma un'indicazione del livello di autonomia in relazione ai parametri stabiliti dalla nota del 2021. Non vi è prova di un'identità di situazione con i colleghi per cui si lamenta disparità di trattamento. La doglianza sulla cancellazione del riferimento alle conoscenze tecniche specialistiche impinge nel merito delle valutazioni della responsabile.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 45, comma 2, del regolamento Consob. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento. Violazione del principio di trasparenza

    La disponibilità manifestata dalla responsabile dell'ufficio a un colloquio telefonico non integra una violazione del regolamento, che non individua le modalità del colloquio. Anche ammettendo un vizio procedurale per mancato svolgimento di un colloquio in presenza o mediante piattaforma informatica, tale vizio non può condurre all'illegittimità del provvedimento, non essendo stata fornita prova che il colloquio avrebbe introdotto elementi atti a giustificare una determinazione diversa. Il contraddittorio si è comunque esplicato in forma scritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6943
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6943
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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