Art. 9. Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR 1. All' articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , dopo il comma 4 ((e' inserito)) il seguente:
«4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri ((indicati al)) comma 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d) ((,)) e) e f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento dell'offerta formativa.».
«4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri ((indicati al)) comma 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d) ((,)) e) e f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento dell'offerta formativa.».