Art. 2.
La spesa di cui all'art. 1 verra' fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge recante variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La spesa di cui all'art. 1 verra' fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge recante variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.