Sentenza breve 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 17/04/2023, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 00491/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Jacopo Epifani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Goffredo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
- del “ Provvedimento di chiusura del passaggio a livello al km 23+244 della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce/ Comunicazione di chiusura del procedimento ”, -OMISSIS-, emesso in data 16 dicembre 2022 da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., sottoscritto digitalmente dalla dott.ssa Valeria Greco, Responsabile della Business Unit “Esercizio Infrastruttura”, notificato al sig. -OMISSIS- in data 9 gennaio 2023;
- quale atto presupposto, della Nota -OMISSIS-del 10 marzo 2020, recante a oggetto “ Report dell’audit di processo sulla modalità di gestione della manutenzione (codice intervento 20.05/A.01) effettuato presso il Gestore dell’Infrastruttura Regionale Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. dal 24 al 28 febbraio 2020 ”, mai notificata al ricorrente, esclusivamente nella parte in cui rileva che vi sarebbero « convenzioni non attualizzate » con riferimento al passaggio a livello sito al km 23+244 della linea Martina Franca – Lecce e comunque ove interpretata nel senso di richiedere o imporre la soppressione dei passaggi a livello privati siti sulla tratta ferroviaria Martina Franca – Lecce per i quali erano state rilevate « convenzioni non attualizzate », senza procedere all'attivazione delle procedure di cui alla l. 29 maggio 1969, n. 315 e anche laddove lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza degli attraversamenti non fossero mutate rispetto al momento in cui erano state stipulate le suddette convenzioni;
- della nota Prot. -OMISSIS- trasmessa il 27 febbraio 2020 dalla Business Unit “Esercizio Infrastruttura” alla Business Unit “Patrimonio e Stazioni” di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., recante a oggetto “ Aggiornamento convenzioni Passaggi a Livello in consegna agli utenti privati/ CHIUSURA PASSAGGI A LIVELLO ” e mai notificata al ricorrente;
- quale atto presupposto, della Nota prot. -OMISSIS- del 29 settembre 2016 dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, mai notificata al ricorrente, recante a oggetto “ Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario sulle reti regionali di cui al decreto 5 Agosto 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti: individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, N° 112 per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ”, ove interpretata nel senso di richiedere o imporre la soppressione dei passaggi a livello privati siti sulla rete ferroviaria regionale senza procedere all’attivazione delle procedure di cui alla l. 29 maggio 1969, n. 315 e anche laddove lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza degli attraversamenti non fossero mutati rispetto al momento di stipula delle convenzioni;
- la nota Prot. -OMISSIS- emessa da FSE l’1 febbraio 2023, recante a oggetto “ Provvedimento di chiusura del passaggio a livello al km 23+244 della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce. Riscontro pec del 14/01/2023 ”;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
nonché, in via meramente subordinata,
per la condanna di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi dal sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sulla tratta ferroviaria Martina Franca – Lecce, gestita da FSE S.r.l., in corrispondenza del Km 23+244, sul suolo del demanio ferroviario regionale, insiste un passaggio a livello a raso, perimetrato da sbarre in metallo.
La ferrovia seca il fondo di proprietà del ricorrente in due parti asimmetriche: a Est della ferrovia, infatti, insistono i due ingressi al fondo che affacciano sulla S.P. 16, i viali d’ingresso, l’allacciamento privato alla rete idrica gestita da Acquedotto Pugliese e un trullo originariamente adibito a dimora del custode, per una porzione di terreno complessivamente pari a circa ha 9,45; a Ovest della strada ferrata sono ubicati il fabbricato più grande, gran parte dell’uliveto e l’allacciamento alla rete elettrica nazionale, per un’estensione complessiva di detta porzione di terreno pari a circa 34,7 ha.
Con convenzione stipulata in data 01.12.1963, Ferrovie del Sud Est S.p.A. concedeva al sig. -OMISSIS-, dante causa dell’odierno ricorrente, l’utilizzo del passaggio a livello carraio posto al Km 23+244 della linea Martina Franca – Lecce.
Successivamente, in data 17.05.1977, veniva stipulata una nuova convenzione, sempre tra il sig. -OMISSIS- e Ferrovie del Sud Est S.p.A.
Con atto registrato in data 24.06.1985, il sig. -OMISSIS- donava all’odierno ricorrente la proprietà dell’immobile su cui insisteva detto passaggio a livello, senza fornire alcuna comunicazione al Gestore delle Ferrovie ai fini della stipula di una nuova convenzione.
La Gestione Commissariale per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, dunque, con nota circolare del 16.09.2016, comunicava anche al sig. -OMISSIS- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ustif Bari aveva disposto l’aggiornamento delle convenzioni regolanti l’attraversamento e l’uso dei passaggi a livello privati, sul presupposto che l’odierno ricorrente fosse già sottoscrittore di una convenzione (“ è … necessario che sia trasmessa … la seguente documentazione …: atto costitutivo del diritto di transito a Suo favore sul P.L. medesimo ”).
Con verbale del 12.09.2018, l’odierno ricorrente, affermando di essere in regime di convenzione, otteneva dai referenti dell’attuale Gestore, FSE S.r.l. la consegna delle chiavi da utilizzare secondo le regole indicate nel verbale, in base alle direttive ANSFISA.
Tuttavia, in sede di controllo presso il Gestore, l’ANSFISA rilevava che alcuni attraversamenti erano sforniti di convenzioni.
In data 27.02.2020, il passaggio a livello veniva chiuso con ulteriori lucchetti, con l’avviso di messa in sicurezza e chiusura immediata per mancanza di convenzione, ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 753/1980.
FSE S.r.l., con nota del 16.12.2022, -OMISSIS-, comunicava all’odierno ricorrente che, sul passaggio a livello in questione, già chiuso a far data dal 27.02.2020, sarebbero state eliminate le sbarre, con muratura del passaggio, e definitiva soppressione dello stesso.
Si legge espressamente nella medesima nota che “ Al km 23+244 della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce esiste un passaggio a livello a raso; - In data 27/02/2020 con nota -OMISSIS-, su richiesta di ANSF(ISA) e non sussistendo i necessari presupposti di cui all’art. 66 del D.P.R. 753/80, questo Gestore Infrastruttura ha proceduto alla immediata chiusura del PL con apposizione di lucchetto supplementare e affissione dell’avviso di messa in sicurezza dell’attraversamento ferroviario in prossimità del PL; - Alla scrivente non sono pervenute opposizioni alla chiusura del PL in oggetto; - Non risultano a questo Gestore Infrastruttura né atti né convenzioni stipulate ai sensi del D.P.R. 753/80 a Suo nome che concedano l’uso del predetto passaggio a livello; - I fondi di vs proprietà prospicienti il passaggio a livello non risultano interclusi dalla ferrovia, in quanto l’accesso agli stessi è garantito dalla Strada Provinciale 16, da Traversa Galante e dal passaggio a livello automatico posto al km 22+804 della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce; - Il passaggio a livello al km 23+244, non indispensabile per l’accesso ai fondi, determina un rischio nel sistema ferroviario non più necessario ”.
A seguito di istanza di accesso, FSE S.r.l., con nota prot. -OMISSIS- dell’1.02.2023, forniva all’odierno ricorrente la documentazione richiesta, e, dopo nuova istruttoria, confermava la chiusura del passaggio a livello.
Riferiva FSE S.r.l.: “ considerato che: - L’atto concessorio del 1977 legittimava l’uso del Passaggio a livello de quo al sig. -OMISSIS- e non al sig. -OMISSIS-, attuale proprietario dei fondi prospicienti il passaggio a livello; - Il verbale di consegna chiavi al sig. -OMISSIS- non costituiva aggiornamento della convenzione stessa ai sensi del DPR 753/80, né è possibile traslare l’atto concessorio per mero trasferimento di proprietà dei fondi; - Nell’ambito dell’audit del 24-28 Febbraio 2020 l’ANSFISA chiedeva quindi “l’adozione di azioni mitigative immediate a tutela della sicurezza della circolazione.”; Esaminato lo stato dei luoghi, i fondi di proprietà del sig. -OMISSIS- prospicienti il passaggio a livello non risultavano interclusi dalla ferrovia, in quanto l’accesso agli stessi era garantito dalla Strada Provinciale 16, da Traversa Galante e dal passaggio a livello automatico posto al km 22+804 della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce; - In ottemperanza alle disposizioni dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza d’esercizio, in data 27/02/2020 FSE provvedeva alla chiusura del PL con lucchetti e catene aggiuntive che ne impediscono ancora oggi l’apertura, ponendo dei cartelli di avviso sul PL stesso; - Il provvedimento apposto riportava la normativa di riferimento a base della chiusura del PL in oggetto nonché i contatti presso i quali era possibile reperire ogni informazione in riferimento al procedimento; - La mancanza di segnalazioni da parte del suo assistito dopo circa due anni dalla chiusura, conferma che il fondo è accessibile anche in assenza del passaggio a livello de quo; pertanto, non sussistendo i presupposti per la persistenza del PL in oggetto nonché il rischio che lo stesso comporta nel sistema ferroviario, l’esistenza del passaggio a livello non è in alcun modo ulteriormente giustificabile. Stante tutto quanto sopra, SI COMUNICA, per il preminente interesse di pubblica sicurezza, la conferma di chiusura del passaggio a livello posto al km 23+244 della linea Martina Franca - Lecce a far data dal 27/02/2020 ”.
Avverso detti atti il sig. -OMISSIS- ha proposto il presente ricorso, con il quale ha articolato i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
I. Eccesso di potere per contraddittorietà con un precedente atto amministrativo e difetto di istruttoria in tutti gli atti che ignorano l’esistenza di una convenzione per l’uso del passaggio a livello al km 23+244 tra il ricorrente e FSE. Violazione dell’art. 1, comma 1, L. 29 maggio 1969, n. 315 per aver disposto, con il provvedimento n. prot. -OMISSIS-, la soppressione del passaggio a livello senza ricorrere alle procedure espropriative del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, eventualmente integrate dalla L. n. 315/1969. Violazione dell’art. 1, comma 1, L. 29 maggio 1969, n. 315 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione per aver disposto, con il provvedimento n. prot. -OMISSIS-, la soppressione del passaggio a livello senza ricorrere alle procedure di cui alla L. 29 maggio 1969, n. 315;
II. Violazione dell’art. 1, comma 1, L. n. 315/1969, per omesso ricorso alle procedure di esproprio dei diritti di transito vantati dal ricorrente sul passaggio a livello sito al km 23+244 della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria;
III. Violazione dell’art. 66, D.P.R. n. 753/1980 e dell’art. 1, comma 1, L. n. 315/1969, per aver proceduto alla soppressione del passaggio a livello in luogo della doverosa rinnovazione dell’esistente convenzione. Eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento con i precedenti atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria;
IV. Violazione dell’art. 2, L. n. 315/1969. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per la ritenuta assenza di interclusione del fondo;
V. Violazione degli artt. 7 e 8, L. 7 agosto 1990, n. 241, per mancata comunicazione personale di avvio del procedimento volto alla chiusura del passaggio a livello privato, sito al km 23+244 della linea Martina Franca – Lecce;
VI. In estremo subordine: obbligo di risarcimento del danno ex art. 30 C.P.A.
In data 23 e 24 marzo 2023 si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, rispettivamente, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e per le Infrastrutture Stradali e Autostradali e FSE S.r.l.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, formulata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e per le Infrastrutture Stradali e Autostradali, chiamata in giudizio dalla parte ricorrente soltanto nella qualità di amministrazione pubblica che ha adottato le gravate note -OMISSIS- del 10 marzo 2020 e n. 9956 del 29 settembre 2016.
Tali note sono state impugnate con il ricorso introduttivo, ma nessuna censura è stata specificamente dedotta avverso le stesse – peraltro prive di portata lesiva per il ricorrente –, per cui la relativa impugnazione è inammissibile e l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e per le Infrastrutture Stradali e Autostradali deve essere estromessa dal giudizio.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente, richiamando la giurisprudenza in materia di interpretazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, riferisce che, nella fattispecie, il verbale di consegna del 12.09.2018 avrebbe forza di convenzione, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 753/1980. L’esistenza di detta presunta convenzione, secondo il parere del ricorrente, renderebbe illegittimi per contraddittorietà e carenza di istruttoria, poiché fondati su presupposti “falsi”, il provvedimento di chiusura del passaggio a livello disposto con nota FSE S.r.l. prot. -OMISSIS-, la nota FSE S.r.l. prot. -OMISSIS- del 27.2.2020 e la nota ANSF -OMISSIS-. Ad avviso del ricorrente, sarebbe stata necessaria in ogni caso un’apposita istruttoria e una puntuale valutazione sulla presunta pericolosità per la circolazione ferroviaria del passaggio a livello sito al km 23+244.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
La disciplina relativa ai passaggi a livello privati è contenuta nel D.P.R. n. 753/1980, che all’art. 66 prevede che “ L’uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l’azienda esercente la linea e l’utente. Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata dai competenti uffici della M.C.T.C. I passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti sono usati sotto la diretta responsabilità degli utenti stessi che, prima di effettuare l’attraversamento, devono accertare con ogni cura e prudenza che nessun treno od altro mezzo su rotaia stia sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente. Inoltre è fatto divieto agli utenti dei detti passaggi a livello di tenere aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio. I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 450.000 ”.
Dalla normativa si evince che la convenzione stipulata tra il Gestore e il privato, in quanto trasferisce la custodia del passaggio a livello ad un privato-utente, disciplinandone l’utilizzo mediante obblighi specifici a carico dello stesso, ha natura strettamente personale ed è fondata sul c.d. intuitus personae . Deve essere, dunque, esclusa la possibilità di una successione nella convenzione, anche in esito alla cessione, a qualsiasi titolo, della proprietà su cui insiste il passaggio a livello in convenzione. Infatti, l’ipotesi successoria farebbe venir meno il necessario presupposto del rapporto fiduciario instaurato tra il Gestore e il soggetto privato, del quale è positivamente valutata l’idoneità ad assumere in custodia il passaggio a livello e a rispettare i puntuali obblighi derivanti dalla convenzione, imposti per la tutela della sicurezza ferroviaria e dell’incolumità pubblica.
Nella fattispecie non esiste una valida ed efficace convenzione tra il ricorrente e la società FSE S.r.l., stipulata ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 753/1980.
Né può ritenersi che detta convenzione sia costituita dal verbale di presa in consegna delle chiavi per l’apertura e chiusura del passaggio a livello Km 23+244 della linea Martina Franca – Lecce, sottoscritto dal ricorrente e dai referenti di FSE S.r.l. in data 12.09.2018. Posto che la convenzione di cui all’art. 66 D.P.R. n. 753/1980 ha natura di concessione contratto, caratterizzata dall’esistenza di un atto autoritativo a monte e di un contratto successivo, tali caratteri non si rinvengono nel verbale citato. Invero i referenti intervenuti per FSE S.r.l. avevano il solo compito, di carattere materiale, di consegnare le chiavi e non già di vincolare e impegnare FSE S.r.l. in ordine alla concessione in uso del passaggio a livello e all’assunzione dei relativi obblighi. Come precisato dalla parte resistente, a detti referenti non è stato conferito alcun potere di stipula delle convenzioni di cui alla normativa di settore, potere che invece deve essere attribuito mediante procure speciali conferite da parte degli organi sociali di FSE S.r.l. Tali poteri risultano demandati, infatti, alla Business Unit Esercizio Infrastruttura di FSE S.r.l. che assolve al ruolo di Gestore Infrastruttura ai sensi del D.M. del 05.08.2016 e del d.lgs. n. 112 del 15.07.2015.
A ciò si aggiunga che il verbale di consegna in questione è stato rilasciato in conseguenza di un comune presupposto fallace, dal momento che il ricorrente aveva dichiarato – erroneamente – di essere titolare di una convenzione stipulata con FSE S.r.l., tanto che sulla base di tale dichiarazione i referenti di FSE S.r.l. avevano consegnato le chiavi del passaggio a livello. A ben vedere, detto verbale, lungi dal costituire una nuova convenzione, richiedeva quale condizione necessaria l’esistenza di una convenzione già stipulata, come si evince dal seguente passaggio ivi riportato: “ in relazione a quanto stabilito dalla convenzione stipulata con le Ferrovie del Sud est e Sevizi Automobilistici, per l’uso privato carrabile … ”.
Quanto alla presunta omessa puntuale valutazione in ordine alla pericolosità per la circolazione ferroviaria del passaggio a livello in questione, la giurisprudenza, con riferimento a vicende analoghe, ha chiarito che “ nella comparazione tra opposti interessi, debba prevalere quello pubblico alla sicurezza stradale e del traffico veicolare, soprattutto se il sacrificio per gli interessi privati da un lato riguarda una singola azienda e, dall’altro lato, non è intollerabile, stante la sussistenza di soluzioni alternative ” (T.A.R. Marche, Sez. I, 5 giugno 2015, n. 455; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1125; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 29 agosto 2019, n. 786; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 19 gennaio 2021, n. 66).
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce di essere titolare di un diritto di transito sul passaggio a livello, per il solo fatto di avere “ acquistato la proprietà di un fondo servito dal passaggio a livello privato ”, ciò che integrerebbe gli estremi di una servitù di passaggio, quale diritto reale che seguirebbe automaticamente il bene nelle varie vicende circolatorie che possano riguardarlo.
Il motivo di ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Invero, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di una vera e propria servitù di passaggio. Tale prova non può rinvenirsi nell’atto di donazione del 24.06.1985, né nel verbale di consegna delle chiavi del 12.09.2018.
Neanche le convenzioni stipulate, rispettivamente l’1.03.1963 e il 15.07.1977, tra FSE S.p.A. e il dante causa del ricorrente, sig. -OMISSIS-, possono assurgere ad atti costitutivi o ricognitivi di una servitù di passaggio o di attraversamento, costituendo semplicemente accordi pubblicistici, previsti allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria, con la costituzione di obbligazioni e diritti personali.
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 29 agosto 2019, n. 786), le convenzioni “ non sono atti costitutivi o ricognitivi di una servitù di passaggio o di attraversamento, ma accordi pubblicistici previsti dalla disciplina di settore (v. art. 10 della legge 30 giugno 1906 n. 272; art. 66 del DPR 11 luglio 1980 n. 753). Lo scopo di questi accordi è di garantire la sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria, coinvolgendo i privati con obbligazioni e diritti personali, da sottoporre a rinnovo al momento del passaggio di proprietà; in questo quadro, mancando una servitù da espropriare, l’amministrazione conserva il potere di individuare in ogni momento la soluzione più adeguata all’interesse pubblico, scegliendo tra il mantenimento e la soppressione del passaggio a livello ”.
Quanto precede è corroborato dal fatto che la convenzione stipulata in data 01.12.1963 tra FSE S.p.A. e il sig. -OMISSIS- – come anche la successiva convenzione del 17.05.1977 – consentiva, sotto l’osservanza di rigosi obblighi volti a garantire la sicurezza pubblica, esclusivamente al sig. -OMISSIS- l’utilizzo del passaggio a livello, con la precisazione che “ per particolari motivi di sicurezza pubblica è riservata la facoltà al Ministero dei Trasporti – Ispettorato Generale del M.C. e T.C. … di disporre la revoca della presente concessione ”. Pertanto, il sig. -OMISSIS- era pur sempre titolare di un diritto personale di attraversamento di natura precaria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 19 gennaio 2021, n. 66), sottoposto al potere di revoca del concedente, incompatibile con le caratteristiche della servitù.
Dette argomentazioni valgono a confutare anche quanto sostenuto dal ricorrente con il terzo motivo di impugnazione circa la legittima aspettativa del sig. -OMISSIS- al rinnovo del contratto, per il solo fatto di essere diventato, a titolo derivativo, proprietario dell’immobile su cui insiste il passaggio a livello, avuto riguardo al potere discrezionale del Gestore in merito alla concessione in uso dei passaggi a livello privati e al carattere strettamente personale delle convenzioni. Ne consegue altresì che non sussiste alcun obbligo a stipulare in capo a FSE S.r.l.
La tendenza attuale, invero, è quella di eliminare definitivamente i passaggi a livello, sostituendoli con cavalcavia o sottopassaggi che separino i due tipi di traffico, ferroviario e stradale, in considerazione degli inconvenienti dagli stessi creati: inquinamento acustico cagionato dai dispositivi di allarme che avvisano del passaggio dei treni, costi di manutenzione e gestione per il gestore ferroviario, rischi per l’incolumità pubblica in caso di malfunzionamento o di negligenza umana (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1125; T.A.R. Marche, Sez. I, 5 giugno 2015, n. 455). È in atto un programma di progressiva eliminazione dei transiti pedonali e veicolari sulle linee ferrate (cfr. L. 12 febbraio 1981, n. 17 e L. 8 ottobre 1998, n. 354) con potenziamento per quelli mantenuti delle condizioni di sicurezza.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione della L. n. 315/1969, perché FSE S.r.l. non avrebbe avviato la procedura espropriativa ivi prevista. Inoltre, il provvedimento di chiusura del passaggio a livello sarebbe viziato per difetto di istruttoria dal momento che il fondo in questione, con la chiusura del passaggio a livello, rimarrebbe intercluso, valendo a tale fine anche l’interclusione di singole parti del fondo. In particolare, il ricorrente lamenta l’impossibilità di accedere, per le altre vie alternative, ad un fabbricato insistente sulla porzione Ovest del fondo.
Il motivo di ricorso non merita di essere condiviso.
Invero, l’art. 1 della L. n. 315/1969 espressamente stabilisce che “ L’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell’esercizio o per la tutela della pubblica incolumità, può, sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi stessi. In caso di interclusione di fondi, l’Azienda dovrà o ricostituire, a proprie spese, in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, le comunicazioni soppresse, ovvero deviarle su strade pubbliche o private, anche con attraversamento di fondi intermedi ”.
La L. n. 315/1969, quindi, come pure precisato nella sentenza del Consiglio di Stato del 22 giugno 2018, n. 3885 (richiamata anche dal ricorrente), disciplina l’ipotesi di soppressione di passaggio a livello in consegna a privati, presupponendo l’esistenza di un diritto di transito da espropriare. Nella fattispecie, invece, il passaggio a livello in questione non risulta in consegna a privati, mancando sia la convenzione sia la servitù di passaggio e, dunque, difettando un diritto di attraversamento da espropriare. Ne consegue l’esclusione dell’applicazione di detta normativa e, di conseguenza, della giurisprudenza richiamata dal ricorrente, riguardante le diverse fattispecie di passaggi a livello affidati a privati e regolamentati da convenzioni.
Quanto alla dedotta interclusione del fondo, occorre premettere che, per definizione, un fondo deve intendersi intercluso allorquando è circondato da fondi altrui e non ha uscita sulla via pubblica, né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ciò che nella fattispecie non ricorre.
In particolare, come attestato attraverso la documentazione fotografica e il fotogramma aereo versati in atti da FSE S.r.l., l’interclusione lamentata dal ricorrente è inesistente, ove si consideri che la proprietà del medesimo, costituita da fondi agricoli adibiti a seminativo, seminativo arboreo, ficheto, uliveto, aree rurali, ha l’accesso alla via pubblica attraverso le vie indicate nel provvedimento e cioè dalla Strada Provinciale 16, dal Passaggio a Livello automatico posto al km 22+804 della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce, nonché, ancora, attraverso la Traversa Galante e inoltre attraverso la strada vicinale Due Colonne, dalla quale si dirama un tratturo, segnato e agevolmente percorribile, che si inoltra nella proprietà del ricorrente fino al fabbricato. L’utilizzo di altre vie di accesso alla proprietà è viepiù dimostrato dal fatto che, dal 12.09.2018 (data di presa in consegna delle chiavi), il ricorrente non ha mai chiesto l’autorizzazione al passaggio, come emerge dal registro delle autorizzazioni all’attraversamento dei passaggi a livello privati.
In ragione di tali elementi, risultano inconferenti le vicende pandemiche e i problemi di salute del ricorrente, sopraggiunti nel mese di giugno del 2020.
Tra l’altro, il fabbricato (sito nella porzione Ovest del fondo), di cui non vengono fornite le fotografie, contraddistinto in catasto terreni del Comune di Ceglie Messapica al foglio 50, particella 1449, sub. 1 e 2, è catastalmente individuato come F2, unità collabenti. Tale circostanza appare peraltro confermata dalla consulenza tecnica versata in atti dal ricorrente, dove si legge che “ Vi è un fabbricato rurale semidiroccato con copertura in legno […] l’interno della costruzione non è stato ispezionato perché sia gli accessi che le finestre sono stati murati per inutilizzo e anche per motivi di sicurezza […] ed un altro rudere in muratura semidiroccato con vecchia copertura in legno ”.
Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 8, L. 7 agosto 1990, n. 241, per omessa comunicazione personale di avvio del procedimento volto alla chiusura del passaggio a livello privato, sito al km 23+244 della linea Martina Franca – Lecce.
Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.
In disparte il fatto che in data 27.02.2020, FSE S.r.l., in occasione della messa in sicurezza del passaggio a livello mediante ulteriori lucchetti, apponeva sul passaggio a livello in questione l’avviso di messa in sicurezza e chiusura per mancanza di convenzione, con la indicazione dei numeri telefonici e dell’indirizzo P.E.C. di FSE S.r.l. da contattare per le informazioni, nella fattispecie la stessa non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Infatti, come è noto, la norma contenuta nell’art. 7 della citata legge prevede che la comunicazione dell’avvio del procedimento debba essere effettuato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenirvi, ovvero a quei soggetti che possono essere pregiudicati dal provvedimento. A ben vedere, per le argomentazioni dianzi citate, il provvedimento di chiusura del passaggio a livello non produce alcun effetto nei confronti del ricorrente, né gli arreca pregiudizio, in quanto il ricorrente non è titolare di un diritto di uso o di servitù del passaggio a livello in questione, né è mai stato titolare di convenzione ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 753/1980. In sostanza si tratta di un passaggio a livello incustodito che il Gestore deve mettere in sicurezza, potendo decidere, nell’esercizio del potere discrezionale derivante dal D.P.R. n. 753/1980, anche di sopprimerlo. Né, peraltro, al ricorrente deriva, da detta soppressione, alcun pregiudizio, dal momento che la stessa non determina alcuna interclusione del fondo o di parte dello stesso.
Sia sufficiente, infine, richiamare la nota giurisprudenza secondo cui “ In materia di procedimento amministrativo, le norme che impongono all’Amministrazione di favorire la partecipazione degli interessati al procedimento, devono essere interpretate in modo sostanziale, sicché l’omissione dell’avviso formale di avvio del procedimento non rileva se l’interessato sia stato messo in condizione di utilmente rappresentare le proprie osservazioni e deduzioni o quando sia comprovato che nessun serio apporto collaborativo ulteriore sarebbe stato in grado di offrire il privato interessato ” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 17 agosto 2021, n. 255; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 8 novembre 2018, n. 287; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 maggio 2018, n. 1354; Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2928).
Il ricorrente ha chiesto, altresì, in via subordinata, in caso di rigetto del ricorso, il risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte della resistente, dei doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti con il cittadino. Il ricorrente riferisce che FSE S.r.l. avrebbe ingenerato il legittimo affidamento circa l’esistenza di un diritto di attraversamento.
Tale domanda deve essere respinta.
In primo luogo, la legittimità dei provvedimenti impugnati esclude ogni voce di danno. A ben vedere, poi, FSE S.r.l., diversamente da quanto riferito dal ricorrente, non ha mai ingenerato alcuna aspettativa di sottoscrizione della convenzione ovvero di esistenza di un diritto in tale senso. Invero, il ricorrente, al fine di ricevere in consegna le chiavi del lucchetto di chiusura del passaggio a livello, ha dichiarato di essere titolare di convenzione con FSE S.r.l., circostanza che, tuttavia, non corrispondeva al vero. Alcun comportamento colposo o doloso, dunque, può essere ascritto a FSE S.r.l.
In secondo luogo, la voce di danno, come forfettariamente determinata, oltre a non essere provata, non trova alcun riscontro fattuale, avuto riguardo al fatto che la soppressione del passaggio a livello non ha determinato alcuna interclusione del fondo.
In definitiva, devono essere respinte la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e la domanda subordinata di risarcimento del danno, in quanto infondate.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e per le Infrastrutture Stradali e Autostradali, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.