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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1090/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3893/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia N. 21 80011 Acerra NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. SOL16-27112 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 22.5.2025 , la Ricorrente_1 srl impugnava, dinanzi a questa Corte la sentenza sentenza n. 15139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 32, depositata il 5.11.2024 che aveva rigettato il ricorso da essa promosso avverso l'avviso di accertamento
TARI n. SOL16-27112 del 10.09.2021 del Comune di Acerra relativo all' anno 2016 per l'importo di € 4.159,00,
e compensato le spese.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto che non risultasse dagli atti che la società oggi appellante avesse prodotto, prima del 2023, la documentazione richiesta dal Regolamento Comunale per ottenere la riduzione della tariffa sollecitata dalla contribuente.
Nell'atto di gravame parte appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, in quanto non si è pronunciato su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza per motivazione apparente, con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Più specificamente, i giudici provinciali non avrebbero valutato che l'odierna appellante, in data 19.3.2023 aveva provveduto al deposito a mezzo PEC presso il Comune di Acerra di una relazione tecnica asseverata relativa alla tassabilità TARI dei locali e delle aree costituenti l'insediamento produttivo della società, e contrariamente a quanto è dato leggersi nello scarno, per usare un eufemismo, impianto motivazionale della sentenza impugnata “…le richieste di esenzioni dovevano essere proposte, e non risulta dagli atti, …”, formulava richiesta di riduzione della tariffa ordinaria proporzionata alla distanza dell'insediamento al punto di raccolta più prossimo.
In precedenza, inoltre, e precisamente il 7.11.2019, la Ricorrente_1 srl aveva depositato presso il Comune di Acerra un questionario per allineamento e bonifica delle banche dati ai fini TARI – utenze non domestiche
(vedi all. C), ove si precisavano le superfici tassabili e cioè 150 mq aree adibite a rifiuti speciali e 398 mq aree adibite a uffici.
Inoltre, con pec del 11.1.2022 la Ricorrente_1 comunicava al Comune di Acerra che, benchè avesse comunicato le superfici occupate ai fini TARI, non aveva e non ha mai usufruito del servizio di raccolta dei rifiuti.
Tra le parti, quindi, contrariamente a quanto asserito dal Comune di Acerra nei propri scritti difensivi e dal
Giudice di primo grado in sentenza, vi era stato scambio di corrispondenza relativamente proprio alle riduzioni/ esenzioni TARI ed alle superfici tassabili.
Risulterebbe evidente, a detta dell'appellante, come il giudice di primo grado non abbia dato alcuna rilevanza probatoria alla documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 srl, non valutando l'applicabilità al caso di specie di norme di rango superiore (decreto legislativo e legge) rispetto al regolamento comunale ma soprattutto non considerando la documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 srl dalla quale, oltre a provare l'utilizzo di ditte private per la raccolta dei rifiuti, si evinceva chiaramente la richiesta di riduzione della tassa a suo carico.
In data 23.9.2025 si costituiva in giudizio l'ente impositore che, con le sue controdeduzioni , sollecitava il rigetto del gravame.
In particolare, la difesa dell'amministrazione ha rappresentato come il giudice di primo grado avesse, al contrario di quanto assunto dall'appellante, esaminato la documentazione prodotta dalla parte ma non l'avesse giudicata idonea a provare alcunchè.
In data 16.1.2025 questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Ed,invero, questa Corte ritiene che la documentazione prodotta da parte appellante non risulti idonea a dimostrare la sussistenza , relativamente all'annualità 2016, ovvero quella oggetto del presente giudizio, dei presupposti per la riduzione di tariffa richiesta.
In particolare si evidenzia come le fatture prodotte dalla società ricorrente, oggi appellante, che avrebbero dovuto dimostrare l'autonomo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti , a proprie cura e spese, sono tutte del 2022 e, quindi, non pertinenti rispetto all'annualità in contestazione.
Tale lacuna appare particolarmente ingiustificata ove si consideri che tale documnetazione di spesa dovrebbe essere regolarmente presente in contabilità.
Parimenti il questionario inviato al Comune di Acerra è del 2019 e, dunque, anch'esso di molto successivo al 2016.
In definitiva con il ricorso introduttivo del giudizio non si deposita alcun atto o documento riferibile al periodo per cui è processo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del presente grado di giudizio che , tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si liquidano in euro 500.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 500,00
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3893/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia N. 21 80011 Acerra NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. SOL16-27112 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 22.5.2025 , la Ricorrente_1 srl impugnava, dinanzi a questa Corte la sentenza sentenza n. 15139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 32, depositata il 5.11.2024 che aveva rigettato il ricorso da essa promosso avverso l'avviso di accertamento
TARI n. SOL16-27112 del 10.09.2021 del Comune di Acerra relativo all' anno 2016 per l'importo di € 4.159,00,
e compensato le spese.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto che non risultasse dagli atti che la società oggi appellante avesse prodotto, prima del 2023, la documentazione richiesta dal Regolamento Comunale per ottenere la riduzione della tariffa sollecitata dalla contribuente.
Nell'atto di gravame parte appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, in quanto non si è pronunciato su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza per motivazione apparente, con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Più specificamente, i giudici provinciali non avrebbero valutato che l'odierna appellante, in data 19.3.2023 aveva provveduto al deposito a mezzo PEC presso il Comune di Acerra di una relazione tecnica asseverata relativa alla tassabilità TARI dei locali e delle aree costituenti l'insediamento produttivo della società, e contrariamente a quanto è dato leggersi nello scarno, per usare un eufemismo, impianto motivazionale della sentenza impugnata “…le richieste di esenzioni dovevano essere proposte, e non risulta dagli atti, …”, formulava richiesta di riduzione della tariffa ordinaria proporzionata alla distanza dell'insediamento al punto di raccolta più prossimo.
In precedenza, inoltre, e precisamente il 7.11.2019, la Ricorrente_1 srl aveva depositato presso il Comune di Acerra un questionario per allineamento e bonifica delle banche dati ai fini TARI – utenze non domestiche
(vedi all. C), ove si precisavano le superfici tassabili e cioè 150 mq aree adibite a rifiuti speciali e 398 mq aree adibite a uffici.
Inoltre, con pec del 11.1.2022 la Ricorrente_1 comunicava al Comune di Acerra che, benchè avesse comunicato le superfici occupate ai fini TARI, non aveva e non ha mai usufruito del servizio di raccolta dei rifiuti.
Tra le parti, quindi, contrariamente a quanto asserito dal Comune di Acerra nei propri scritti difensivi e dal
Giudice di primo grado in sentenza, vi era stato scambio di corrispondenza relativamente proprio alle riduzioni/ esenzioni TARI ed alle superfici tassabili.
Risulterebbe evidente, a detta dell'appellante, come il giudice di primo grado non abbia dato alcuna rilevanza probatoria alla documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 srl, non valutando l'applicabilità al caso di specie di norme di rango superiore (decreto legislativo e legge) rispetto al regolamento comunale ma soprattutto non considerando la documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 srl dalla quale, oltre a provare l'utilizzo di ditte private per la raccolta dei rifiuti, si evinceva chiaramente la richiesta di riduzione della tassa a suo carico.
In data 23.9.2025 si costituiva in giudizio l'ente impositore che, con le sue controdeduzioni , sollecitava il rigetto del gravame.
In particolare, la difesa dell'amministrazione ha rappresentato come il giudice di primo grado avesse, al contrario di quanto assunto dall'appellante, esaminato la documentazione prodotta dalla parte ma non l'avesse giudicata idonea a provare alcunchè.
In data 16.1.2025 questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Ed,invero, questa Corte ritiene che la documentazione prodotta da parte appellante non risulti idonea a dimostrare la sussistenza , relativamente all'annualità 2016, ovvero quella oggetto del presente giudizio, dei presupposti per la riduzione di tariffa richiesta.
In particolare si evidenzia come le fatture prodotte dalla società ricorrente, oggi appellante, che avrebbero dovuto dimostrare l'autonomo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti , a proprie cura e spese, sono tutte del 2022 e, quindi, non pertinenti rispetto all'annualità in contestazione.
Tale lacuna appare particolarmente ingiustificata ove si consideri che tale documnetazione di spesa dovrebbe essere regolarmente presente in contabilità.
Parimenti il questionario inviato al Comune di Acerra è del 2019 e, dunque, anch'esso di molto successivo al 2016.
In definitiva con il ricorso introduttivo del giudizio non si deposita alcun atto o documento riferibile al periodo per cui è processo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del presente grado di giudizio che , tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si liquidano in euro 500.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 500,00