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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/09/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.148 / 2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 148 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2025, posta in decisione in data 20 luglio 2025, e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Misano Adriatico (RN), in Via Dei Platani n. 85, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Anna Bartoli,
E Ricorrente
Il sig. nato a [...] il [...], residente a Controparte_1
Monte
Grimano Terme (PU), in località Campanella n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Fabrizia Gibiino,
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: separazione giudiziale (divenuta consensuale) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. a Monte Controparte_1
Grimano Terme (PU), in data 07.06.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del citato Comune dell'anno 2003, Atto n. 1, Parte 2 seria A;
- che dall'unione matrimoniale è nata a [...], in data [...], la figlia , la Per_1
quale frequenta il corso universitario in Economia e Managment presso la sezione distaccata di Forlì dell'Alma Mater di Bologna;
- che il rapporto è entrato in crisi dopo la scoperta dell'infedeltà del marito;
- che vi è notevole differenza tra i redditi e le risorse economiche di essa ricorrente e del marito.
Ciò posto adiva l'intestato Tribunale domandando di:
“1) porre a carico di un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
moglie non inferiore ad € 2.000,00 mensili da versarsi in via Parte_1
anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, riservando di meglio calibrare il quantum all'esito dell'istruttoria;
2) dichiarare, anche con sentenza parziale sul vincolo, la separazione personale dei coniugi con addebito al marito a ragione della violazione da costui Controparte_1
perpetrata dei diritti derivanti dal vincolo coniugale;
3) in via definitiva e con sentenza porre a carico del coniuge un Controparte_1
contributo al mantenimento della moglie a versarsi a mezzo Parte_1
bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, per l'importo di € 2500,00 mensili
o in quella somma maggiore o minore che risulterà adeguata all'esito dell'istruttoria, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
4) con vittoria di spese e competenze di lite”. Con memoria del 03 giugno 2025 si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
depositando l'accordo raggiunto con la ricorrente sulle condizioni di separazione e da lui sottoscritto in data 10.05.2025; in data 04.06.2025 anche il procuratore della ricorrente depositava l'accordo raggiunto e sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
in data 10.05.2025. Disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione del
10.06.2025 con il deposito di note scritte, le parti, in data 10-11.07.2025 depositavano le note scritte con le quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni di cui al
“Foglio di conclusioni congiunte per l'udienza del 10/06/2025”, nel quale sono riportate le seguenti condizioni
“- Il Sig. si impegna a versare un contributo al mantenimento della Controparte_1
moglie pari ad € 1.800,00 mensili da versarsi a mezzo bonifico Parte_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, a partire dal corrente mese di maggio 2025
- Il Sig. concorderà direttamente con la figlia , maggiorenne e Controparte_1 Per_1
parzialmente autonoma economicamente, entità e durata del contributo economico in favore di costei”.
In data 20.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, confermata anche nelle note scritte del 10-11.07.2025, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c.
Inoltre, non vi sono ragioni oggettive che ostano all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 10.05.2025 e riversato in atti dai rispettivi procuratori in data 03-04.06.2025 (il cui contenuto è stato integralmente trascritto).
La natura delle questioni trattate e il deposito di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario a Monte Grimano Terme CP_1
(PU), in data 07.06.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del citato
Comune dell'anno 2003, Atto n. 1, Parte 2 seria A, alle condizioni stabilite dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 10.05.2025, riversato in atti in data 03-04.06.2025 e integralmente riportate in parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente
Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Monte Grimano Terme (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Urbino, 9.9.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 148 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2025, posta in decisione in data 20 luglio 2025, e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Misano Adriatico (RN), in Via Dei Platani n. 85, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Anna Bartoli,
E Ricorrente
Il sig. nato a [...] il [...], residente a Controparte_1
Monte
Grimano Terme (PU), in località Campanella n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Fabrizia Gibiino,
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: separazione giudiziale (divenuta consensuale) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. a Monte Controparte_1
Grimano Terme (PU), in data 07.06.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del citato Comune dell'anno 2003, Atto n. 1, Parte 2 seria A;
- che dall'unione matrimoniale è nata a [...], in data [...], la figlia , la Per_1
quale frequenta il corso universitario in Economia e Managment presso la sezione distaccata di Forlì dell'Alma Mater di Bologna;
- che il rapporto è entrato in crisi dopo la scoperta dell'infedeltà del marito;
- che vi è notevole differenza tra i redditi e le risorse economiche di essa ricorrente e del marito.
Ciò posto adiva l'intestato Tribunale domandando di:
“1) porre a carico di un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
moglie non inferiore ad € 2.000,00 mensili da versarsi in via Parte_1
anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, riservando di meglio calibrare il quantum all'esito dell'istruttoria;
2) dichiarare, anche con sentenza parziale sul vincolo, la separazione personale dei coniugi con addebito al marito a ragione della violazione da costui Controparte_1
perpetrata dei diritti derivanti dal vincolo coniugale;
3) in via definitiva e con sentenza porre a carico del coniuge un Controparte_1
contributo al mantenimento della moglie a versarsi a mezzo Parte_1
bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, per l'importo di € 2500,00 mensili
o in quella somma maggiore o minore che risulterà adeguata all'esito dell'istruttoria, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
4) con vittoria di spese e competenze di lite”. Con memoria del 03 giugno 2025 si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
depositando l'accordo raggiunto con la ricorrente sulle condizioni di separazione e da lui sottoscritto in data 10.05.2025; in data 04.06.2025 anche il procuratore della ricorrente depositava l'accordo raggiunto e sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
in data 10.05.2025. Disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione del
10.06.2025 con il deposito di note scritte, le parti, in data 10-11.07.2025 depositavano le note scritte con le quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni di cui al
“Foglio di conclusioni congiunte per l'udienza del 10/06/2025”, nel quale sono riportate le seguenti condizioni
“- Il Sig. si impegna a versare un contributo al mantenimento della Controparte_1
moglie pari ad € 1.800,00 mensili da versarsi a mezzo bonifico Parte_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, a partire dal corrente mese di maggio 2025
- Il Sig. concorderà direttamente con la figlia , maggiorenne e Controparte_1 Per_1
parzialmente autonoma economicamente, entità e durata del contributo economico in favore di costei”.
In data 20.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, confermata anche nelle note scritte del 10-11.07.2025, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c.
Inoltre, non vi sono ragioni oggettive che ostano all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 10.05.2025 e riversato in atti dai rispettivi procuratori in data 03-04.06.2025 (il cui contenuto è stato integralmente trascritto).
La natura delle questioni trattate e il deposito di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario a Monte Grimano Terme CP_1
(PU), in data 07.06.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del citato
Comune dell'anno 2003, Atto n. 1, Parte 2 seria A, alle condizioni stabilite dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 10.05.2025, riversato in atti in data 03-04.06.2025 e integralmente riportate in parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente
Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Monte Grimano Terme (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Urbino, 9.9.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone