Sentenza 31 gennaio 1984
Massime • 1
Nella nozione di abitazione quale luogo in cui vivono e dimorano la persona e la sua famiglia, vanno compresi quegli spazi destinati ad attività collaterali che abbiano la loro Sede naturale nell'ambito domestico, comprese le attività lavorative che per intrinseche caratteristiche, per consuetudine o per esigenze particolari del caso concreto, vengano esercitate nella casa o nelle sue pertinenze. Pertanto, la domanda con la quale il locatore chiede la cessazione del rapporto di locazione per urgente ed improrogabile necessità di destinare l'immobile locato ad abitazione propria e della propria famiglia, è e rimane domanda di rilascio per esigenze abitative, secondo la previsione dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, anche nel caso in cui quella necessità sia fatta valere sotto l'ulteriore profilo del bisogno di adibire l'immobile medesimo per l'espletamento dell'attività lavorativa del locatore, purché quest'ultima si presenti strettamente connessa e complementare con la prevalente necessità di destinare il bene ad abitazione. ( Conf 2241/79, mass n 398592; ( Conf 2993/77, mass n 386552; ( Conf 757/70, mass n 346037).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/01/1984, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 1984 |
Testo completo
Nella nozione di abitazione quale luogo in cui vivono e dimorano la persona e la sua famiglia, vanno compresi quegli spazi destinati ad attività collaterali che abbiano la loro Sede naturale nell'ambito domestico, comprese le attività lavorative che per intrinseche caratteristiche, per consuetudine o per esigenze particolari del caso concreto, vengano esercitate nella casa o nelle sue pertinenze. Pertanto, la domanda con la quale il locatore chiede la cessazione del rapporto di locazione per urgente ed improrogabile necessità di destinare l'immobile locato ad abitazione propria e della propria famiglia, è e rimane domanda di rilascio per esigenze abitative, secondo la previsione dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, anche nel caso in cui quella necessità sia fatta valere sotto l'ulteriore profilo del bisogno di adibire l'immobile medesimo per l'espletamento dell'attività lavorativa del locatore, purché quest'ultima si presenti strettamente connessa e complementare con la prevalente necessità di destinare il bene ad abitazione. ( Conf 2241/79, mass n 398592; ( Conf 2993/77, mass n 386552; ( Conf 757/70, mass n 346037).*