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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 787/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 787 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 tra:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. La Capria Parte_1 C.F._1
Luigi;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa gli avv.ti Controparte_1 C.F._2
NA NA e SO CH;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 125/2021, emesso dal Tribunale di
Palmi, in data 03/03/2021.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 125/2021, emesso dal Tribunale di Palmi, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 25.000,00 (oltre interessi, spese e competenze), a favore di in forza di una scrittura privata sottoscritta tra le parti in data del 30.06.2014, Controparte_1
che prevedeva il versamento di tale importo quale terza e ultima rata del prezzo pattuito per la cessione delle quote sociali di della società “Il Buongusto” S.a.s. di NO Controparte_1
RI OS & C.
A fondamento dell'opposizione, , pur non contestando né disconoscendo la Parte_1
scrittura privata del 30.06.2014, – nella quale le parti, dopo aver determinato il valore economico dell'intera attività, avevano quantificato in € 70.000,00 il valore della quota del 50% spettante alla socia accomandante da corrispondersi in tre rate – deduceva l'invalidità Controparte_1 dell'accordo medesimo. In particolare, l'opponente sosteneva di non poter essere ritenuta debitrice nei confronti di dell'importo di € 25.000,00, corrispondente all'ultima delle tre Controparte_1
rate annue previste nella suddetta scrittura, in quanto tra le stesse parti, sempre in data 30.06.2014, era stato stipulato un atto pubblico a rogito del Notaio , per un importo di € 10.000,00. Persona_1 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, infine, la condanna di Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite instaurata.
L'opposta, in particolare, evidenziava che, per le medesime questioni e con riferimento alle prime due rate previste dall'accordo del 30.06.2014, era già stato emesso un altro decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Palmi, avverso il quale era stata proposta opposizione da parte dell'odierna opponente. Tale opposizione era stata respinta con sentenza n. 7/2020 emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto, attribuendo prevalenza al contenuto della scrittura privata. Aggiungeva, inoltre, che, avverso tale sentenza, aveva proposto Parte_1 appello, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria (n. 95/2020 R.G. App.), e che la relativa richiesta di inibitoria era già stata rigettata dalla stessa Corte.
Alla prima udienza del 03.12.2021, la parte opponente chiedeva che la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di appello (n. 95/2020 R.G. App.) pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Con ordinanza del 06.12.2021, il giudice sospendeva il giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio pendente dinnanzi la Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. del 04.04.2025, chiedeva all'adito Tribunale Controparte_1 la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, evidenziando che il giudizio di appello era stato definito in data 16.01.2025 con sentenza n. 50/2025 passata in giudicato e insistendo nel rigetto dell'opposizione
Con la memoria difensiva del 07.05.2025, si costituiva e insisteva, invece, Parte_1 nell'accoglimento dell'opposizione.
All'udienza del 13 giugno 2025, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione, assegnando alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per note sostitutive dell'udienza sino al 10.10.2025.
2. L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, va rigettata per quanto di Parte_1
seguito esposto. Come già rilevato nelle premesse in fatto, la somma ingiunta con il decreto opposto si riferisce al pagamento dell'ultima delle tre rate previste in forza di una scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 30.06.2014, avente ad oggetto la cessione, dietro corrispettivo, da parte di Controparte_1
a del 50% delle quote sociali della società “Il Buongusto” S.a.s. di NO RI Parte_1
OS & C.
In tale accordo le parti avevano concordato il valore complessivo della partecipazione ceduta in € 70.000,00, da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo, ossia tre rate da € 25.000,00 ciascuna, a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote sociali.
Secondo parte opposta, tuttavia, la scrittura privata de qua, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, non avrebbe alcun valore perché superata dall'atto notarile sottoscritto dalle parti contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto pubblico e contenente un diverso accordo tra le parti stesse.
Orbene, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
In casi, come quello di specie, in cui venga proposta un'azione di adempimento, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è, quindi, tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto (ed eventualmente della scadenza del termine per l'adempimento), ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU
13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Sul punto, deve evidenziarsi che la questione relativa all'efficacia e prevalenza della scrittura privata del 30.06.2014 è stata oggetto di un accertamento giudiziale tra le medesime parti, ormai divenuto definitivo, con cui è stata affermata l'efficacia prevalente della suddetta scrittura privata rispetto al successivo atto pubblico, riconoscendone pieno valore vincolante tra le parti. Più nel dettaglio, la Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 50/2025 ha ritenuto che la scrittura privata costituisse espressione della reale volontà negoziale delle parti, prevalente rispetto a quanto dichiarato nell'atto pubblico, considerato simulatorio e, dunque, privo di efficacia novativa (v. pag. 4 e 5 della sentenza nr. 50/2025 della Corte d'Appello di Reggio Calabria: “la pattuizione non è superata dall'atto pubblico, poiché nell'atto pubblico non viene in alcun modo menzionato l'accordo coevo sul prezzo e sulla responsabilità della socia uscente, come invece doveva accadere se l'atto pubblico fosse stato il frutto di una nuova determinazione delle parti, a superamento dell'accordo raggiunto nel medesimo giorno ma in momento precedente all'accordo dinanzi al notaio”; “appare, pertanto, del tutto verosimile che l'accordo economico tra le socie, riportato nell'atto pubblico di cessione di quota e scioglimento della società, fosse simulato e che il reale accordo era quello contenuto nella scrittura privata stipulata in pari data tra le parti”).
Tale pronuncia, in quanto definitiva e passata in giudicato, ha efficacia vincolante tra le parti
(art. 2909 c.c.) e preclude la possibilità di rimettere in discussione la prevalenza della scrittura privata rispetto all'atto notarile.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto (v. Cass. civ. n. 11754/2018).
Ne consegue che la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio – relativa all'adempimento della terza ed ultima rata della scrittura del 30.06.2014 – si fonda su un titolo negoziale valido e già riconosciuto come efficace da un precedente giudicato e l'opposizione, dunque, deve ritenersi infondata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
che, in conformità al DM 147/2022, si liquidano complessivamente nel valore Controparte_1 minimo di € 3397,00 (trattasi di controversia di valore dichiarato compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00), in considerazione della natura documentale della causa, del mancato espletamento di attività istruttoria in senso proprio e, comunque, della natura delle questioni sottese al giudizio.
3.1. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. proposta da Controparte_1
Ed infatti, secondo l'ormai costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1,
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3,
l'aver abusato dello strumento processuale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, nr. 25041/2021).
Occorre, cioè, provare che la parte abbia posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (cfr. Cass. civ. n. 15017/2016) e la mera infondatezza dell'azione non costituisce, infatti, circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c.
Sul punto, si precisa che anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., pur costituendo una fattispecie autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., richiede un accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo - cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile - da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass. civ. nr. 26545/2021; cfr. Cass. civ. nr. 3830/2021; Cass. civ. nr. 20018/2020).
In altri termini, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., l'elemento soggettivo non può essere accantonato né presunto (v. Corte Costituzionale sent. nr. 139/2019); e ciò affinché possa tenersi ben distinta la condotta dell'abuso “colposo” dalla mera soccombenza, che, di per sé, non può giustificare una condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ. nr. 26545/2021, secondo cui
“non può bastare aver torto, bensì occorre un torto inquinato dalla propria colpa, se non addirittura impregnato di un proprio dolo. Diversamente ritenendo, si giungerebbe ad una rischiosa ambiguità interscambiante soccombenza assoluta e abuso, con i riflessi costituzionali e sovranazionali”).
Orbene, nel caso di specie, non vi è la prova di una effettiva condotta processuale dolosa o gravemente colposa o anche meramente abusiva tenuta da parte di e, dunque, la richiesta Parte_1 di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 125/2021 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo nr. 125/2021 del Tribunale di Palmi;
2) e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 125/2021 del Tribunale di Palmi;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione sostenute da Parte_1
che liquida in complessivi € 3.397,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti Controparte_1 di . Parte_1
Così deciso in Palmi, il 13.10.25
Il Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 787 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 tra:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. La Capria Parte_1 C.F._1
Luigi;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa gli avv.ti Controparte_1 C.F._2
NA NA e SO CH;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 125/2021, emesso dal Tribunale di
Palmi, in data 03/03/2021.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 125/2021, emesso dal Tribunale di Palmi, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 25.000,00 (oltre interessi, spese e competenze), a favore di in forza di una scrittura privata sottoscritta tra le parti in data del 30.06.2014, Controparte_1
che prevedeva il versamento di tale importo quale terza e ultima rata del prezzo pattuito per la cessione delle quote sociali di della società “Il Buongusto” S.a.s. di NO Controparte_1
RI OS & C.
A fondamento dell'opposizione, , pur non contestando né disconoscendo la Parte_1
scrittura privata del 30.06.2014, – nella quale le parti, dopo aver determinato il valore economico dell'intera attività, avevano quantificato in € 70.000,00 il valore della quota del 50% spettante alla socia accomandante da corrispondersi in tre rate – deduceva l'invalidità Controparte_1 dell'accordo medesimo. In particolare, l'opponente sosteneva di non poter essere ritenuta debitrice nei confronti di dell'importo di € 25.000,00, corrispondente all'ultima delle tre Controparte_1
rate annue previste nella suddetta scrittura, in quanto tra le stesse parti, sempre in data 30.06.2014, era stato stipulato un atto pubblico a rogito del Notaio , per un importo di € 10.000,00. Persona_1 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, infine, la condanna di Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite instaurata.
L'opposta, in particolare, evidenziava che, per le medesime questioni e con riferimento alle prime due rate previste dall'accordo del 30.06.2014, era già stato emesso un altro decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Palmi, avverso il quale era stata proposta opposizione da parte dell'odierna opponente. Tale opposizione era stata respinta con sentenza n. 7/2020 emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto, attribuendo prevalenza al contenuto della scrittura privata. Aggiungeva, inoltre, che, avverso tale sentenza, aveva proposto Parte_1 appello, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria (n. 95/2020 R.G. App.), e che la relativa richiesta di inibitoria era già stata rigettata dalla stessa Corte.
Alla prima udienza del 03.12.2021, la parte opponente chiedeva che la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di appello (n. 95/2020 R.G. App.) pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Con ordinanza del 06.12.2021, il giudice sospendeva il giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio pendente dinnanzi la Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. del 04.04.2025, chiedeva all'adito Tribunale Controparte_1 la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, evidenziando che il giudizio di appello era stato definito in data 16.01.2025 con sentenza n. 50/2025 passata in giudicato e insistendo nel rigetto dell'opposizione
Con la memoria difensiva del 07.05.2025, si costituiva e insisteva, invece, Parte_1 nell'accoglimento dell'opposizione.
All'udienza del 13 giugno 2025, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione, assegnando alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per note sostitutive dell'udienza sino al 10.10.2025.
2. L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, va rigettata per quanto di Parte_1
seguito esposto. Come già rilevato nelle premesse in fatto, la somma ingiunta con il decreto opposto si riferisce al pagamento dell'ultima delle tre rate previste in forza di una scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 30.06.2014, avente ad oggetto la cessione, dietro corrispettivo, da parte di Controparte_1
a del 50% delle quote sociali della società “Il Buongusto” S.a.s. di NO RI Parte_1
OS & C.
In tale accordo le parti avevano concordato il valore complessivo della partecipazione ceduta in € 70.000,00, da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo, ossia tre rate da € 25.000,00 ciascuna, a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote sociali.
Secondo parte opposta, tuttavia, la scrittura privata de qua, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, non avrebbe alcun valore perché superata dall'atto notarile sottoscritto dalle parti contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto pubblico e contenente un diverso accordo tra le parti stesse.
Orbene, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
In casi, come quello di specie, in cui venga proposta un'azione di adempimento, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è, quindi, tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto (ed eventualmente della scadenza del termine per l'adempimento), ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU
13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Sul punto, deve evidenziarsi che la questione relativa all'efficacia e prevalenza della scrittura privata del 30.06.2014 è stata oggetto di un accertamento giudiziale tra le medesime parti, ormai divenuto definitivo, con cui è stata affermata l'efficacia prevalente della suddetta scrittura privata rispetto al successivo atto pubblico, riconoscendone pieno valore vincolante tra le parti. Più nel dettaglio, la Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 50/2025 ha ritenuto che la scrittura privata costituisse espressione della reale volontà negoziale delle parti, prevalente rispetto a quanto dichiarato nell'atto pubblico, considerato simulatorio e, dunque, privo di efficacia novativa (v. pag. 4 e 5 della sentenza nr. 50/2025 della Corte d'Appello di Reggio Calabria: “la pattuizione non è superata dall'atto pubblico, poiché nell'atto pubblico non viene in alcun modo menzionato l'accordo coevo sul prezzo e sulla responsabilità della socia uscente, come invece doveva accadere se l'atto pubblico fosse stato il frutto di una nuova determinazione delle parti, a superamento dell'accordo raggiunto nel medesimo giorno ma in momento precedente all'accordo dinanzi al notaio”; “appare, pertanto, del tutto verosimile che l'accordo economico tra le socie, riportato nell'atto pubblico di cessione di quota e scioglimento della società, fosse simulato e che il reale accordo era quello contenuto nella scrittura privata stipulata in pari data tra le parti”).
Tale pronuncia, in quanto definitiva e passata in giudicato, ha efficacia vincolante tra le parti
(art. 2909 c.c.) e preclude la possibilità di rimettere in discussione la prevalenza della scrittura privata rispetto all'atto notarile.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto (v. Cass. civ. n. 11754/2018).
Ne consegue che la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio – relativa all'adempimento della terza ed ultima rata della scrittura del 30.06.2014 – si fonda su un titolo negoziale valido e già riconosciuto come efficace da un precedente giudicato e l'opposizione, dunque, deve ritenersi infondata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
che, in conformità al DM 147/2022, si liquidano complessivamente nel valore Controparte_1 minimo di € 3397,00 (trattasi di controversia di valore dichiarato compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00), in considerazione della natura documentale della causa, del mancato espletamento di attività istruttoria in senso proprio e, comunque, della natura delle questioni sottese al giudizio.
3.1. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. proposta da Controparte_1
Ed infatti, secondo l'ormai costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1,
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3,
l'aver abusato dello strumento processuale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, nr. 25041/2021).
Occorre, cioè, provare che la parte abbia posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (cfr. Cass. civ. n. 15017/2016) e la mera infondatezza dell'azione non costituisce, infatti, circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c.
Sul punto, si precisa che anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., pur costituendo una fattispecie autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., richiede un accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo - cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile - da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass. civ. nr. 26545/2021; cfr. Cass. civ. nr. 3830/2021; Cass. civ. nr. 20018/2020).
In altri termini, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., l'elemento soggettivo non può essere accantonato né presunto (v. Corte Costituzionale sent. nr. 139/2019); e ciò affinché possa tenersi ben distinta la condotta dell'abuso “colposo” dalla mera soccombenza, che, di per sé, non può giustificare una condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ. nr. 26545/2021, secondo cui
“non può bastare aver torto, bensì occorre un torto inquinato dalla propria colpa, se non addirittura impregnato di un proprio dolo. Diversamente ritenendo, si giungerebbe ad una rischiosa ambiguità interscambiante soccombenza assoluta e abuso, con i riflessi costituzionali e sovranazionali”).
Orbene, nel caso di specie, non vi è la prova di una effettiva condotta processuale dolosa o gravemente colposa o anche meramente abusiva tenuta da parte di e, dunque, la richiesta Parte_1 di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 125/2021 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo nr. 125/2021 del Tribunale di Palmi;
2) e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 125/2021 del Tribunale di Palmi;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione sostenute da Parte_1
che liquida in complessivi € 3.397,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti Controparte_1 di . Parte_1
Così deciso in Palmi, il 13.10.25
Il Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio