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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1858/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/07/2024 da , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. CONFORTI MARIA presso cui è elettivamente domiciliato e Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Sanfelice presso cui è
[...] elettivamente domiciliata, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, (07.12.2001); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10.12.2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 03.12.2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
2
ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Confermare l'assegnazione al IG. della casa coniugale sita in Portico di Caserta (CE) alla via Roma Parte_1
Vico II n. 4, dove la figlia maggiorenne, avrà la residenza privilegiata;
Per_1
2) Confermare l'assegnazione dei mobili, oggettistica e suppellettili, di proprietà della IG.ra , presenti Parte_2 nella casa coniugale, alla figlia Per_1
3) Confermare che la IG.ra ritirerà dalla casa coniugale, entro la data di pubblicazione della sentenza Parte_2 di omologa delle condizioni di separazione e previo preavviso al IG. oltre tutti gli effetti personali (abiti, Parte_1 scarpe, accessori), i seguenti oggetti: pigna Venus;
tazzine da caffè della nonna;
Bimby; cuscino e centrotavola seta di San
Leucio; libri, n. 2 cornici con Laurea e pergamena dei cugini;
documenti; corredo non utilizzato;
4) Confermare che il IG. provvederà per intero al mantenimento economico della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne e non autosufficiente, con il pagamento di tutte le spese ordinarie necessarie per la figlia che rimarranno a suo esclusivo carico;
5) Confermare che le spese universitarie della figlia saranno interamente a carico del IG. Per_1 Parte_1
6) Confermare che le spese straordinarie della figlia ad esclusione di quelle indicate al punto 5), preventivamente Per_1 concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7) Confermare che la IG.ra espressamente rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore;
Parte_2
8) Confermare che ciascun coniuge avrà l'uso esclusivo dell'autovettura di cui è intestatario e si impegna a pagare tutte le spese ad essa inerenti;
9) Confermare che il IG. si impegna a pagare tutte le spese inerenti l'autovettura Fiat 500 targa Parte_1
EK182FP, a lui intestata ed usata esclusivamente dalla figlia Per_1
10) Confermare che a tacitazione definitiva di ogni reciproca pretesa su titoli e conto corrente cointestato dai coniugi, aperti dopo il matrimonio, presso la Banca Crédit Agricole e a compensazione di ogni altra diversa reciproca pretesa, richiamando espressamente il punto 11) delle condizioni di separazioni, il IG. si impegna e si obbliga a Parte_1 versare in favore della moglie, a mezzo bonifico bancario, sulle seguenti coordinate iban: IT62 X089 8774 8400 0000
0103 981 la residua somma di € 50.000,00 (cinquantamila), alla CP_1 Parte_3 data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
11) Confermare che i coniugi dichiarano che solo ad avvenuta esecuzione di tutte le pattuizioni di cui al presente ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente e riterranno definiti tutti i loro rapporti economici e patrimoniali;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
3
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASAGIOVE l'11/07/1998 da
, nato l'[...] in [...], e , nata il Parte_1 Parte_2
12.03.1971 a CAPUA (CE), alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 16/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1858/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/07/2024 da , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. CONFORTI MARIA presso cui è elettivamente domiciliato e Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Sanfelice presso cui è
[...] elettivamente domiciliata, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, (07.12.2001); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10.12.2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 03.12.2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
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ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Confermare l'assegnazione al IG. della casa coniugale sita in Portico di Caserta (CE) alla via Roma Parte_1
Vico II n. 4, dove la figlia maggiorenne, avrà la residenza privilegiata;
Per_1
2) Confermare l'assegnazione dei mobili, oggettistica e suppellettili, di proprietà della IG.ra , presenti Parte_2 nella casa coniugale, alla figlia Per_1
3) Confermare che la IG.ra ritirerà dalla casa coniugale, entro la data di pubblicazione della sentenza Parte_2 di omologa delle condizioni di separazione e previo preavviso al IG. oltre tutti gli effetti personali (abiti, Parte_1 scarpe, accessori), i seguenti oggetti: pigna Venus;
tazzine da caffè della nonna;
Bimby; cuscino e centrotavola seta di San
Leucio; libri, n. 2 cornici con Laurea e pergamena dei cugini;
documenti; corredo non utilizzato;
4) Confermare che il IG. provvederà per intero al mantenimento economico della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne e non autosufficiente, con il pagamento di tutte le spese ordinarie necessarie per la figlia che rimarranno a suo esclusivo carico;
5) Confermare che le spese universitarie della figlia saranno interamente a carico del IG. Per_1 Parte_1
6) Confermare che le spese straordinarie della figlia ad esclusione di quelle indicate al punto 5), preventivamente Per_1 concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7) Confermare che la IG.ra espressamente rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore;
Parte_2
8) Confermare che ciascun coniuge avrà l'uso esclusivo dell'autovettura di cui è intestatario e si impegna a pagare tutte le spese ad essa inerenti;
9) Confermare che il IG. si impegna a pagare tutte le spese inerenti l'autovettura Fiat 500 targa Parte_1
EK182FP, a lui intestata ed usata esclusivamente dalla figlia Per_1
10) Confermare che a tacitazione definitiva di ogni reciproca pretesa su titoli e conto corrente cointestato dai coniugi, aperti dopo il matrimonio, presso la Banca Crédit Agricole e a compensazione di ogni altra diversa reciproca pretesa, richiamando espressamente il punto 11) delle condizioni di separazioni, il IG. si impegna e si obbliga a Parte_1 versare in favore della moglie, a mezzo bonifico bancario, sulle seguenti coordinate iban: IT62 X089 8774 8400 0000
0103 981 la residua somma di € 50.000,00 (cinquantamila), alla CP_1 Parte_3 data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
11) Confermare che i coniugi dichiarano che solo ad avvenuta esecuzione di tutte le pattuizioni di cui al presente ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente e riterranno definiti tutti i loro rapporti economici e patrimoniali;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
3
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASAGIOVE l'11/07/1998 da
, nato l'[...] in [...], e , nata il Parte_1 Parte_2
12.03.1971 a CAPUA (CE), alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 16/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese