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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del
27.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia in materia contributiva promossa con domanda depositata in data
4.11.2022 da
, rappresentato e difeso, per mandato alle liti versato in calce al ricorso, Parte_1
dagli Avv.ti Amato Tomao e Luigi De Rasis e presso i difensori elettivamente domiciliato in Roma,
Via Vacuna n.90
- ricorrente -
contro
, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa, come da procura alle liti su foglio a parte congiunto alla memorai CP_2
di costituzione, dall'Avv. Renato Giuseppe Fiorentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22
- resistente -
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3
Maria A. Tuminelli, per procura alle liti del 21.01.2023 a rogito notaio di Roma e con la stessa Per_1
elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Gramsci n.4 presso l'ufficio legale dell' CP_4
- resistente -
Oggetto: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.11.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 l' e l' , innanzi al Tribunale di Frosinone, promuovendo CP_3 Controparte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 047
76202200001470000, notifica in data 20.07.2022, con la quale l' in qualità di Agente della CP_5
riscossione, aveva comunicato al ricorrente di voler procedere ad iscrivere ipoteca per la complessiva somma di €.58.227,85. In particolare, l'attore ha proposto ricorso avverso la predetta comunicazione preventiva, relativamente ai seguenti n.14 avvisi di addebito, notificati dall' CP_3
e di competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per un totale in questa sede di
€.22.200,26: nn. 347 20180002440442000, 347 20180003663388000, 347 20190000101370000,
347 20190000319924000, 347 20190000537258000, 347 20190001559349000, 347
20190002261806000, 347 20190002405447000, 347 20190002497538000, 347
20190003065040000, 347 20190003504867000, 347 20210001119884000, 347
20210001734904000 e 347 20210001735005000.
L'attore ha dedotto l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: 1) per la mancata notifica degli avvisi di addebito quali atti alla stessa presupposti;
2) per la violazione e falsa applicazione dell'art.50 del D.P.R. n. 602/1973 conseguente all'omessa notifica della necessaria intimazione di pagamento;
3) per la mancata individuazione dei beni da sottoporre a garanzia.
Su queste premesse, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “- in via principale e nel merito, dichiarare l'illegittimità e/o nullità (assoluta ed insanabile) e quindi
l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, nonché degli avvisi di addebito ad essa presupposti, per assoluta mancanza e/o per mancata notifica degli stessi. - in via subordinata, dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante l'omesso invio dell'avviso di intimazione prodromico così come esposto in narrativa;
- sempre in via di ulteriore subordine, dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante la mancata individuazione dei beni da sottoporre a garanzia. Con richiesta di previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo che: 1) il potere di Controparte_1
sospendere l'esecuzione compete esclusivamente al Giudice dell'esecuzione e può esser esercitato esclusivamente ad espropriazione già iniziata (art. 60 del D.P.R 602/73), se sussistono gravi motivi ed il fondato pericolo di danno grave ed irreparabili, presupposti nella specie mancanti;
2) comunque, la comunicazione preventiva è un atto privo di efficacia esecutiva;
3) sussisteva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze sollevate dal ricorrente relativamente agli avvisi di addebito impugnati, riguardanti la fase relativa alla formazione del ruolo e comunque antecedente il procedimento di riscossione;
4) a prescindere dalla prova della regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' alcuni degli avvisi erano stati notificati anche CP_3
dall' attraverso l'intimazione di pagamento n. 047 2020 90018637 10/000, contente gli avvisi CP_5
di addebito n.347 20180002440442000, 347 20180003663388000, 347 20190000101370000, 3472
0190000319924000, 347 20190000537258000, 347 20190001559349000, notificato via PEC all'indirizzo a " in data 14.2.2020. Il ricorrente aveva quindi avuto Email_1
conoscenza di questo suo debito e non aveva mai proposto opposizione, eccependo la mancata notifica degli avvisi di addebito, per cui per tali avvisi l'opposizione doveva essere rigettata;
5) contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'atto impugnato non era una iscrizione ipotecaria, ma una “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” ed è solo l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che comporta la nullità della successiva iscrizione ipotecaria;
6) la mancata indicazione dell'immobile nel preavviso di ipoteca non era causa di nullità di tale preavviso, perché la legge non prevede alcun obbligo in tal senso.
Su queste premesse, l'Agenzia convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di:
“in via preliminare di rito :
1. Rigettare la richiesta di sospensione;
Nel merito:
2. Rigettare il ricorso per
l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito attraverso l'intimazione n. 047 2020 90018637 10/000; 3. In caso di corretta notifica di tutti gli avvisi di addebito rigettare la domanda e condannare il ricorrente ex art 96 cpc al risarcimento dei danni per lite temeraria;
4. In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva nel caso l'Ente Creditore non provi la regolare notifica degli avvisi di addebito avendo l' Controparte_1 svolto correttamente il suo ruolo di agente di riscossione;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si è costituito anche l' chiedendo, in via principale, di respingere il ricorso in quanto CP_3
infondato e comunque diretto a contestare titoli regolarmente notificati e per quali risulta formato il giudicato e, per l'effetto, dichiarare parte ricorrente tenuta a versare il credito sorto a favore dell' In via subordinata, l'Istituto ha chiesto di condannare parte opponente al pagamento CP_3
della minor somma accertata in corso di causa.
La causa all'esito dell'udienza del 27.2.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si oppone alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n.
047 76202200001470000, notifica in data 20.07.2022, con la quale l' in qualità di Agente della CP_5
riscossione, ha comunicato al ricorrente di voler procedere ad iscrivere ipoteca per la complessiva somma di €.58.227,85. In particolare, l'attore ha proposto ricorso avverso la predetta comunicazione preventiva, relativamente ai seguenti n.14 avvisi di addebito, notificati dall' CP_3
e di competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per un totale in questa sede di
€.22.200,26: nn. 347 20180002440442000, 347 20180003663388000, 347 20190000101370000,
347 20190000319924000, 347 20190000537258000, 347 20190001559349000, 347
20190002261806000, 347 20190002405447000, 347 20190002497538000, 347
20190003065040000, 347 20190003504867000, 347 20210001119884000, 347
20210001734904000 e 347 20210001735005000.
La domanda deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e negli atti prodromici non sussiste.
Orbene, va evidenziato che gli avvisi di addebito risultano essere stati tutti notificati all'attore, che nulla osservato in ordine alla prova della notifica offerta dall'Istituto (cfr. produzione . CP_3
E' poi pacifico tra le parti che avverso i predetti avvisi non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999.
Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio.
Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della AS è costante nel ritenere che, ancorché l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass., 6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n.
524);
- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore.
Così ha statuito la AS (sentenza n.2835 del 5.2.2009): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del
14.4.2010).
In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile.
Infatti, anche se l'opposizione alla cartella di pagamento non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del
Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione – a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo).
La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di “cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
In questo senso è la giurisprudenza della AS, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l´opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l´accertamento della fondatezza della pretesa dell´ente
... diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell´ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n.4506/2007). In tale ottica, la AS ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass.
n.17978/2008).
D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è
"sostanziale" o non è.
In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l´incontrovertibilità del credito contributivo nell´an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l´iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un´azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
Quanto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, è necessario distinguere l'eventuale prescrizione già maturata al momento della notifica della cartella esattoriale e quella eventualmente maturata successivamente.
Sotto il primo profilo, come detto, siffatta eccezione (che avrebbe avuto quale unico legittimato passivo l'ente impositore) è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale costituito dalle cartelle esattoriali, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art.24 Dlgs 46/99. E' infatti assunta costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007 nonché giurisprudenza di seguito citata).
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale -di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto- non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Quand'anche si ritenga che la peculiare connotazione della prescrizione del debito contributivo (rilevabile d'ufficio e irrinunciabile) comporti l'inesistenza originaria della posizione debitoria laddove la prescrizione sia già maturata alla data di notifica della cartella esattoriale, tale ragione di contestazione del credito (come qualsiasi altra causa di estinzione o di inesistenza originaria) avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione ex art. 24 Dlgs. 46/99, costituente rimedio esclusivo dettato dalla legge per opporre la pretesa creditoria oggetto della cartella esattoriale notificata (cfr. di nuovo Cass. 4506/2007).
L'attore ha dedotto l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oltre che per la mancata notifica degli avvisi di addebito quali atti alla stessa presupposti – assunto che
è risultato del tutto infondato – anche per la asserita violazione dell'art.50 del D.P.R. n. 602/1973, conseguente all'omessa notifica della necessaria intimazione di pagamento, e per la mancata individuazione dei beni da sottoporre a garanzia.
Orbene, con riferimento al primo profilo, va evidenziato che l'atto impugnato non è una iscrizione ipotecaria, ma una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ovvero un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'Agente della Riscossione, entro il termine perentorio di 30 giorni. In mancanza del pagamento l' provvede, ai sensi dell'art.77, CP_1
comma 2 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29/9/1973, ad iscrivere successiva ipoteca. È l'ipoteca che, a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire con l'Ente della riscossione, mentre la comunicazione preventiva deve essere soltanto preceduta dalla notifica da parte degli Enti Creditori degli avvisi di pagamento al debitore, notifica nella specie regolarmente avvenuta.
Dunque, l' ha correttamente inviato la comunicazione preventiva di Controparte_1
iscrizione ipotecaria invitando il debitore a pagare il suo debito entro un termine, permettendogli o di pagare o di chiedere un rateizzo o di difendersi nelle sedi opportune. È l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che comporta la nullità della successiva iscrizione ipotecaria.
Va poi evidenziato che, diversamente da quanto dedotto dall'opponente, la mancata indicazione dell'immobile nel preavviso di ipoteca non è causa di nullità di tale preavviso, perché la legge non prevede alcun obbligo in tal senso. L'ente di riscossione non è quindi obbligato a indicare nella comunicazione preventiva il bene da sottoporre a ipoteca.
In definitiva, per gli esposti motivi, l'opposizione va rigettata.
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna l'opponente a rifondere ai convenuti e Parte_1 CP_3 [...]
le spese di lite, liquidate per ciascuno di essi in €.2.697,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
Frosinone, 28.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi