Parere definitivo 29 luglio 2025
Ordinanza collegiale 16 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02770/2026REG.PROV.COLL.
N. 00178/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2024, proposto da
Italian Building And Petroleum s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vitaliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3679/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vitaliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. ER LE IE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza dell’11 novembre 2020, la società Italian Building s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per un intervento di “ Ristrutturazione e potenziamento di una stazione di servizio carburanti ad uso pubblico ”, diretto a realizzare nella stessa area un impianto generico con attività non oil , nonché tre edifici destinati ad area ristoro, rivendita tabacchi e locale di gestione.
Tale istanza è stata esitata dal civico ente con esito negativo, stante il contrasto con la previsione di cui all’art. 9 NTA del Piano Comunale “Rete di distribuzione Carburanti”.
Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania, deducendo la violazione di plurime disposizioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di San Vitaliano ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 3679/23 il TAR Campania ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 9 del Piano Comunale “Rete di distribuzione Carburanti”; eccesso di potere; 2) error in iudicando ; violazione dell’art. 112 c.p.c; violazione degli artt. 13, 22 e 24 d. lgs. n. 285/1992; 3) error in iudicando ; violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di San Vitaliano ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’11.3.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante lamenta l’errore asseritamente compiuto dal giudice di prime cure “ nel ritenere, senza aver condotto un’idonea attività istruttoria in merito, che nessuna delle due vie indicate può essere configurata come strada mentre la disciplina di riferimento richiede che i due accessi siano appunto qualificabili in tal senso ” (atto di appello, p. 3).
Ad avviso dell’appellante: “ gli accessi individuati dalla società ricorrente per l’esecuzione del progetto di cui è causa (id est via Taverna dell’Olmo, Via Nazionale delle Puglie e Via Contrada Penne) sono assolutamente idonei a configurare strade di accesso all’impianto de quo, secondo le caratteristiche individuate dal Codice della strada ” (atto di appello, pp. 3-4).
In secondo luogo, vi sarebbe omissione di pronuncia, da parte del giudice di prime cure, in ordine al lamentato vizio di motivazione dell’atto impugnato.
Le censure sono infondate.
4. Ai sensi dell’art. 9 NTA del Piano Comunale Rete di distribuzione Carburanti: “ Nel caso in cui il lotto dell’ erigendo impianto ricada parte all’interno e parte all’ esterno della perimetrazione del centro abitato e che l’impianto abbia accesso da più strade ricadenti in parti differenti del territorio, ai fini del calcolo della cubatura massima assentibile, concorreranno le superfici ricadenti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, ma con il limite massimo della superficie del lotto maggiore tra quelle previste per le due zone e con l’applicazione dell’indice fondiario previsto per ognuna di esse per la rispettiva area di lotto ”.
5. Tanto premesso, è emerso dalla disposta verificazione che: “ il primo tratto stradale, di via Contrada Penne, con accesso diretto dalla via Nazionale delle Puglie (circa mt.300) presenta caratteristiche di strada ad uso pubblico: risulta asfaltata, è presente l’illuminazione pubblica e sottoservizi, può essere utilizzata da una collettività indeterminata di persone garantendo di fatto il transito generalizzato ”.
Nondimeno, nel “ secondo tratto, che inizia dal fabbricato individuato nella mappa catastale con la p.lla 601 in direzione dell’impianto di distribuzione carburanti oggetto di causa:
- non ha funzionalità pubblica: l'utilizzo della strada risponde a un interesse privato o di poche persone, serve per lo più i proprietari dei fondi che attraversa;
- non ha funzione di collegamento: non è parte integrante della rete viaria comunale, non collegando altre strade pubbliche e/o ad uso pubblico; - caratteristiche strutturali: la strada non ha le caratteristiche strutturali idonee all’accesso all’impianto di carburanti – fondo stradale di tipo misto, non è presente segnaletica stradale, pubblica illuminazione, opere di regimentazione delle acque, marciapiedi ” (rel. cit, p. 5).
Analogamente, per quel che attiene all’ulteriore strada interessata (Via Traversa dell’Olmo), è emersa dalla verificazione che: “ La detta via Traversa dell’Olmo è una strada privata senza sbocco, con fondo irregolare di tipo misto, priva di illuminazione, sottoservizi, segnaletica stradale, non sono presenti opere di regimentazione delle acque né marciapiedi, ha le caratteristiche di una strada interpoderale e/o vicinale che consente l’accesso ai proprietari dei fondi che attraversa ” (rel. cit, p. 6).
6. Per tali ragioni, non risulta integrata la condizione prevista dal citato art. 9 NTA del Piano Comunale Rete di distribuzione Carburanti, la qual cosa giustifica senz’altro l’impugnato atto di diniego.
7. In particolare, va escluso il lamentato deficit motivazionale dell’atto impugnato, atteso che l’Amministrazione ha correttamente motivato in relazione alle risultanze dell’istruttoria, da cui è emersa la mancata “classificazione” e classificabilità delle strade Via Contrade Penne e di Via Taverna dell’Olmo, nonché l’inidoneità dei relativi accessi ai fondi ad essere considerati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 9 delle NTA del Vigente Piano Comunale “Rete di distribuzione Carburanti”, in quanto non conformi ai requisiti previsti dal codice della strada (art. 24 ss.).
8. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
9. Va altresì rigettato l’ulteriore motivo di gravame, con il quale si deduce la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90. Sul punto, è sufficiente osservare che l’Amministrazione ha emesso rituale preavviso di diniego, cui hanno fatto riscontro le deduzioni di parte appellante e l’emissione dell’atto finale di diniego. Orbene, reputa il Collegio che l’avere l’Amministrazione negato il rilascio del chiesto titolo in ragione del contrasto con il citato art. 9 NTA costituisce motivazione che supera e assorbe quanto argomentato dall’appellante in sede di controdeduzioni, essendo emersa la non classificabilità dei due tratti viari in questione come strade pubbliche, sulla base di considerazioni risultate corrette alla luce della disposta verificazione.
10. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Le spese del giudizio – ivi incluse quelle del giudizio di verificazione – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Pone gli oneri della verificazione definitivamente a carico dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
DA RT, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
ER LE IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LE IE | DA RT |
IL SEGRETARIO