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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 856/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 856/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti VINCENZO CUSUMANO e MASSIMILIANO DE BENETTI
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
) e, per essa, quale mandataria, P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MARIA CHIARA MARCHIORI
[...]
CONVENUTA OPPOSTA
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e per essa, quale Parte_2 mandataria, (nel Controparte_2 prosieguo, “ ”), ha agito in via monitoria nei CP_2 confronti di domandando il pagamento Parte_1 della somma di euro 387.674,62, quale residuo importo debitore - alla data di estinzione per passaggio a sofferenza dell'8 giugno 2022 - del conto n.
801/30037619-0 (in origine conto corrente n. 317751) acceso dal in data 20 febbraio 2009 e Parte_1 assistito da due aperture di credito per euro
225.000,00 ed euro 226.000,00 rispettivamente concesse in data 18 maggio 2016 e 9 settembre 2016.
Notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2675/2022, ha proposto Parte_1 opposizione affermando:
- di non aver mai ricevuto la comunicazione di revoca degli affidamenti asseritamente inviata da in CP_2 data 25 maggio 2022;
- che la banca aveva illegittimamente applicato al rapporto di conto corrente interessi anatocistici non approvati per iscritto, commissioni servizio affidamento (c.s.a.) e commissioni di istruttoria veloce (c.i.v.) non dovuti e pertanto nulli;
- che la banca aveva altresì esercitato illegittimamente lo ius variandi, in quanto aveva operato reiterate modificazioni negative delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente, senza comunicarle preventivamente al cliente;
- di aver dunque incaricato un consulente di parte di redigere una perizia contabile, all'esito della quale era emerso un controcredito in favore del correntista pari ad euro 59.690,71, derivante dal ricalcolo del saldo del conto corrente a seguito dell'eliminazione delle condizioni economiche illegittimamente applicate dalla banca;
- di aver inoltre acquistato n. 6170 azioni proprie di
2 (n. 1200 azioni in data 31 maggio 2010 e P_
n. 4970 azioni in data 28 dicembre 2012) del controvalore complessivo pari ad euro 251.427,50, senza tuttavia aver ricevuto dalla banca un'adeguata informativa e senza aver compilato il questionario
MIFID;
- che le azioni di avevano P_ progressivamente perso tutto il loro valore, sino a determinare la sottoposizione dell'istituto di credito alla liquidazione coatta amministrativa con decreto del 25 giugno 2017;
- di non avere inoltre mai sottoscritto il contratto quadro relativo ai titoli acquistati, non avendo ricevuto da parte della banca nemmeno gli ordini di acquisto;
- che, in conseguenza di ciò, il contratto quadro e gli ordini di acquisto delle azioni erano nulli, difettando la forma scritta ad substantiam prescritta dall'art. 23 TUF per i contratti relativi a servizi di investimento;
- che in ogni caso l'acquisto di azioni era annullabile per vizio del consenso ex art. 1427 c.c., poiché la banca aveva alterato fraudolentemente i prezzi delle azioni, come peraltro già segnalato dalla la CP_3 quale nel 2016 aveva censurato la condotta di P_
in ordine all'incompletezza e alla non
[...] correttezza delle informazioni relative alla determinazione del prezzo delle azioni;
- che la banca aveva violato i seguenti obblighi informativi e di condotta su di essa gravanti: i) obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza in ordine all'adeguatezza dei prodotti finanziari proposti all'investitore e in relazione ai potenziali conflitti di interessi di cui all'art. 21 TUF, 39-42 reg. Consob 16190/2007 e reg. Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007; ii) obblighi informativi di cui alla comunicazione n. 9019104/2009 in merito CP_3 all'illiquidità dei titoli acquistati;
iii) obbligo di acquisizione del preventivo consenso dell'investitore per ordini di acquisto al di fuori dei mercati regolamentati di cui all'art. 46 reg.
16190/2007 e art. 21 Direttiva 2004/38/CE; iv) CP_3 obbligo di informazione del pubblico in merito ad
3 avvenimenti rilevanti per la determinazione delle scelte degli investitori di cui all'art. 114 TUF e art. 109 Reg. Emittenti;
- che, in ragione di tale grave inadempimento, il contratto di acquisto delle azioni P_ doveva intendersi risolto, con conseguente diritto dell'opponente al risarcimento del danno. Per tali ragioni l'opponente ha domandato, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la convenuta opposta, la quale, in relazione al rapporto di conto corrente, ha spiegato le seguenti difese:
- ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto dell'opponente alla restituzione delle competenze indebitamente applicate al conto corrente anteriormente al 27 gennaio 2013, ossia oltre il termine decennale calcolato a ritroso dalla data di notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- ha in ogni caso affermato la legittimità delle condizioni economiche applicate al conto corrente, affermando in particolare la validità delle clausole contrattuali relative alla pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla misura delle commissioni;
- ha altresì affermato la corretta applicazione dello ius variandi, come da clausola prevista nel contratto di conto corrente, evidenziando la genericità delle contestazioni dell'opponente sul punto.
Quanto invece al contratto di acquisto delle azioni,
ha eccepito: P_
- l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis
TUB, dell'eccezione riconvenzionale proposta dall'opponente in merito al controcredito da questi vantato in ragione della dedotta nullità dell'acquisto delle azioni, da accertarsi invece in sede concorsuale;
- la nullità dell'atto di opposizione ex art. 164
c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto di tale eccezione riconvenzionale;
- l'incompetenza funzionale del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Venezia – Sezione
4 Specializzata in materia d'impresa, in relazione alle pretese dell'opponente aventi ad oggetto i titoli azionari acquistati;
- la prescrizione del diritto dell'opponente alla restituzione dell'indebito derivante dall'eventuale declaratoria di nullità del contratto di acquisto azionario;
- la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1427 c.c.;
- l'inammissibilità della domanda di risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni, in quanto la dedotta violazione degli obblighi informativi da parte della banca riguardava al più la fase delle trattative precontrattuali, come tale suscettibile solo di eventuale risarcimento del danno;
- in ogni caso, la mancanza di prova del danno lamentato dall'opponente in relazione all'acquisto delle azioni P_
Per tali motivi, la convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 25 maggio 2023, il Giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 59.690,71, assegnando alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Visto l'esito negativo della mediazione e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 19 gennaio 2024 il Giudice ha invitato parte convenuta al deposito dell'originale cartaceo del doc. 17 relativo al contratto quadro di acquisto delle azioni già depositato in copia con la P_ seconda memoria istruttoria, disponendo altresì l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: «Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, ricalcoli il C.T.U. l'esatto ammontare del rapporto dare/avere relativo ai rapporti bancari oggetto di causa, attenendosi ai seguenti criteri: 1) predisponga un prospetto per ciascun rapporto, nel quale dia atto dell'acquisizione o meno dei seguenti documenti: contratto di apertura conto, estratti conto
5 dall'epoca di apertura a quella di chiusura (con indicazione di quelli eventualmente mancanti), contratti di apertura di credito, comunicazione della chiusura del conto;
2) effettui il ricalcolo partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in atti, portato a zero se non si tratta del primo estratto conto successivo all'apertura del conto e se a debito per il cliente;
in caso di mancanza di estratti conto per periodi intermedi, utilizzi la soluzione di raccordo meno favorevole per la parte che agisce (nel caso di specie la banca);
3) elimini la capitalizzazione degli interessi a far data dall'1.1.2014;
4) elimini gli addebiti per CIV e CDF sino al 18.5.2016;
5) elimini ogni variazione peggiorativa di tassi di interesse e condizioni indicata nella “Tavola B” allegata alla perizia di parte opponente (doc. 4) posta in essere in modo unilaterale dalla banca in forza dell'esercizio dello ius variandi, nel caso in cui non siano state rispettate le condizioni di cui all'art.
118 TUB (comunicazione delle variazioni al cliente e indicazione del giustificato motivo);
6) verifichi, per il periodo anteriore al 27.1.2013, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
a tal fine, individui l'affidamento concesso tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali i dati risultati della Centrale Rischi, l'applicazione di tassi di interesse differenziati 'entro-fuori fido', l'applicazione della
c.m.s.). In relazione a tale verifica formuli due ipotesi ricostruttive, la prima utilizzando il saldo banca e la seconda utilizzando il saldo rettificato.
Provveda, quindi, al ricalcolo del saldo in ragione delle rimesse solutorie riscontrate», con nomina del dott. . Persona_1
Depositato l'elaborato tecnico e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
6 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*
1. Sul rapporto di conto corrente e sui contratti di affidamento ad esso relativi. Esiti della c.t.u. 1.1. Va innanzitutto osservato che risulta in via documentale la stipulazione, in data 20 febbraio 2009, del contratto di conto corrente n. 801/30037619-0 (in origine n. 317751) tra e Parte_1 P_
(ora in l.c.a.) (cfr. contratto depositato sub
[...] doc. 3 del fascicolo monitorio).
Risulta altresì documentale la stipulazione, tra le medesime parti, di due contratti di affidamento del 18 maggio 2016 e del 9 settembre 2016 entrambi relativi al predetto conto corrente (docc. 4 e 5 fascicolo monitorio).
1.2. Ciò posto, in relazione al rapporto di conto corrente affidato, l'attore ha lamentato l'applicazione, da parte della banca, di condizioni economiche illegittime ed in particolare: i) l'illegittimità del regime di capitalizzazione degli interessi applicato dalla banca in difetto dell'approvazione scritta da parte del correntista della relativa clausola contrattuale nonché
l'illegittimità della capitalizzazione applicata successivamente al 1° gennaio 2014,; ii) l'illegittimo addebito di commissioni di disposizione fondi (nel prosieguo “c.d.f.”) e c.i.v., in assenza di approvazione scritta della relativa clausola contrattuale da parte del correntista;
iii) l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca, la quale non avrebbe comunicato al correntista le modificazioni peggiorative delle condizioni contrattuali da questa operate nel corso del rapporto.
1.3. Incominciando dall'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi lamentata dall'attore, va preliminarmente evidenziato che:
- per il periodo precedente l'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la pratica dell'anatocismo posta in essere dagli istituti di credito deve ritenersi illegittima, in quanto non basata su di un uso normativo bensì su di un mero uso
7 negoziale, e quindi contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c. (cfr., sul punto, Cass. civ. n.
2374/1999, che ha affermato la natura negoziale e non normativa dell'uso posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, non essendo ravvisabile il requisito della opinio iuris ac necessitatis nell'adesione dei clienti ai contratti bancari). In conseguenza dell'illegittimità dell'anatocismo applicato dagli istituti di credito prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, gli interessi a debito debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale (circostanza da ritenersi pacifica alla luce di quanto chiaramente affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24418/2010);
- per quanto riguarda, invece, il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 - emanata in attuazione del disposto dell'art. 120
T.U.B. ratione temporis vigente, al fine di determinare le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie -
l'anatocismo nei contratti di conto corrente deve ritenersi consentito al ricorrere della pari periodicità nella liquidazione degli interessi debitori e creditori e della specifica approvazione per iscritto della relativa clausola da parte del cliente.
- il divieto di anatocismo deve poi ritenersi nuovamente operante a partire dall'1.1.2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tale disposizione - volta a introdurre il divieto di
8 anatocismo bancario nell'ordinamento, come si desume dai lavori preparatori della predetta legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2,
T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata): infatti, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Pavia 21.4.2016; Trib. Milano 25.3.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib.
Roma 20.10.2015), la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito;
- infine, per il periodo successivo al 1° ottobre 2016
- data di entrata in vigore della delibera CICR 3 agosto 2016, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, T.U.B., come modificato dalla l. 49/2016 - la pratica anatocistica deve ritenersi nuovamente legittima, sebbene soltanto in presenza della autorizzazione, anche preventiva, del cliente e sempre che sia rispettata la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. Peraltro, come chiarito da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib.
Padova 10 maggio 2017; 9 novembre 2018; Trib. Milano 17 gennaio 2017; Trib. Pavia 28 gennaio 2019), al cui orientamento si intende aderire in questa sede, la previsione di un tasso creditore “simbolico” (pari, ad esempio, allo 0,001%) non determina la violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, atteso che questa non prevede una proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi, ma soltanto la medesima periodicità temporale della capitalizzazione degli interessi, senza nulla prescrivere in ordine alla adeguatezza o alla corrispettività dei tassi di interesse, che vengono integralmente rimesse alla volontà delle parti, senza che il giudice possa sindacare l'equilibrio tra le prestazioni pattuite. Applicando le precedenti coordinate al caso di specie,
9 deve ritenersi che, in relazione al conto corrente oggetto di causa, l'anatocismo applicato dalla banca sia legittimo sino al 31 dicembre 2013, tenuto conto della presenza, nel contratto di apertura del c/c del 20 febbraio 2009, della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, specificamente approvata per iscritto dalla correntista. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2013 e sino alla chiusura del conto, l'anatocismo deve ritenersi illegittimo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014
e il 30 settembre 2016, stante il già richiamato divieto di anatocismo bancario;
mentre a far data dal 1 ottobre 2016 l'anatocismo risulta illegittimo mancando una nuova approvazione scritta, da parte del correntista, della clausola di capitalizzazione degli interessi, ragion per cui vanno eliminati gli addebiti per interessi attivi e passivi operati dalla banca a far data dal 1 gennaio 2014 sino alla chiusura del rapporto.
1.4. Quanto alla contestazione relativa alla commissione per servizio di affidamento (assimilabile alla c.d.f.), che risulterebbe applicata dalla banca in assenza di pattuizione scritta a partire dal I trimestre 2010, va osservato che tale commissione è stata introdotta dall'art. 2 bis del d.l. 185/2008
(convertito in l. 2/2009) e consiste nel corrispettivo onnicomprensivo dovuto alla banca per la messa a disposizione del correntista di un determinato importo,
a prescindere dall'utilizzo di tale somma. Per potere essere ritenuta valida, tale commissione deve - fra le altre condizioni dettate dalla legge - essere oggetto di «patto scritto non rinnovabile tacitamente» con il correntista e non superare lo 0.5% per trimestre, pena la nullità della stessa. Nel caso di specie, il c.t.u. ha evidenziato che «non si sono verificati addebiti per CDF» (cfr. pag. 18
c.t.u.) nel periodo intercorrente tra l'apertura del contratto di finanziamento (20 febbraio 2009) e sino al
2016 (ossia prima della stipulazione delle due aperture di credito del 18 maggio 2016 e del 9 settembre 2016, ove la commissione risulta invece regolarmente pattuita), mentre per il medesimo periodo risultano addebitate periodicamente commissioni di servizio
10 affidamento, che il c.t.u. ha provveduto ad eliminare in quanto «assimilabili alla CDF» (pag. 18 c.t.u.) e non validamente pattuite per iscritto dal correntista.
Allo stesso modo, risultano non dovuti gli addebiti operati sul c/c dalla banca a titolo di c.i.v.
(commissione di istruttoria veloce, sostitutiva della commissione di massimo scoperto, al pari della c.d.f. e della c.s.a.) di cui all'art. 117 bis TUB – che costituiscono oneri dovuti alla banca per gli affidamenti regolarmente formalizzati in un'apertura di credito e per gli sconfinamenti da parte del cliente nel caso di utilizzo di somme in esubero rispetto all'affidamento accordato dalla banca o di somme eccedenti il saldo di c/c non affidato - in quanto non risulta esservi una specifica pattuizione scritta. Nel caso di specie, dunque, il c.t.u. ha correttamente depurato il rapporto di c/c dagli addebiti applicati dalla banca a titolo di commissioni sostitutive della c.m.s. (ossia c.d.f., c.s.a. e c.i.v.) come da quesito del Giudice, dall'apertura del conto sino alla data in cui si rinviene la pattuizione delle predette commissioni.
1.5. Quanto poi alla contestazione relativa all'illegittimo utilizzo dello ius variandi da parte della banca, va osservato che l'art. 118 TUB fissa condizioni e limiti ben precisi per l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale in peius delle condizioni economiche che regolano il contratto da parte della banca. Tale facoltà di modifica - che nei contratti a tempo indeterminato, quale il conto corrente, può involgere «i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto» - può ritenersi legittima soltanto se prevista da una clausola contrattuale approvata specificamente dal cliente e sempre che la modifica sia comunicata espressamente al cliente in forma scritta (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente) con preavviso di almeno due mesi mettendo in evidenza la formula «proposta di modifica unilaterale del contratto». La comunicazione deve inoltre recare l'indicazione delle motivazioni poste a sostegno della proposta di modifica - ossia la presenza di un giustificato motivo - così da permettere al
11 cliente di valutare l'adeguatezza della variazione rispetto alla giustificazione fornita dall'intermediario.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state rispettate le prescrizioni dell'art. 118 TUB devono ritenersi inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Nel caso di specie, pur essendo prevista nel contratto di apertura del conto corrente la clausola di ius variandi, la banca convenuta non ha fornito la prova dell'invio e dell'effettiva ricezione delle comunicazioni di modifica contrattuale da parte del correntista nel corso del rapporto, onere che, a fronte della specifica contestazione da parte del cliente in punto di ricezione delle comunicazioni (cfr. pag. 15 atto di opposizione), avrebbe dovuto essere assolto dall'istituto di credito, trattandosi di atti recettizi.
Per tali motivi, devono ritenersi illegittime e quindi inefficaci tutte le variazioni peggiorative dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni poste in essere dalla banca in forza dell'esercizio dello ius variandi, come indicato nella tabella n. 2 allegata alla perizia di parte opponente (doc. 4 opposizione) e confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio che, in condivisione del calcolo effettuato nella predetta perizia di parte, ha evidenziato che, «non sussistendo agli atti documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 118 TUB (comunicazione delle variazioni al cliente ed indicazione del giustificato motivo) si è provveduto ad eliminare ogni variazione peggiorativa nella misura dei tassi di interesse e della commissione servizio affidamento» (cfr. pag. 18 c.t.u.).
1.6. Va ora esaminata l'eccezione, sollevata dalla banca, di prescrizione decennale del diritto dell'opponente alla ripetizione degli indebiti coperti da rimesse solutorie - rimesse, cioè, effettuate su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista ovvero destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso, e così qualificabili come pagamenti nel senso chiarito da Cass. S. U. n. 24418/2010 - antecedenti il
27 gennaio 2013 (ossia oltre il decennio calcolato a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione in
12 opposizione a decreto ingiuntivo). Sul punto, va innanzitutto osservato che la banca può opporre la prescrizione anche a fronte di una domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole del conto corrente e la conseguente rettifica del saldo di c/c.
È ben vero infatti che l'azione volta far valere la nullità della clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, atteso il disposto dell'art. 1422 c.c., ai sensi del quale «l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione»; ma è altrettanto vero che «in materia contrattuale, deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta
l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata» (Cass. 5575/2003). L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, pertanto, assume rilievo anche nel giudizio di accertamento delle nullità contrattuali e di rettifica del saldo di c/c, in quanto la fondatezza di tale eccezione disvela la carenza di interesse ad agire del correntista in ordine all'accertamento di una nullità dalla quale alcuna conseguenza giuridica - in termini di ripetizione degli indebiti versati - potrebbe derivare.
Per tale motivo, come evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, «che l'azione del correntista si qualifichi sub specie di nullità e accertamento negativo - e non come azione di condanna ex art. 2033 c.c. - non toglie che la banca abbia titolo e interesse
a eccepire la prescrizione di questa seconda azione, al fine di ottenere il rigetto anche solo parziale della prima, nei limiti in cui sia prescritta la ripetizione delle competenze indebitamente annotate», in quanto «in un rapporto di durata, quale il conto corrente bancario, l'interesse ad agire per la nullità è evidentemente frazionabile, ben potendo coesistere - secondo la condivisa ricostruzione operata da Cass. sez un.
2.12.2010 n. 24418 - pagamenti (rimesse) prescritti, che non possono essere conteggiati a credito del cliente nel ricalcolo del saldo dare-avere,
13 e pagamenti ancora non prescritti» (cfr. Trib. Torino 19 giugno 2019).
L'eccezione va pertanto ritenuta ammissibile.
1.7. A fronte, dunque, dell'eccezione di prescrizione della banca, l'opponente ha allegato che il conto corrente si presentava affidato sin dal secondo trimestre del 2009 (cfr. pag. 3 prima memoria istruttoria opponente), pur in mancanza di un contratto di apertura di credito avente forma scritta (stipulato solo in un momento successivo, nel 2016).
In linea generale, può osservarsi che non è preclusa al correntista la prova che, pur in mancanza di una espressa pattuizione scritta, sussisteva tra le parti un contratto di apertura di credito stipulato per facta concludentia. A tale considerazione non osta la circostanza che per la valida pattuizione di un contratto di apertura di credito sia richiesta la forma scritta ad substantiam (pur con l'eccezione di cui alla delibera CICR 4 marzo
2003), atteso che tale nullità - come in generale le nullità previste dal T.U.B. (art. 127, comma 2, T.U.B.)
- è una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente (o dal giudice, se vantaggiosa per il cliente); ragion per cui è in facoltà del cliente rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta.
Se così è, se cioè al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, conseguentemente non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto;
prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento, quali ad esempio:
l'applicazione, evincibile dall'esame degli estratti conto, di tassi differenziati (entro ed extra fido), di spese di istruttoria fido o di apertura di credito, di una commissione di massimo scoperto;
le risultanze della Centrale Rischi che individuino in modo specifico l'importo dell'affidamento accordato al correntista;
la non contestazione specifica, da parte della banca,
14 dell'esistenza dell'affidamento o l'espressa dichiarazione in ordine all'esistenza dell'affidamento, ad esempio in una missiva di revoca del fido.
Tali conclusioni sono state di recente avallate anche dalla giurisprudenza di legittimità, che in riforma della sentenza di appello ha così statuito: «Non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della di ordini di pagamento impartiti dalla P_ correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione»
(Cass. 2338/2024). La
contro
-eccezione dell'opponente circa l'esistenza di affidamenti di fatto risulta dunque ammissibile.
In tale quadro, va poi osservato che l'esistenza di un affidamento di fatto e l'importo dello stesso devono essere allegati e provati dal cliente secondo le normali regole che governano il processo civile (art. 2697 c.c.), atteso che l'affidamento si risolve in un fatto impeditivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, che il correntista fa valere per neutralizzarne in tutto o in parte gli effetti.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che «in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento» (cfr. Cass. 188/2022; 27704/2018; n.2660/2019; 31927/2019).
15 Le considerazioni che precedono smentiscono quanto prospettato dalla banca convenuta, secondo cui l'opponente non avrebbe fornito prova dell'esistenza di affidamenti antecedenti quelli del 2016, «prova che può essere assolta solamente con la produzione dei relativi contratti, non certo per presunzioni, come quelle dedotte dall'opponente» (cfr. pag. 2 seconda memoria istruttoria opposta). Come sopra evidenziato, infatti,
è predicabile la sussistenza di un affidamento “di fatto” non contrattualizzato, la cui prova può essere raggiunta, da parte del correntista, anche «attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale» e cioè mediante indici sintomatici gravi, precisi e concordanti.
1.8. Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione svolta dalla banca e le deduzioni dell'opponente in punto di sussistenza di un affidamento di fatto debbono ritenersi fondate, alla luce delle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa, con la quale è stato demandato al consulente d'ufficio di verificare, per il periodo anteriore al 27 gennaio 2013, se vi siano stati pagamenti solutori, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, in grado di dimostrare la presenza di un affidamento stabile oltre che l'ammontare dello stesso (quali i dati risultati della Centrale Rischi, l'applicazione di tassi di interesse differenziati “entro-fuori fido”,
l'applicazione della c.m.s.).
Il c.t.u., dott. , ha quindi evidenziato Per_1
l'esistenza di un affidamento di fatto precedente ed ulteriore rispetto ai due affidamenti contrattualizzati nel corso del rapporto di conto corrente oggetto di causa (docc. 4 e 5 fascicolo monitorio), «estrapolando la misura dell'affidamento dal calcolo della
“commissione servizio affidamento”, così come indicato nei prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze», non essendo stata «prodotta agli atti documentazione contrattuale comprovante l'esistenza di un affidamento per il periodo anteriore al 27/01/2013»
(cfr. pag. 15 c.t.u.). Quanto al saldo da utilizzare nella verifica in ordine al carattere solutorio delle singole rimesse - se, cioè, il c.d. “saldo banca” o il saldo rettificato
16 dalle competenze accertate come illegittime - va osservato che questa seconda ipotesi, volta a utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate dalla banca nel tempo.
Operando in tal modo si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale - corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime - che tuttavia mai è esistita e si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione del diritto alla ripetizione degli indebiti.
Peraltro, la tesi che ritiene applicabile il c.d. saldo rettificato postula una non convincente operazione contabile in cui prima viene operata la depurazione degli indebiti e dopo viene eseguita la verifica dei pagamenti in senso stretto, con inversione rispetto all'ordine logico delle operazioni: prima, cioè, deve essere stabilito cosa è pagamento e cosa non lo sia;
dopo, ne va verificata l'eventuale natura indebita e la sua sussumibilità nel quadro delle poste solutorie o ripristinatorie.
Tali conclusioni non appaiono incrinate dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, le quali, pur autorevoli, non risultano avere approfonditamente confutato le ragioni, poc'anzi evidenziate, che inducono a respingere la tesi del saldo “rettificato”. Pertanto, ritiene questo Giudice di mantenere fermo l'orientamento consolidato del Tribunale adito, che prescrive l'utilizzo del “saldo banca” nella verifica del carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse. Va poi osservato – quanto alla richiesta di parte
17 opponente di imputare le rimesse solutorie soltanto al c.d. extrafido – che la stessa si risolve in una imputazione delle rimesse in c/c secondo modalità differenti rispetto a quelle tempo per tempo utilizzate dalla banca: la singola rimessa, anziché essere imputata a tutte le competenze – maturate sia sul capitale entro fido sia sul capitale extra fido – viene ad essere imputata ex post (ovvero in sede di ricalcolo peritale) soltanto alle competenze maturate sul capitale extra-fido, sul presupposto che soltanto queste ultime potrebbero ritenersi liquide ed esigibili, mentre le competenze maturate sul capitale entro-fido diverrebbero liquide ed esigibili soltanto con la chiusura del conto o con la scadenza dell'affidamento. Analogamente a quanto già osservato in punto di c.d. saldo rettificato, siffatta ricostruzione si pone in contrasto con la “realtà contabile” che emerge dagli estratti conto, in quanto, in buona sostanza, tende a impostare la verifica relativa alle competenze
“coperte” da rimesse solutorie secondo criteri determinati ex post, in contrasto con quelli applicati dalla banca, e come tale appare inattendibile per i motivi già esposti in punto di saldo da utilizzare nella verifica del carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse. A ciò deve aggiungersi che la contestazione in ordine alla errata imputazione di una rimessa in c/c risulta ascrivibile al novero delle contestazioni, di carattere contabile, che il correntista ha l'onere di sollevare nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. decorrente dalla ricezione degli estratti conto, non avendo la stessa ad oggetto la validità o l'efficacia del rapporto di conto corrente o di apertura di credito. Le rimesse solutorie sono state dunque correttamente verificate dal c.t.u., tenendo conto dell'ammontare del fido di fatto, secondo il criterio del saldo banca adottato dal Tribunale adito. L'individuazione dell'affidato, con i relativi importi, è riportata nella tabella di cui all'allegato n. 4 della c.t.u. (verifica prescrizione con criterio del saldo banca).
1.9. Dal ricalcolo del conto corrente, depurato dalle poste illegittimamente addebitate dalla banca, emerge
18 un nuovo saldo di conto corrente a debito del correntista pari a euro 350.048,76 (ove il saldo originario era di euro 387.674,62, il cui pagamento è stato ingiunto in via monitoria, cfr. tabella “saldo banca” pag. 20 e all. 8 c.t.u.).
Gli esiti della consulenza tecnica – nei termini poc'anzi riportati – possono essere integralmente recepiti in questa sede. La c.t.u. risulta, infatti, motivata in modo logico, coerente ed approfondito, anche con riguardo alle risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni dei consulenti di parte, ragion per cui non si ravvisano motivi per discostarsi dagli esiti ivi espressi.
2. Sugli ordini di acquisto delle azioni di P_
: questioni pregiudiziali.
[...]
2.1. Risulta in primo luogo ammissibile l'eccezione
“riconvenzionale” sollevata dall'opponente in ordine alla violazione, da parte della banca, della normativa di cui al d.lgs. 58/1998 (T.U.F.) in relazione all'acquisto delle azioni oggetto di causa, in quanto tale eccezione è volta unicamente a paralizzare la pretesa creditoria di esercitata in via P_ monitoria. Sul punto, va infatti osservato che «nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione» (Cass. 30298/2017 e, da ultimo, Cass. 13345/2024).
In considerazione di ciò, non è fondato il richiamo dell'opposta all'art. 83, comma 3 bis, TUB a sostegno dell'improcedibilità di tale eccezione, in quanto «la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale, nella specie, di compensazione, va condotta alla
19 stregua del petitum richiesto (nel primo caso, la parte intende ottenere la pronuncia, idonea al passaggio in giudicato, a sé favorevole di accertamento o di condanna in relazione all'importo in tesi spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione;
nel secondo caso, la parte intende solo paralizzare la domanda di condanna della controparte, e quindi che nulla spetta a questa o che le spetta la somma decurtata del controcredito), mentre non incide la "compiutezza" dell'accertamento, non richiesto dalla parte con efficacia di giudicato» (Cass. 14418/2013).
Nel caso di specie, oggetto immediato dell'eccezione riconvenzionale dell'opponente risulta essere l'accertamento della violazione da parte della banca degli obblighi informativi imposti dalla normativa TUF e , dalla quale deriverebbe – secondo la CP_3 prospettazione dell'opponente – la neutralizzazione delle ragioni creditorie azionate in via monitoria.
2.2. Risulta inoltre infondata l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione ex art. 164 c.p.c. sollevata dalla convenuta opposta per asserita carenza di determinatezza dell'oggetto dell'eccezione riconvenzionale dell'opponente. Questi ha infatti ampiamente allegato quali le condotte violative della normativa TUF poste in essere dall'istituto di credito nell'ambito dell'operazione di acquisto delle azioni, con richiami puntuali alla normativa di cui viene invocata la violazione, in tal modo esplicitando i profili di invalidità dell'acquisto del pacchetto azionario che – se ritenuti fondati – comporterebbero la paralisi della pretesa creditoria della banca.
2.3. Ciò posto, va altresì esaminata l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Venezia – sezione specializzata in materia d'impresa.
La convenuta opposta ha affermato che «oggetto del presente giudizio è l'accertamento della nullità (per asserita mancanza del contratto quadro) degli acquisti in titoli posti in essere dal sig. P_
e, altresì, la risoluzione dei medesimi Parte_1 acquisti (e risarcimento conseguente) per il presunto difetto di informazione all'atto dell'acquisto dei predetti titoli» (cfr. pag. 13 comparsa costituzione),
20 richiamando l'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003 (come modificato dal d.l. 1/2012) che assegna alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese (fra le altre) le cause e i procedimenti «a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti», nonché tutte le controversie comunque connesse alle suddette materie.
Sul punto, va osservato che «in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali
o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del
d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio» (Cass. 22149/2020; 9224/2020; 30622/2019; 1826/2018; 8738/2017).
Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza risulta infondata in considerazione della natura di eccezioni riconvenzionali delle deduzioni formulate dall'opponente, volte unicamente a neutralizzare la pretesa creditoria della convenuta opposta e non a contestare il rapporto societario relativamente a vicende di governo interno o inerenti alla persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci, in ordine ad aspetti quali l'assetto della società, l'entità del suo capitale ovvero la vita sociale.
In altri termini, oggetto immediato delle doglianze dell'opponente è l'accertamento che nulla spetta alla banca in relazione all'acquisto delle azioni in considerazione della violazione da parte dell'istituto di credito di obblighi informativi di cui alla
21 normativa TUF e Consob, non incidendo tale eccezione sulla compiutezza dell'accertamento, non richiesto dall'opponente con efficacia di giudicato.
Alla luce di quanto sopra, deve dunque escludersi la competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa, in ragione dell'inidoneità dell'oggetto della domanda ad incidere sulle vicende societarie della convenuta.
Sussiste dunque la competenza del Tribunale adito a conoscere della presente controversia.
3. Sulla nullità e sulla annullabilità del contratto quadro di acquisto delle azioni Parte_3
Nel merito, va in primo luogo evidenziato che
[...]
l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 23 TUF per omessa pattuizione in forma scritta ad substantiam del contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento risulta infondata, in ragione della produzione in giudizio, da parte della convenuta opposta, del contratto quadro e degli ordini di acquisto di azioni sottoscritti dall'opponente (docc. 15-16-17 della convenuta).
3.2. In secondo luogo va osservato che risulta genericamente formulata la domanda di annullamento del contratto di acquisto azionario per vizio del consenso ex art. 1427 c.c., «derivante dalla produzione e divulgazione di dati fuorvianti in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca» (cfr. pag. 20 atto di opposizione).
L'opponente non ha infatti chiarito quale il vizio del consenso invocato a sostegno dell'annullabilità del contratto di acquisto azionario;
se, cioè, si tratti di dolo o di errore (posto che l'ipotesi della violenza sembra esclusa dall'impostazione stessa delle deduzioni dell'opponente), dalla cui scoperta decorre il termine di prescrizione (art. 1442 c.c.).
Parimenti, l'opponente non ha chiarito in che termini l'azione di annullamento dovrebbe ricondursi alla fattispecie (peraltro penale) della «truffa contrattuale» (pag. 20 atto di opposizione), non essendo agevole inquadrare nelle regole civilistiche il presunto comportamento decettivo della banca, se cioè nell'alveo dei raggiri integranti il dolo ovvero nelle condotte della banca che avrebbero indotto in errore il
22 contraente. L'opponente non ha in sostanza assolto l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del preteso annullamento per vizio del consenso (sussistenza di raggiri, dell'animus decipiendi, della consapevolezza da parte dell'agente delle false rappresentazioni indotte nella vittima e del nesso di causalità tra i due elementi, per l'ipotesi di dolo;
l'essenzialità e la riconoscibilità nell'ipotesi dell'errore). La domanda di annullamento non può quindi essere accolta.
4. Sulla risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di azioni e sul risarcimento dei danni per violazione della normativa TUF e . Eccezione CP_3 di prescrizione. 4.1. L'opponente ha poi lamentato la violazione, da parte della banca, della disciplina del TUF sotto molteplici profili: a) violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 39-42 Reg.
Consob n. 16190/2007 in merito agli obblighi informativi gravanti in capo agli intermediari finanziari nell'ambito di operazioni di acquisto di strumenti finanziari, ivi compresi gli obblighi informativi circa il potenziale conflitto di interessi, di cui al Reg. congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007; b) violazione degli obblighi informativi circa la rischiosità degli strumenti finanziari acquistati
(definiti “illiquidi”, cioè non negoziati in alcun mercato regolamentato e pertanto di difficile smobilizzo e vendita) di cui alla Comunicazione CP_3
9019104/2009;
c) violazione dell'art. 46 Reg. Consob 16190/2007 e dell'art. 21 Direttiva 2004/39/CE per omessa acquisizione del consenso dell'investitore in relazione a ordini di acquisto di azioni al di fuori dei mercati regolamentari;
d) violazione degli artt. 114, comma 1, TUF e 109 Reg.
Emittenti quotati circa l'omessa comunicazione ai potenziali investitori di informazioni rilevanti riguardanti la banca, che avrebbero indotto l'opponente a non acquistare i titoli azionari. In ragione dell'inadempimento della banca a tali
23 obblighi di condotta, l'opponente ha chiesto, in via di eccezione riconvenzionale, la risoluzione del contratto quadro di acquisto del pacchetto azionario, nonché il risarcimento del danno patito in relazione alla perdita di valore delle azioni.
4.2. Quanto alla risoluzione del contratto quadro per inadempimento della banca, va osservato che le violazioni lamentate dall'opponente riguardano la sfera degli obblighi sussistenti in capo ai contraenti nella fase precontrattuale (ex art. 1337 c.c.) e non invece i diversi obblighi che scaturiscono dalla stipulazione del contratto. Facendo applicazione del criterio della ragione più liquida, deve osservarsi che, anche volendo in ipotesi ritenere che la banca sia incorsa nella violazione dei predetti obblighi informativi, l'eccezione riconvenzionale di risoluzione del contratto quadro per inadempimento non potrebbe essere accolta, atteso che in tanto può invocarsi la risoluzione prevista dall'art. 1453 c.c. «in quanto si dimostri, in primis, l'esistenza di un contratto (a prestazioni corrispettive), in secondo luogo, la presenza di una condotta, da parte di uno dei contraenti, che possa qualificarsi "inadempimento" al contratto stesso (ed alle obbligazioni con questo assunte). Ne deriva […] che non può dichiararsi la risoluzione di un contratto per "inadempimento" se si assume (come nel caso di specie) che questo è stato "anteriore" alla conclusione del contratto» (Cass. 9802/1994). Dunque, l'asserita violazione da parte della banca di obblighi informativi e di condotta nella fase delle trattative antecedenti la conclusione del contratto di acquisto azionario può, al più, dare luogo al risarcimento del danno, ma non comporta la risoluzione del contratto stesso, in quanto l'inadempimento lamentato dall'opponente riguarda l'inosservanza di obblighi attinenti la sola fase precontrattuale.
4.3. Quanto invece alla domanda risarcitoria, la banca ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere dall'opponente, affermando che il termine decennale decorre dalla data di acquisto delle azioni (operazioni rispettivamente avvenute il 31 maggio 2010 e il 28 dicembre 2012) e risulta pertanto
24 già spirato alla data di notificazione dell'atto di opposizione del 27 gennaio 2023.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Va evidenziato che il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria derivante dalla violazione dei doveri informativi dell'intermediario finanziario deve essere individuato nella data certa dell'inadempimento, ossia nel momento in cui è stata posta in essere la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario, quale momento in cui «il diritto può essere fatto valere» ai fini dell'inizio del computo del relativo termine prescrizionale (art. 2935 c.c.). Pur infatti nella consapevolezza che sul tema si fronteggiano plurimi orientamenti e che l'individuazione del dies a quo risente del contrasto registratosi anche nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, appare preferibile fissare il termine di decorrenza della prescrizione dal momento della verificazione dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi.
A tal fine si richiamano, in quanto condivisibili, le argomentazioni della Corte d'Appello di Venezia che ha evidenziato come «in materia di investimenti in strumenti finanziari, naturalmente sottoposti per loro intrinseca natura ad oscillazioni di valore e al rischio di perdite che si possono realizzare anche a distanza di molti anni, il riferimento al momento in cui l'investitore ha contezza della perdita del valore del titolo ai fini della decorrenza della prescrizione rischia di dilatare i termini prescrizionali potenzialmente sine die e in modo eccessivamente arbitrario (non esistendo peraltro un concetto univoco di perdita), sacrificando così la certezza dei rapporti giuridici» (Corte App. Venezia n. 320/2022). Solo dunque prendendo come riferimento la data (certa) di acquisto dei titoli può individuarsi la decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria, «cosa invece impossibile laddove detto termine sia collegato ad eventi del tutto occasionali, quali il default dell'emittente (che può anche non essere mai dichiarato), ovvero a scelte meramente discrezionali
25 dell'investitore, quali la vendita del titolo» (Corte App. Venezia n. 320/2022 citata).
Va in merito osservato che l'istituto della prescrizione si fonda sul principio cardine della certezza del diritto e dei rapporti giuridici: sia il termine prescrizionale sia la data dalla quale lo stesso decorre debbono essere certi. Al contrario, se l'inizio della prescrizione è incerto perché parametrato alla conoscenza che ha il creditore di un proprio diritto, il debitore non dispone di adeguate informazioni che gli consentano di valutare per quanto tempo è soggetto all'esercizio dell'azione altrui. A sostegno di tale prospettiva, va evidenziato che la ratio di individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione con riguardo alle azioni risarcitorie derivanti da inadempimento nel momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle sole ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti ristretti limiti temporali. Al contrario, in caso di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto «una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e
2946 c.c. non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nelle ipotesi di impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi di impedimento di fatto al qual genere va ricondotta
l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia salvo derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941
n. 8, c.c.» (Cass. 1547/2004, richiamata da Corte App.
Venezia n. 320/2022 citata). Come chiarito dalla Corte territoriale, non sussiste
«un'apprezzabile compressione del diritto risarcitorio dell'investitore, in ipotesi danneggiato dall'inadempimento dell'intermediario finanziario, posto che l'individuazione di un dies a quo diverso rispetto a quello previsto nelle ipotesi di
26 responsabilità aquiliana è giustificato sia dal fatto che nel caso di responsabilità contrattuale il fondamento del diritto al risarcimento è nella violazione di una preesistente obbligazione, ciò che allora rende obiettivamente immediatamente percepibile per il creditore della prestazione inadempiuta sia
l'illecito che le sue conseguenze dannose, sia comunque dal fatto che nell'azione di risarcimento del danno da inadempimento si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, sicché meno si avverte – rispetto a quanto accade nell'ipotesi di illecito aquiliano soggetta alla prescrizione breve di cinque anni – l'esigenza di scongiurare il rischio che il danneggiato finisca per non essere in grado di far valere tempestivamente la pretesa» (Corte App. Venezia n. 320/2022 citata).
D'altra parte, «se si dovesse accedere alla tesi secondo cui la prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale inizia a decorrere, non da quando l'intermediario sia venuto meno al doveroso comportamento di informare il cliente sulla rischiosità dei prodotti finanziari, ma dal momento in cui l'investitore abbia contezza del declassamento, o comunque della minusvalenza dei titoli, sarebbe difficile, se non impossibile, individuare una data certa, o peggio, si attribuirebbe all'investitore
l'arbitrio di indicare una data a suo piacimento e ciò in quanto un titolo subisce oscillazioni in negativo ed in positivo» (Corte App. Venezia n. 320/2022 citata).
Il pregiudizio patrimoniale si produce quindi nella sfera giuridica dell'investitore al momento della violazione degli obblighi di corretta informazione da parte dell'intermediario finanziario e coincide con la lesione della libertà negoziale dovuta ad una non corretta rappresentazione delle caratteristiche dello strumento finanziario in conseguenza della quale l'investitore non ha potuto determinare in maniera consapevole le proprie scelte di investimento.
Concorde sul punto è anche l'orientamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, secondo cui «nei giudizi di risarcimento del danno derivante dalla prestazione di servizi di investimento i clienti
27 lamentano in generale la presunta violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi sulla natura e sulle caratteristiche dei titoli acquistati, di valutazione dell'appropriatezza/adeguatezza dell'operazione e di segnalazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, ovverosia violazioni della normativa di riferimento che attengono tutte al momento genetico, cioè a dire a quello di conferimento e successiva esecuzione dell'ordine; momento nel quale si ritiene, dunque, si verifichi la lesione a danno dell'investitore, non potendo
l'eventuale non consapevolezza della stessa da parte dell'investitore medesimo qualificarsi come impeditiva ai fini della promozione dell'azione ed avere tra i suoi effetti quello di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione. Ciò porta a ritenere che, pur tra i vari momenti astrattamente configurabili
e a cui ricondurre la decorrenza del termine prescrizionale, quello che appare maggiormente idoneo a preservare e garantire il superiore principio di certezza dei rapporti giuridici, senza in alcun modo ostacolare l'esercizio dei propri diritti da parte degli investitori, sia quello riferito, in casi della specie, al momento del conferimento dell'ordine» (ACF, decisione n. 200/2018).
In particolare, «ove il danno di cui si chiede il risarcimento sia quello conseguente all'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di corretta informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione di investimento - il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione si identifica con quello in cui si è consumato l'inadempimento. È, infatti, già in quel momento che si produce il pregiudizio patrimoniale nella sfera giuridica dell'investitore; pregiudizio che
è, più precisamente, rappresentato dalla lesione della libertà negoziale, ossia dal fatto che in conseguenza della non corretta rappresentazione delle caratteristiche dello strumento finanziario egli non si
è potuto determinare in maniera del tutto consapevole nelle proprie scelte di investimento. Alla luce di tale impostazione non può, allora, essere accolta la tesi del ricorrente, che in fattispecie come quella per cui
28 è controversia vorrebbe individuare il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nel giorno in cui si è prodotto l'azzeramento del valore delle azioni» (ACF, decisione n. 1468/2019). Alla luce di quanto sopra, risultano infondate le prospettazioni dell'opponente secondo cui la decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria va individuata nella data «nella quale l'investitore ha contezza dell'inadempimento della banca e, quindi, nella data di default della stessa (25.6.17)» (cfr. pag. 12 note scritte per l'udienza del 16 maggio 2023).
Nello specifico, va osservato che «la lesione del diritto alla protezione dell'investitore conseguente al mancato assolvimento degli obblighi informativi non sta, infatti, nella sorte contingente del valore mobiliare comprato, giacché anche il titolo obbligazionario o azionario inconsapevolmente rischioso potrebbe rilevarsi in pratica vantaggiosissimo, bensì sta nel fatto stesso di aver acquistato un titolo pericoloso senza averne avuto contezza, e pertanto si verifica contestualmente all'acquisto disinformato di titoli rischiosi, non dopo, a seconda che le quotazioni vadano bene o male, o magari per un po' bene e per un po' male» (Corte App. Venezia n. 320/2022 citata).
Ne discende che il dies a quo della prescrizione va ancorato al momento in cui la condotta inadempiente dell'intermediario violativa degli obblighi informativi e di condotta si è concretizzata (e cioè alla stipulazione del contratto di acquisto dei titoli) e non al momento in cui si sono esplicati gli effetti di tale acquisto - soggetti a continue fluttuazioni di mercato che renderebbero del tutto arbitraria l'identificazione del momento produttivo del danno - ovvero al momento in cui il danneggiato ha conosciuto,
o avrebbe potuto conoscere, il danno.
4.4. In definitiva, nel caso di specie il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento del danno per inadempimento dell'intermediario agli obblighi stabiliti dalla disciplina TUF e computato a CP_3 decorrere dalla contestata violazione delle regole di condotta della banca e dunque dal momento di acquisto dei titoli azionari (rispettivamente avvenuti il 31 maggio 2010 e il 28 dicembre 2012), risulta già spirato
29 alla data di notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (27 gennaio 2023).
5. Conclusioni e spese di lite. L'opposizione va pertanto accolta quanto alla sussistenza di condizioni economiche illegittime applicate dalla banca al rapporto di conto corrente oggetto di causa, come accertato con la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, da cui il ricalcolo del saldo di conto corrente, risultato comunque a debito del correntista per una somma consistente (euro 350.048,76), seppur inferiore a quella richiesta con il decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto revocato.
L'opponente va condannato al pagamento in favore di del minor importo di euro Parte_2
350.048,76, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo. Vi è invece rigetto delle ulteriori pretese dell'opponente in punto di risoluzione del contratto di acquisto azionario concluso con e della P_ collegata domanda risarcitoria, da ritenersi prescritta;
il che determina la sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca che, a parere del
Tribunale, giustifica la compensazione tra le parti di un terzo delle spese di lite, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell'opponente, da ritenersi prevalentemente soccombente.
La liquidazione delle spese di lite è dunque operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni secondo i valori medi per lo scaglione fino ad euro 520.000,00, così individuato sulla base del decisum, tenuto conto del saldo di conto corrente nella misura accertata dal consulente tecnico d'ufficio in corso di causa. Quanto alle spese di c.t.u., le stesse vanno poste integralmente a carico della convenuta opposta secondo il principio di causalità, atteso che l'incombente istruttorio si è reso necessario al fine di vagliare le contestazioni svolte dall'opponente in punto di interessi, commissioni ed altri addebiti illegittimi, rivelatesi fondate nei termini già indicati.
P.Q.M.
30 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE in parte l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2675/2022 emesso dal Tribunale di Padova in data 27 ottobre 2022 in favore di Parte_2
3. ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. 801/30037619-0 intestato a Parte_1 presso come Parte_2 rettificato in ragione delle nullità accertate e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta opposta, ammonta alla data dell'8 giugno 2022 ad euro 350.048,76 a debito del correntista.
4. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 di euro 350.048,76, Parte_2 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo.
5. RIGETTA ogni altra domanda.
6. COMPENSA un terzo delle spese di lite tra le parti.
7. CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, di due terzi delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nell'intero (dunque dovuti due terzi degli importi in appresso): euro 22.457,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
8. PONE definitivamente a carico di
[...] le spese della consulenza tecnica Parte_2 espletata nel presente giudizio.
9. AUTORIZZA in l.c.a. al ritiro Controparte_1 del plico n. 1682 custodito presso la cassaforte del Tribunale.
Così deciso in Padova, in data 21/02/2025
Il Giudice
Alberto Stocco
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