Ordinanza collegiale 12 giugno 2024
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/03/2025, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04878/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07451/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7451 del 2021, proposto da Onda Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Paolo Polese e Antonio Lucianelli, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, alla via F. De Sanctis n.15, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Gruppo Falco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno S.D. Santorelli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via G. Orsi n. 50, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento
del provvedimento, a firma del Dirigente dell'Ispettorato Territoriale Campania del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n.ro III/CER/SV/2015 40401 del 30 Marzo 2015, nella parte in cui “… si ritiene nell'interesse di codesta emittente che la stessa ponga in atto tutti gli accorgimenti necessari presentando un nuovo progetto radioelettrico che assicuri l'eliminazione delle interferenze a danno di Radio Falco, che vanta un preuso nella zona in cui si intersecano le due rispettive emissioni ….”;
e per l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, anche se non conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi della Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale per la Campania e del Gruppo Falco S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio, riassunto dinanzi a questo Tribunale in esito alla pronuncia di incompetenza del Tar Campania Napoli dinanzi al quale era stato introdotto assunta con ordinanza n.4265/2021, la parte ricorrente, nella dichiarata qualità di esercente l’impianto operante sulla frequenza 104.300 MHz, da località Camaldoli, impugna l’atto in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
2. Si sono costituite l’Amministrazione resistente ed il controinteressato opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
3.In vista della udienza pubblica del 4 giugno 2024:
- i difensori della parte ricorrente hanno depositato in atti, in data 1° giugno 2024, la sentenza n. 7/2023 del Tribunale di Lagonegro con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della Società Onda Sud a r.l. e, con comunicazione in pari data, hanno altresì chiesto dichiararsi l’interruzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 143, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 e 79, comma 2, c.p.a.;
- la società controinteressata ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale ha, preliminarmente, eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per non aver comprovato la propria qualità di concessionario della frequenza radioelettrica 104.300 Mhz né da località Camaldolilli né da Camaldoli ed ha, poi, nel merito, controdedotto alle doglianze di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
4. In esito alla richiamata udienza pubblica, pertanto, con ordinanza n. 11869 del 12 giugno 2024 il giudizio è stato dichiarato interrotto ai sensi dell’articolo 79, comma 2, c.p.a.
5. In data 10 ottobre 2024 le società “ Station One Associazione Comunitari a” ed “ Azzurra Società Cooperativa a.r.l.” (la prima attuale proprietaria dell’impianto in Camaldoli, per averlo acquistato dalla seconda, a sua volta avente causa di Onda Sud. S.r.l.) in dichiarata riassunzione, ai sensi dell’articolo 80 c.p.a., del presente giudizio, depositavano autonomo ricorso rubricato al n. Rg 10327/2024.
6. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025 venivano pertanto chiamati sia il presente ricorso che il ricorso proposto, in dichiarata riassunzione del primo, dalle società “ Station One Associazione Comunitari a” e “ Azzurra Società Cooperativa a.r.l.”.
5. In vista della udienza pubblica dell’11 febbraio 2025, nel presente giudizio, la parte ricorrente, in data 30 dicembre 2024, ha depositato documenti, mentre la controinteressata, in data 9 gennaio 2025, ha depositato memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a. eccependo la tardività del deposito documentale della parte ricorrente “ in quanto i termini ex art. 73 C.P.A. del procedimento interrotto Rg 7451/2021 sono trascorsi senza alcun deposito di documentazione. Quest’ultima mai depositata neanche nel precedente giudizio innanzi al TAR Campania – Napoli!”.
6. Alla udienza pubblica dell’11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso, peraltro riassunto con diverso ed autonomo ricorso da soggetti diversi dalle parti del presente giudizio, è inammissibile per carenza originaria di interesse, a cagione del carattere non provvedimentale né lesivo della nota impugnata.
In disparte ogni considerazione circa la legittimazione della società ricorrente (che alla data in cui ha ricevuto la nota gravata risulta avesse già ceduto l’emittente radiofonica Radio Onda Sud alla società Azzurra cooperativa A.R.L., alla quale dal 2014 è stata poi volturata la concessione alla emissione radiofonica già rilasciata alla società Onda Sud S.r.l.), vero è che il tenore della nota gravata (espressamente, peraltro, formulata ai sensi del 10 bis della Legge n. 241/1990) è di carattere endoprocedimentale, recando, per un verso, un mero preavviso circa la solo paventata revoca del nulla osta provvisorio, prospettata come eventuale in esito ai riscontri relativi al quadro interferenziale denunciato dalla società controinteressata ed emerso nella campagna di misura, per altro verso, un mero invito rivolto alla ricorrente a presentare un progetto idoneo a ridimensionare tale effetto negativo. Al pari di ogni comunicazione di avvio del procedimento, come, al di là del riferimento all’articolo 10 bis , deve, invero, qualificarsi la nota impugnata rispetto al procedimento di revoca del nulla osta provvisorio rilasciato alla ricorrente, anche tale comunicazione, pur recando l’invito alla presentazione di un nuovo progetto radioelettrico, non può dirsi lesiva della posizione giuridica della stessa che da tale comunicazione non risulta, in effetti, direttamente incisa.
Va confermato sul punto l’orientamento di questo Tribunale secondo cui « È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso un atto da qualificarsi come mera comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale privo di autonoma capacità lesiva, non concretizzando alcuna lesione, in via diretta e immediata, della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente, invece necessaria per la nascita del relativo interesse a ricorrere » (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 03/09/2020, n. 9326).
8. In conclusione il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
9. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO