Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2024, proposto da EL NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di NI RI e di IS RI SA, non costituite in giudizio;
per l’annullamento:
- del decreto di depennamento prot. n. AOODRSI.R.U. 0036587 del 22.08.2024, emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia nella parte in cui decreta all’ART. 1 “ Per i motivi elencati in premessa la candidata CC RA…è esclusa dalla procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di cui al DD 74/2024 e DD 1897/2024 per la regione SICILIA ”;
- per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio procedimento art. 7 Legge 241/90 e s.m.i. – EL NC (14/12/1971) - verifica titolo di accesso – Procedura valutativa, per complessivi 1435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di cui al DM 74 del 12.04. 2024 e DD 1897 del 17.07.2024 – regione SICILIA, del 21 agosto 2024;
- della graduatoria provvisoria regionale della procedura valutativa per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per le Regioni Sicilia, Calabria e Basilicata, pubblicata con DDG 36599 del 22 agosto 2024;
- degli atti di valutazione dei titoli di servizio prodotti dalla ricorrente;
- per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, del decreto dipartimentale del 17 luglio 2024, n. 1897, recante “ Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ” e, in particolare, l’articolo 5 riguardante la valutazione dei titoli, nella parte in cui viene interpretato a danno della ricorrente;
- per quanto occorrer possa, l’art. 3 co. 1 del D.D. 1897 del 17.07.2024, secondo cui “a norma dell’articolo 59, comma 7 del C.C.N.L., costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione, nella valutazione dell’esperienza maturata nell’area di provenienza, l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale” unicamente con riferimento all’interpretazione secondo cui per “anno scolastico intero” si intendono solamente gli incarichi conferiti al 31 agosto;
- delle FAQ ministeriali, secondo cui, relativamente al prerequisito di cui sopra di almeno tre incarichi annuali interi, “ possono partecipare alla procedura di progressione coloro i quali abbiano ricevuto un incarico come DSGA con scadenza al 31 agosto, anche se conferito in data successiva al 1° settembre. L’incarico valutabile ai fini della presente procedura valutativa si perfeziona una volta avvenuta la presa di servizio ”;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche ignoto, comunque connesso, conseguente e/o presupposto;
e per l’accertamento:
del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura di progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione;
e per la declaratoria
del riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura valutativa per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione relativa agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 oltre che la declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione all’errata valutazione della anzianità di servizio maturata dalla ricorrente;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione ministeriale intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 637 del 5.12.2024 con la quale è stata respinta la domanda, interinalmente proposta da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa LE AR e udito il difensore per parte resistente, nessuno presente per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente è insorta avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura meglio descritta in epigrafe per la progressione dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione motivato in ragione del mancato possesso del requisito dell’aver svolto a tempo pieno le funzioni di D.S.G.A. per almeno tre anni scolastici interi con incarico annuale fino al 31 agosto.
La ricorrente deduce di aver svolto (e dichiarato in domanda) le mansioni di D.S.G.A. per un periodo complessivo di 39 mesi:
- dal 13 settembre 2010 al 1 luglio 2011 (10 mesi);
- dal 15 settembre 2011 al 1 agosto 2012 (11 mesi);
- dal 11 novembre 2013 al 5 luglio 2014 (9 mesi);
- dal 5 dicembre 2022 al 31 agosto 2023 (9 mesi).
In particolare, la ricorrente afferma che il servizio prestato ininterrottamente per almeno 180 giorni è un anno scolastico intero anche se la scadenza è anteriore al 31 agosto.
Nel ricorso si sostiene l’illegittimità del provvedimento di esclusione e, ove occorra, della lex specialis , se interpretata nel senso prospettato dall’Amministrazione scolastica.
2. Il ricorso è affidato alle seguenti doglianze.
2.1. “ Violazione di legge – irragionevolezza e illogicità - violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità di accesso alle funzioni pubbliche, di imparzialità e di buon andamento, eccesso di potere, eccesso di delega e manifesta ingiustizia; violazione D. lgs. 165 del 2001; violazione artt. 97 e 98 Cost.” , atteso che l’interpretazione del requisito di partecipazione della procedura dei tre anni scolastici, intesi come incarichi annuali conferiti entro il 31 dicembre e con scadenza al 31 agosto di ogni anno scolastico di riferimento è contra legem .
Invero, sia il d.m. n. 74/2024, che l’art. 59 del C.C.N.L. comparto istruzione del 18 gennaio 2024, ad esso presupposto richiedono il possesso del requisito dell’aver svolto “ a tempo pieno le funzioni di D.S.G.A. per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale ”, senza indicazioni temporali circa da data di scadenza degli incarichi.
D’altra parte, l’art. 11, c. 14, della legge n. 124 del 3 maggio 1999, recita: “ il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale .”
2.2. “ Violazione di legge. eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione della direttiva europea 1999/70/CE – clausola 4 dell’accordo quadro – violazione del principio generale di parità di trattamento ”, atteso che l’introduzione di criteri ulteriori e restrittivi rispetto alle previsioni della normativa, anche contrattuale, di riferimento, determina una discriminazione tra le stesse categorie di soggetti in quanto non può essere esclusa la piena equiparabilità dei dipendenti a tempo indeterminato con i supplenti al 30 giugno o al 31 agosto.
L’interpretazione del bando di concorso applicata dalla p.a. e la conseguente esclusione della ricorrente si pongono in contrasto con i principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione, sanciti agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e con la memoria del 28.11.2024, oltre a difendersi nel merito delle pretese ricorrenti, ha sollevato eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
4. All’udienza pubblica del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio deve rigettare l’eccezione sollevata da parte resistente e dichiarare la propria giurisdizione poiché l’oggetto del giudizio è una procedura per progressione verticale di carriera interna al pubblico impiego il cui effetto è un passaggio di area ad effetto novativo (cfr. Cassazione civile sez. un., 13/03/2020, n.7218; T.A.R. Roma, sez. III, 22/09/2021, n.9876).
2. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Il primo motivo di diritto è infondato.
Il requisito di accesso di cui all’art. 3, comma 1, del bando, d.d.g. n. 1897/2024, così come interpretato dalla p.a., è coerente con quanto previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e ricerca valido per il periodo 2019-2021 (cfr. allegato 7 al ricorso) nel quale, come termine finale dello “ intero anno scolastico ”, gli artt. 35, c. 12, 57, c. 3 (relativo proprio all’incarico di D.S.G.A.) e 70, c. 1, fanno riferimento alla data del 31 agosto.
Lo stesso art. 4 l. n. 124/1999 distingue il concetto di “supplenza annuale”, per l’intero anno scolastico, su posto vacante e disponibile, rispetto a quello di “supplenza temporanea” conferita sino al termine delle attività didattiche, cioè su posti non vacanti, ma di fatto disponibili, il che evidentemente presuppone che l’incarico per la supplenza annuale prosegua oltre il 30 giugno (termine attività didattiche) e vada sino al 31 agosto.
Le medesime indicazioni sul requisito temporale possono essere desunte anche dal D.M. n. 430/2020, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 l., n. 124/1999, che, all’art. 1 in merito alla tipologia di supplenze, espressamente distingue la supplenza annuale (fino alla fine dell’anno scolastico) da quella temporanea sino al termine delle attività didattiche.
Tale riferimento temporale è stato quindi legittimamente stabilito nelle F.A.Q. Ministeriali, messe a disposizione dei potenziali partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi, dove, quanto al requisito di partecipazione di cui all’art. 3, c. 1, del bando (v. d.d. n. 1897/2024), dato dall’ “ aver svolto a tempo pieno le funzioni di D.S.G.A. per almeno tre anni scolastici interi [n.d.r.] , ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale [n.d.r.]” , alla domanda “ Cosa si intende per incarico annuale? ” viene risposto che “ possono partecipare alla procedura di progressione coloro i quali abbiano ricevuto un incarico come D.S.G.A. con scadenza al 31 agosto [n.d.r.] , anche se conferito in data successiva al 1° settembre ”.
Ne consegue l’infondatezza delle censure dedotte con il primo motivo di ricorso e la legittimità dell’operato della p.a. in sede di interpretazione del bando (nonché della lex specialis , stessa) .
2.2. Il secondo motivo di diritto è, altresì, infondato.
Invero, non sussiste discriminazione alcuna nel differenziare l’accesso alla progressione verticale di carriera tra il personale che ha maturato anzianità di servizio attraverso assunzioni con incarico annuale - inteso come incarico attribuito anche oltre il primo settembre, entro il 31 dicembre, fino il 31 agosto – e il personale assunto in costanza di anno scolastico con incarico temporaneo (fino alla fine delle attività didattiche).
La natura dei due incarichi, sia pur entrambi a tempo determinato, non può certo dirsi la medesima, come vuole sostenere la ricorrente, poiché l’incarico annuale, qualifica evidentemente l’impiego in termini di stabilità e continuità (in quanto dato su posto vacante e disponibile), differenziandolo in modo razionale e non arbitrario rispetto a quello temporaneo (dato su posto non vacante, ma disponibile).
3. In conclusione il ricorso in quanto infondato, va rigettato.
4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti costituite. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta per le controinteressate non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Nulla sulle spese per le controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FE RI, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
LE AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AR | FE RI |
IL SEGRETARIO