TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1
TAR
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere nell'interpretazione del requisito di partecipazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il requisito di accesso, interpretato dall'amministrazione come incarichi con scadenza al 31 agosto, sia coerente con il CCNL e la normativa sulle supplenze, distinguendo razionalmente tra incarico annuale e temporaneo.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere nell'interpretazione del requisito di partecipazione

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere nell'interpretazione del requisito di partecipazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il requisito di accesso, interpretato dall'amministrazione come incarichi con scadenza al 31 agosto, sia coerente con il CCNL e la normativa sulle supplenze, distinguendo razionalmente tra incarico annuale e temporaneo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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