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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/09/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 15.9.2025 depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362/2025 R.G. Previdenza tra
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Igor Ludwig ParzaneseParte_1
OPPONENTE contro e rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 CP_2 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_3 ifeso dall'avv. Assunta Manzo come in attiControparte_4 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 11.3.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/73 notificata dall
[...]
in data 28.2.2025 contenente l'avviso di addebito n. 328 201 Controparte_5
31.12.2014 dovuti a titolo di contributi Gestione Artigiani relativi all'anno 2007. L'istante ha eccepito l'assenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione artigiani, la decadenza, il difetto di motivazione nonché la violazione dell'art. 6 l. 212/2000; ha rilevato la mancata notifica del suddetto avviso di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica dello stesso e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha dedotto di avere regolarmente notificato l'avviso di addebito per cui è ca oncludendo per il rigetto del ricorso. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_3 CP_4 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Lette le note scritte depositate, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di contributi previdenziali). Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa CP_ all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica dell'atto impugnato); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. CP_ Va superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevato dall essendo la proposta di compensazione impugnata in questa sede qualificabile quale atto erso il quale l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (cfr. SA Civile sezione VI, 26 marzo 2018 n. 7497). Tanto premesso, ritiene questo giudice che la presente controversia può essere definita utilizzando il principio della cd. “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio – statuisce la Corte di SA – imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (Cass. SS UU n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 5804 e 5805 del 2017). Ciò posto, risultano fondate, ed assorbenti rispetto alle altre deduzioni, le censure attoree inerenti la prescrizione del credito. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/73 notificata dall Controparte_5
in data 28.2.2025 deducendo la mancanza di notifica
[...] presupposto e al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Ciò posto, nel caso in esame, il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica del suddetto avviso di addebito. Invero, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Orbene, deve rilevarsi che risulta dagli atti di causa la prova della rituale notifica dell'avviso CP_ di addebito posto a base dell'avversata intimazione (cfr. relata in produzione . Orbene, la prova della ritualità della notifica di cui sopra induce a er inammissibile qualsiasi censura avverso la stessa, essendo ampiamente trascorso dalla notifica al deposito del ricorso il termine per proporre opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/1999. Nel presente giudizio, tuttavia, l'istante ha prospettato, quale ulteriore censura, l'intervenuta prescrizione della contribuzione pretesa dall , da lui ritenuta quinquennale, stante CP_1 la mancanza di atti interruttivi a decorrere dalla supposta ica dell'impugnato atto impositivo. L'azione può essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione ascrivibile all'art.615, 1° comma c.p.c per le considerazioni di seguito enunciate. Sul piano generale, valgono le seguenti considerazioni, non condividendosi le argomentazioni enunciate nella sentenza della Suprema Corte n.22946/2016. La pronuncia -resa in materia di omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada- ha escluso l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (v. Cass. n. 20618 del 2016) e ha osservato che l'azione di accertamento negativo del credito è inammissibile qualora il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione) in quanto lo strumento a sua disposizione è costituito, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, dall'opposizione all'esecuzione laddove invece nel caso sottoposto alla SA, nessuna iniziativa esecutiva era stata intrapresa dall'amministrazione. I giudici di legittimità giungono alla conclusione che l'azione di accertamento negativo del credito non è l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione e ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Pertanto, secondo i Giudici di Legittimità, avendo l'attore uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento (cfr sentenza n.22946/2016). La SA rafforza il ragionamento valorizzando la natura di eccezione della prescrizione, quindi di risposta ad un'azione del creditore, che ritiene mancante in assenza di un'iniziativa esecutiva in corso. Di recente, un'altra sentenza della SA dell'8/3/2017 n. 6034, nel conformarsi alla sentenza n. 22946, giunge a ritenere che il preavviso di fermo amministrativo non è un atto della procedura esecutiva. A parere del Giudicante, è necessario individuare l'ambito temporale di azione giudiziale del preteso debitore e lo stato, in quel momento, della procedura di riscossione del credito da parte del Concessionario. Premesso che il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) e il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale (cfr Cass. 24235/2015), la cartella di pagamento nel procedimento di riscossione c.d. esattoriale è l'atto per il cui tramite il titolo esecutivo è notificato al soggetto passivo della riscossione coattiva (cfr SA del 19 ottobre 2015, n. 21080). In materia contributiva previdenziale, per effetto del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il Concessionario a decorrere dal 1/1/2011 non provvede più alla redazione del ruolo e alla notifica CP_ della cartella, spettando all con la soppressione da tale data del ruolo, sia l'elaborazione dell'avviso di addebito, che lore di titolo esecutivo, sia la sua notifica mentre il concessionario interviene solo dopo, con il ruolo da lui formato a fini esecutivi, per l'avvio della procedura esecutiva. Avendo riguardo allo specifico caso della contribuzione previdenziale (quale quello oggi in esame), può dunque concludersi che, in entrambi i casi ed ambiti temporali, la cartella fino al 31/12/2010 (mediante il ruolo in esso incorporato) e l'avviso di addebito, dal1/1/2011, hanno valore di titolo esecutivo. Pertanto, con la notifica degli stessi e la mancata opposizione, essi divengono idonei a giustificare l'azione esecutiva. Il quesito da risolvere è se la cartella e l'avviso costituiscono giuridicamente anche una minacciata esecuzione, ossia preannunciano l'esercizio dell'azione esecutiva, ovvero in altri termini è necessario valutare se essi possono essere assimilati al precetto ed essere sufficienti per procedere ad esecuzione forzata. La equipollenza tra cartella (e avviso) e precetto deriva dal confronto della disciplina della cartella esattoriale (e dell'avviso di addebito) con quella del precetto, ed in particolare delle norme che disciplinano il contenuto dei due atti, nonché gli effetti degli stessi. •ai sensi dell'articolo 25 del DPR 602/1973 (e dell'art. 30, 2° comma del 78/2010 convertito nella legge 122/2010), la cartella esattoriale (e l'avviso di addebito) deve contenere "… l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata"; ai sensi dell'articolo 480 del codice di procedura civile, il precetto consiste "…nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo…..con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata"; •ai sensi dell'articolo 50 del DPR 602/1973, così come modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. numero 46/1999, "…il concessionario procede all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale"; ai sensi dell'articolo 482 del codice di procedura civile "…non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto".
In ordine alla qualificazione della cartella di pagamento ( e dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 1/1/2011 per le contribuzioni ), va registrato l'orientamento costante della CP_1 SA (cfr tra le altre, sentenza n. 2423 27 novembre 2015), recentemente enunciato con riferimento ai contributi previdenziali nella sentenza del 10/1/2017 n. 299, in cui i Giudici di legittimità hanno fissato il seguente principio di diritto: “ la cartella di pagamento con la quale l'ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto ”. A tale principio -peraltro pronunciato proprio in materia di contributi di natura previdenziale- il Giudicante presta consapevole adesione. Non è ostativa a tale ricostruzione la circostanza che la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dall'art. 50 2° comma del dpr 602/73, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo. Ed invero, la cartella e il ruolo sottostante, così come l'avviso di addebito non si perimono, a differenza del precetto, ex art. 481 c.p.c., in quanto subiscono solo una temporanea sospensione dell'efficacia ex lege sino a quando essa non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Pertanto, la cartella notificata ritualmente (così come l'avviso di addebito), in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, 1° comma c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella. È quindi rilevante accertare se a decorrere dalla notifica dell'avviso di addebito posto a base della proposta di compensazione impugnata (segnatamente, 31.12.2014), i crediti per cui è causa si sono prescritti. In considerazione della data di notifica dell'avviso di addebito in oggetto, non risulta allegato e provato dal alcun atto interruttivo successivo entro il termine di 5 anni CP_6 dalla notifica dello stes
Ne consegue che alla data del 28.2.2025, allorquando l'opponente ha ricevuto la proposta di compensazione avversata in questa sede ed avente ad oggetto i medesimi crediti contributivi portati dall'avviso di addebito anzidetto non risulta attivata nessuna ulteriore azione e/o diffida e/o iniziativa che valga ad interrompere il corso prescrizionale del credito, da ritenersi quinquennale secondo quanto condivisibilmente statuito dalla suprema Corte a sezioni Unite del 17/11/2016 n. 23397. Pertanto, per i crediti per cui è causa è decorso il termine prescrizionale di cinque anni. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti dall'opponente i contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 328 2014 0006595918000, per intervenuta prescrizione;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865, oltre IVA e CPA come per legge e spese al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 16.9.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 15.9.2025 depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362/2025 R.G. Previdenza tra
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Igor Ludwig ParzaneseParte_1
OPPONENTE contro e rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 CP_2 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_3 ifeso dall'avv. Assunta Manzo come in attiControparte_4 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 11.3.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/73 notificata dall
[...]
in data 28.2.2025 contenente l'avviso di addebito n. 328 201 Controparte_5
31.12.2014 dovuti a titolo di contributi Gestione Artigiani relativi all'anno 2007. L'istante ha eccepito l'assenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione artigiani, la decadenza, il difetto di motivazione nonché la violazione dell'art. 6 l. 212/2000; ha rilevato la mancata notifica del suddetto avviso di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica dello stesso e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha dedotto di avere regolarmente notificato l'avviso di addebito per cui è ca oncludendo per il rigetto del ricorso. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_3 CP_4 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Lette le note scritte depositate, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di contributi previdenziali). Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa CP_ all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica dell'atto impugnato); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. CP_ Va superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevato dall essendo la proposta di compensazione impugnata in questa sede qualificabile quale atto erso il quale l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (cfr. SA Civile sezione VI, 26 marzo 2018 n. 7497). Tanto premesso, ritiene questo giudice che la presente controversia può essere definita utilizzando il principio della cd. “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio – statuisce la Corte di SA – imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (Cass. SS UU n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 5804 e 5805 del 2017). Ciò posto, risultano fondate, ed assorbenti rispetto alle altre deduzioni, le censure attoree inerenti la prescrizione del credito. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/73 notificata dall Controparte_5
in data 28.2.2025 deducendo la mancanza di notifica
[...] presupposto e al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Ciò posto, nel caso in esame, il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica del suddetto avviso di addebito. Invero, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Orbene, deve rilevarsi che risulta dagli atti di causa la prova della rituale notifica dell'avviso CP_ di addebito posto a base dell'avversata intimazione (cfr. relata in produzione . Orbene, la prova della ritualità della notifica di cui sopra induce a er inammissibile qualsiasi censura avverso la stessa, essendo ampiamente trascorso dalla notifica al deposito del ricorso il termine per proporre opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/1999. Nel presente giudizio, tuttavia, l'istante ha prospettato, quale ulteriore censura, l'intervenuta prescrizione della contribuzione pretesa dall , da lui ritenuta quinquennale, stante CP_1 la mancanza di atti interruttivi a decorrere dalla supposta ica dell'impugnato atto impositivo. L'azione può essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione ascrivibile all'art.615, 1° comma c.p.c per le considerazioni di seguito enunciate. Sul piano generale, valgono le seguenti considerazioni, non condividendosi le argomentazioni enunciate nella sentenza della Suprema Corte n.22946/2016. La pronuncia -resa in materia di omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada- ha escluso l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (v. Cass. n. 20618 del 2016) e ha osservato che l'azione di accertamento negativo del credito è inammissibile qualora il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione) in quanto lo strumento a sua disposizione è costituito, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, dall'opposizione all'esecuzione laddove invece nel caso sottoposto alla SA, nessuna iniziativa esecutiva era stata intrapresa dall'amministrazione. I giudici di legittimità giungono alla conclusione che l'azione di accertamento negativo del credito non è l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione e ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Pertanto, secondo i Giudici di Legittimità, avendo l'attore uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento (cfr sentenza n.22946/2016). La SA rafforza il ragionamento valorizzando la natura di eccezione della prescrizione, quindi di risposta ad un'azione del creditore, che ritiene mancante in assenza di un'iniziativa esecutiva in corso. Di recente, un'altra sentenza della SA dell'8/3/2017 n. 6034, nel conformarsi alla sentenza n. 22946, giunge a ritenere che il preavviso di fermo amministrativo non è un atto della procedura esecutiva. A parere del Giudicante, è necessario individuare l'ambito temporale di azione giudiziale del preteso debitore e lo stato, in quel momento, della procedura di riscossione del credito da parte del Concessionario. Premesso che il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) e il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale (cfr Cass. 24235/2015), la cartella di pagamento nel procedimento di riscossione c.d. esattoriale è l'atto per il cui tramite il titolo esecutivo è notificato al soggetto passivo della riscossione coattiva (cfr SA del 19 ottobre 2015, n. 21080). In materia contributiva previdenziale, per effetto del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il Concessionario a decorrere dal 1/1/2011 non provvede più alla redazione del ruolo e alla notifica CP_ della cartella, spettando all con la soppressione da tale data del ruolo, sia l'elaborazione dell'avviso di addebito, che lore di titolo esecutivo, sia la sua notifica mentre il concessionario interviene solo dopo, con il ruolo da lui formato a fini esecutivi, per l'avvio della procedura esecutiva. Avendo riguardo allo specifico caso della contribuzione previdenziale (quale quello oggi in esame), può dunque concludersi che, in entrambi i casi ed ambiti temporali, la cartella fino al 31/12/2010 (mediante il ruolo in esso incorporato) e l'avviso di addebito, dal1/1/2011, hanno valore di titolo esecutivo. Pertanto, con la notifica degli stessi e la mancata opposizione, essi divengono idonei a giustificare l'azione esecutiva. Il quesito da risolvere è se la cartella e l'avviso costituiscono giuridicamente anche una minacciata esecuzione, ossia preannunciano l'esercizio dell'azione esecutiva, ovvero in altri termini è necessario valutare se essi possono essere assimilati al precetto ed essere sufficienti per procedere ad esecuzione forzata. La equipollenza tra cartella (e avviso) e precetto deriva dal confronto della disciplina della cartella esattoriale (e dell'avviso di addebito) con quella del precetto, ed in particolare delle norme che disciplinano il contenuto dei due atti, nonché gli effetti degli stessi. •ai sensi dell'articolo 25 del DPR 602/1973 (e dell'art. 30, 2° comma del 78/2010 convertito nella legge 122/2010), la cartella esattoriale (e l'avviso di addebito) deve contenere "… l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata"; ai sensi dell'articolo 480 del codice di procedura civile, il precetto consiste "…nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo…..con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata"; •ai sensi dell'articolo 50 del DPR 602/1973, così come modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. numero 46/1999, "…il concessionario procede all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale"; ai sensi dell'articolo 482 del codice di procedura civile "…non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto".
In ordine alla qualificazione della cartella di pagamento ( e dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 1/1/2011 per le contribuzioni ), va registrato l'orientamento costante della CP_1 SA (cfr tra le altre, sentenza n. 2423 27 novembre 2015), recentemente enunciato con riferimento ai contributi previdenziali nella sentenza del 10/1/2017 n. 299, in cui i Giudici di legittimità hanno fissato il seguente principio di diritto: “ la cartella di pagamento con la quale l'ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto ”. A tale principio -peraltro pronunciato proprio in materia di contributi di natura previdenziale- il Giudicante presta consapevole adesione. Non è ostativa a tale ricostruzione la circostanza che la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dall'art. 50 2° comma del dpr 602/73, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo. Ed invero, la cartella e il ruolo sottostante, così come l'avviso di addebito non si perimono, a differenza del precetto, ex art. 481 c.p.c., in quanto subiscono solo una temporanea sospensione dell'efficacia ex lege sino a quando essa non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Pertanto, la cartella notificata ritualmente (così come l'avviso di addebito), in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, 1° comma c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella. È quindi rilevante accertare se a decorrere dalla notifica dell'avviso di addebito posto a base della proposta di compensazione impugnata (segnatamente, 31.12.2014), i crediti per cui è causa si sono prescritti. In considerazione della data di notifica dell'avviso di addebito in oggetto, non risulta allegato e provato dal alcun atto interruttivo successivo entro il termine di 5 anni CP_6 dalla notifica dello stes
Ne consegue che alla data del 28.2.2025, allorquando l'opponente ha ricevuto la proposta di compensazione avversata in questa sede ed avente ad oggetto i medesimi crediti contributivi portati dall'avviso di addebito anzidetto non risulta attivata nessuna ulteriore azione e/o diffida e/o iniziativa che valga ad interrompere il corso prescrizionale del credito, da ritenersi quinquennale secondo quanto condivisibilmente statuito dalla suprema Corte a sezioni Unite del 17/11/2016 n. 23397. Pertanto, per i crediti per cui è causa è decorso il termine prescrizionale di cinque anni. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti dall'opponente i contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 328 2014 0006595918000, per intervenuta prescrizione;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865, oltre IVA e CPA come per legge e spese al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 16.9.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli