Art. 3. Durante il fermo le navi sono considerate armate a tutti gli effetti e, conseguentemente, ne e' vietata l'utilizzazione per attivita' diverse.
L'arresto per fermo tecnico di cui al precedente art. 1, determinato forfettariamente in centoquindici giorni annui e che puo' liberamente essere attuato in qualunque altro periodo dell'anno, non e' consentito durante l'effettuazione del fermo regolato dal presente decreto. Nei periodi stabiliti nel precedente art. 2, e', pertanto, consentita soltanto l'esecuzione a bordo dei normali lavori di manutenzione al fine di evitare alla nave i danni derivanti dal mancato esercizio.
E' comunque vietata l'effettuazione di lavori di qualsiasi altro genere, salvo il caso di forza maggiore - al fine di non compromettere la galleggiabilita' ed il movimento della nave in caso di necessita' - da accertarsi dall'autorita' marittima.
L'arresto per fermo tecnico di cui al precedente art. 1, determinato forfettariamente in centoquindici giorni annui e che puo' liberamente essere attuato in qualunque altro periodo dell'anno, non e' consentito durante l'effettuazione del fermo regolato dal presente decreto. Nei periodi stabiliti nel precedente art. 2, e', pertanto, consentita soltanto l'esecuzione a bordo dei normali lavori di manutenzione al fine di evitare alla nave i danni derivanti dal mancato esercizio.
E' comunque vietata l'effettuazione di lavori di qualsiasi altro genere, salvo il caso di forza maggiore - al fine di non compromettere la galleggiabilita' ed il movimento della nave in caso di necessita' - da accertarsi dall'autorita' marittima.