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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/11/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3522 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di
Frosinone, promossa da
(Cod. Fisc. ), elett.te domiciliata in Parte_1 C.F._1
Frosinone, Via Adige n.41, presso lo studio dell'Avv. Cristina Schimperna che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso contro
in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, per procura generale alle liti in atti, e con il procuratore elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale CP_1 di Frosinone, P.zza Gramsci n.4
Oggetto: pensione di vecchiaia
Conclusioni: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.442 c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire della deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. A sostegno dlela domanda, l'attrice ha dedotto che: a) aveva presentato all'ente, in data 3.7.2021, la domanda volta all'ottenimento della pensione di vecchiaia, in quanto lavoratrice domestica, invocando la deroga prevista dal D.Lgs. n.503 del 1992, art.2, comma 3, lett. b, dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla norma;
b) aveva dato prova, tramite la presentazione dell'estratto contributivo, di possedere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni;
c) era stata occupata per almeno 10 anni, nell'arco dei 25 anni, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, specificamente negli anni 2007, 2004, 2000, 1994, 1991, 1990, 1985, 1984,
1973, 1969.
Nel giudizio così instaurato, si è costituito l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda ed evidenziando che, all'esito dell'istruttoria amministrativa espletata, aveva accertato l'inesistenza dei requisiti di legge per accedere alla deroga prevista dal D.Lgs. n.503 del 1992, art.2 comma 3, lett. b, considerato che: a) come emergeva dall'estratto contributivo lavoratori domestici di parte ricorrente i periodi computabili ai fini del requisito di legge utile per la deroga erano di otto anni (dal 1969 al 1973, 1984, 1985 e 1990), anziché di 10; b) in particolare, rimanevano esclusi dal computo gli anni 1991, 1994, 2000,
2004, 2007 e 2016 in quanto le ore settimanali lavorate erano inferiori alle 24 richieste.
Il ricorso merita accoglimento.
L'attrice chiede il riconoscimento del suo diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia, invocando in suo favore la deroga prevista dall'art.2, comma 3, lettera b), del D.Lgs 503/1992, che consente di ottenere la prestazione con un'anzianità assicurativa di oltre 25 anni e un'anzianità contributiva di 15 anni, avendo lavorato per almeno 10 anni meno di 52 settimane, quindi per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare. Secondo la ricorrente, la deroga prevista dalla richiamata legge fa salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa (15 anni) e si applica ai lavoratori subordinati i quali, fermi gli altri requisiti indicati dalla legge, siano stati occupati nell'anno per un periodo inferiore a 52 settimane e, in definitiva, non abbiano lavorato per l'intero anno solare. L'estratto contributivo proverebbe pienamente il possesso dei requisiti richiesti dalla deroga per beneficiare della pensione di vecchiaia e, cioè, un'anzianità assicurativa di oltre 25 anna e un'anzianità contributiva di 15 anni e, nell'arco dei predetti 25 anni, aver avuto un'occupazione per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare per almeno 10 anni. Secondo la ricorrente dall'estratto contributivo si ricavano i periodi di occupazione per meno di 52 settimane nell'anno solare: si tratterebbe di 14 anni ed in particolare degli anni 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1984, 1985, 1990, 1991, 1994, 2000,
2004, 2007 e 2016.
L' sostiene invece che nei confronti della ricorrente non opererebbe CP_1 la deroga prevista dall'art.2, comma 3, lettera b), del D.Lgs 503/1992, in quanto la ricorrente, nell'ambito dei 25 anni assicurativi richiesti, non potrebbe far valere almeno 10 anni con periodi di occupazioni inferiori all'intero anno solare. In sostanza, in deroga al nuovo requisito contributivo di 20 anni, possono accedere alla pensione di vecchiaia, con l'originaria anzianità contributiva minima di 15 anni, i lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno
10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. La deroga, quindi, opera quando il primo contributo utile è versato 25 anni prima della presentazione della domanda per l'ottenimento della pensione e quando all'interno dei 25 anni assicurativi si possono far valere almeno 10 anni con periodi di occupazioni inferiori all'intero anno solare. Secondo l' la CP_1 ricorrente, come lavoratrice domestica, può far valere periodi di lavoro continuativi coperti da una minore contribuzione (meno di 52 contributi l'anno) per il solo fatto di aver lavorato nell'intero anno con orario inferiore alle 24 ore settimanali. In particolare, nel computo dei 10 anni richiesti dalla legge dovrebbero essere considerati utili per la deroga solo 8 anni (dal 1969 al 1973,
1984, 1985 e 1990) e dovrebbero essere esclusi dal computo gli anni 1991,
1994, 2000, 2004, 2007 e 2016, durante i quali la ricorrente è stata occupata come collaboratrice familiare, in quanto anni coperti da minor contribuzione non perché esistenti periodi non lavorati, ma perché le ore settimanali lavorate erano inferiori alle 24 (per i rapporti di lavoro domestico 24 ore settimanali costituiscono l'orario minimo per aver diritto alla intera contribuzione).
Orbene, osserva il Giudicante che la pensione di vecchiaia è un trattamento previdenziale subordinato, oltre che alla cessazione dell'attività di lavoro, al raggiungimento di una certa anzianità contributiva (20 anni) e di una certa età anagrafica (67 anni).
In deroga alla disciplina vigente che chiede almeno 20 anni di contribuzione accreditata, resta però in vigore, anche dopo la IF RO del 2011 (cfr. anche la Circolare 1.2.2013, n.16) la possibilità per CP_1 alcuni lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive che hanno la pensione calcolata con il sistema retributivo-misto (cioè in possesso di contribuzione prima del 1996) di mantenere il requisito contributivo di 15 anni previsto prima dell'introduzione della IF TO (articolo 2, comma 3, del D.Lgs 503/1992) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. Il beneficio, in particolare, spetta a coloro che: 1) hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre
1992; 2) sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 31.12.1992 (indipendentemente dalla circostanza di aver versato o meno contributi volontari); 3) sono lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni (anche non consecutivi) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
4) sono lavoratori che al 31.12.1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.
Per quanto riguarda la fattispecie di cui al punto 3 che precede, che è la fattispecie di cui è causa, occorre specificare, in primo luogo, che il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni, anche non consecutivi, con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al
31.12.1992. La deroga in parola non opera, però, nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche (Circolare 06.03.1995, n.65). CP_1
In sostanza, la deroga non può essere fatta valere da quei lavoratori che percepiscono una retribuzione annua inferiore al minimale contributivo ai quali, pertanto, non viene riconosciuto ai fini pensionistici l'anno intero, ma un periodo ridotto proporzionalmente alla retribuzione percepita.
L'Istituto di previdenza ha precisato, inoltre, che per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare bisogna considerare esclusivamente la contribuzione obbligatoria, cioè quella derivante dal periodo di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa
(es. figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, anche se sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane (Circolare 06.03.1995, n.65). CP_1
Come già evidenziato, l' ha negato il diritto della ricorrente al CP_1 trattamento pensionistico di vecchiaia, ritenendo non applicabile la deroga prevista dal richiamato art.2, comma 3, del D.Lgs 503/1992, atteso che, pur in presenza dei requisiti assicurativi (25 anni) e contributivi (15 anni), la ricorrente non aveva almeno 10 anni, anche non consecutivi, con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Orbene, va evidenziato che la ricorrente ha dedotto di essere stata occupata per meno di 52 settimane nell'anno solare durante gli anni 1969,
1970, 1971, 1972, 1973, 1984, 1985, 1990, 1991, 1994, 2000, 2004, 2007
e 2016 (cfr. ricorsi giudiziario e amministrativo). L' ritiene che possono CP_1 essere considerati utili per la deroga solo gli anni 1969, 1970, 1971, 1972,
1973 1984, 1985 e 1990, rimanendo esclusi dal computo gli anni 1991, 1994,
2000, 2004, 2007 e 2016 (cfr. memoria difensiva).
Pertanto, la verifica dei periodi di occupazione per meno di 52 settimane nell'anno solare, riguarda unicamente gli anni 1991, 1994, 2000, 2004, 2007 e 2016 durante i quali la ricorrente è stata occupata con rapporto di lavoro domestico.
Orbene, la verifica è stata affidata ad un consulente tecnico che ha potuto visionare documentazione utile per potere rilevare i periodi in cui la ricorrente
è stata occupata come collaboratrice familiare negli anni 1991, 1994, 2000,
2004, 2007 e 2016 e l'effettivo orario di lavoro settimanale disimpegnato: relazione del responsabile dell'agenzia di Anagni (FR); n.3 consultazioni relative ai rapporti di lavoro domestico della SI.ra ; estratto Parte_1 contributivo sintetico annuale della ricorrente;
estratto contributivo sintetico trimestrale della ricorrente.
Dall'esame della richiamata documentazione emerge che negli anni solari
1991, 2004 e 2016, la ricorrente è stata occupata in qualità di collaboratrice familiare per meno di 52 settimane: in particolare, la ricorrente nell'anno 1991
è stata occupata dal 01.09.1991 al 31.12.1991, nell'anno 2004 è stata occupata dal 27.10.2004 al 31.12.2004 e nell'anno 2016 è stata occupata dal
01.01.2016 al 21.03.2016.
Pertanto, nel corso del periodo assicurativo di oltre 25 anni (dal 1969 al
2021), la ricorrente è stata occupata per meno di 52 settimane nei seguenti
11 anni: 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1984, 1985, 1990 (riconosciuti dall' e 1991, 2004 e 2016 (accertati in sede peritale). CP_1
L'attrice ha così maturato il diritto all'ottenimento della pensione di vecchiaia con la deroga prevista dall'art.2, comma 3 del D.Lgs 503/1992
(almeno 10 anni con periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare).
Si osservi che le conclusioni peritali non sono state in alcun modo contestate dalle parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, può quindi dichiararsi il diritto dell'attrice ad usufruire, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, della deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 503/1992 e, per l'effetto, l' va CP_1 condannato a liquidare in favore della ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza come per legge, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo.
Le spese di lite, come quelle di C.T.U., seguono la soccombenza dell' e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dell'attrice ad usufruire, ai fini del Parte_2 perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, della deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) del D.Lgs.
503/1992;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in favore della ricorrente la CP_1 pensione di vecchiaia con decorrenza come per legge, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
3) condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in €.1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario:
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate in CP_1 favore del Dott. in €.550,00 per onorario, oltre IVA e C.P. Parte_3
Frosinone, 6.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi