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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/10/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LA
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3619/2024, pubblicata il 29/03/2024,
TRA
Parte_1
DELEG. (C.F. ), con sede legale in VIA
[...] CP_1 P.IVA_1
VALTELLINA 15/17 20159 LA, con il patrocinio degli avv. DEL VAGLIO MARIO e
LA IA, elettivamente domiciliata in VIA VENTIQUATTRO MAGGIO,
43 ROMA presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in VIA ADRIANO OLIVETTI 7 TRENTO, con il patrocinio dell'avv.
ZA RI, elettivamente domiciliata in VIA DELLA LIBERTÀ 63,
AMANTEA, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3619/2024, pubblicata il
29/03/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, 2' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
ELEG.DEL BIGIO P. :
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata: – dichiarare la nullità, inefficacia e/o revoca del pignoramento presso terzi promosso da nei confronti di e Controparte_2 CP_4
condannare la stessa alla restituzione della somma di euro 22.901,54; – con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Respingere l'appello promosso da Parte_1
poiché infondato, in ogni sua parte, in fatto ed in diritto e confermare,
[...] integralmente, la sentenza di primo grado impugnata. Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.11.2022, Parte_1
(di seguito , debitore esecutato, conveniva in giudizio
[...] Pt_1
creditore procedente quale concessionario per la riscossione coattiva delle Controparte_2
entrate locali del Comune di Cosenza, nonché terza pignorata, Controparte_3
innanzi al Tribunale di Milano, instaurando ex art. 616 c.p.c. la fase di merito di un procedimento di opposizione endo-esecutiva ai sensi dell'art. 615 2° co c.p.c. insisteva nelle ragioni di opposizione già articolate nell'ambito della procedura di Pt_1
espropriazione forzata R.G.E. 3829/2022. In particolare, esponeva: - di essere una società autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso l'istituzione, la promozione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, ai sensi dell'art. 36 TUF, tra cui il fondo liquidato nel 2019; - di avere ricevuto, con notifica Pt_2
inviata da in data 23.5.2022, un atto di pignoramento presso terzi ex art. Controparte_2
72 bis D.P.R. 602/1973 in relazione ad un importo complessivamente pari ad € 22.901,54, con pagina 2 di 7 aggressione di un rapporto di conto corrente intrattenuto in proprio presso
[...]
ed impiegato dalla società esecutata per operatività del tutto estranee Controparte_3 rispetto ai fondi gestiti;
- che la pretesa azionata da si fondava su un'ingiunzione CP_2
di pagamento emessa per crediti del Comune di Cosenza, riguardante il consumo idrico per l'anno 2012 di un immobile ceduto dal fondo alla Provincia di Cosenza già nel corso Pt_2
del 2009; - di avere proposto opposizione avverso tale atto di pignoramento presso terzi e che il Giudice dell'Esecuzione, in data 21.9.2022, aveva sospeso la procedura esecutiva, concedendo termine di quarantacinque giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;
- che, in data 26.5.2022, aveva già provveduto al Controparte_3
versamento delle somme richieste dal creditore procedente. sosteneva: 1) l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato da Pt_1
, per violazione del principio di autonomia patrimoniale dei fondi comuni di CP_2
investimento (in quanto con sussisteva esclusivamente un Controparte_5 rapporto di mandato volto all'amministrazione dei beni di quest'ultimo ed, al più, un compito di rappresentanza processuale, mentre la titolarità sostanziale dei cespiti rimaneva in capo ai soli quotisti); 2) l'infondatezza anche nel merito della pretesa avversaria, in quanto il fondo era stato liquidato nel corso del 2019, così che eventuali sopravvenienze passive Pt_2 dovevano seguire la disciplina di cui all'art. 2495 c.c.; inoltre, il credito relativo al consumo idrico per il 2012 riguardava un immobile che era stato ceduto alla Provincia di Cosenza nel
2009 e pertanto la riscossione avviata da risultava fondata su un titolo inesistente. CP_2
L'attrice domandava pertanto di accertare e di dichiarare l'inesistenza in capo a CP_2 di un titolo idoneo ad iniziare e proseguire l'esecuzione forzata;
di dichiarare l'improcedibilità,
l'inefficacia, la nullità, l'annullamento o comunque la revoca del pignoramento promosso dal creditore procedente, con ordine di restituzione dell'importo già versato al creditore dal terzo pignorato, pari ad € 22.901,54.
e non si costituivano in giudizio e venivano Controparte_2 Controparte_3
pertanto dichiarate contumaci.
Su istanza di parte attrice, veniva subito fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di Pt_1
ritenendo che la stessa non avesse provato (come era suo onere, quale attrice che aveva esperito un'azione di accertamento negativo) la circostanza posta a base dell'opposizione, ossia che il credito per cui era stato notificato l'atto di pignoramento fosse relativo a consumi idrici pagina 3 di 7 dell'anno 2012, relativi ad un immobile ceduto dal alla Provincia di Cosenza CP_5
già nel 2009. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, per i seguenti Pt_1
motivi:
1) Omessa ed erronea valutazione delle prove documentali, con violazione degli artt. 116
c.p.c., 2697 c.c., 543 co 2 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe addossato su un onere della prova impossibile, volto a far fronte Pt_1 al fatto che non era indicato nell'atto di pignoramento e nell'ingiunzione di pagamento l'immobile cui il credito si riferiva.
La sentenza si porrebbe in contrasto con il principio di vicinanza della prova e finirebbe per addossare sul debitore un vizio di atti predisposti dal creditore, in contrasto con il disposto dell'art. 543 comma 2 n. 1 c.p.c.
In realtà, aveva pienamente assolto al proprio onere probatorio, allegando il Pt_1 rendiconto finale di liquidazione del fondo l'atto di pignoramento, la visura storica Pt_2 per immobile, l'ingiunzione di pagamento per canoni idrici 2012, l'atto di compravendita dell'immobile cui si riferiva il credito, il flusso di pagamento nella cui causale era indicato
“pignor. Comune Cosenza x fondo ”. Pt_2
Il pignoramento era inoltre illegittimo, in quanto nessun titolo della procedura esecutiva riguardava debiti facenti capo alla bensì appunto debiti riferibili al fondo Pt_1 Pt_2 peraltro liquidato nel 2019. L'azione esecutiva, avendo ad oggetto un rapporto di conto corrente intrattenuto in proprio da era pertanto in contrasto con il principio di autonomia Pt_1
patrimoniale del fondo comune di investimento, rispetto al patrimonio della società di gestione e a quello dei quotisti.
In ultimo, lo stesso Tribunale di Milano, in altro procedimento, aveva annullato una cartella di pagamento avente ad oggetto i canoni idrici 2010, relativi al medesimo immobile.
L'appellante ha pertanto insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_2 infondato. L'appellata ha rilevato che la sentenza di primo grado è corretta e immune da vizi e che non ha assolto all'onere di probatorio sulla stessa gravante. Pt_1
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio , che è stata Controparte_3
dichiarata contumace.
All'udienza del 15.7.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa in decisione
- previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali - nessuna parte ha depositato note scritte nel termine assegnato.
pagina 4 di 7 Alla successiva udienza del 23.9.2025, fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., è comparso il solo legale di che ha insistito per la rimessione della causa in decisione. Pt_1
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
L'appello è infondato e deve essere respinto. afferma che è stato pignorato un conto corrente intrattenuto in proprio, in relazione Pt_1
ad una posizione debitoria altrui (in passato, del fondo - fondo che costituisce un Pt_2
patrimonio separato;
oggi della Provincia di Cosenza, in quanto titolare dell'immobile in relazione al quale sarebbero stati richiesti i canoni idrici).
L'opponente, in un caso siffatto, al fine di ottenere un provvedimento ad essa favorevole, avrebbe dovuto fornire la prova che l'ingiunzione di pagamento riguardava debiti relativi ad immobile di titolarità di terzi e non riferibile a Pt_1
Questa prova non è stata fornita, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Non è sul punto condivisibile il motivo di appello, secondo cui il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere non provate le circostanze poste a base dell'opposizione e avrebbe addossato a un onere probatorio impossibile. Pt_1
La documentazione versata in atti dall'opponente/appellante non prova infatti la circostanza che il credito posto a base del pignoramento fosse relativo a canoni idrici di un immobile già di pertinenza del fondo alienato alla Provincia di Cosenza nel 2009. Pt_2
Se ha provato che il bene sito a Cosenza, viale Crati, censito al fg. 4, part. 129, sub. Pt_1
32 è stato trasferito nel 2009 alla Provincia di Cosenza (unitamente agli altri immobili del complesso, di cui ai subb. 4-31), nessuna prova è stata fornita circa il fatto che l'ingiunzione di pagamento riguardasse canoni idrici relativi proprio a tale immobile, non essendoci alcun riferimento in tal senso nell'ingiunzione stessa (che richiama un avviso di costituzione in mora non prodotto dall'opponente), nell'atto di pignoramento o nella restante documentazione prodotta.
Nulla prova il doc. 8 (“flusso pagamento da parte del terzo pignorato”), trattandosi di una tabella di formazione unilaterale.
Nulla può evincersi dalla sentenza n. 8231/2018 del Tribunale di Milano (doc. 9), in mancanza di un'espressa identificazione dell'immobile cui si riferiscono i consumi di cui alla cartella opposta, emessa dal Comune di Cosenza (la stessa cartella di pagamento, prodotta sub doc. 10, nulla precisa in merito). Non è stato pertanto provata la circostanza dedotta da Pt_1
secondo cui la citata sentenza avrebbe accolto una precedente opposizione di Pt_1
relativa ad un credito del Comune di Cosenza, per consumi idrici dell'immobile di via Crati già del fondo Pt_2
pagina 5 di 7 Quanto all'onere della prova, l'opposizione all'esecuzione è un giudizio di accertamento negativo del credito posto a base dell'esecuzione stessa.
Come correttamente precisato dal Tribunale, per effetto dell'opposizione all'esecuzione “viene ad inserirsi nel processo esecutivo un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale
l'opponente assume la qualità di attore non soltanto in senso processuale ma anche sostanziale, sicché le "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda” (cfr. Cass. sent. 17441/2019; Corte d'Appello di Milano sent. 1618/2023), anche in termini di onere probatorio. Il primo Giudice ha pertanto correttamente ritenuto che spettasse alla parte opponente fornire la prova dei fatti posti a fondamento dell'opposizione, ossia della circostanza che i debiti di cui all'ingiunzione di pagamento e al pignoramento fossero riferibili al sopra citato immobile di Cosenza, già del fondo Pt_2
Va del resto sottolineato che l'ingiunzione di pagamento è stata formata legittimamente da nei confronti della società (dotata di soggettività giuridica), senza che CP_2 Pt_1
fosse necessaria l'indicazione del bene cui si riferivano i canoni idrici o (eventualmente) del fondo nel cui patrimonio era compreso tale bene.
L'atto di pignoramento, a differenza da quanto affermato dall'appellante, non si pone in contrasto con l'art. 543 comma 2 n. 1) c.p.c., indicando il “credito per il quale si procede”: vi
è espresso riferimento al numero di ingiunzione di pagamento, alla data di sua emissione e notifica e al suo oggetto (“servizio idrico integrato”).
Quanto al conto pignorato, non è stato provata da la circostanza dalla stessa dedotta Pt_1
(ossia che il rapporto di conto corrente fosse intrattenuto da in proprio e che sullo CP_4
stesso non vi fosse alcuna operatività relativa ai fondi gestiti dalla società opponente).
L'eccezione di impignorabilità del credito (in quanto non riferibile al titolare della posizione debitoria) è rimasta, in definitiva, una mera asserzione di parte e l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio su essa incombente.
Per i motivi esposti, l'appello deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite sostenute da , esse vengono poste a carico della parte CP_2
appellante, in base al principio soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e di decisione, considerato che non vi è stata istruttoria e considerato il mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 6 di 7 Nulla sulle spese, quanto alla posizione della terza pignorata , rimasta Controparte_3
contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 3619/2024, pubblicata il 29/03/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Pone a carico dell'appellante le spese di lite sostenute da che Controparte_2 liquida in € 3.933,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a., se dovute per legge;
3) Nulla sulle spese, quanto alla posizione dell'appellata ; Controparte_3
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 29/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LA
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3619/2024, pubblicata il 29/03/2024,
TRA
Parte_1
DELEG. (C.F. ), con sede legale in VIA
[...] CP_1 P.IVA_1
VALTELLINA 15/17 20159 LA, con il patrocinio degli avv. DEL VAGLIO MARIO e
LA IA, elettivamente domiciliata in VIA VENTIQUATTRO MAGGIO,
43 ROMA presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in VIA ADRIANO OLIVETTI 7 TRENTO, con il patrocinio dell'avv.
ZA RI, elettivamente domiciliata in VIA DELLA LIBERTÀ 63,
AMANTEA, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3619/2024, pubblicata il
29/03/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, 2' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
ELEG.DEL BIGIO P. :
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata: – dichiarare la nullità, inefficacia e/o revoca del pignoramento presso terzi promosso da nei confronti di e Controparte_2 CP_4
condannare la stessa alla restituzione della somma di euro 22.901,54; – con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Respingere l'appello promosso da Parte_1
poiché infondato, in ogni sua parte, in fatto ed in diritto e confermare,
[...] integralmente, la sentenza di primo grado impugnata. Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.11.2022, Parte_1
(di seguito , debitore esecutato, conveniva in giudizio
[...] Pt_1
creditore procedente quale concessionario per la riscossione coattiva delle Controparte_2
entrate locali del Comune di Cosenza, nonché terza pignorata, Controparte_3
innanzi al Tribunale di Milano, instaurando ex art. 616 c.p.c. la fase di merito di un procedimento di opposizione endo-esecutiva ai sensi dell'art. 615 2° co c.p.c. insisteva nelle ragioni di opposizione già articolate nell'ambito della procedura di Pt_1
espropriazione forzata R.G.E. 3829/2022. In particolare, esponeva: - di essere una società autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso l'istituzione, la promozione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, ai sensi dell'art. 36 TUF, tra cui il fondo liquidato nel 2019; - di avere ricevuto, con notifica Pt_2
inviata da in data 23.5.2022, un atto di pignoramento presso terzi ex art. Controparte_2
72 bis D.P.R. 602/1973 in relazione ad un importo complessivamente pari ad € 22.901,54, con pagina 2 di 7 aggressione di un rapporto di conto corrente intrattenuto in proprio presso
[...]
ed impiegato dalla società esecutata per operatività del tutto estranee Controparte_3 rispetto ai fondi gestiti;
- che la pretesa azionata da si fondava su un'ingiunzione CP_2
di pagamento emessa per crediti del Comune di Cosenza, riguardante il consumo idrico per l'anno 2012 di un immobile ceduto dal fondo alla Provincia di Cosenza già nel corso Pt_2
del 2009; - di avere proposto opposizione avverso tale atto di pignoramento presso terzi e che il Giudice dell'Esecuzione, in data 21.9.2022, aveva sospeso la procedura esecutiva, concedendo termine di quarantacinque giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;
- che, in data 26.5.2022, aveva già provveduto al Controparte_3
versamento delle somme richieste dal creditore procedente. sosteneva: 1) l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato da Pt_1
, per violazione del principio di autonomia patrimoniale dei fondi comuni di CP_2
investimento (in quanto con sussisteva esclusivamente un Controparte_5 rapporto di mandato volto all'amministrazione dei beni di quest'ultimo ed, al più, un compito di rappresentanza processuale, mentre la titolarità sostanziale dei cespiti rimaneva in capo ai soli quotisti); 2) l'infondatezza anche nel merito della pretesa avversaria, in quanto il fondo era stato liquidato nel corso del 2019, così che eventuali sopravvenienze passive Pt_2 dovevano seguire la disciplina di cui all'art. 2495 c.c.; inoltre, il credito relativo al consumo idrico per il 2012 riguardava un immobile che era stato ceduto alla Provincia di Cosenza nel
2009 e pertanto la riscossione avviata da risultava fondata su un titolo inesistente. CP_2
L'attrice domandava pertanto di accertare e di dichiarare l'inesistenza in capo a CP_2 di un titolo idoneo ad iniziare e proseguire l'esecuzione forzata;
di dichiarare l'improcedibilità,
l'inefficacia, la nullità, l'annullamento o comunque la revoca del pignoramento promosso dal creditore procedente, con ordine di restituzione dell'importo già versato al creditore dal terzo pignorato, pari ad € 22.901,54.
e non si costituivano in giudizio e venivano Controparte_2 Controparte_3
pertanto dichiarate contumaci.
Su istanza di parte attrice, veniva subito fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di Pt_1
ritenendo che la stessa non avesse provato (come era suo onere, quale attrice che aveva esperito un'azione di accertamento negativo) la circostanza posta a base dell'opposizione, ossia che il credito per cui era stato notificato l'atto di pignoramento fosse relativo a consumi idrici pagina 3 di 7 dell'anno 2012, relativi ad un immobile ceduto dal alla Provincia di Cosenza CP_5
già nel 2009. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, per i seguenti Pt_1
motivi:
1) Omessa ed erronea valutazione delle prove documentali, con violazione degli artt. 116
c.p.c., 2697 c.c., 543 co 2 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe addossato su un onere della prova impossibile, volto a far fronte Pt_1 al fatto che non era indicato nell'atto di pignoramento e nell'ingiunzione di pagamento l'immobile cui il credito si riferiva.
La sentenza si porrebbe in contrasto con il principio di vicinanza della prova e finirebbe per addossare sul debitore un vizio di atti predisposti dal creditore, in contrasto con il disposto dell'art. 543 comma 2 n. 1 c.p.c.
In realtà, aveva pienamente assolto al proprio onere probatorio, allegando il Pt_1 rendiconto finale di liquidazione del fondo l'atto di pignoramento, la visura storica Pt_2 per immobile, l'ingiunzione di pagamento per canoni idrici 2012, l'atto di compravendita dell'immobile cui si riferiva il credito, il flusso di pagamento nella cui causale era indicato
“pignor. Comune Cosenza x fondo ”. Pt_2
Il pignoramento era inoltre illegittimo, in quanto nessun titolo della procedura esecutiva riguardava debiti facenti capo alla bensì appunto debiti riferibili al fondo Pt_1 Pt_2 peraltro liquidato nel 2019. L'azione esecutiva, avendo ad oggetto un rapporto di conto corrente intrattenuto in proprio da era pertanto in contrasto con il principio di autonomia Pt_1
patrimoniale del fondo comune di investimento, rispetto al patrimonio della società di gestione e a quello dei quotisti.
In ultimo, lo stesso Tribunale di Milano, in altro procedimento, aveva annullato una cartella di pagamento avente ad oggetto i canoni idrici 2010, relativi al medesimo immobile.
L'appellante ha pertanto insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_2 infondato. L'appellata ha rilevato che la sentenza di primo grado è corretta e immune da vizi e che non ha assolto all'onere di probatorio sulla stessa gravante. Pt_1
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio , che è stata Controparte_3
dichiarata contumace.
All'udienza del 15.7.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa in decisione
- previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali - nessuna parte ha depositato note scritte nel termine assegnato.
pagina 4 di 7 Alla successiva udienza del 23.9.2025, fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., è comparso il solo legale di che ha insistito per la rimessione della causa in decisione. Pt_1
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
L'appello è infondato e deve essere respinto. afferma che è stato pignorato un conto corrente intrattenuto in proprio, in relazione Pt_1
ad una posizione debitoria altrui (in passato, del fondo - fondo che costituisce un Pt_2
patrimonio separato;
oggi della Provincia di Cosenza, in quanto titolare dell'immobile in relazione al quale sarebbero stati richiesti i canoni idrici).
L'opponente, in un caso siffatto, al fine di ottenere un provvedimento ad essa favorevole, avrebbe dovuto fornire la prova che l'ingiunzione di pagamento riguardava debiti relativi ad immobile di titolarità di terzi e non riferibile a Pt_1
Questa prova non è stata fornita, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Non è sul punto condivisibile il motivo di appello, secondo cui il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere non provate le circostanze poste a base dell'opposizione e avrebbe addossato a un onere probatorio impossibile. Pt_1
La documentazione versata in atti dall'opponente/appellante non prova infatti la circostanza che il credito posto a base del pignoramento fosse relativo a canoni idrici di un immobile già di pertinenza del fondo alienato alla Provincia di Cosenza nel 2009. Pt_2
Se ha provato che il bene sito a Cosenza, viale Crati, censito al fg. 4, part. 129, sub. Pt_1
32 è stato trasferito nel 2009 alla Provincia di Cosenza (unitamente agli altri immobili del complesso, di cui ai subb. 4-31), nessuna prova è stata fornita circa il fatto che l'ingiunzione di pagamento riguardasse canoni idrici relativi proprio a tale immobile, non essendoci alcun riferimento in tal senso nell'ingiunzione stessa (che richiama un avviso di costituzione in mora non prodotto dall'opponente), nell'atto di pignoramento o nella restante documentazione prodotta.
Nulla prova il doc. 8 (“flusso pagamento da parte del terzo pignorato”), trattandosi di una tabella di formazione unilaterale.
Nulla può evincersi dalla sentenza n. 8231/2018 del Tribunale di Milano (doc. 9), in mancanza di un'espressa identificazione dell'immobile cui si riferiscono i consumi di cui alla cartella opposta, emessa dal Comune di Cosenza (la stessa cartella di pagamento, prodotta sub doc. 10, nulla precisa in merito). Non è stato pertanto provata la circostanza dedotta da Pt_1
secondo cui la citata sentenza avrebbe accolto una precedente opposizione di Pt_1
relativa ad un credito del Comune di Cosenza, per consumi idrici dell'immobile di via Crati già del fondo Pt_2
pagina 5 di 7 Quanto all'onere della prova, l'opposizione all'esecuzione è un giudizio di accertamento negativo del credito posto a base dell'esecuzione stessa.
Come correttamente precisato dal Tribunale, per effetto dell'opposizione all'esecuzione “viene ad inserirsi nel processo esecutivo un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale
l'opponente assume la qualità di attore non soltanto in senso processuale ma anche sostanziale, sicché le "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda” (cfr. Cass. sent. 17441/2019; Corte d'Appello di Milano sent. 1618/2023), anche in termini di onere probatorio. Il primo Giudice ha pertanto correttamente ritenuto che spettasse alla parte opponente fornire la prova dei fatti posti a fondamento dell'opposizione, ossia della circostanza che i debiti di cui all'ingiunzione di pagamento e al pignoramento fossero riferibili al sopra citato immobile di Cosenza, già del fondo Pt_2
Va del resto sottolineato che l'ingiunzione di pagamento è stata formata legittimamente da nei confronti della società (dotata di soggettività giuridica), senza che CP_2 Pt_1
fosse necessaria l'indicazione del bene cui si riferivano i canoni idrici o (eventualmente) del fondo nel cui patrimonio era compreso tale bene.
L'atto di pignoramento, a differenza da quanto affermato dall'appellante, non si pone in contrasto con l'art. 543 comma 2 n. 1) c.p.c., indicando il “credito per il quale si procede”: vi
è espresso riferimento al numero di ingiunzione di pagamento, alla data di sua emissione e notifica e al suo oggetto (“servizio idrico integrato”).
Quanto al conto pignorato, non è stato provata da la circostanza dalla stessa dedotta Pt_1
(ossia che il rapporto di conto corrente fosse intrattenuto da in proprio e che sullo CP_4
stesso non vi fosse alcuna operatività relativa ai fondi gestiti dalla società opponente).
L'eccezione di impignorabilità del credito (in quanto non riferibile al titolare della posizione debitoria) è rimasta, in definitiva, una mera asserzione di parte e l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio su essa incombente.
Per i motivi esposti, l'appello deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite sostenute da , esse vengono poste a carico della parte CP_2
appellante, in base al principio soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e di decisione, considerato che non vi è stata istruttoria e considerato il mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 6 di 7 Nulla sulle spese, quanto alla posizione della terza pignorata , rimasta Controparte_3
contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 3619/2024, pubblicata il 29/03/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Pone a carico dell'appellante le spese di lite sostenute da che Controparte_2 liquida in € 3.933,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a., se dovute per legge;
3) Nulla sulle spese, quanto alla posizione dell'appellata ; Controparte_3
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 29/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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