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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Maggioni Presidente est. dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. SPADARO FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 23/01/2025
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a SCICLI in data 16/02/1980, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di SCICLI al Numero 1, Parte I, dell'anno 1980. Da tale unione sono nati i figli e , Persona_1 Persona_2 divenuti da tempo maggiorenni.
ha presentato ricorso per separazione giudiziale in data 6/05/2024 senza Parte_1 formulare richieste patrimoniali.
non si è costituita pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione d'udienza. All'udienza del 23/01/2025 è comparso il ricorrente insistendo nella domanda e dichiarando che non è possibile alcuna riconciliazione con la moglie.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente. La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi ormai da svariati anni costituisce invero elemento atto a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo,
c.c. La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1223/2024 R.G., previa dichiarazione di contumacia della resistente: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio a SCICLI, in data 16/02/1980, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di SCICLI al Numero 1, Parte I, dell'anno 1980; compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Presidente estensore dott. Claudio Maggioni
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Maggioni Presidente est. dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. SPADARO FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 23/01/2025
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a SCICLI in data 16/02/1980, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di SCICLI al Numero 1, Parte I, dell'anno 1980. Da tale unione sono nati i figli e , Persona_1 Persona_2 divenuti da tempo maggiorenni.
ha presentato ricorso per separazione giudiziale in data 6/05/2024 senza Parte_1 formulare richieste patrimoniali.
non si è costituita pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione d'udienza. All'udienza del 23/01/2025 è comparso il ricorrente insistendo nella domanda e dichiarando che non è possibile alcuna riconciliazione con la moglie.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente. La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi ormai da svariati anni costituisce invero elemento atto a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo,
c.c. La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1223/2024 R.G., previa dichiarazione di contumacia della resistente: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio a SCICLI, in data 16/02/1980, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di SCICLI al Numero 1, Parte I, dell'anno 1980; compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Presidente estensore dott. Claudio Maggioni
pagina 2 di 2