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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5946/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023900986372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023900986372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023900986372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110017107476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110017107476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140017107476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno gravame il contribuente impugna avviso di pagamento n.03420239009863720000 avente per oggetto la richiesta di pagamento delle indicate cartelle afferenti omessi versamentintasse automobilistiche anni 2005/ 2006/2008, Eccepisce il ricorrente di non aver mai ricevuto gli atti prodromici i'impugnato avviso e di essere quindi venuto a conoscenza delle contestazioni tributarie solo con il medesimo atto. In relazione a ciò il ricorrente eccepisce comunque la intervenuta prescrizione delle tasse automobilistiche eccepite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si costituisce con memoria in atti Agenzia delle EntrateRiscossione,
evidenziando che il ricorso avverso avviso di intimazione (all. 2), è ammesso solo per vizi propri dello stesso, anche qualora l'intimazione costituisce il “primo atto”
con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti,
di pretesa tributaria, che ha interesse a contrastare, o anche quando sia stata preceduta da un atto che, pur essendo autonomamente impugnabile, non risulti essere stato notificato al contribuente stesso.
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento, per come dedotto e documentato sono state invece tutte regolarmente notificate e più precisamente :
Cartella 03420110044353404000 notificata il 06/08/2014 e per la stessa sono stati anche notificati gli avvisi nn: 03420169005103863000 l'11.05.2016 e
03420189009375660000 il 21.03.2019;
Cartella 03420140017107476000 notificata il 29/09/2014 e per la stessa sono stati anche notificati gli avvisi nn: 03420169005103863000 l'11.05.2016 e03420189009375660000 il
21.03.2019.
Conseguentemente, il ruolo portato dalla cartella cui fa riferimento l'avviso di intimazione dovrà ritenersi effettivamente ormai definitivo per mancata impugnazione nel termine prescritto.
Nondimeno, per come si evince dalla documentazione depositata, risulta infondata anche l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Infatti il termine di prescrizione di dieci anni si interrompe, e inizia a decorrere nuovamente, ogni qual volta al contribuente viene notificato un atto della riscossione;
nel caso in esame non soltanto le cartelle sono state regolarmente notificata ma, come già detto in precedenza sono stati notificati diversi atti interruttivi e dovrà inoltre tenersi conto della sospensione della notifica degli atti esattoriali dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021 dovuta all'emergenza Covid19. Ritenute non fondate le altre eccezioni il gravame risulta non essere meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza così dispone:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €.
500,00 (cinquecento euro) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 11.11. 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5946/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023900986372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023900986372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023900986372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110017107476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110017107476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140017107476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno gravame il contribuente impugna avviso di pagamento n.03420239009863720000 avente per oggetto la richiesta di pagamento delle indicate cartelle afferenti omessi versamentintasse automobilistiche anni 2005/ 2006/2008, Eccepisce il ricorrente di non aver mai ricevuto gli atti prodromici i'impugnato avviso e di essere quindi venuto a conoscenza delle contestazioni tributarie solo con il medesimo atto. In relazione a ciò il ricorrente eccepisce comunque la intervenuta prescrizione delle tasse automobilistiche eccepite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si costituisce con memoria in atti Agenzia delle EntrateRiscossione,
evidenziando che il ricorso avverso avviso di intimazione (all. 2), è ammesso solo per vizi propri dello stesso, anche qualora l'intimazione costituisce il “primo atto”
con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti,
di pretesa tributaria, che ha interesse a contrastare, o anche quando sia stata preceduta da un atto che, pur essendo autonomamente impugnabile, non risulti essere stato notificato al contribuente stesso.
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento, per come dedotto e documentato sono state invece tutte regolarmente notificate e più precisamente :
Cartella 03420110044353404000 notificata il 06/08/2014 e per la stessa sono stati anche notificati gli avvisi nn: 03420169005103863000 l'11.05.2016 e
03420189009375660000 il 21.03.2019;
Cartella 03420140017107476000 notificata il 29/09/2014 e per la stessa sono stati anche notificati gli avvisi nn: 03420169005103863000 l'11.05.2016 e03420189009375660000 il
21.03.2019.
Conseguentemente, il ruolo portato dalla cartella cui fa riferimento l'avviso di intimazione dovrà ritenersi effettivamente ormai definitivo per mancata impugnazione nel termine prescritto.
Nondimeno, per come si evince dalla documentazione depositata, risulta infondata anche l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Infatti il termine di prescrizione di dieci anni si interrompe, e inizia a decorrere nuovamente, ogni qual volta al contribuente viene notificato un atto della riscossione;
nel caso in esame non soltanto le cartelle sono state regolarmente notificata ma, come già detto in precedenza sono stati notificati diversi atti interruttivi e dovrà inoltre tenersi conto della sospensione della notifica degli atti esattoriali dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021 dovuta all'emergenza Covid19. Ritenute non fondate le altre eccezioni il gravame risulta non essere meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza così dispone:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €.
500,00 (cinquecento euro) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 11.11. 2025