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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 256/2023 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Viviana Cusolito componente
IO AS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 256 del Reg. Gen. dell'anno 2023, e vertente tra
[...]
, in persona del rappresentante legale pro-tempore (C.F.: Parte_1
– rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Versace), P.IVA_1 CP_1
(C.F.: – non costituito) e il CodiceFiscale_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore ( C.F.:
[...]
– non costituito). P.IVA_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 1316/2022 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 22 novembre 2022 (nel giudizio iscritto al n. 3696/2021 di R.G.), con la quale il primo giudice – accogliendo l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
09420219000766800000, proposta dall'odierno appellato (opponente in prima cura) – ha dichiarato prescritto il diritto ad esigere le somme richieste con la predetta intimazione (di pagamento).
3. L'agente della riscossione – più partitamente – censura la pronuncia, laddove il primo giudice a) ha dichiarato prescritta la pretesa creditoria pubblica sottesa agli atti impugnati, sul rilievo che fosse decorso il termine prescrizionale breve (cinque anni) ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, senza considerare come la somma pretesa aveva formato oggetto d'accertamento giudiziale definitivo (dovendo – dunque – applicarsi la previsione dell'art. 2953 c.c.), e b) pur riconoscendo la regolarità della notifica (occorsa il 30 marzo 2017) della prima intimazione di pagamento (n. 09420169007642017000) consegnata al debitore, afferma come la notifica in questione sarebbe stata effettuata solo quando il termine prescrizionale quinquennale era già maturato.
3.1. Le parti appellate non hanno svolto deduzioni difensive, non essendosi le stesse costituite nel presente grado di giudizio.
4. All'esito della camera di consiglio del 27 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso, previa remissione della causa al collegio per la decisione, ex art. 352, II c., c.p.c.
5. L'appello è fondato.
6. Nella specie – infatti – trova applicazione il termine decennale (proprio dell'actio iudicati),
e non quello quinquennale caratteristico della prescrizione dei tributi.
7. Consta – invero – come il Giudice di Pace di Palmi (con sentenza n. 820/2009, resa il 28 ottobre 2009) abbia rigettato l'opposizione spiegata dall'appellato nel merito della sottesa ordinanza ingiunzionale n. 18 (avente protocollo numero 847, del 18 febbraio 2005): cristallizzazione (della pretesa) cui faceva seguito (da parte del
[...]
e constatato il mancato pagamento spontaneo della sanzione) Controparte_3
l'iscrizione a ruolo dell'importo, e la successiva trasmissione del ruolo stesso ad
[...]
. Parte_1
2 8. L'Agenzia – a propria volta – procedeva all'emissione della cartella di pagamento n.
09420110032871804000, notificata in data 29 novembre 2011, ribadendone il contenuto mediante la trasmissione sia della prima intimazione di pagamento numero
09420169007642017000 sia della successiva intimazione numero 094202190007668000
(compiuta il 13 novembre 2021): donde l'interruzione del termine prescrizionale qui applicabile, di durata decennale.
9. Per tutto quanto appena chiarito – dunque – l'appello è fondato, giacché l'avvenuta formazione del giudicato (circa la legittimità ed esigibilità del credito vantato dall'Ente impositore) sottrae la posta attiva (qui disputata) alla prescrizione estintiva quinquennale, altrimenti applicabile ai tributi (e alle pretese economiche pubbliche, della stessa natura di quella qui controversa), e l'assoggetta alla prescrizione decennale.
10. Non sussiste – a ben vedere – alcuna inerzia dell'Amministrazione esattrice (la cui legittimazione passiva – oltretutto – è stata espressamente dichiarata dalla sentenza impugnata, con asserzione rimasta – sul punto – inappellata, e vincolante per questa Corte: di talché, sulla legittimazione dell' a rendersi parte appellante in questa sede si è Pt_1
formato il giudicato interno), tale da eventualmente comportare la caducazione del credito per decorso del tempo: al contrario, ricorre una statuizione giudiziale opponibile al debitore (già parte del relativo giudizio di merito), la quale ha delibato (in senso favorevole all'impositore e sfavorevole all'ingiunto) la fondatezza del credito, in uno alla conseguente possibilità
d'intraprendere iniziative d'incameramento del medesimo, nel (nuovo) termine associato (non già alla consueta attività recuperatoria di somme dovute a Enti pubblici, bensì) all'esecuzione d'una pronuncia giurisdizionale irrevocabile, accertativa dell'esistenza e debenza della pretesa disputata.
11. In forza delle precisazioni compiute nei paragrafi precedenti – allora – l'appello va conclusivamente accolto.
12.. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, alla CP_1 complessità della stessa (giudicata bassa), al pregio dell'opera difensiva prestata, al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, per ambo i gradi di giudizio:
Competenze del primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
3 Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Competenze del secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 992,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei Parte_1
confronti di , e del , CP_1 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto – in riforma della sentenza appellata – dichiara la validità e legittimità dell'atto impugnato in primo grado, e l'esigibilità del credito rivendicato con esso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'unica CP_1 controparte vittoriosa presente al processo, l'appellante Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate in 5.446,00
[...]
euro complessivi (per ambo i gradi di giudizio): quanto sopra, oltre a IVA, CPA, spese generali forfettarie al 15%, e spese documentate eventuali.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il relatore
IO AS
Il presidente
Natalino Sapone
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Viviana Cusolito componente
IO AS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 256 del Reg. Gen. dell'anno 2023, e vertente tra
[...]
, in persona del rappresentante legale pro-tempore (C.F.: Parte_1
– rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Versace), P.IVA_1 CP_1
(C.F.: – non costituito) e il CodiceFiscale_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore ( C.F.:
[...]
– non costituito). P.IVA_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 1316/2022 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 22 novembre 2022 (nel giudizio iscritto al n. 3696/2021 di R.G.), con la quale il primo giudice – accogliendo l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
09420219000766800000, proposta dall'odierno appellato (opponente in prima cura) – ha dichiarato prescritto il diritto ad esigere le somme richieste con la predetta intimazione (di pagamento).
3. L'agente della riscossione – più partitamente – censura la pronuncia, laddove il primo giudice a) ha dichiarato prescritta la pretesa creditoria pubblica sottesa agli atti impugnati, sul rilievo che fosse decorso il termine prescrizionale breve (cinque anni) ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, senza considerare come la somma pretesa aveva formato oggetto d'accertamento giudiziale definitivo (dovendo – dunque – applicarsi la previsione dell'art. 2953 c.c.), e b) pur riconoscendo la regolarità della notifica (occorsa il 30 marzo 2017) della prima intimazione di pagamento (n. 09420169007642017000) consegnata al debitore, afferma come la notifica in questione sarebbe stata effettuata solo quando il termine prescrizionale quinquennale era già maturato.
3.1. Le parti appellate non hanno svolto deduzioni difensive, non essendosi le stesse costituite nel presente grado di giudizio.
4. All'esito della camera di consiglio del 27 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso, previa remissione della causa al collegio per la decisione, ex art. 352, II c., c.p.c.
5. L'appello è fondato.
6. Nella specie – infatti – trova applicazione il termine decennale (proprio dell'actio iudicati),
e non quello quinquennale caratteristico della prescrizione dei tributi.
7. Consta – invero – come il Giudice di Pace di Palmi (con sentenza n. 820/2009, resa il 28 ottobre 2009) abbia rigettato l'opposizione spiegata dall'appellato nel merito della sottesa ordinanza ingiunzionale n. 18 (avente protocollo numero 847, del 18 febbraio 2005): cristallizzazione (della pretesa) cui faceva seguito (da parte del
[...]
e constatato il mancato pagamento spontaneo della sanzione) Controparte_3
l'iscrizione a ruolo dell'importo, e la successiva trasmissione del ruolo stesso ad
[...]
. Parte_1
2 8. L'Agenzia – a propria volta – procedeva all'emissione della cartella di pagamento n.
09420110032871804000, notificata in data 29 novembre 2011, ribadendone il contenuto mediante la trasmissione sia della prima intimazione di pagamento numero
09420169007642017000 sia della successiva intimazione numero 094202190007668000
(compiuta il 13 novembre 2021): donde l'interruzione del termine prescrizionale qui applicabile, di durata decennale.
9. Per tutto quanto appena chiarito – dunque – l'appello è fondato, giacché l'avvenuta formazione del giudicato (circa la legittimità ed esigibilità del credito vantato dall'Ente impositore) sottrae la posta attiva (qui disputata) alla prescrizione estintiva quinquennale, altrimenti applicabile ai tributi (e alle pretese economiche pubbliche, della stessa natura di quella qui controversa), e l'assoggetta alla prescrizione decennale.
10. Non sussiste – a ben vedere – alcuna inerzia dell'Amministrazione esattrice (la cui legittimazione passiva – oltretutto – è stata espressamente dichiarata dalla sentenza impugnata, con asserzione rimasta – sul punto – inappellata, e vincolante per questa Corte: di talché, sulla legittimazione dell' a rendersi parte appellante in questa sede si è Pt_1
formato il giudicato interno), tale da eventualmente comportare la caducazione del credito per decorso del tempo: al contrario, ricorre una statuizione giudiziale opponibile al debitore (già parte del relativo giudizio di merito), la quale ha delibato (in senso favorevole all'impositore e sfavorevole all'ingiunto) la fondatezza del credito, in uno alla conseguente possibilità
d'intraprendere iniziative d'incameramento del medesimo, nel (nuovo) termine associato (non già alla consueta attività recuperatoria di somme dovute a Enti pubblici, bensì) all'esecuzione d'una pronuncia giurisdizionale irrevocabile, accertativa dell'esistenza e debenza della pretesa disputata.
11. In forza delle precisazioni compiute nei paragrafi precedenti – allora – l'appello va conclusivamente accolto.
12.. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, alla CP_1 complessità della stessa (giudicata bassa), al pregio dell'opera difensiva prestata, al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, per ambo i gradi di giudizio:
Competenze del primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
3 Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Competenze del secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 992,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei Parte_1
confronti di , e del , CP_1 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto – in riforma della sentenza appellata – dichiara la validità e legittimità dell'atto impugnato in primo grado, e l'esigibilità del credito rivendicato con esso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'unica CP_1 controparte vittoriosa presente al processo, l'appellante Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate in 5.446,00
[...]
euro complessivi (per ambo i gradi di giudizio): quanto sopra, oltre a IVA, CPA, spese generali forfettarie al 15%, e spese documentate eventuali.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il relatore
IO AS
Il presidente
Natalino Sapone
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