CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ON PI IG, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2037/2019 depositato il 20/06/2019
proposto da Ag.Entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3301/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 22/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IRAP 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3301/04/2018 pronunciata il 12/04/2018 e depositata in Segreteria il 22/11/2018, la
Resistente_1Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. IV - ha accolto il ricorso proposto dal Sig.
avverso l'intimazione di pagamento n. 05920179002197506/000 notificata il 27/09/2017 per
IRPEF, IVA e IRAP dell'importo complessivo di € 25.703,69 per gli anni di imposta 2001 e 2002.
Il ricorrente eccepiva:
1. l'inesistenza dell'atto impugnato per inesistenza della sua notificazione;
2. l'inesistenza dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo;
3. la nullità dell'atto impugnato per carenza di sottoscrizione e di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
4. il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
5. la violazione e mancata o falsa applicazione di legge: artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n.
600/1973 e art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 in quanto l'atto impugnato non era stato preceduto da legittimi atti prodromici espressamente previsti dalla legge;
6. la violazione e mancata o falsa applicazione degli artt. 6 e 10 della legge n. 212/2000, nonché violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
7. l'errata applicazione degli interessi e dell'aggio della riscossione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999 per la mancata dimostrazione delle attività dell'Agente della Riscossione per recuperare il credito;
8. l'illegittimità dell'intimazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, anche di mora e, quindi, della data di decorrenza, della base imponibile, del tasso d'interesse applicato e del periodo di ritardo;
9. l'inesistenza della pretesa impositiva per decadenza da qualsiasi potere di accertamento o riscossione;
10. l'inesistenza dell'intimazione di pagamento emessa da soggetto inesistente, cioè Equitalia
Servizi di Riscossione S.p.A. che, già dal 1°/07/2017, non è legittimata ad effettuare il servizio di riscossione dei tributi per conto dell'Amministrazione Finanziaria.
Nel merito, e subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione, il ricorrente rilevava l'infondatezza dell'atto impugnato per mancata dimostrazione del presunto credito vantato da Equitalia nell'an e nel quantum. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al rimborso di quanto eventualmente pagato e al pagamento dei diritti e onorari di causa.
Con atto di Intervento volontario depositato il 19/03/2018 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce
a seguito di ricezione, da parte dell'Agente della Riscossione, di copia del ricorso notificato dal contribuente in ragione della circostanza che nello stesso venivano sollevate eccezioni anche nei confronti dell'Ente impositore. Rilevava l'Agenzia delle Entrate l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19
Resistente_1del D.lgs. n. 546/1992, del ricorso presentato dal Sig. , atteso che il ricorso avverso un atto è proponibile solo per vizi suoi propri e, quindi, solo nell'ipotesi in cui non sia stato notificato il propedeutico atto da cui esso ha avuto origine. Nella fattispecie per cui è causa, invece, l'atto impugnato deriva dalla notifica di due cartelle di pagamento - per imposte dichiarate e non versate dal contribuente - regolarmente e tempestivamente effettuata presso la sua residenza, con l'effetto che il rapporto giuridico si è esaurito in ragione della mancata impugnazione delle propedeutiche cartelle di pagamento, scaturite dal controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico per gli anni di imposta 2001/2002 effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. m. 600/1973 per imposte conosciute dal contribuente perché dallo stesso dichiarate e non versate.
Chiedeva quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e/o, in via subordinata, il rigetto dello stesso, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Con atto di controdeduzioni depositato il 27/03/2018 si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma e all'art. 19 terzo comma del D.lgs. n. 546/1992, perché regolarmente preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali nello stesso indicate. Per il resto contestava ogni singolo motivo di ricorso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dello stesso, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La CTP, dopo aver riconosciuto la regolarità della notifica sia delle due propedeutiche cartelle esattoriali - contrassegnate dal n. 059/20050031108705000 e dal n. 059/20060024611523000 e rimaste inevase - che dell'avviso di intimazione opposto, ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “... in mancanza di un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione dell' actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. - decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza - il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta rimane quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione della stessa non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo.”.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con il quale preliminarmente ribadisce:
1) l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa in quanto tardiva, poiché non è stato rispettato il termine perentorio previsto dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. Rammenta infatti l'appellante la rituale notifica sia delle precedenti cartelle di pagamento, che delle due intimazioni di pagamento anno 2012 e, da ultimo, quella anno dell'anno 2017 oggetto del presente giudizio, rammentando che l'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. anche in considerazione della natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento.
Il contribuente non risulta costituito in questo grado di giudizio, ancorché allo stesso l'atto d'appello sia stato regolarmente notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta fondato e va pertanto accolto come da dispositivo.
Nella fattispecie per cui è causa i primi giudici, dopo aver riconosciuto la regolarità della notifica sia delle cartelle esattoriali - non impugnate e rimaste impagate - che dell'avviso di intimazione oggetto della presente controversia, hanno poi accolto il ricorso sulla base della motivazione innanzi riportata, senza considerare che, nel caso di specie, i crediti vantati dall'Amministrazione Finanziaria sono crediti erariali (IRPEF-IRAP-IVA) per i quali è previsto il termine di prescrizione decennale.
Anche di recente la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla questione della prescrizione applicabile ai crediti erariali, confermando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui il termine di riferimento è quello decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile.
La Corte, infatti, ha affermato che i crediti erariali per la riscossione delle imposte sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile. Ha precisato altresì che, in tal caso, la prestazione tributaria non può essere considerata una prestazione periodica, in quanto il debito deriva, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (si veda, per tutte, Cass. Civ. Sez. V 19/02/2025 n. 4385). Orbene nella fattispecie per cui è causa l'Ufficio appellante ha dato prova della regolare notifica - prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio - di due precedenti avvisi di intimazione, uno per ciascuna cartella ed entrambi notificati al contribuente in data
17/10/2012, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione delle cartelle rispettivamente contrassegnate dal n. 059/20050031108705000 (notificata il 12/09/2005) e dal n.
059/20060024611523000 (notificata il 30/08/2006).
Per quanto innanzi esposto l'appello dell'Ufficio merita accoglimento. Nella particolarità dei fatti e delle circostanze ricorrenti in fattispecie, nonché del vivace dibattito giurisprudenziale sull'argomento, si ravvisano apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate. Lecce 25 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
NA RI Venneri IE IG D'NI
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ON PI IG, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2037/2019 depositato il 20/06/2019
proposto da Ag.Entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3301/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 22/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920179002197506000 IRAP 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3301/04/2018 pronunciata il 12/04/2018 e depositata in Segreteria il 22/11/2018, la
Resistente_1Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. IV - ha accolto il ricorso proposto dal Sig.
avverso l'intimazione di pagamento n. 05920179002197506/000 notificata il 27/09/2017 per
IRPEF, IVA e IRAP dell'importo complessivo di € 25.703,69 per gli anni di imposta 2001 e 2002.
Il ricorrente eccepiva:
1. l'inesistenza dell'atto impugnato per inesistenza della sua notificazione;
2. l'inesistenza dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo;
3. la nullità dell'atto impugnato per carenza di sottoscrizione e di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
4. il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
5. la violazione e mancata o falsa applicazione di legge: artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n.
600/1973 e art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 in quanto l'atto impugnato non era stato preceduto da legittimi atti prodromici espressamente previsti dalla legge;
6. la violazione e mancata o falsa applicazione degli artt. 6 e 10 della legge n. 212/2000, nonché violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
7. l'errata applicazione degli interessi e dell'aggio della riscossione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999 per la mancata dimostrazione delle attività dell'Agente della Riscossione per recuperare il credito;
8. l'illegittimità dell'intimazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, anche di mora e, quindi, della data di decorrenza, della base imponibile, del tasso d'interesse applicato e del periodo di ritardo;
9. l'inesistenza della pretesa impositiva per decadenza da qualsiasi potere di accertamento o riscossione;
10. l'inesistenza dell'intimazione di pagamento emessa da soggetto inesistente, cioè Equitalia
Servizi di Riscossione S.p.A. che, già dal 1°/07/2017, non è legittimata ad effettuare il servizio di riscossione dei tributi per conto dell'Amministrazione Finanziaria.
Nel merito, e subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione, il ricorrente rilevava l'infondatezza dell'atto impugnato per mancata dimostrazione del presunto credito vantato da Equitalia nell'an e nel quantum. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al rimborso di quanto eventualmente pagato e al pagamento dei diritti e onorari di causa.
Con atto di Intervento volontario depositato il 19/03/2018 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce
a seguito di ricezione, da parte dell'Agente della Riscossione, di copia del ricorso notificato dal contribuente in ragione della circostanza che nello stesso venivano sollevate eccezioni anche nei confronti dell'Ente impositore. Rilevava l'Agenzia delle Entrate l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19
Resistente_1del D.lgs. n. 546/1992, del ricorso presentato dal Sig. , atteso che il ricorso avverso un atto è proponibile solo per vizi suoi propri e, quindi, solo nell'ipotesi in cui non sia stato notificato il propedeutico atto da cui esso ha avuto origine. Nella fattispecie per cui è causa, invece, l'atto impugnato deriva dalla notifica di due cartelle di pagamento - per imposte dichiarate e non versate dal contribuente - regolarmente e tempestivamente effettuata presso la sua residenza, con l'effetto che il rapporto giuridico si è esaurito in ragione della mancata impugnazione delle propedeutiche cartelle di pagamento, scaturite dal controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico per gli anni di imposta 2001/2002 effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. m. 600/1973 per imposte conosciute dal contribuente perché dallo stesso dichiarate e non versate.
Chiedeva quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e/o, in via subordinata, il rigetto dello stesso, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Con atto di controdeduzioni depositato il 27/03/2018 si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma e all'art. 19 terzo comma del D.lgs. n. 546/1992, perché regolarmente preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali nello stesso indicate. Per il resto contestava ogni singolo motivo di ricorso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dello stesso, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La CTP, dopo aver riconosciuto la regolarità della notifica sia delle due propedeutiche cartelle esattoriali - contrassegnate dal n. 059/20050031108705000 e dal n. 059/20060024611523000 e rimaste inevase - che dell'avviso di intimazione opposto, ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “... in mancanza di un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione dell' actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. - decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza - il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta rimane quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione della stessa non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo.”.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con il quale preliminarmente ribadisce:
1) l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa in quanto tardiva, poiché non è stato rispettato il termine perentorio previsto dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. Rammenta infatti l'appellante la rituale notifica sia delle precedenti cartelle di pagamento, che delle due intimazioni di pagamento anno 2012 e, da ultimo, quella anno dell'anno 2017 oggetto del presente giudizio, rammentando che l'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. anche in considerazione della natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento.
Il contribuente non risulta costituito in questo grado di giudizio, ancorché allo stesso l'atto d'appello sia stato regolarmente notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta fondato e va pertanto accolto come da dispositivo.
Nella fattispecie per cui è causa i primi giudici, dopo aver riconosciuto la regolarità della notifica sia delle cartelle esattoriali - non impugnate e rimaste impagate - che dell'avviso di intimazione oggetto della presente controversia, hanno poi accolto il ricorso sulla base della motivazione innanzi riportata, senza considerare che, nel caso di specie, i crediti vantati dall'Amministrazione Finanziaria sono crediti erariali (IRPEF-IRAP-IVA) per i quali è previsto il termine di prescrizione decennale.
Anche di recente la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla questione della prescrizione applicabile ai crediti erariali, confermando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui il termine di riferimento è quello decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile.
La Corte, infatti, ha affermato che i crediti erariali per la riscossione delle imposte sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile. Ha precisato altresì che, in tal caso, la prestazione tributaria non può essere considerata una prestazione periodica, in quanto il debito deriva, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (si veda, per tutte, Cass. Civ. Sez. V 19/02/2025 n. 4385). Orbene nella fattispecie per cui è causa l'Ufficio appellante ha dato prova della regolare notifica - prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio - di due precedenti avvisi di intimazione, uno per ciascuna cartella ed entrambi notificati al contribuente in data
17/10/2012, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione delle cartelle rispettivamente contrassegnate dal n. 059/20050031108705000 (notificata il 12/09/2005) e dal n.
059/20060024611523000 (notificata il 30/08/2006).
Per quanto innanzi esposto l'appello dell'Ufficio merita accoglimento. Nella particolarità dei fatti e delle circostanze ricorrenti in fattispecie, nonché del vivace dibattito giurisprudenziale sull'argomento, si ravvisano apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate. Lecce 25 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
NA RI Venneri IE IG D'NI