Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 318
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'atto impugnato

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per carenza di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Violazione e mancata o falsa applicazione di legge

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Errata applicazione degli interessi e dell'aggio della riscossione

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa impositiva per decadenza

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'intimazione di pagamento emessa da soggetto inesistente

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    La CTP ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione opposto.

  • Accolto
    Richiesta di accoglimento del ricorso

    La CTP ha accolto il ricorso.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per atto non impugnabile

    La CTP ha accolto il ricorso.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La CTP ha accolto il ricorso.

  • Accolto
    Fondatezza dell'appello per prescrizione decennale dei crediti erariali

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, applicando la prescrizione decennale ai crediti erariali e considerando interrotta la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 318
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 318
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo