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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1127 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to COCO PIERPAOLO come. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. LORENI LAURA
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza di discussione, la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la indennità di accompagnamento, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la CP_1 fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
***** 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e
1 rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda non può essere accolta.
3. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio del complesso invalidante da cui è affetta, riproponendo le medesime contestazioni sollevate in sede di ATP.
4. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. In particolare, in sede di discussione medico-legale ha rilevato:
“Le condizioni cliniche importanti per la concessione o meno dell'accompagno sono rappresentate dalla totale inabilità, dall'impossibilità alla autonoma attività deambulatoria e alla possibilità di poter svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana: la -al momento- trovasi in una condizione di totale Parte_1 inabilità come riconosciuto dalla competente Commissione INPS e in una situazione bordeline relativa alla necessità dei requisiti per la concessione dell'accompagnamento. Si consideri a questo proposito che le condizioni neuropsichiche sono adeguate alle condizioni di anzianità della stessa (76 anni), le condizioni riguardanti la deambulazione autonoma e il carico sono state oggetto di concessione di presidi ortopedici per favorire la deambulazione, come riportato nella richiesta ASL (punto 13 della documentazione sanitaria) datata gennaio 2024. In conclusione, si ritiene che le condizioni attuali della P. debbano confermare il giudizio della totale inabilità (100%) senza riconoscere, ancora, il diritto della concessione dell'accompagnamento" Inoltre, in sede di controdeduzioni alle Note M.L. redatte dal Consulente di parte ricorrente, che sono le medesime citate testualmente nel presente ricorso di merito, ha specificato:
“L'esame delle note sopra riportate redatte dal dott. permette di rilevare che le Per_1 stesse considerazioni avanzate dal CT sono state già dal sottoscritto previste in occasione della compilazione della bozza di CTU: infatti a pag. 11 della relazione viene riportato le condizioni riguardanti la deambulazione autonoma e il carico sono state oggetto di concessione di presidi ortopedici per favorire la deambulazione, come riportato nella richiesta ASL (punto 13 della documentazione sanitaria) datata gennaio 2024.
2 Ancora, il severo deficit statico dinamico e deambulatorio descritto nella relazione geriatrica del 16.11.2023 non coincide con la definizione di impossibilità alla deambulazione autonoma e affermare che la prescrizione di busto ortopedico con ascellari ed appoggio sulle creste iliache e la fornitura di plantari speciali facilitano gli spostamenti con il deambulatore, di certo non risolvono il problema deambulatorio, ma consentono di distinguere l'impossibilità alla deambulazione con la difficoltà descritta a pagina 6 della relazione: Deambulazione incerta, stazione eretta mantenuta per poco tempo autonomamente. Le controdeduzioni sopra riportate si ritengono sufficienti per escludere una condizione di mancata autonomia deambulatoria da parte della Perizianda Parte_1 nonostante la stessa deambulazione nel caso specifico debba ritenersi comunque difficoltosa. Si conclude confermando le conclusioni diagnostiche e medico legali indicate nella bozza di Consulenza.”
5. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia e nei successivi chiarimenti, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. Infatti, la parte ricorrente riproduce le osservazioni già avanzate in sede di ATP, esprimendo delle doglianze di carattere generico, senza specifico riferimento alla documentazione sanitaria ovvero alle evidenze cliniche che attesterebbero la impossibilità di deambulazione ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita. Invero, anche a fronte della situazione “bordeline” descritta dal CTU in sede di Atp, la difesa attorea ha ritenuto di nulla aggiungere rispetto alle osservazioni già avanzate, per esempio producendo della ulteriore e più recente documentazione medica attestante un peggioramento delle condizioni sanitarie, ovvero argomentando in ordine a quanto già evidenziato dal CTU, il quale fondamentalmente ha riscontrato delle condizioni neuropsichiche adeguate alle condizioni di anzianità della ricorrente ed una difficoltà, , ma non comportante una totale impossibilità, nella deambulazione. Le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la
3 fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
7. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 1127/2025), ogni Parte_1 CP_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- spese irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1127 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to COCO PIERPAOLO come. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. LORENI LAURA
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza di discussione, la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la indennità di accompagnamento, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la CP_1 fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
***** 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e
1 rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda non può essere accolta.
3. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio del complesso invalidante da cui è affetta, riproponendo le medesime contestazioni sollevate in sede di ATP.
4. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. In particolare, in sede di discussione medico-legale ha rilevato:
“Le condizioni cliniche importanti per la concessione o meno dell'accompagno sono rappresentate dalla totale inabilità, dall'impossibilità alla autonoma attività deambulatoria e alla possibilità di poter svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana: la -al momento- trovasi in una condizione di totale Parte_1 inabilità come riconosciuto dalla competente Commissione INPS e in una situazione bordeline relativa alla necessità dei requisiti per la concessione dell'accompagnamento. Si consideri a questo proposito che le condizioni neuropsichiche sono adeguate alle condizioni di anzianità della stessa (76 anni), le condizioni riguardanti la deambulazione autonoma e il carico sono state oggetto di concessione di presidi ortopedici per favorire la deambulazione, come riportato nella richiesta ASL (punto 13 della documentazione sanitaria) datata gennaio 2024. In conclusione, si ritiene che le condizioni attuali della P. debbano confermare il giudizio della totale inabilità (100%) senza riconoscere, ancora, il diritto della concessione dell'accompagnamento" Inoltre, in sede di controdeduzioni alle Note M.L. redatte dal Consulente di parte ricorrente, che sono le medesime citate testualmente nel presente ricorso di merito, ha specificato:
“L'esame delle note sopra riportate redatte dal dott. permette di rilevare che le Per_1 stesse considerazioni avanzate dal CT sono state già dal sottoscritto previste in occasione della compilazione della bozza di CTU: infatti a pag. 11 della relazione viene riportato le condizioni riguardanti la deambulazione autonoma e il carico sono state oggetto di concessione di presidi ortopedici per favorire la deambulazione, come riportato nella richiesta ASL (punto 13 della documentazione sanitaria) datata gennaio 2024.
2 Ancora, il severo deficit statico dinamico e deambulatorio descritto nella relazione geriatrica del 16.11.2023 non coincide con la definizione di impossibilità alla deambulazione autonoma e affermare che la prescrizione di busto ortopedico con ascellari ed appoggio sulle creste iliache e la fornitura di plantari speciali facilitano gli spostamenti con il deambulatore, di certo non risolvono il problema deambulatorio, ma consentono di distinguere l'impossibilità alla deambulazione con la difficoltà descritta a pagina 6 della relazione: Deambulazione incerta, stazione eretta mantenuta per poco tempo autonomamente. Le controdeduzioni sopra riportate si ritengono sufficienti per escludere una condizione di mancata autonomia deambulatoria da parte della Perizianda Parte_1 nonostante la stessa deambulazione nel caso specifico debba ritenersi comunque difficoltosa. Si conclude confermando le conclusioni diagnostiche e medico legali indicate nella bozza di Consulenza.”
5. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia e nei successivi chiarimenti, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. Infatti, la parte ricorrente riproduce le osservazioni già avanzate in sede di ATP, esprimendo delle doglianze di carattere generico, senza specifico riferimento alla documentazione sanitaria ovvero alle evidenze cliniche che attesterebbero la impossibilità di deambulazione ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita. Invero, anche a fronte della situazione “bordeline” descritta dal CTU in sede di Atp, la difesa attorea ha ritenuto di nulla aggiungere rispetto alle osservazioni già avanzate, per esempio producendo della ulteriore e più recente documentazione medica attestante un peggioramento delle condizioni sanitarie, ovvero argomentando in ordine a quanto già evidenziato dal CTU, il quale fondamentalmente ha riscontrato delle condizioni neuropsichiche adeguate alle condizioni di anzianità della ricorrente ed una difficoltà, , ma non comportante una totale impossibilità, nella deambulazione. Le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la
3 fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
7. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 1127/2025), ogni Parte_1 CP_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- spese irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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