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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 855/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]d'Ischia Parte_1
(NA) alla via Acquedotto n. 32, C.F.: rappresentata e difesa, C.F._1 anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 442 c.p.c., dall'avv. Raffaele Ciccarelli (C.F. , PEC C.F._2
e dall'avv. Alessandro Di Genova (C.F.: Email_1
, Fax 0813030020, PEC C.F._3
, ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1.
=Appellante
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv. Gianfranco Pepe (c.f. ) C.F._4 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott.
notaio in Roma, del 22.3.2024 rep. n. 37875/7313 Persona_1
PEC t Email_3
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 5.4.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 2432/2024 pubbl. il 03/04/2024 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stato accolto il ricorso, con il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa e con la conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 06/08/2021, oltre accessori ex art. 16 della legge 412/1991, con decorrenza, per il primo rateo, dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa e, per i successivi, dalla maturazione al saldo, oltre spese processuali liquidate in €1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita senza indicare il sistema di liquidazione adottato ed in palese violazione dei parametri minimi inderogabili fissati dal D.M. n. 55 del 2014 ss.mm.ii..
Ha dedotto pertanto che l'Ente previdenziale doveva essere condannato al pagamento degli importi determinati nel rispetto delle tabelle previste dal DM 55/2014 (come aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23.10.2022), da quantificarsi - trattandosi di causa di previdenza di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 - pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce nella misura totale di Euro una somma non inferiore ad Euro 2.886,00, di cui:
Euro 443,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 885,00 come importo medio ordinario);
Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 740,00 quale importo medio ordinario);
Euro 1.110,00 per la fase istruttoria/trattazione (a fronte di Euro 1.585,00);
Euro 963,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 1.925,00 quale importo medio ordinario), da cui detrarre € 1.700,00, liquidati con la sentenza impugnata.
Notificato l'atto, l' si è costituito in giudizio, resistendo al gravame di cui ha CP_1 chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
2 Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione nella misura di euro 1.350,00 senza alcuna motivazione.
Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 26.000,00 - è quello corretto in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, compresa quella di istruttoria/trattazione.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023 “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di
3 trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (V. anche CASS Ordinanza n. 29857/2023).
Avuto riguardo alla materia del contendere, relativa ad una prestazione assistenziale, non si ravvisano profili di complessità interpretativa o particolari questioni di fatto o di diritto, sussistendo orientamenti giurisprudenziali consolidati, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti.
Il calcolo corretto, in relazione alla causa di previdenza rientrante nello scaglione in oggetto, è il seguente: euro 2.697,00 complessivi, di cui: Euro 465,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 832,00 per la fase istruttoria/trattazione; Euro 1.011,00 per la fase decisionale da cui detrarre € 1.700,00, liquidati con la sentenza impugnata.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va parzialmente riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 2.697,00 per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro CP_1
997,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 997,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 2.697,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 997,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Raffaele Ciccarelli ed avv. Alessandro Di Genova;
4 condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in CP_1 complessivi euro 337,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai suddetti procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 855/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]d'Ischia Parte_1
(NA) alla via Acquedotto n. 32, C.F.: rappresentata e difesa, C.F._1 anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 442 c.p.c., dall'avv. Raffaele Ciccarelli (C.F. , PEC C.F._2
e dall'avv. Alessandro Di Genova (C.F.: Email_1
, Fax 0813030020, PEC C.F._3
, ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1.
=Appellante
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv. Gianfranco Pepe (c.f. ) C.F._4 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott.
notaio in Roma, del 22.3.2024 rep. n. 37875/7313 Persona_1
PEC t Email_3
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 5.4.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 2432/2024 pubbl. il 03/04/2024 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stato accolto il ricorso, con il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa e con la conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 06/08/2021, oltre accessori ex art. 16 della legge 412/1991, con decorrenza, per il primo rateo, dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa e, per i successivi, dalla maturazione al saldo, oltre spese processuali liquidate in €1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita senza indicare il sistema di liquidazione adottato ed in palese violazione dei parametri minimi inderogabili fissati dal D.M. n. 55 del 2014 ss.mm.ii..
Ha dedotto pertanto che l'Ente previdenziale doveva essere condannato al pagamento degli importi determinati nel rispetto delle tabelle previste dal DM 55/2014 (come aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23.10.2022), da quantificarsi - trattandosi di causa di previdenza di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 - pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce nella misura totale di Euro una somma non inferiore ad Euro 2.886,00, di cui:
Euro 443,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 885,00 come importo medio ordinario);
Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 740,00 quale importo medio ordinario);
Euro 1.110,00 per la fase istruttoria/trattazione (a fronte di Euro 1.585,00);
Euro 963,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 1.925,00 quale importo medio ordinario), da cui detrarre € 1.700,00, liquidati con la sentenza impugnata.
Notificato l'atto, l' si è costituito in giudizio, resistendo al gravame di cui ha CP_1 chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
2 Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione nella misura di euro 1.350,00 senza alcuna motivazione.
Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 26.000,00 - è quello corretto in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, compresa quella di istruttoria/trattazione.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023 “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di
3 trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (V. anche CASS Ordinanza n. 29857/2023).
Avuto riguardo alla materia del contendere, relativa ad una prestazione assistenziale, non si ravvisano profili di complessità interpretativa o particolari questioni di fatto o di diritto, sussistendo orientamenti giurisprudenziali consolidati, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti.
Il calcolo corretto, in relazione alla causa di previdenza rientrante nello scaglione in oggetto, è il seguente: euro 2.697,00 complessivi, di cui: Euro 465,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 832,00 per la fase istruttoria/trattazione; Euro 1.011,00 per la fase decisionale da cui detrarre € 1.700,00, liquidati con la sentenza impugnata.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va parzialmente riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 2.697,00 per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro CP_1
997,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 997,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 2.697,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 997,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Raffaele Ciccarelli ed avv. Alessandro Di Genova;
4 condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in CP_1 complessivi euro 337,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai suddetti procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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