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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1571/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1571/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PERROTTA GIOVANNI, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), domiciliato in VIA L. RIZZO, 29 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. GIANNITTO SERGIO giusta procura in atti.
APPELLATO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/02/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione in fatto e diritto
In fatto
Con atto ritualmente notificato la curatela del promuoveva davanti il Parte_1
Tribunale di Catania azione revocatoria fallimentare ex art 67 LF nei confronti dell'allora
[...]
(alla quale nelle more subentrava ) e chiedeva la condanna della Controparte_2 CP_1
convenuta alla restituzione delle somme in favore della curatela corrispondenti all'equivalente in denaro di operazioni contabili eseguite dalla società in bonis su conti bancari dalla stessa intrattenuti presso la In particolare, veniva richiesta da parte della curatela la dichiarazione di inefficacia CP_1
ex art 67 LF di un'operazione di costituzione in pegno sul conto corrente ordinario n. 30059265 e conseguenti operazioni di trasferimento ed accredito da quest'ultimo conto su due differenti conti anticipi su fatture n. 30059267 e n. 30061218; operazioni che avevano comportato la riduzione della esposizione debitoria dei predetti rapporti con pregiudizio a posteriori degli interessi della massa dei creditori fallimentari.
Si costituiva la banca convenuta per chiedere il rigetto della proposta domanda.
Il Tribunale, ritenendo fondata la domanda di inefficacia proposta dalla curatela fallimentare, con sentenza del 25.8.2011, la accoglieva sul presupposto della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma fallimentare, condannando la banca al pagamento delle somme oggetto delle operazioni di giroconto pagina 2 di 10 eseguiti sui conti anticipi su fatture intrattenuti dall'allora società nel complesso Parte_1
quantificate in €. 610.000,00, oltre interessi.
La sentenza veniva impugnata dall' , che articolava i medesimi motivi con i quali in primo CP_1
grado aveva contestato la fondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti imposti dall'art 67
LF sia in ragione della mancanza dell'elemento oggettivo, in quanto le operazioni contabili incriminate non rientravano tra quelle revocabili, ma, soprattutto, in quanto difettava l'elemento psicologico della conoscenza e/o conoscibilità da parte della banca dello stato di insolvenza della società poi fallita.
La Corte di appello con la sentenza n. 1514/2018 rigettava tutti i motivi di appello proposti dalla accogliendo solo parzialmente il quarto motivo nella parte in cui la contestava CP_1 CP_1
la revoca di tutte le rimesse effettuate dalla e non solo di quelle aventi natura solutoria. Parte_1
Con la citata sentenza la Corte distrettuale, aderendo all'orientamento secondo cui sono assoggettate a revocatoria ex art. 67, comma 2, lett. b) l. fall. solo le rimesse che hanno ridotto in modo durevole e consistente l'esposizione debitoria del fallito, aventi natura solutoria, sosteneva che era
che la società con il contratto del 5.07.2006 aveva ottenuto dalla banca la concessione di due linee di
credito del complessivo importo di € 930.000, mentre al momento in cui sono state eseguite le
operazioni di giroconto del conto corrente ordinario ai due conti anticipi, la stessa aveva una
esposizione di € 1.245.000,00. Ne consegue che i versamenti per complessivi € 610.000 operati su due
conti, hanno assolto ad una funzione solutoria solo per € 315.000, avendo nella restante parte
reintegrato la provvista messa a disposizione dalla banca>> e, di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inefficaci nei confronti della curatela fallimentare le operazioni eseguite in data 6.10.2006 nei limiti dell'importo di €.315.000,00 e condannava la banca alla restituzione del detto importo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
pagina 3 di 10 Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania la curatela fallimentare proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo con il quale censurava la decisione di secondo grado per violazione della norma di cui all'art. 67 comma 2 L.F. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., sul superamento della distinzione tra rimesse di natura ripristinatoria e solutoria ai fini della revocatoria fallimentare.
In esito al giudizio di legittimità la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.23095/23 del 31.5.2023
cassava la sentenza della Corte di Appello di Catania del 28.6.2018 con rinvio alla stessa Corte
d'appello in diversa composizione.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla curatela fallimentare che, preso atto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Catania, rigettare l'appello proposto dinanzi alla Corte d'appello di Catania dall'istituto di credito avverso la sentenza n. 3059/2011 del 25.08.2011 del Tribunale di Catania, Controparte_1
iscritto con NRG 68/2012, e confermare la sentenza appellata”.
Si è costituito per eccepire l'infondatezza della domanda revocatoria e per chiedere il CP_1
rigetto delle avverse domande.
All'udienza del 12.2.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
In diritto
Il motivo di appello sul quale questa Corte è oggi chiamata a pronunziare a seguito del rinvio disposto dal giudice di legittimità è quello sopra riferito, esposto nelle conclusioni dell'appellante in riassunzione.
La domanda proposta dalla curatela del fallimento della nel primo grado di giudizio era Parte_1
volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ex art.67, c.II, LF nei confronti della massa dei creditori:
pagina 4 di 10 - dell'operazione di costituzione del pegno sul saldo del conto corrente n. 30061041, realizzata in data
5.07.2006 tra la e la in quanto atto costitutivo di pegno per debiti Pt_1 Controparte_3
preesistenti e non scaduti realizzato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (19/03/2007), e dunque revocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 1, n. 3 l. fall.;
- in conseguenza, delle operazioni di trasferimento e accredito dal c/c. ordinario n. 30059265 ai due conti anticipi n. 30061067 e n. 30061218, per l'importo complessivo di € 610.000, oltre interessi dalle singole operazioni, effettuate in data 6.10.2006.
Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda e la sentenza veniva impugnata dalla banca convenuta.
Con la statuizione successivamente cassata, la Corte d'appello ha parzialmente accolto il gravame proposto da ritenendo che la declaratoria di inefficacia dovesse essere limitata alle CP_1
rimesse aventi natura solutoria e non anche estesa a quelle meramente ripristinatorie.
La Corte di cassazione, nel cassare la sentenza n.1514/18 di questa Corte d'appello, ha così
argomentato: “Questa Corte (Cass. n. 277/19) ha sul punto stabilito che l'art. 67, comma 2, lett. b), del
r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l.
n. 80 del 2005, e applicabile nel caso in esame), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della
rimessa e quindi dal fatto che essa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice
del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo ai parametri della consistenza e
della durevolezza. L'accertamento, peraltro, non può essere surrogato dalla sola quantificazione della
differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è
provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo di esse alla data di apertura del concorso,
come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e
modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite
massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire. 2.- L'irrilevanza
pagina 5 di 10 della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie scaturisce dall'indicazione normativa,
prevista dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 67 l. fall., della «esposizione debitoria», la quale designa
una situazione ben diversa e più ampia di quella riconducibile al debito liquido ed esigibile,
compatibile sia col conto scoperto, sia con quello semplicemente passivo. Posto che tra i «rapporti
continuativi e reiterati» contemplati dall'art. 70 l. fall. vanno ricompresi anche quelli di conto corrente
bancario, le rimesse si traducono in accreditamenti, idonei a produrre la diminuzione dell'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca. Rilevanza precipua è quindi assegnata al parametro
della durevolezza dell'esposizione debitoria, che comporta la necessità di apprezzare gli effetti
prodotti, nel tempo, dalla rimessa operata dal fallito;
pertanto, qualora quell'effetto non sia durevole,
la revocabilità della rimessa è da escludere. 2.1.- La novella ha quindi posto rimedio alla dissonanza
che, in base al sistema previgente, si produceva al cospetto di pagamenti operati dal correntista a
fronte di una esposizione che si collocava al di sotto della linea di credito accordata, e non seguiti, in
tutto o in parte, da successivi riutilizzi della somma fino alla chiusura del conto.
Non ha più rilevanza, come invece ha mostrato di ritenere la corte d'appello con la sentenza
impugnata, che il versamento sia affluito, o non, su di un conto affidato (oppure sia stato eseguito, o
non, in presenza di uno sconfinamento del correntista): ciò che rileva è verificare in concreto, se si sia
prodotta, o non, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da
conteggiarsi a debito dello stesso cliente (quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di terzi,
l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore). 3.- Il che acquista
particolare significato nel caso in esame, posto che il giudice d'appello espone che «Ciò che è certo è
che dopo i versamenti del 6.10.2006 il rapporto di conto corrente non ha più avuta una significativa
movimentazione sino al passaggio in sofferenza (al 31.1.2007) e che anche i due conti anticipi dopo i
versamenti di cui è causa sono stati movimentati per la chiusura a saldo dei rapporti». Per
pagina 6 di 10 conseguenza il conto corrente non ha più, nella sostanza, svolto il servizio di cassa al quale per
propria natura è deputato: ancorché come durevole, si può addirittura prospettare la definitività del
rientro dall'esposizione, di là dai movimenti, per quanto non significativi, ai quali si accenna in
sentenza, senza ulteriori specificazioni. 4.- Il motivo va quindi accolto e la sentenza cassata per il
profilo corrispondente, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che si
atterrà al principio enunciato e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità”.
La cognizione del giudice di rinvio è, come noto, vincolata dal principio di diritto affermato dalla Corte
di Cassazione.
Alla luce del principio di diritto sopra esposto questa Corte osserva quanto segue.
Risulta documentato e non contestato che:
1) In data 24.02.2006 la società stipulava con la un Parte_1 Controparte_4
contratto di conto corrente ordinario n. 30059265 all'interno del quale si imputavano le competenze di due conti anticipi su fatture (n. 30061067 ed il n. 300612118) aperti nel marzo del 2006
(rispettivamente il 28 e 30 marzo 2006). Tutti questi rapporti venivano chiusi in sofferenza alla data del
31.01.2007.
2) In data 28.03.2006 la provvedeva all'apertura di un ulteriore c/c ordinario n. 30061041, Parte_1
il cui saldo di €. 650.000,00 veniva dato in pegno indivisibile (con contratto di pari data) a garanzia della linea di credito unica (come risulta dal medesimo contratto di pegno) di €. 950.000,00 per
“Promiscuo classe 2 a revoca” al momento dell'apertura.
3) Alla data del 05/07/2006 – con un'esposizione debitoria che al 31.05.2006 ammontava ad €.
1.130.000,00 - la società stipulava con l'istituto di credito un nuovo contratto di pegno. Tale contratto aveva ad oggetto un saldo del c/c n. 30061041 non solo maggiore rispetto al precedente e pari ad €.
651.684,67, ma per di più era concesso a garanzia di due linee di credito: €. 630.000,00 ed €.
pagina 7 di 10 300.000,00 per affidamento promiscuo a revoca utilizzabile per apertura di credito in c/c a fronte di crediti rappresentati da fatture.
4) In data 06.10.2006, sulla base di un ordine dato dalla società veniva estinto il c/c Parte_1
n. 30061041 (con saldo costituito in pegno) e accreditata la somma maturata di € 653.533,78 sul c/c principale n. 30059265, indicando come causale della operazione quella di “estinguere gli anticipi scaduti e non rientrati”.
5) Nella stessa data del 06/10/2008, una volta accreditata la somma all'interno del c/c n. 30059265,
veniva realizzata una complessa operazione di accredito sui due conti anticipi per l'importo complessivo di €. 610.000,00 , in particolare:
- disposizione per giroconto di Euro 102.000,00 sul rapporto n. 30061218 per estinzione anticipo fatture (anticipate il 4/4);
- disposizione per giroconto di Euro 148.500,00 sul rapporto n. 30061067 per estinzione anticipo fatture (anticipate il 3/5);
- disposizione per giroconto di Euro 324.500,00 sul rapporto n. 30061067 per estinzione anticipo fatture (anticipate il 3/5);
- disposizione per giroconto di Euro 13.000,00 sul rapporto n. 30061218 per estinzione anticipo fatture.
Per effetto delle operazioni sopra ricostruite la società all'epoca in bonis ha ridotto in maniera consistente la propria esposizioni nei confronti della banca per un importo pari ad €.610.000,00.
La circostanza che alla data di effettuazione dei giroconti per complessivi €.610.000,00 la società
godesse di due linee di credito per complessivi € 930.000,00 ed avesse una esposizione di €
1.245.000,00 non consente, in forza del principio di diritto formulato dalla Cassazione e sopra trascritto, di circoscrivere la declaratoria di inefficacia ex art.67 LF solo alle rimesse aventi natura pagina 8 di 10 solutoria (pari ad €.315.000,00) e ciò in ragione della irrilevanza del versamento su un conto più o meno affidato.
Nella specie, ricorrono anche gli ulteriori presupposti evidenziati dal Giudice di legittimità ed, in particolare, quello della durevole riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti della banca e ciò
tenuto conto che della circostanza che “dopo i versamenti del 6.10.2006 il rapporto di conto corrente
non ha più avuta una significativa movimentazione sino al passaggio in sofferenza (al 31.1.2007) e che
anche i due conti anticipi dopo i versamenti di cui è causa sono stati movimentati per la chiusura a
saldo dei rapporti”, nonché quello della consistenza, in ragione dell'ammontare dei versamenti.
Per tali motivi l'appello proposto avverso la sentenza n. 3059/2011 del 25.08.2011 del Tribunale di
Catania deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio e di quello di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così statuisce:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.3059/11 del Tribunale di Catania;
CP_1
condanna al pagamento in favore della curatela del fallimento delle spese CP_1 Parte_1
del presente grado di giudizio e di quelle del giudizio di legittimità liquidate, per ciascuno, in
€.15.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed oltre spese vive corrispondenti all'ammontare del CU pagato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il 9
maggio 2025 7.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 9 di 10 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1571/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PERROTTA GIOVANNI, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), domiciliato in VIA L. RIZZO, 29 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. GIANNITTO SERGIO giusta procura in atti.
APPELLATO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/02/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione in fatto e diritto
In fatto
Con atto ritualmente notificato la curatela del promuoveva davanti il Parte_1
Tribunale di Catania azione revocatoria fallimentare ex art 67 LF nei confronti dell'allora
[...]
(alla quale nelle more subentrava ) e chiedeva la condanna della Controparte_2 CP_1
convenuta alla restituzione delle somme in favore della curatela corrispondenti all'equivalente in denaro di operazioni contabili eseguite dalla società in bonis su conti bancari dalla stessa intrattenuti presso la In particolare, veniva richiesta da parte della curatela la dichiarazione di inefficacia CP_1
ex art 67 LF di un'operazione di costituzione in pegno sul conto corrente ordinario n. 30059265 e conseguenti operazioni di trasferimento ed accredito da quest'ultimo conto su due differenti conti anticipi su fatture n. 30059267 e n. 30061218; operazioni che avevano comportato la riduzione della esposizione debitoria dei predetti rapporti con pregiudizio a posteriori degli interessi della massa dei creditori fallimentari.
Si costituiva la banca convenuta per chiedere il rigetto della proposta domanda.
Il Tribunale, ritenendo fondata la domanda di inefficacia proposta dalla curatela fallimentare, con sentenza del 25.8.2011, la accoglieva sul presupposto della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma fallimentare, condannando la banca al pagamento delle somme oggetto delle operazioni di giroconto pagina 2 di 10 eseguiti sui conti anticipi su fatture intrattenuti dall'allora società nel complesso Parte_1
quantificate in €. 610.000,00, oltre interessi.
La sentenza veniva impugnata dall' , che articolava i medesimi motivi con i quali in primo CP_1
grado aveva contestato la fondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti imposti dall'art 67
LF sia in ragione della mancanza dell'elemento oggettivo, in quanto le operazioni contabili incriminate non rientravano tra quelle revocabili, ma, soprattutto, in quanto difettava l'elemento psicologico della conoscenza e/o conoscibilità da parte della banca dello stato di insolvenza della società poi fallita.
La Corte di appello con la sentenza n. 1514/2018 rigettava tutti i motivi di appello proposti dalla accogliendo solo parzialmente il quarto motivo nella parte in cui la contestava CP_1 CP_1
la revoca di tutte le rimesse effettuate dalla e non solo di quelle aventi natura solutoria. Parte_1
Con la citata sentenza la Corte distrettuale, aderendo all'orientamento secondo cui sono assoggettate a revocatoria ex art. 67, comma 2, lett. b) l. fall. solo le rimesse che hanno ridotto in modo durevole e consistente l'esposizione debitoria del fallito, aventi natura solutoria, sosteneva che era
che la società con il contratto del 5.07.2006 aveva ottenuto dalla banca la concessione di due linee di
credito del complessivo importo di € 930.000, mentre al momento in cui sono state eseguite le
operazioni di giroconto del conto corrente ordinario ai due conti anticipi, la stessa aveva una
esposizione di € 1.245.000,00. Ne consegue che i versamenti per complessivi € 610.000 operati su due
conti, hanno assolto ad una funzione solutoria solo per € 315.000, avendo nella restante parte
reintegrato la provvista messa a disposizione dalla banca>> e, di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inefficaci nei confronti della curatela fallimentare le operazioni eseguite in data 6.10.2006 nei limiti dell'importo di €.315.000,00 e condannava la banca alla restituzione del detto importo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
pagina 3 di 10 Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania la curatela fallimentare proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo con il quale censurava la decisione di secondo grado per violazione della norma di cui all'art. 67 comma 2 L.F. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., sul superamento della distinzione tra rimesse di natura ripristinatoria e solutoria ai fini della revocatoria fallimentare.
In esito al giudizio di legittimità la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.23095/23 del 31.5.2023
cassava la sentenza della Corte di Appello di Catania del 28.6.2018 con rinvio alla stessa Corte
d'appello in diversa composizione.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla curatela fallimentare che, preso atto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Catania, rigettare l'appello proposto dinanzi alla Corte d'appello di Catania dall'istituto di credito avverso la sentenza n. 3059/2011 del 25.08.2011 del Tribunale di Catania, Controparte_1
iscritto con NRG 68/2012, e confermare la sentenza appellata”.
Si è costituito per eccepire l'infondatezza della domanda revocatoria e per chiedere il CP_1
rigetto delle avverse domande.
All'udienza del 12.2.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
In diritto
Il motivo di appello sul quale questa Corte è oggi chiamata a pronunziare a seguito del rinvio disposto dal giudice di legittimità è quello sopra riferito, esposto nelle conclusioni dell'appellante in riassunzione.
La domanda proposta dalla curatela del fallimento della nel primo grado di giudizio era Parte_1
volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ex art.67, c.II, LF nei confronti della massa dei creditori:
pagina 4 di 10 - dell'operazione di costituzione del pegno sul saldo del conto corrente n. 30061041, realizzata in data
5.07.2006 tra la e la in quanto atto costitutivo di pegno per debiti Pt_1 Controparte_3
preesistenti e non scaduti realizzato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (19/03/2007), e dunque revocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 1, n. 3 l. fall.;
- in conseguenza, delle operazioni di trasferimento e accredito dal c/c. ordinario n. 30059265 ai due conti anticipi n. 30061067 e n. 30061218, per l'importo complessivo di € 610.000, oltre interessi dalle singole operazioni, effettuate in data 6.10.2006.
Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda e la sentenza veniva impugnata dalla banca convenuta.
Con la statuizione successivamente cassata, la Corte d'appello ha parzialmente accolto il gravame proposto da ritenendo che la declaratoria di inefficacia dovesse essere limitata alle CP_1
rimesse aventi natura solutoria e non anche estesa a quelle meramente ripristinatorie.
La Corte di cassazione, nel cassare la sentenza n.1514/18 di questa Corte d'appello, ha così
argomentato: “Questa Corte (Cass. n. 277/19) ha sul punto stabilito che l'art. 67, comma 2, lett. b), del
r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l.
n. 80 del 2005, e applicabile nel caso in esame), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della
rimessa e quindi dal fatto che essa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice
del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo ai parametri della consistenza e
della durevolezza. L'accertamento, peraltro, non può essere surrogato dalla sola quantificazione della
differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è
provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo di esse alla data di apertura del concorso,
come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e
modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite
massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire. 2.- L'irrilevanza
pagina 5 di 10 della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie scaturisce dall'indicazione normativa,
prevista dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 67 l. fall., della «esposizione debitoria», la quale designa
una situazione ben diversa e più ampia di quella riconducibile al debito liquido ed esigibile,
compatibile sia col conto scoperto, sia con quello semplicemente passivo. Posto che tra i «rapporti
continuativi e reiterati» contemplati dall'art. 70 l. fall. vanno ricompresi anche quelli di conto corrente
bancario, le rimesse si traducono in accreditamenti, idonei a produrre la diminuzione dell'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca. Rilevanza precipua è quindi assegnata al parametro
della durevolezza dell'esposizione debitoria, che comporta la necessità di apprezzare gli effetti
prodotti, nel tempo, dalla rimessa operata dal fallito;
pertanto, qualora quell'effetto non sia durevole,
la revocabilità della rimessa è da escludere. 2.1.- La novella ha quindi posto rimedio alla dissonanza
che, in base al sistema previgente, si produceva al cospetto di pagamenti operati dal correntista a
fronte di una esposizione che si collocava al di sotto della linea di credito accordata, e non seguiti, in
tutto o in parte, da successivi riutilizzi della somma fino alla chiusura del conto.
Non ha più rilevanza, come invece ha mostrato di ritenere la corte d'appello con la sentenza
impugnata, che il versamento sia affluito, o non, su di un conto affidato (oppure sia stato eseguito, o
non, in presenza di uno sconfinamento del correntista): ciò che rileva è verificare in concreto, se si sia
prodotta, o non, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da
conteggiarsi a debito dello stesso cliente (quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di terzi,
l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore). 3.- Il che acquista
particolare significato nel caso in esame, posto che il giudice d'appello espone che «Ciò che è certo è
che dopo i versamenti del 6.10.2006 il rapporto di conto corrente non ha più avuta una significativa
movimentazione sino al passaggio in sofferenza (al 31.1.2007) e che anche i due conti anticipi dopo i
versamenti di cui è causa sono stati movimentati per la chiusura a saldo dei rapporti». Per
pagina 6 di 10 conseguenza il conto corrente non ha più, nella sostanza, svolto il servizio di cassa al quale per
propria natura è deputato: ancorché come durevole, si può addirittura prospettare la definitività del
rientro dall'esposizione, di là dai movimenti, per quanto non significativi, ai quali si accenna in
sentenza, senza ulteriori specificazioni. 4.- Il motivo va quindi accolto e la sentenza cassata per il
profilo corrispondente, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che si
atterrà al principio enunciato e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità”.
La cognizione del giudice di rinvio è, come noto, vincolata dal principio di diritto affermato dalla Corte
di Cassazione.
Alla luce del principio di diritto sopra esposto questa Corte osserva quanto segue.
Risulta documentato e non contestato che:
1) In data 24.02.2006 la società stipulava con la un Parte_1 Controparte_4
contratto di conto corrente ordinario n. 30059265 all'interno del quale si imputavano le competenze di due conti anticipi su fatture (n. 30061067 ed il n. 300612118) aperti nel marzo del 2006
(rispettivamente il 28 e 30 marzo 2006). Tutti questi rapporti venivano chiusi in sofferenza alla data del
31.01.2007.
2) In data 28.03.2006 la provvedeva all'apertura di un ulteriore c/c ordinario n. 30061041, Parte_1
il cui saldo di €. 650.000,00 veniva dato in pegno indivisibile (con contratto di pari data) a garanzia della linea di credito unica (come risulta dal medesimo contratto di pegno) di €. 950.000,00 per
“Promiscuo classe 2 a revoca” al momento dell'apertura.
3) Alla data del 05/07/2006 – con un'esposizione debitoria che al 31.05.2006 ammontava ad €.
1.130.000,00 - la società stipulava con l'istituto di credito un nuovo contratto di pegno. Tale contratto aveva ad oggetto un saldo del c/c n. 30061041 non solo maggiore rispetto al precedente e pari ad €.
651.684,67, ma per di più era concesso a garanzia di due linee di credito: €. 630.000,00 ed €.
pagina 7 di 10 300.000,00 per affidamento promiscuo a revoca utilizzabile per apertura di credito in c/c a fronte di crediti rappresentati da fatture.
4) In data 06.10.2006, sulla base di un ordine dato dalla società veniva estinto il c/c Parte_1
n. 30061041 (con saldo costituito in pegno) e accreditata la somma maturata di € 653.533,78 sul c/c principale n. 30059265, indicando come causale della operazione quella di “estinguere gli anticipi scaduti e non rientrati”.
5) Nella stessa data del 06/10/2008, una volta accreditata la somma all'interno del c/c n. 30059265,
veniva realizzata una complessa operazione di accredito sui due conti anticipi per l'importo complessivo di €. 610.000,00 , in particolare:
- disposizione per giroconto di Euro 102.000,00 sul rapporto n. 30061218 per estinzione anticipo fatture (anticipate il 4/4);
- disposizione per giroconto di Euro 148.500,00 sul rapporto n. 30061067 per estinzione anticipo fatture (anticipate il 3/5);
- disposizione per giroconto di Euro 324.500,00 sul rapporto n. 30061067 per estinzione anticipo fatture (anticipate il 3/5);
- disposizione per giroconto di Euro 13.000,00 sul rapporto n. 30061218 per estinzione anticipo fatture.
Per effetto delle operazioni sopra ricostruite la società all'epoca in bonis ha ridotto in maniera consistente la propria esposizioni nei confronti della banca per un importo pari ad €.610.000,00.
La circostanza che alla data di effettuazione dei giroconti per complessivi €.610.000,00 la società
godesse di due linee di credito per complessivi € 930.000,00 ed avesse una esposizione di €
1.245.000,00 non consente, in forza del principio di diritto formulato dalla Cassazione e sopra trascritto, di circoscrivere la declaratoria di inefficacia ex art.67 LF solo alle rimesse aventi natura pagina 8 di 10 solutoria (pari ad €.315.000,00) e ciò in ragione della irrilevanza del versamento su un conto più o meno affidato.
Nella specie, ricorrono anche gli ulteriori presupposti evidenziati dal Giudice di legittimità ed, in particolare, quello della durevole riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti della banca e ciò
tenuto conto che della circostanza che “dopo i versamenti del 6.10.2006 il rapporto di conto corrente
non ha più avuta una significativa movimentazione sino al passaggio in sofferenza (al 31.1.2007) e che
anche i due conti anticipi dopo i versamenti di cui è causa sono stati movimentati per la chiusura a
saldo dei rapporti”, nonché quello della consistenza, in ragione dell'ammontare dei versamenti.
Per tali motivi l'appello proposto avverso la sentenza n. 3059/2011 del 25.08.2011 del Tribunale di
Catania deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio e di quello di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così statuisce:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.3059/11 del Tribunale di Catania;
CP_1
condanna al pagamento in favore della curatela del fallimento delle spese CP_1 Parte_1
del presente grado di giudizio e di quelle del giudizio di legittimità liquidate, per ciascuno, in
€.15.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed oltre spese vive corrispondenti all'ammontare del CU pagato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il 9
maggio 2025 7.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 9 di 10 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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