TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/08/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20442/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante , Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'Avv. Iacopo Chizzolini del Foro di Mantova, presso il quale è elettivamente domiciliata;
- attore opponente-
Contro
, in persona del legale rappresentante con Controparte_3 Controparte_4
l'Avv. Giorgio Salussoglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6;
- convenuta opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che:
- con decreto ingiuntivo n. 5412/2024 del 7/10/2024 il Tribunale di Torino ingiungeva a il pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Controparte_3
€ 35.116,94, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per il noleggio a caldo di una gru telescopica per l'assistenza allo scarico e movimentazione di elementi prefabbricati presso il cantiere di per il periodo ricompreso tra il 6/5/2024 e l'11/6/2024; CP_5
- proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo in via Controparte_1 preliminare l'incompetenza del Giudice adito in sede monitoria;
nel merito sollevava eccezione pagina 1 di 6 di inadempimento ex art. 1460 c.c., contestando ritardi nell'esecuzione della prestazione, e chiedeva pertanto che venisse accertato che nulla fosse dovuto a , con Controparte_3 conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
- in data 7.11.2024 provvedeva al pagamento dell'importo di Controparte_1
€10.061,19 corrispondente alla somma riportata dalla fattura n. 638 del 30.06.2024, una delle fatture azionate;
- si costituiva in giudizio , che dato atto dell'avvenuto pagamento di cui supra, Controparte_3 chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della residua fattura n. 509/2024 per l'importo di € 25.055,75, oltre interessi dalla scadenza della singola fattura al saldo.
***
1. In via preliminare l'eccezione di incompetenza sollevata da deve essere Controparte_1 rigettata;
nel caso di specie il contratto tra le parti è stato concluso nel luogo in cui il proponente
, con sede a Torino, ha ricevuto l'email di accettazione della proposta da parte Controparte_3 dell'odierna opponente ai sensi di quanto disposto dall'art 1326 c.c. (docc. conv. B1 e B2).
2. L'eccezione ex art. 1460 c.c. viene poi formulata in modo del tutto generico ed è significativo che in corso d'opera l'opponente non abbia sollevato alcuna contestazione in merito all'adempimento della prestazione, salvo poi, un mese dopo l'interruzione del rapporto contrattuale (il 15/7/2024) invocare uno sconto del 30% dell'importo dovuto a ( la mail del 15/7 riporta: n. 6 giorni con CP_3 detrazione del 30% per il montaggio a rilento dovuto al gruista, gruista poi cambiato;
Detrazione di n
2 giorni in più di montaggio dovuti a quanto di cui sopra, squadra di montaggio costo al gg 1.500,00
Euro; per un totale di Euro 14.877,50”).
Oltre ad essere quantomeno sospetto che la mail in questione sia stata inviata solo a prestazione conclusa e dopo che era stata sollecitata da al pagamento Controparte_1 Controparte_3 delle fatture emesse, va osservato che si tratta di un messaggio in cui non risulta nemmeno chiaro l'inadempimento contestato;
esso non contiene infatti alcun riferimento specifico alle date del presunto ritardo e dal tenore dell'eccezione formulata dall'opponente non è dato comprendere quando lo stesso si sia verificato.
Se infatti in tema di eccezione di inadempimento, rimane ancora fermo in tema di onere probatorio il principio elaborato dalle Sezioni Unite del 2001- per cui una volta che il creditore abbia allegato l'inadempimento, spetta al creditore dimostrare la corretta esecuzione della prestazione (in caso di pagina 2 di 6 eccezione di inadempimento si ha un'inversione dei ruoli delle parti in lite, per cui il debitore convenuto che solleva eccezione di inadempimento assume poi le vesti di creditore ai fini della prova ex art. 1460) - rimane allo stesso modo granitico il principio per cui il creditore (e quindi essendo i ruoli invertiti non può avanzare la domanda in modo generico, “ma deve Controparte_1 consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna
l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass n. 6618 del 2018).
Risulta poi quantomai significativo che dal carteggio prodotto dalle parti emerga come nel periodo immediatamente successivo alla conclusione del rapporto, non solo non abbia Controparte_1 eccepito alcun tipo di negligenza rispetto all'operato di , ma abbia implicitamente Controparte_3 riconosciuto l'importo di cui alla fattura n. 509 del 31/5/2024, relativa proprio al periodo tra 6/5/2024 e il 31/5 in cui si sarebbe verificato il ritardo poi contestato dall'opponente. Infatti, nell'email del
12/6/2024 in risposta al consuntivo inviato da , non solleva Controparte_1 Controparte_3 alcuna doglianza, proponendo invece il pagamento di un acconto di €15.000; da tale comportamento si può desumere un'accettazione senza riserve della prestazione eseguita e un ulteriore indizio in merito alla pretestuosità dell'eccezione di inadempimento formulata.
Pertanto, non ha mai evidenziato gli asseriti ritardi, non meglio specificati, nemmeno CP_1 mediante la contestazione dei rapportini, che peraltro sono stati “disconosciuti” solo con la memoria ex art. 171 ter n. 2, dopo esser stati contraddittoriamente nella memoria n. 1 indicati come prova dell'avvenuto cambio del gruista e della durata di 17 giorni del noleggio.
3. Nel merito l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente per paralizzare la pretesa creditoria di è infondata. Sotto tal profilo sosteneva che a Controparte_3 Controparte_1 causa dell'attività troppo lenta di un gruista di si rendeva necessario procedere alla Controparte_3 sua sostituzione, con conseguenti ritardi nella posa dei materiali, e che tale circostanza avrebbe giustificato, nella prospettiva dell'opponente, uno storno del compenso riportato nelle fatture da
. In particolare, l'opponente riteneva dovesse essere riconosciuto uno sconto del Controparte_3 corrispettivo previsto per sei giorni di rallentamento del montaggio dei materiali da parte del gruista, cui si doveva aggiungersi un'ulteriore decurtazione di €1.500 per l'essersi resi necessari (sempre in conseguenza ai rallentamenti del gruista) due giorni in più di montaggio rispetto a quanto pattuito.
pagina 3 di 6 Parte opponente sosteneva inoltre che a causa dei ritardi imputabili a la committente Controparte_3
GSE aveva trattenuto a titolo di risarcimento danni la somma €22.851,00; in considerazione di ciò riteneva di nulla dovere all'odierna convenuta. Controparte_1
A tal proposito occorre innanzitutto rilevare, ai fini del rigetto dell'eccezione ex art. 1460 c.c.,
l'inesistenza di un cronoprogramma pattuito dalle parti ai fini dell'esecuzione della prestazione contrattuale. Infatti, il contratto di noleggio dell'autogru nulla prevede in merito a termini da rispettare in relazione alla posa dei materiali, non risultando quindi che abbia assunto alcun Controparte_3 impegno in merito ad un numero giornaliero specifico di prefabbricati da movimentare. Nel contratto le parti si limitano a pattuire un noleggio per la durata di 10 giorni di una gru telescopica finalizzata alla movimentazione di merci/materiali/manufatti, senza alcun riferimento neppure ad eventuali cronoprogrammi pattuiti con la committente GSE.
Tale circostanza appare dirimente, in quanto non risulta possibile nemmeno sul piano astratto configurare un ritardo come inadempimento contrattuale se lo stesso contratto non prevede termini, anche considerato che nel caso di specie il contratto non aveva ad oggetto l'esecuzione di un'opera ma solo il noleggio di un'autogru.
Sotto tal profilo non assume quindi rilevanza la relazione del ing. (doc. 6) nella quale viene Per_1 indicato il numero giornaliero di materiali da sollevare e posare per il montaggio: da un lato, infatti, si tratta di un programma di posa privo di data certa e non sottoscritto da;
dall'altro Controparte_3 riguarda le tempistiche relative ad un'attività (il montaggio dei fabbricati) che esula del tutto dalla prestazione di mero noleggio pattuita tra le parti. La circostanza poi che il noleggio a caldo sia durato poi dal 6/05 fino all'11/06 (ben oltre quindi i 10 giorni stabiliti dal contratto) sembra riconducibile a richieste della stessa che con due mail (rispettivamente del 3/6/2024 e Controparte_1
6/6/2024) chiedeva appunto la disponibilità del la gru prima fino al 7/6 e poi fino all'11/6; né comunque si tratta di un fatto di per sé indicativo di ritardi imputabili all'operato negligente di un gruista, che in tali comunicazioni non venivano menzionati (doc. conv. B.11 e B 12).
Le prove orali risultano irrilevanti in quanto insufficienti a provare che abbia Controparte_3 assunto specifiche obbligazioni in ordine ai tempi di movimentazione dei manufatti ma altresì generiche, quanto a persone e tempi, rispetto a specifiche contestazioni di lentezza dell'attività e, infine, anche inammissibili in quanto aventi ad oggetto contestazioni (per esempio sull'orario di lavoro del gruista) non presenti negli scritti introduttivi.
pagina 4 di 6 In conclusione, manca precisa allegazione e prova del fatto che la parte opposta sia stata inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte e parimenti non è stata fornita la prova del danno.
4. Risulta infine del tutto infondata la pretesa di controparte di veder compensato il debito vantato da in considerazione della richiesta do GSE di risarcimento dei danni Controparte_3 imputabili, nella prospettazione dell'opponente, ai ritardi di . Controparte_3
A tal proposito, infatti, l'opponente si è limitato ad allegare un documento sub 3 relativo al rapporto diretto tra e GSE intitolato “variante di lavori in subappalto”, in cui non risulta né che CP_1
l'importo di 22.851,00 sia stato addebitato all'appaltatore a titolo di Controparte_1 penale/risarcimento del danno;
né che tale somma sia stata effettivamente pagata;
né in ogni caso che vi sia alcun tipo di collegamento con i presunti ritardi asseritamente imputabili a . Controparte_3
5. Svolte tali considerazioni, l'eccezione di inadempimento sollevata da Controparte_1 deve essere rigettata;
tuttavia il decreto ingiuntivo n. 5412/2024 del 7/10/2024 del Tribunale di Torino deve essere revocato in considerazione del pagamento nelle more del giudizio della fattura n. 638 del
30.06.2024 per l'importo di 10.061,19, pertanto l'opponente deve essere condannato al pagamento della sola fattura n. 509 del 31/05/2024, per l'importo di €25.055,75, oltre interessi al saggio ex art. 4 e
5 dlgs. n. 231/02 dalla scadenza della singola fattura al saldo. In merito alla fattura n. 638 l'opponente ha provveduto al solo pagamento del capitale riportato in fattura, pertanto come richiesto dalla convenuta opposta, si condanna al pagamento degli interessi al saggio ex art. 4 e 5 dlgs. n.231/02 dalla scadenza della fattura alla data dell'avvenuto pagamento.
6. In applicazione del principio di soccombenza le spese del presente giudizio sono poste a carico di e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui Controparte_1 al D.M. n. 55/2014, per le cause di valore compreso tra € 26.000 e 52.000, ridotte ai minimi la fase istruttoria, perché limitata all'esame dei documenti, e quella decisionale perché svolta oralmente, con aumento ex art. art. 4 comma 1 bis DM 55/2014.
Sono a carico dell'opponente anche le spese della fase monitoria perché l'opposizione risulta infondata e la revoca del decreto ingiuntivo è dovuta esclusivamente al pagamento parziale intervenuto nelle more dell'opposizione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
revoca il decreto ingiuntivo n. 5412/2024 del 7/10/2024 del Tribunale di Torino;
pagina 5 di 6 condanna al pagamento a favore di dell'importo Controparte_1 Controparte_3 di €25.055,75, oltre interessi ex art. 4 e 5 dlgs. n.231/02 dalla data di scadenza fino al saldo e al pagamento dei soli interessi sul capitale della fattura n. 638 del 30.6.2024 ex art. 4 e 5 dlgs. n.231/02 dalla scadenza della fattura al saldo;
condanna al rimborso a favore di delle spese di Controparte_1 Controparte_3 giudizio della fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato;
condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 Controparte_3 dell'opposizione liquidate in € 6.313,20 per compensi, oltre a Iva, cpa e 15% per spese generali.
Così deciso in Torino in data 4.8.25.
Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dalla MOT Dott.ssa Emilia Avenati Bassi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20442/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante , Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'Avv. Iacopo Chizzolini del Foro di Mantova, presso il quale è elettivamente domiciliata;
- attore opponente-
Contro
, in persona del legale rappresentante con Controparte_3 Controparte_4
l'Avv. Giorgio Salussoglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6;
- convenuta opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che:
- con decreto ingiuntivo n. 5412/2024 del 7/10/2024 il Tribunale di Torino ingiungeva a il pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Controparte_3
€ 35.116,94, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per il noleggio a caldo di una gru telescopica per l'assistenza allo scarico e movimentazione di elementi prefabbricati presso il cantiere di per il periodo ricompreso tra il 6/5/2024 e l'11/6/2024; CP_5
- proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo in via Controparte_1 preliminare l'incompetenza del Giudice adito in sede monitoria;
nel merito sollevava eccezione pagina 1 di 6 di inadempimento ex art. 1460 c.c., contestando ritardi nell'esecuzione della prestazione, e chiedeva pertanto che venisse accertato che nulla fosse dovuto a , con Controparte_3 conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
- in data 7.11.2024 provvedeva al pagamento dell'importo di Controparte_1
€10.061,19 corrispondente alla somma riportata dalla fattura n. 638 del 30.06.2024, una delle fatture azionate;
- si costituiva in giudizio , che dato atto dell'avvenuto pagamento di cui supra, Controparte_3 chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della residua fattura n. 509/2024 per l'importo di € 25.055,75, oltre interessi dalla scadenza della singola fattura al saldo.
***
1. In via preliminare l'eccezione di incompetenza sollevata da deve essere Controparte_1 rigettata;
nel caso di specie il contratto tra le parti è stato concluso nel luogo in cui il proponente
, con sede a Torino, ha ricevuto l'email di accettazione della proposta da parte Controparte_3 dell'odierna opponente ai sensi di quanto disposto dall'art 1326 c.c. (docc. conv. B1 e B2).
2. L'eccezione ex art. 1460 c.c. viene poi formulata in modo del tutto generico ed è significativo che in corso d'opera l'opponente non abbia sollevato alcuna contestazione in merito all'adempimento della prestazione, salvo poi, un mese dopo l'interruzione del rapporto contrattuale (il 15/7/2024) invocare uno sconto del 30% dell'importo dovuto a ( la mail del 15/7 riporta: n. 6 giorni con CP_3 detrazione del 30% per il montaggio a rilento dovuto al gruista, gruista poi cambiato;
Detrazione di n
2 giorni in più di montaggio dovuti a quanto di cui sopra, squadra di montaggio costo al gg 1.500,00
Euro; per un totale di Euro 14.877,50”).
Oltre ad essere quantomeno sospetto che la mail in questione sia stata inviata solo a prestazione conclusa e dopo che era stata sollecitata da al pagamento Controparte_1 Controparte_3 delle fatture emesse, va osservato che si tratta di un messaggio in cui non risulta nemmeno chiaro l'inadempimento contestato;
esso non contiene infatti alcun riferimento specifico alle date del presunto ritardo e dal tenore dell'eccezione formulata dall'opponente non è dato comprendere quando lo stesso si sia verificato.
Se infatti in tema di eccezione di inadempimento, rimane ancora fermo in tema di onere probatorio il principio elaborato dalle Sezioni Unite del 2001- per cui una volta che il creditore abbia allegato l'inadempimento, spetta al creditore dimostrare la corretta esecuzione della prestazione (in caso di pagina 2 di 6 eccezione di inadempimento si ha un'inversione dei ruoli delle parti in lite, per cui il debitore convenuto che solleva eccezione di inadempimento assume poi le vesti di creditore ai fini della prova ex art. 1460) - rimane allo stesso modo granitico il principio per cui il creditore (e quindi essendo i ruoli invertiti non può avanzare la domanda in modo generico, “ma deve Controparte_1 consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna
l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass n. 6618 del 2018).
Risulta poi quantomai significativo che dal carteggio prodotto dalle parti emerga come nel periodo immediatamente successivo alla conclusione del rapporto, non solo non abbia Controparte_1 eccepito alcun tipo di negligenza rispetto all'operato di , ma abbia implicitamente Controparte_3 riconosciuto l'importo di cui alla fattura n. 509 del 31/5/2024, relativa proprio al periodo tra 6/5/2024 e il 31/5 in cui si sarebbe verificato il ritardo poi contestato dall'opponente. Infatti, nell'email del
12/6/2024 in risposta al consuntivo inviato da , non solleva Controparte_1 Controparte_3 alcuna doglianza, proponendo invece il pagamento di un acconto di €15.000; da tale comportamento si può desumere un'accettazione senza riserve della prestazione eseguita e un ulteriore indizio in merito alla pretestuosità dell'eccezione di inadempimento formulata.
Pertanto, non ha mai evidenziato gli asseriti ritardi, non meglio specificati, nemmeno CP_1 mediante la contestazione dei rapportini, che peraltro sono stati “disconosciuti” solo con la memoria ex art. 171 ter n. 2, dopo esser stati contraddittoriamente nella memoria n. 1 indicati come prova dell'avvenuto cambio del gruista e della durata di 17 giorni del noleggio.
3. Nel merito l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente per paralizzare la pretesa creditoria di è infondata. Sotto tal profilo sosteneva che a Controparte_3 Controparte_1 causa dell'attività troppo lenta di un gruista di si rendeva necessario procedere alla Controparte_3 sua sostituzione, con conseguenti ritardi nella posa dei materiali, e che tale circostanza avrebbe giustificato, nella prospettiva dell'opponente, uno storno del compenso riportato nelle fatture da
. In particolare, l'opponente riteneva dovesse essere riconosciuto uno sconto del Controparte_3 corrispettivo previsto per sei giorni di rallentamento del montaggio dei materiali da parte del gruista, cui si doveva aggiungersi un'ulteriore decurtazione di €1.500 per l'essersi resi necessari (sempre in conseguenza ai rallentamenti del gruista) due giorni in più di montaggio rispetto a quanto pattuito.
pagina 3 di 6 Parte opponente sosteneva inoltre che a causa dei ritardi imputabili a la committente Controparte_3
GSE aveva trattenuto a titolo di risarcimento danni la somma €22.851,00; in considerazione di ciò riteneva di nulla dovere all'odierna convenuta. Controparte_1
A tal proposito occorre innanzitutto rilevare, ai fini del rigetto dell'eccezione ex art. 1460 c.c.,
l'inesistenza di un cronoprogramma pattuito dalle parti ai fini dell'esecuzione della prestazione contrattuale. Infatti, il contratto di noleggio dell'autogru nulla prevede in merito a termini da rispettare in relazione alla posa dei materiali, non risultando quindi che abbia assunto alcun Controparte_3 impegno in merito ad un numero giornaliero specifico di prefabbricati da movimentare. Nel contratto le parti si limitano a pattuire un noleggio per la durata di 10 giorni di una gru telescopica finalizzata alla movimentazione di merci/materiali/manufatti, senza alcun riferimento neppure ad eventuali cronoprogrammi pattuiti con la committente GSE.
Tale circostanza appare dirimente, in quanto non risulta possibile nemmeno sul piano astratto configurare un ritardo come inadempimento contrattuale se lo stesso contratto non prevede termini, anche considerato che nel caso di specie il contratto non aveva ad oggetto l'esecuzione di un'opera ma solo il noleggio di un'autogru.
Sotto tal profilo non assume quindi rilevanza la relazione del ing. (doc. 6) nella quale viene Per_1 indicato il numero giornaliero di materiali da sollevare e posare per il montaggio: da un lato, infatti, si tratta di un programma di posa privo di data certa e non sottoscritto da;
dall'altro Controparte_3 riguarda le tempistiche relative ad un'attività (il montaggio dei fabbricati) che esula del tutto dalla prestazione di mero noleggio pattuita tra le parti. La circostanza poi che il noleggio a caldo sia durato poi dal 6/05 fino all'11/06 (ben oltre quindi i 10 giorni stabiliti dal contratto) sembra riconducibile a richieste della stessa che con due mail (rispettivamente del 3/6/2024 e Controparte_1
6/6/2024) chiedeva appunto la disponibilità del la gru prima fino al 7/6 e poi fino all'11/6; né comunque si tratta di un fatto di per sé indicativo di ritardi imputabili all'operato negligente di un gruista, che in tali comunicazioni non venivano menzionati (doc. conv. B.11 e B 12).
Le prove orali risultano irrilevanti in quanto insufficienti a provare che abbia Controparte_3 assunto specifiche obbligazioni in ordine ai tempi di movimentazione dei manufatti ma altresì generiche, quanto a persone e tempi, rispetto a specifiche contestazioni di lentezza dell'attività e, infine, anche inammissibili in quanto aventi ad oggetto contestazioni (per esempio sull'orario di lavoro del gruista) non presenti negli scritti introduttivi.
pagina 4 di 6 In conclusione, manca precisa allegazione e prova del fatto che la parte opposta sia stata inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte e parimenti non è stata fornita la prova del danno.
4. Risulta infine del tutto infondata la pretesa di controparte di veder compensato il debito vantato da in considerazione della richiesta do GSE di risarcimento dei danni Controparte_3 imputabili, nella prospettazione dell'opponente, ai ritardi di . Controparte_3
A tal proposito, infatti, l'opponente si è limitato ad allegare un documento sub 3 relativo al rapporto diretto tra e GSE intitolato “variante di lavori in subappalto”, in cui non risulta né che CP_1
l'importo di 22.851,00 sia stato addebitato all'appaltatore a titolo di Controparte_1 penale/risarcimento del danno;
né che tale somma sia stata effettivamente pagata;
né in ogni caso che vi sia alcun tipo di collegamento con i presunti ritardi asseritamente imputabili a . Controparte_3
5. Svolte tali considerazioni, l'eccezione di inadempimento sollevata da Controparte_1 deve essere rigettata;
tuttavia il decreto ingiuntivo n. 5412/2024 del 7/10/2024 del Tribunale di Torino deve essere revocato in considerazione del pagamento nelle more del giudizio della fattura n. 638 del
30.06.2024 per l'importo di 10.061,19, pertanto l'opponente deve essere condannato al pagamento della sola fattura n. 509 del 31/05/2024, per l'importo di €25.055,75, oltre interessi al saggio ex art. 4 e
5 dlgs. n. 231/02 dalla scadenza della singola fattura al saldo. In merito alla fattura n. 638 l'opponente ha provveduto al solo pagamento del capitale riportato in fattura, pertanto come richiesto dalla convenuta opposta, si condanna al pagamento degli interessi al saggio ex art. 4 e 5 dlgs. n.231/02 dalla scadenza della fattura alla data dell'avvenuto pagamento.
6. In applicazione del principio di soccombenza le spese del presente giudizio sono poste a carico di e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui Controparte_1 al D.M. n. 55/2014, per le cause di valore compreso tra € 26.000 e 52.000, ridotte ai minimi la fase istruttoria, perché limitata all'esame dei documenti, e quella decisionale perché svolta oralmente, con aumento ex art. art. 4 comma 1 bis DM 55/2014.
Sono a carico dell'opponente anche le spese della fase monitoria perché l'opposizione risulta infondata e la revoca del decreto ingiuntivo è dovuta esclusivamente al pagamento parziale intervenuto nelle more dell'opposizione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
revoca il decreto ingiuntivo n. 5412/2024 del 7/10/2024 del Tribunale di Torino;
pagina 5 di 6 condanna al pagamento a favore di dell'importo Controparte_1 Controparte_3 di €25.055,75, oltre interessi ex art. 4 e 5 dlgs. n.231/02 dalla data di scadenza fino al saldo e al pagamento dei soli interessi sul capitale della fattura n. 638 del 30.6.2024 ex art. 4 e 5 dlgs. n.231/02 dalla scadenza della fattura al saldo;
condanna al rimborso a favore di delle spese di Controparte_1 Controparte_3 giudizio della fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato;
condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 Controparte_3 dell'opposizione liquidate in € 6.313,20 per compensi, oltre a Iva, cpa e 15% per spese generali.
Così deciso in Torino in data 4.8.25.
Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dalla MOT Dott.ssa Emilia Avenati Bassi
pagina 6 di 6