Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 30/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai IGg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi ConIGliere
Dott. Cristina Fois ConIGliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 529 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Paoletti, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Emanuele Quirico Meloni, come da procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
*****
All'udienza del 17 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
“1) Contrariis reiectis 2) Confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari n. 1198/2021 pubblicata il giorno 25.11.2021 con riferimento ai punti 1, 2, e 4. 3) Sul punto 3 in parziale riforma della sentenza impugnata escludere che la abbia contribuito alla causazione dell'evento _1
confermando comunque il quantum statuito dal Giudice di prime cure. 4) Sul punto 5 in parziale riforma della sentenza impugnata condannare il convenuto a pagare all'attrice, fatta CP_1
eccezione per il condomino (estromesso dal Giudizio) a titolo di contributo al pagamento del Per_1
26.000 a 52.000 poiché, nelle more del giudizio di primo grado, la IG.ra rinunciava alla _1
domanda principale) 6) Con vittoria di spese per il presente grado del giudizio, rimborso forfetario
e accessori di legge e oltre il contributo unificato per i due gradi del giudizio, fatta eccezione per il condomino . Per_1
Nell'interesse del CP_1
“IN VIA PRINCIPALE: 1) Confermare i punti 1) e 2) della Sentenza impugnata, precisando espressamente che per il punto 1) la condanna del riguarda tutti i quattro condomini CP_1
del quale è costituito, ivi compresa la IG.ra ed il IG. o il/i suo/i avente/i Parte_1 CP_2
causa; 2) Confermare il punto 3) ed il punto 4) della Sentenza impugnata, precisando che per tali punti il Giudice di prime cure ha escluso il solo , per cui gli importi ivi Controparte_3
statuiti devono essere suddivisi tra i tre condomini rimanenti, e quindi tra la IG.ra , i Parte_1
Comproprietari o il loro avente causa, e la IG.ra 3) Sul punto 5), CP_4 Parte_2
ed in via incidentale, riformare la Sentenza impugnata rigettando la richiesta della IG.ra
[...]
a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione, dichiarando che nulla è _1
dovuto; 4) Sul punto 7), ed in via incidentale, riformare la Sentenza impugnata disponendo la compensazione integrale delle spese legali del primo grado di giudizio e dell'ATP; 5) Con vittoria di spese e compenso del presente grado del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA: 1) Ferme le conclusioni n. 1), 2), 4) e 5) formulate IN VIA PRINCIPALE;
2) Sul punto 5), ed in via incidentale, riformare la Sentenza impugnata, e nella deprecata e veramente non creduta ed assurda ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere in qualche modo il convenuto tenuto a corrispondere un qualche importo all'appellante a titolo di CP_1
contributo al pagamento del canone di locazione, ridurre al minimo l'importo dovuto, tenendo in considerazione la totale differenza delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei due immobili, importo dovuto dalla data della domanda, con obbligo risarcitorio di tutti e quattro i condomini che costituiscono il Condominio. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 1) Rigettare
l'appello de quo, confermando la Sentenza impugnata;
2) Con vittoria di spese e compenso del presente grado del giudizio. IN OGNI CASO: Per tutte le conclusioni sopra formulate (sia in via principale, che in via subordinata ed in via ulteriormente subordina), e per tutti i punti della sentenza impugnata, si chiede espressamente che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello indichi espressamente quali condomini che costituiscono il convenuto siano tenuti a pagare CP_1
e/o a contribuire per le voci di spesa e/o di danno prese in considerazione di volta in volta, ivi comprese le spese legali, per prevenire eventuali opposizioni all'esecuzione e/o agli atti esecutivi derivanti proprio dall'interpretazione della Sentenza, così come per la Sentenza di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.11.2019 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Sassari il , e, premesso di essere proprietaria di un Controparte_5 appartamento posto al terzo e ultimo piano del fabbricato, interessato nell'intera estensione da estese infiltrazioni di umido che ne avevano determinato uno stato di inabitabilità e inagibilità, assumeva l'esclusiva responsabilità del che, nonostante le ripetute segnalazioni e CP_1 richieste, non si era mai adoperato con interventi di ripristino al fine di evitare l'insorgenza e l'aggravamento di sempre maggiori danni: infatti l'intera copertura è totalmente compromessa e la facciata è fatiscente, da quest'ultima traspira muffa ed umido poiché mancano i canali di gronda. Il suo tecnico di fiducia aveva constatato che i danni presenti all'interno dell'appartamento erano riconducibili all'assenza di un'adeguata impermeabilizzazione della copertura e alle gravi infiltrazioni provenienti dalla facciata a causa della mancanza dei canali di gronda. Deduceva, inoltre, che a causa delle gravi infiltrazioni d'acqua e del grave stato di abbandono dell'intero fabbricato si era dovuta trasferire altrove, prendendo in locazione un altro appartamento con un costo di € 550 mensili. Nell'inerzia del condominio l'attrice aveva promosso accertamento tecnico preventivo, paventando inoltre anche la nomina giudiziale di un amministratore ad acta, ottenendo dal condominio esclusivamente l'approvazione delle tabelle condominiali e la delibera di affidamento di lavori urgenti sul tetto e sulla facciata per € 38.800 all'impresa di fatto CP_6
mai iniziati.
Per tale ragione si era reso necessario il presente giudizio nel quale la domandava la _1 condanna del condominio all'immediata esecuzione delle opere e al risarcimento di tutti i danni cagionati all'interno dell'appartamento (stimati dal suo tecnico in € 50.486,53), oltre al rimborso della somma di € 1.464,10, spesa per lo smaltimento della copertura in eternit del fabbricato e all'importo di € 550 mensili oltre oneri condominiali, sostenuto per la locazione di un altro appartamento, dove si era dovuta trasferire sin da ottobre 2016.
Il si costituiva in giudizio e, pur non contestando lo stato di degrado del tetto di CP_1
copertura, dei canali di gronda e dei muri perimetrali del fabbricato, risalente a metà ottocento e ristrutturato in modo IGnificativo cinquant'anni prima, sulla base del raffronto tra lo stato attuale e le condizioni verificate nel 2016, in occasione dell'accertamento tecnico preventivo, sosteneva che gli interventi compiuti sulla copertura dalla nel luglio 2016, senza autorizzazione del _1 condominio e dell'amministrazione pubblica, non solo non avevano eliminato il problema ma lo avevano notevolmente aggravato, creando nuove e ben più estese vie d'infiltrazioni umide all'interno dell'appartamento dell'ultimo piano. Il concludeva pertanto per il rigetto CP_1
della pretesa risarcitoria formulata dalla , sostenendo la riconducibilità causale dei danni _1
agli interventi non autorizzati, da lei unilateralmente eseguiti, contestando in ogni caso la congruità delle somme pretese dall'attrice, anche di quelle sostenute per la rimozione della copertura in eternit, ancora una volta senza autorizzazione del . Infine, contestava la risarcibilità dei CP_1 costi sostenuti per la locazione di un altro immobile;
iniziativa mai manifestata dall'attrice, neppure in occasione dell'accertamento tecnico preventivo, dove non si era fatto alcun cenno alle condizioni di invivibilità dell'appartamento né ad un presunto trasferimento, addirittura già avvenuto il mese prima (il contratto di locazione era del 22.9.2016 a fronte del procedimento per ATP concluso il
15.12.2016).
Il Tribunale, concessi alcuni rinvii per consentire una soluzione transattiva della controversia, formulata a sua volta una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c., con sentenza in data
25.11.2021 così decideva la causa:
a) accertava la permanenza delle infiltrazioni all'interno dell'immobile della _1
e il mancato avvio degli interventi programmati sin dalla fase di accertamento tecnico preventivo;
b) lo stato di inagibilità e invivibilità dell'appartamento a causa delle infiltrazioni umide era inequivocabilmente ricavabile dalle fotografie, dai verbali dell'assemblea condominiale e dalle diverse relazioni tecniche espletate sino a quel momento;
c) la consistenza dei danni all'interno dell'appartamento della per le _1
infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura e dai muri perimetrali emergeva con sufficiente precisione dall'ATP, così che la richiesta del condominio di espletare un'ulteriore ctu si palesava inutilmente dilatoria e dispendiosa;
d) i lavori eseguiti dalla sulla copertura avevano contribuito all'aggravamento _1
del danno, così che il doveva essere condannato al risarcimento in misura CP_1 parziale, quantificato nell'importo di € 5000;
e) pur essendovi prova dello stato d'inagibilità dell'immobile, il comportamento della
, che non aveva preventivamente comunicato al condominio la volontà di trasferirsi _1 altrove, il fatto di aver concorso all'aggravamento delle condizioni dell'immobile, unitamente alla mancanza di prova della corrispondenza tra caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'appartamento danneggiato e di quello condotto in locazione, consentivano di ritenere equo l'importo di € 200 mensili a titolo di risarcimento del danno da inagibilità dell'immobile dalla data della domanda sino al ristabilimento dello stato abitativo;
f) i costi sostenuti dalla per la rimozione della copertura in eternit erano posti _1
a carico del , e quindi di tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, con CP_1
esclusione di , che aveva già provveduto al relativo rimborso;
CP_2
g) doveva essere escluso anche dal risarcimento dei danni posto a carico CP_2
del condominio;
h) compensava per metà le spese di lite, comprese quelle dell'ATP, ponendole a carico del condominio nella restante parte, che liquidava nei valori medi del relativo scaglione;
i) rigettava la condanna ex art. 96 c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza ha proposto appello la , domandandone la riforma per i seguenti _1 motivi: i) nella parte in cui il Tribunale l'aveva ritenuta corresponsabile dei danni verificatisi all'interno del suo appartamento in conseguenza delle infiltrazioni, riducendo conseguentemente il risarcimento dei danni a carico del;
ii) nel punto in cui aveva ridotto il contributo per il CP_1 pagamento del canone d'affitto per corresponsabilità della nella causazione dell'evento; iii) _1
sulla compensazione parziale delle spese di lite.
Ha resistito all'appello il , domandando alla Corte, con Controparte_5
riferimento alle statuizione di cui ai punti 1) 2) e 4) della sentenza del Tribunale: I) chiarimenti sull'inclusione tra i condomini responsabili del danno, e dunque tenuti al pagamento dell'importo di
€ 5000, anche di , non essendo opponibile al condominio l'accordo di esonero dalla CP_2 responsabilità intervenuto con la danneggiata,; II) chiarimenti sull'inclusione anche della condomina nel riparto delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, rigettandosi _1 conseguentemente la richiesta dell'appellante di essere esonerata dalla relativa spesa;
III) la riforma della sentenza nella parte in cui aveva liquidato in favore della un importo per la locazione _1 del diverso immobile nel quale si era trasferita, senza considerare: che mai prima l'attrice aveva avvisato il condominio della necessità di trasferirsi, che l'inagibilità dell'appartamento era causalmente riferibile agli errati interventi da lei eseguiti autonomamente sul tetto di copertura, senza autorizzazione del condominio e dell'amministrazione pubblica;
che non vi era prova della corrispondenza delle caratteristiche oggettive dell'appartamento di proprietà della , più _1
piccolo, situato al terzo piano di uno stabile già fatiscente del centro storico cittadino, notoriamente mal frequentato, e quello ben più grande, preso in locazione in un quartiere residenziale della città;
IV) la riforma della sentenza nella parte in cui aveva posto a carico del metà delle spese CP_1
di lite anziché compensarle interamente, senza considerare la volontà del condominio di eseguire gli interventi per far cessare le infiltrazioni, concretizzata con l'affidamento delle opere ad un'impresa, laddove il ritardo era dovuto alla morosità di una condomina e alle esorbitanti richieste risarcitorie della che avevano vanificato ogni possibilità di avvio dei lavori. _1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
La si duole del fatto che il Tribunale l'ha ritenuta corresponsabile dei danni ancora presenti _1
nel suo appartamento, dovuti alle ingenti infiltrazioni umide provenienti dal tetto di copertura e dai muri perimetrali del vecchio fabbricato di , lamentando la conseguente limitazione CP_1
della responsabilità risarcitoria del . CP_1
La censura non coglie nel segno.
Ora, non v'è dubbio che già nel maggio del 2016, al tempo dell'accertamento tecnico preventivo, nell'appartamento della , posto all'ultimo piano di un vecchio stabile del centro storico di _1
visibilmente fatiscente, privo di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni CP_1 da oltre cinquant'anni, erano presenti segni visibili di infiltrazioni umide provenienti dal tetto di copertura e dalle pareti perimetrali. Nell'occasione il geometra rilevava la presenza di CP_7
macchie di umidità e muffa, con evidenti porzioni di intonaco in fase di distacco. Le infiltrazioni sono dislocate in punti ben precisi e facilmente riconducibili alle grondaie interne e in generale alla copertura che … non è più in grado di garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche
(rel. ). CP_7
Le fotografie allegate alle relazioni rispettivamente del geometra e del geom. CP_7 Per_2
(consulente di un condomino) evidenziano tracce di umido, in particolare negli angoli tra la volta e i muri perimetrali, in corrispondenza delle grondaie e delle falde del tetto, evidentemente non più in grado di garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Nella foto n. 6 della relazione è Per_2 già visibile la lesione dell'intonaco in corrispondenza della trave in ferro del solaio del locale sottotetto (definitivamente scoperta nelle fotografie che raffigurano lo stato attuale). Nella foto 2 il tetto a falde, in travi e incannicciato, già si presentava in stato di evidente degrado, con segni di cedimento in più punti.
Se queste erano le condizioni della copertura del fabbricato e dell'appartamento del terzo piano nel maggio 2016, la situazione verificata dal geometra tra il 15 e il 19 febbraio 2018 si presenta CP_8
aggravata oltre ogni prevedibile evoluzione del fenomeno descritto e monitorato in sede di atp:
l'esfoliazione della pittura e il distacco degli intonaci non sono più localizzati nei punti di giuntura tra solai e muri perimetrali, come rilevato in occasione dell'atp, ma interessano le volte dell'intero appartamento, lasciando in alcuni punti scoperto l'ordito in ferro del solaio del locale sottotetto, come che il sistema di copertura del fabbricato avesse perso integralmente la sua funzione di isolamento dai fenomeni atmosferici esterni.
L'elemento di novità rispetto agli accertamenti compiuti in sede di atp è dato dagli importanti interventi fatti eseguire dalla nel luglio del 2016 sul tetto di copertura, peraltro neppure _1 autorizzati dal condominio e dall'amministrazione, consistiti, secondo quanto da lei stessa dichiarato, nella rimozione di una falda del tetto e nella realizzazione di un lastrico solare. Interventi che hanno certamente influito nell'aggravamento del fenomeno poiché hanno aperto nuove vie di accesso all'acqua meteorica originariamente inesistenti.
Come ben evidenziato dallo stesso geom. consulente di parte appellante, il lastrico solare, CP_8 realizzato dalla nel luglio 2016, dunque in corso di ATP, … risulta essere stato ricavato _1
mediante la demolizione del solaio inclinato preesistente ed applicando uno strato impermeabile costituito da guaina bituminosa ardesiata e realizzazione di bocchettone di scarico per
l'allontanamento delle acque meteoriche. Al momento dei sopralluoghi, avvenuti in un periodo piovoso, la superficie del lastrico solare si presentava ricoperta per buona parte d'acqua piovana caduta nei giorni antecedenti la visita, questo accade perché l'imboccatura del bocchettone di scarico presente si trova ad una quota maggiore rispetto alla superficie del lastrico, impedendo così l'allontanamento delle acque meteoriche e si evince anche che la superficie del lastricò non risulta adeguatamente livellata e priva delle adeguate pendenze indispensabili per evitare il ristagno delle acque piovane (rel. . CP_8
Che tale maldestro intervento della proprietaria dell'ultimo piano sul sistema di copertura sia stato foriero di un aggravamento del fenomeno infiltrativo lo si ricava anche dalla comparazione dei computi metrici, rispettivamente allegati all'accertamento tecnico preventivo e alla relazione del geom. . Il geom. stimava in € 18.796,00 + € 5.440,00 gli interventi di CP_9 CP_7
manutenzione straordinaria del tetto di copertura, il geom. computava ulteriori interventi di CP_8
demolizione e rifacimento delle componenti del lastrico solare, inequivocabilmente finalizzati ad ovviare ai maldestri interventi fatti eseguire autonomamente dalla , che si è in tal modo resa _1 corresponsabile col condominio dei danni presenti all'interno del suo appartamento, con conseguente infondatezza del primo e del secondo motivo d'appello.
Osserva al riguardo la Corte come l'indimostrato crollo di una porzione del tetto, persino nella stagione meno piovosa dell'anno (luglio 2016), non avrebbe in ogni caso giustificato alcuna iniziativa unilaterale della condomina sulle parti comuni, a maggior ragione mentre era in corso una procedura di accertamento tecnico preventivo ed era stato già eseguito il primo sopralluogo. Quale migliore sede di un contraddittorio già instaurato per segnalare il nuovo evento del crollo di una falda del tetto e l'urgenza di porvi rimedio.
Il tribunale ha quantificato in € 5.000 la somma dovuta dal condominio per il risarcimento dei danni nell'appartamento dell'appellante senza meglio chiarire i criteri di stima. È assai probabile che abbia fatto riferimento al computo del geom. che nel dicembre 2016 stimava in € 6.740 i CP_7 costi per il ripristino dell'appartamento del terzo piano, incrementato in ragione delle ben peggiori condizioni dell'appartamento al tempo della decisione. Ad ogni buon conto, sulla misura della responsabilità risarcitoria del si è formato il giudicato poiché non ha costituito oggetto CP_1
di specifico motivo di appello.
Per quanto esuli dal presente giudizio e attenga alla successiva fase del riparto, è indubbio che tale importo debba gravare su tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi di proprietà. Si tratta infatti di una responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti dal cattivo stato manutentivo del tetto di copertura dello stabile, che grava indifferentemente su tutti i comproprietari pro quota, indipendentemente dal fatto che uno di loro sia anche danneggiato nella sua proprietà esclusiva.
Dunque, tale somma dovrà essere ripartita secondo i millesimi di proprietà anche tra la e _1
, non essendo opponibile al condominio la transazione raggiunta tra i due condomini, con CP_2
Per_ il solo limite che nei rapporti tra il e la quest'ultima non potrà evidentemente _1
Per_ pretendere la quota di pertinenza del , in quanto già ricevuta in precedenza.
Discorso a parte merita la ripetizione dei costi sostenuti dall'appellante per la rimozione della copertura in eternit, che il condominio è tenuto a corrispondere con esclusione delle quote della
Per_
e del , che ha già provveduto autonomamente a corrispondere la sua quota alla _1
. _1
Entrambe le parti hanno poi impugnato la statuizione sul risarcimento del danno da inabitabilità dell'immobile, liquidato dal Tribunale in un costo locativo forfettario di € 400,00, per metà gravante sul condominio, con decorrenza da ottobre 2016 al ripristino della funzionalità dell'immobile.
La reclama l'intero canone di € 550,00 mensili più oneri condominiali, effettivamente _1
sostenuto per prendere in locazione altra unità abitativa. Il condominio, viceversa, ritiene non dovuta tale voce di danno della quale la non si era mai lamentata prima, neppure nel corso _1 dell'accertamento tecnico preventivo, che si era concluso persino con una transazione nel dicembre
2016, addirittura tre mesi dopo il trasferimento.
Entrambi i motivi di doglianza non colgono nel segno.
Per quanto le condizioni dell'immobile si siano aggravate nel corso del tempo, in parte anche per il maldestro intervento eseguito dalla sul tetto di copertura nel luglio 2016, già nel maggio del _1 2016, in occasione dell'accertamento tecnico preventivo, il tetto a falde, i cornicioni e le grondaie di raccolta delle acque meteoriche si presentavano in condizioni di avanzato degrado e inefficienza, mentre all'interno dell'appartamento della erano già evidenti i segni di cedimento _1 dell'intonaco in più parti, con conclamato pericolo per l'incolumità dei suoi abitanti. Situazione di pericolo che non poteva che aggravarsi nel tempo per estensione e importanza a fronte della totale e inescusabile inerzia del , che sino al 2022 non aveva ancora eseguito gli interventi CP_1 indicati come urgenti sin dall'atp del 2016, con un atteggiamento dilatorio in alcun modo giustificabile.
Dunque, già nel 2016, la presenza di infiltrazioni di acqua meteorica in più punti, le lesioni dell'intonaco in corrispondenza dell'ordito in ferro del solaio del locale sottotetto, il degrado del tetto in legno e incannicciato determinavano una condizione di pericolo e d'inabitabilità dell'immobile causalmente riferibile tanto al comportamento omissivo del che ai CP_1
maldestri interventi della proprietaria, così che la decisione della di trasferire altrove la _1
residenza è ampiamente giustificata e deve essere risarcita anche dal condominio, corresponsabile dell'evento dannoso nella misura accertata.
La valutazione compiuta dal primo giudice è condivisibile anche con riferimento al quantum, con conseguente rigetto dei rispettivi motivi di doglianza.
Per quanto l'appellante abbia documentato, mediante la produzione del contratto e delle quietanze di pagamento, di aver sostenuto, a partire da settembre 2016, costi di locazione di € 550 mensili più oneri condominiali, il tribunale ha equitativamente quantificato in € 400 mensili un ipotetico canone adeguato ad un immobile in buono stato locativo, analogo a quello di . Importo CP_1
inferiore di circa un terzo rispetto a quello effettivamente corrisposto dalla per la nuova _1
abitazione di Via Demuro, che si reputa adeguato ad un appartamento di 62 mq, posto al terzo piano di un vecchio stabile ottocentesco, senza ascensore, composto da vano ingresso, due camere da letto, cucina, bagno, disimpegno e piccolo terrazzo, che oggi si sa anche esser stato venduto per €
85.947,74, dunque per un prezzo decoroso, che smentisce le argomentazioni difensive del condominio sull'assoluta mancanza di mercato per gli immobili del centro storico cittadino.
Importo che il tribunale altrettanto correttamente ha posto per metà a carico del , CP_1
corresponsabile anche di tale ulteriore voce di danno con decorrenza da settembre 2016, ossia da quando le condizioni dell'appartamento sono divenute incompatibili con una sicura e dignitosa vivibilità a causa sia della condotta omissiva del che dei maldestri interventi eseguiti CP_1
dalla danneggiata. Risarcimento dovuto dal condominio sino al 1/6/2023, data in cui l'immobile è stato venduto a un terzo. Da questo memento è infatti venuta meno ogni relazione causale tra la sopportazione di un canone di locazione e l'inabitabilità di un bene ormai di proprietà di terzi.
In ogni caso, il fatto che l'appartamento sia stato venduto non riduce certo la responsabilità del per non aver eseguito i doverosi interventi di manutenzione straordinaria del tetto per CP_1
far cessare le infiltrazioni umide, mentre la vendita è una circostanza neutra rispetto alle condizioni dell'immobile, ampiamente verificate e accertate in giudizio. Anzi, l'esistenza di persone interessate all'acquisto nonostante le evidenti condizioni di degrado dell'appartamento e delle parti comuni costituiscono ulteriore elemento di conforto circa la congruità della stima del suo valore locativo compiuta a fini risarcitori dal tribunale.
D'altronde il non ha mai dedotto, e ancor meno provato, di aver realmente eseguito i CP_1
lavori indicati dal consulente sin dalla fase preventiva, idonei a far cessare le cause dell'inabitabilità con effetti estintivi dell'obbligazione risarcitoria.
In quanto diversa voce del medesimo fatto generatore di danno, anche tale importo dovrà porsi a
Per_ carico di tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, dunque anche della e del , _1
con conseguente rigetto delle rispettive ragioni di censura.
La sentenza impugnata è corretta anche in punto di spese di lite, che il Tribunale ha compensato per metà in ragione del concorso causale della nell'aggravamento del danno, ponendole _1
viceversa nella restante parte a carico del che, col suo comportamento di inaccettabile CP_1
inerzia, ha procrastinato quantomeno per cinque anni l'esecuzione degli interventi urgenti indicati già in sede di atp, mentre ancora nel corso del giudizio di merito perorava un'ulteriore quanto inutile ctu col solo sicuro effetto di aggravare le spese del . Nell'arco dei cinque anni si CP_1
contano infatti almeno quattro relazioni tecniche, tra ctu e ctp, i cui inevitabili costi ben potevano essere investiti nei lavori di sistemazione della copertura del palazzo.
Per tali ragioni entrambe le impugnazioni sono rigettate.
Le spese di lite del presente giudizio sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sassari n. 1198/2021 pubblicata in data 25.11.2021;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_5
3) compensa le spese di lite del presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma l quater D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12 da parte di entrambe le parti.
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 23 aprile 2025.
Il conIGliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni