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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 19 dicembre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6732/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
FA Massimino;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
-Resistente-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ombretta Caforio;
-Resistente–
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.07.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il Preavviso di Fermo di Beni Mobili Registrati ex art. 86 D.P.R. 602/73 n.
29380202500031958000, fascicolo n. 2025/000031156, notificato in data 16.06.2025,
1 relativo a diverse cartelle esattoriali, limitatamente al debito portato dai seguenti avvisi di addebito:
1)n. 59320160006121722000, contributi fissi e sanzioni I-II rata anno 2015, notificato il
17/11/2016;
2)n. 59320170004139686000, contributi fissi e sanzioni III-IV rata anno 2015, I-II-III-
IV rata anno 2016, notificato il 11/10/2017;
3)n. 59320180003709445000, contributi fissi e sanzioni I-II-III rata anno 2017, notificato il 12/07/2018;
4)n. 59320180009418534000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2017 e I rata anno
2018, notificato il 24/12/2018;
5)n. 59320190003904425000, contributi fissi e sanzioni II-III rata anno 2018, notificato il 07/07/2019;
6)n. 59320190009182676000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2018 e I rata anno
2019, notificato il 05/12/2019;
7)n. 59320210002054188000, contributi fissi e sanzioni II-III-IV rata anno 2019, notificato il 08/12/2021;
8)n. 59320220002399180000, contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata anno 2020, notificato il 09/08/2022;
9)n. 59320220006759365000, contributi fissi e sanzioni I-II-III rata anno 2021, notificato il 25/01/2023;
10)n. 59320230003908086000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2021 e I-II-III rata anno 2022, notificato il 16/12/2023;
11)n. 59320240005483615000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2022 e I-II-III rata anno 2023, notificato il 05/11/2024.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che l'odierno ricorrente inoltre, in palese violazione dell'art. 7 e dell'art. 21 octies legge 241/90, non ha mai ricevuto alcun avviso e/o comunicazione in relazione all'asserita posizione debitoria sino alla notifica dell'atto oggi impugnato;
che la Comunicazione Preventiva
2 di Fermo Amministrativo n. 29380202500031958000 impugnata è illegittima, affetta da nullità per prescrizione e omessa notifica degli atti presupposti e nello specifico delle comunicazioni di avvenuta emissione delle singole annualità, di comunicazioni motivate circa l'esistenza della posizione previdenziale personale, di atti di accertamento, durante l'arco temporale asseritamente indicato dall' ; che il CP_1 ricorrente non ha mai ricevuto comunicazione e/o richiesta di pagamento delle somme asseritamente indicate nelle cartelle e avvisi di addebito sottesi agli avvisi di intimazione oggi impugnati, mediante né avviso bonario da parte dell'
[...]
per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che con altri CP_3 strumenti informatici certificati;
che di conseguenza, considerata la mancata notifica degli atti presupposti, inesistente e quindi nulla è la di Controparte_4
Fermo Amministrativo, inteso come atto consequenziale e cautelare;
che il provvedimento risulta essere ingiusto ed errato in quanto privo di alcuna motivazione, stante l'asserita generica e non motivata richiesta del pagamento della somma ingiunta,
a cui vengono sommate sanzioni amministrativa per le violazioni accertate con particolare riferimento alle annualità 2015,2016,2017,2018,2019, senza specificare a cosa si riferisca e quale sia l'ammontare della sanzione applicata al tributo oggetto di impugnazione, e ancor di più, l'asserita accezione di evasione contributiva dichiarata da parte dell' ; che si contesta ed eccepisce in questa sede altresì il diritto delle CP_1 controparti a procedere ad atti di esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata, quali la prescrizione del diritto azionato;
che vi è stata violazione del Principio di Buona Fede così come disciplinato dall'art. 10 Statuto del Contribuente;
che si contesta ed eccepisce inoltre, senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, la validità e/o efficacia della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 29380202500031958000, oggi impugnata, per l'assenza di autenticità della firma digitale.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: IN VIA
PRINCIPALE, per i motivi indicati, dichiarare - illegittimo e/o inefficace la
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 29380202500031958000, notificata il 16.06.2025, con cui l'Agente delle Entrate-Riscossione richiedeva all'odierno ricorrente il pagamento di euro 41.479,16
(quarantunomilaquattrocentosettantanove/16), per asseriti crediti presenti di natura previdenziale in narrativa con il presente atto, nonché di tutti i provvedimenti antecedenti e consequenziali;
- l'annullamento o inefficacia in parte qua la
3 Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 29380202500031958000, con cui l' intimava il pagamento della somma di euro Controparte_5
41.479,16 (quarantunomilaquattrocentosettantanove/16)), asseritamente dovuta in forza degli avvisi di addebito citati in narrativa al presente atto, nonché di tutti i CP_1 provvedimenti antecedenti e consequenziali, trattandosi di somme prescritte, e quindi non dovute;
IN SUBORDINE ridurre le sanzioni, per le cartelle e avvisi di addebito sottesi alla Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo oggi impugnata, notificata il 16.06.2025, quantomeno al minimo edittale atteso il difetto di motivazione, come sopra esposto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio eccepiva l'inammissibilità per tardività dei motivi di opposizione relativi agli avvisi di addebito notificati e non impugnati nei termini, nonché l'insussistenza dell'invocata prescrizione e l'infondatezza degli altri motivi di opposizione proposti.
L si costituiva nel giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_6 legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività nonché deducendo la correttezza dell'azione di riscossione e l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
La causa perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante la lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare
4 il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle
5 forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
6 E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è CP_ naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale dovuti all' con esclusione di tutti gli altri (sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
Passando al merito dei motivi di opposizione rileva il decidente che, al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è necessario verificare la rituale notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Orbene, la resistente ha prodotto le prove di notifica dei predetti avvisi di addebito da cui risulta: che l'avviso di addebito n. 59320160006121722000 è stato notificato il
17/11/2016; quello n. 59320170004139686000, è stato notificato il 11/10/2017; quello n. 59320180003709445000 è stato notificato il 12/07/2018; quello n.
59320180009418534000 è stato notificato il 24/12/2018; quello n.
7 59320190003904425000 è stato notificato il 07/07/2019; quello n.
59320190009182676000 è stato notificato il 05/12/2019; quello n.
59320210002054188000 è stato notificato il 08/12/2021; quello n.
59320220002399180000 è stato notificato il 09/08/2022; quello n.
59320220006759365000 è stato notificato il 25/01/2023; quello n.
59320230003908086000 è stato notificato il 16/12/2023 e quello n.
59320240005483615000 è stato notificato il 05/11/2024. Tutte le notifiche sono state effettuate a mezzo Pec.
CP_ Per quanto riguarda le notifiche a mezzo pec si osserva che l' ha provveduto alla notifica delle cartelle a mezzo pec, peraltro, regolarmente ricevute dall'opponente come risulta dalla documentazione allegata in atti dal medesimo istituto prevdienziale. Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il d.l. n. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce «la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione.
Dunque, sia l'avviso di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali (per gli CP_ Enti diversi dall' art. 26, D.P.R. n. 602/1973) potranno essere notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata. Osserva, ancora, il decidente più in particolare in ordine alla assenza di relata di notifica, vizio in relazione al quale verrebbe dedotta l'inesistenza della notifica, che l'articolo 60 del d.p.r. 602/73 nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso sancisce che essa è in deroga all'articolo
149 bis e pertanto in deroga alle disposizioni previste per prescrivono la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso. Si condivide poi quanto sostenuto dalla
Suprema Corte che ha affermato l'equiparazione del file pdf al fa ilp7m come statuito dalla corte di cassazione a sezioni unite n 10266/018. Si osserva, ancora, in ordine alla mancata attestazione di conformità, che nel sistema di notifica a mezzo pec previsto dall'articolo 26 e 60 d.p.r. 602 /73 e dal d.p.r. numero 68/2005 non è prevista l'attestazione di conformità, inoltre come previsto dall'articolo 22 comma tre del d.p.r.
68/05 , premesso che ciò che viene notificato è sempre un documento informatico che può essere o lo stesso documento in originale o una copia di altro documento “ nativo”, cartaceo o informatico, si presume la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale in mancanza di disconoscimento espresso che deve essere specifico e riferirsi
8 specificatamente alla conformità della copia all'originale( Cass 882/2018,13425/014). CP_ Non è poi necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell' nel registro IPA per essere l' il notificante e non il destinatario della notifica per il quale è necessaria CP_1
l'iscrizione in appositi registri.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, da ritenersi effettuata ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dagli avvisi non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: 9 Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente
10 ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica degli avvisi di addebito ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica degli avvisi di addebito siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Rileva il decidente che relativamente agli avvisi di addebito sopra indicati ai nn.
1,2,3,4,5,6 e 7 è stata notificata successivamente l'intimazione di pagamento n.
29320229018062714000 il 12.12.2022 e relativamente agli avvisi di addebito sopra indicati ai nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 è stata notificata successivamente anche l'intimazione di pagamento n. 29320249021091745000 il 21.05.2024.
Osserva, poi, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11
11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre inoltre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto della notifica delle intimazioni di pagamento sopra indicate e di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di notifica dell'atto in questa sede impugnato, relativamente agli avvisi di addebito sottostanti la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata alcuna prescrizione può dirsi maturata.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della novità delle questioni esaminate relativamente ai termini di prescrizione in riferimento alla normativa emergenziale per pandemia.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
12 rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 19 dicembre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6732/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
FA Massimino;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
-Resistente-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ombretta Caforio;
-Resistente–
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.07.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il Preavviso di Fermo di Beni Mobili Registrati ex art. 86 D.P.R. 602/73 n.
29380202500031958000, fascicolo n. 2025/000031156, notificato in data 16.06.2025,
1 relativo a diverse cartelle esattoriali, limitatamente al debito portato dai seguenti avvisi di addebito:
1)n. 59320160006121722000, contributi fissi e sanzioni I-II rata anno 2015, notificato il
17/11/2016;
2)n. 59320170004139686000, contributi fissi e sanzioni III-IV rata anno 2015, I-II-III-
IV rata anno 2016, notificato il 11/10/2017;
3)n. 59320180003709445000, contributi fissi e sanzioni I-II-III rata anno 2017, notificato il 12/07/2018;
4)n. 59320180009418534000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2017 e I rata anno
2018, notificato il 24/12/2018;
5)n. 59320190003904425000, contributi fissi e sanzioni II-III rata anno 2018, notificato il 07/07/2019;
6)n. 59320190009182676000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2018 e I rata anno
2019, notificato il 05/12/2019;
7)n. 59320210002054188000, contributi fissi e sanzioni II-III-IV rata anno 2019, notificato il 08/12/2021;
8)n. 59320220002399180000, contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata anno 2020, notificato il 09/08/2022;
9)n. 59320220006759365000, contributi fissi e sanzioni I-II-III rata anno 2021, notificato il 25/01/2023;
10)n. 59320230003908086000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2021 e I-II-III rata anno 2022, notificato il 16/12/2023;
11)n. 59320240005483615000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2022 e I-II-III rata anno 2023, notificato il 05/11/2024.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che l'odierno ricorrente inoltre, in palese violazione dell'art. 7 e dell'art. 21 octies legge 241/90, non ha mai ricevuto alcun avviso e/o comunicazione in relazione all'asserita posizione debitoria sino alla notifica dell'atto oggi impugnato;
che la Comunicazione Preventiva
2 di Fermo Amministrativo n. 29380202500031958000 impugnata è illegittima, affetta da nullità per prescrizione e omessa notifica degli atti presupposti e nello specifico delle comunicazioni di avvenuta emissione delle singole annualità, di comunicazioni motivate circa l'esistenza della posizione previdenziale personale, di atti di accertamento, durante l'arco temporale asseritamente indicato dall' ; che il CP_1 ricorrente non ha mai ricevuto comunicazione e/o richiesta di pagamento delle somme asseritamente indicate nelle cartelle e avvisi di addebito sottesi agli avvisi di intimazione oggi impugnati, mediante né avviso bonario da parte dell'
[...]
per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che con altri CP_3 strumenti informatici certificati;
che di conseguenza, considerata la mancata notifica degli atti presupposti, inesistente e quindi nulla è la di Controparte_4
Fermo Amministrativo, inteso come atto consequenziale e cautelare;
che il provvedimento risulta essere ingiusto ed errato in quanto privo di alcuna motivazione, stante l'asserita generica e non motivata richiesta del pagamento della somma ingiunta,
a cui vengono sommate sanzioni amministrativa per le violazioni accertate con particolare riferimento alle annualità 2015,2016,2017,2018,2019, senza specificare a cosa si riferisca e quale sia l'ammontare della sanzione applicata al tributo oggetto di impugnazione, e ancor di più, l'asserita accezione di evasione contributiva dichiarata da parte dell' ; che si contesta ed eccepisce in questa sede altresì il diritto delle CP_1 controparti a procedere ad atti di esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata, quali la prescrizione del diritto azionato;
che vi è stata violazione del Principio di Buona Fede così come disciplinato dall'art. 10 Statuto del Contribuente;
che si contesta ed eccepisce inoltre, senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, la validità e/o efficacia della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 29380202500031958000, oggi impugnata, per l'assenza di autenticità della firma digitale.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: IN VIA
PRINCIPALE, per i motivi indicati, dichiarare - illegittimo e/o inefficace la
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 29380202500031958000, notificata il 16.06.2025, con cui l'Agente delle Entrate-Riscossione richiedeva all'odierno ricorrente il pagamento di euro 41.479,16
(quarantunomilaquattrocentosettantanove/16), per asseriti crediti presenti di natura previdenziale in narrativa con il presente atto, nonché di tutti i provvedimenti antecedenti e consequenziali;
- l'annullamento o inefficacia in parte qua la
3 Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 29380202500031958000, con cui l' intimava il pagamento della somma di euro Controparte_5
41.479,16 (quarantunomilaquattrocentosettantanove/16)), asseritamente dovuta in forza degli avvisi di addebito citati in narrativa al presente atto, nonché di tutti i CP_1 provvedimenti antecedenti e consequenziali, trattandosi di somme prescritte, e quindi non dovute;
IN SUBORDINE ridurre le sanzioni, per le cartelle e avvisi di addebito sottesi alla Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo oggi impugnata, notificata il 16.06.2025, quantomeno al minimo edittale atteso il difetto di motivazione, come sopra esposto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio eccepiva l'inammissibilità per tardività dei motivi di opposizione relativi agli avvisi di addebito notificati e non impugnati nei termini, nonché l'insussistenza dell'invocata prescrizione e l'infondatezza degli altri motivi di opposizione proposti.
L si costituiva nel giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_6 legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività nonché deducendo la correttezza dell'azione di riscossione e l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
La causa perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante la lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
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Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare
4 il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle
5 forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
6 E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è CP_ naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale dovuti all' con esclusione di tutti gli altri (sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
Passando al merito dei motivi di opposizione rileva il decidente che, al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è necessario verificare la rituale notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Orbene, la resistente ha prodotto le prove di notifica dei predetti avvisi di addebito da cui risulta: che l'avviso di addebito n. 59320160006121722000 è stato notificato il
17/11/2016; quello n. 59320170004139686000, è stato notificato il 11/10/2017; quello n. 59320180003709445000 è stato notificato il 12/07/2018; quello n.
59320180009418534000 è stato notificato il 24/12/2018; quello n.
7 59320190003904425000 è stato notificato il 07/07/2019; quello n.
59320190009182676000 è stato notificato il 05/12/2019; quello n.
59320210002054188000 è stato notificato il 08/12/2021; quello n.
59320220002399180000 è stato notificato il 09/08/2022; quello n.
59320220006759365000 è stato notificato il 25/01/2023; quello n.
59320230003908086000 è stato notificato il 16/12/2023 e quello n.
59320240005483615000 è stato notificato il 05/11/2024. Tutte le notifiche sono state effettuate a mezzo Pec.
CP_ Per quanto riguarda le notifiche a mezzo pec si osserva che l' ha provveduto alla notifica delle cartelle a mezzo pec, peraltro, regolarmente ricevute dall'opponente come risulta dalla documentazione allegata in atti dal medesimo istituto prevdienziale. Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il d.l. n. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce «la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione.
Dunque, sia l'avviso di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali (per gli CP_ Enti diversi dall' art. 26, D.P.R. n. 602/1973) potranno essere notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata. Osserva, ancora, il decidente più in particolare in ordine alla assenza di relata di notifica, vizio in relazione al quale verrebbe dedotta l'inesistenza della notifica, che l'articolo 60 del d.p.r. 602/73 nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso sancisce che essa è in deroga all'articolo
149 bis e pertanto in deroga alle disposizioni previste per prescrivono la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso. Si condivide poi quanto sostenuto dalla
Suprema Corte che ha affermato l'equiparazione del file pdf al fa ilp7m come statuito dalla corte di cassazione a sezioni unite n 10266/018. Si osserva, ancora, in ordine alla mancata attestazione di conformità, che nel sistema di notifica a mezzo pec previsto dall'articolo 26 e 60 d.p.r. 602 /73 e dal d.p.r. numero 68/2005 non è prevista l'attestazione di conformità, inoltre come previsto dall'articolo 22 comma tre del d.p.r.
68/05 , premesso che ciò che viene notificato è sempre un documento informatico che può essere o lo stesso documento in originale o una copia di altro documento “ nativo”, cartaceo o informatico, si presume la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale in mancanza di disconoscimento espresso che deve essere specifico e riferirsi
8 specificatamente alla conformità della copia all'originale( Cass 882/2018,13425/014). CP_ Non è poi necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell' nel registro IPA per essere l' il notificante e non il destinatario della notifica per il quale è necessaria CP_1
l'iscrizione in appositi registri.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, da ritenersi effettuata ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dagli avvisi non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: 9 Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente
10 ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica degli avvisi di addebito ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica degli avvisi di addebito siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Rileva il decidente che relativamente agli avvisi di addebito sopra indicati ai nn.
1,2,3,4,5,6 e 7 è stata notificata successivamente l'intimazione di pagamento n.
29320229018062714000 il 12.12.2022 e relativamente agli avvisi di addebito sopra indicati ai nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 è stata notificata successivamente anche l'intimazione di pagamento n. 29320249021091745000 il 21.05.2024.
Osserva, poi, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11
11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre inoltre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto della notifica delle intimazioni di pagamento sopra indicate e di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di notifica dell'atto in questa sede impugnato, relativamente agli avvisi di addebito sottostanti la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata alcuna prescrizione può dirsi maturata.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della novità delle questioni esaminate relativamente ai termini di prescrizione in riferimento alla normativa emergenziale per pandemia.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
12 rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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