Articolo 7 septies decies della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Articolo 7 sexies deciesArticolo 7 duodevicies
Versione
1 dicembre 2021
Art. 7-septies-decies. (( (Informativa al pubblico). )) ((1. La banca emittente pubblica, almeno su base trimestrale, informazioni sui programmi di emissione tali da consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata delle emissioni e dei rischi ad esse connessi.
2. La banca emittente pubblica le informazioni di cui al comma 1 sul proprio sito internet.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021