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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 15.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 6841/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Eugenio Pollastro e dall'avv.to Carola Parte_1
Pipitone, presso il cui studio in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, elegge domicilio
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.12.2021, il ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività di lavoratore subordinato alle dipendenze della Controparte_2
dal 2.5.2008 al 30.11.2010, allorquando il rapporto di lavoro
[...] cessava per licenziamento orale;
di essere stato assunto regolarmente solo in data 19.1.2009, con contratto di lavoro part-time terminato il 30.6.2009; che successivamente, e fino al 30.11.2010, il rapporto continuava senza alcuna formalizzazione;
di aver svolto le mansioni di operaio;
che per tutto l'arco temporale in cui ha lavorato alle dipendenze della resistente, ha svolto il seguente orario lavorativo: dalle 7,30 alle 17,30, per un totale di 10 ore giornaliere dal lunedi' al venerdi' e dunque di 50 ore settimanali;
di aver preso ordini e direttive dal sig. ; di aver percepito la somma netta di Controparte_1
€ 750,00 al mese per tutto il periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
che la retribuzione veniva versata in contanti, nei locali della sede della ditta, dal titolare;
di aver maturato un monte ore suppletivo e straordinario pari a 10 ore alla settimana e dunque 40 ore al mese, per il quale non ha percepito alcuna retribuzione ne' maggiorazione;
di non aver mai percepito la tredicesima mensilità e gli assegni al nucleo familiare;
che alla data di cessazione del rapporto di lavoro nulla gli veniva corrisposto a titolo di trattamento di fine rapporto.
1 Ciò premesso, ha così concluso: «
1. Accertare e dichiarare che tra il ricorrente CP_ e la resistente e' intercorso un rapporto di lavoro subordinato ininterrotto dal 02.05.08 al 30.11.09;
2. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato dal resistente al ricorrente per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 2 della L. 604/66 e, per l'effetto, condannare la ditta datrice a corrispondere al lavoratore il risarcimento del danno subito pari all'ammontare delle retribuzioni mensili dal giorno del licenziamento al giorno del presunto rientro in azienda, o la diversa somma che il Giudice riterra' giusta ed opportuna;
3. condannare in ogni caso il resistente al pagamento a favore del ricorrente di
€ 34.861,36, a titolo di adeguamento retribuzione al minimo previsto dal CCNL di categoria, tredicesime non pagate e a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario effettuato e non pagato, o la somma maggiore o minore che il
Giudice riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
4. Condannare ancora il resistente, nel caso in cui il rapporto di lavoro non si ripristini, al pagamento di € 4.340,00 a titolo di T.F.R., o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
5. Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari».
Verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia della società resistente.
La prova testimoniale, seppur ammessa, non è stata espletata stante l'avvenuto decesso del primo teste (cfr. documentazione allegato Testimone_1 alle note del 27.5.2024) e la rinuncia all'escussione del secondo teste
. Testimone_2
Pertanto, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione da comunicarsi.
Il ricorso è fondato nei soli limiti tracciati dalla seguente motivazione.
In limine, va osservato che, com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr.
2 Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del
24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale
Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Orbene, così individuati i principi regolatori della materia, risulta per tabulas l'assunzione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato part-time (20 ore settimanali), a decorrere dal 19.1.2009 e fino al 15.6.2009 (cfr. comunicazione ed estratto contributivo). Pt_2
Inoltre, dalla documentazione in atti, depositata dal ricorrente, emerge che lo stesso veniva assunto per svolgere le mansioni di operaio, inquadrato al livello
3 C2 del CCNL di categoria (Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 luglio 1996
e successivi rinnovi), con una retribuzione mensile di riferimento fissata in €
1.502,56 al lordo delle ritenute di legge.
Ciò chiarito, non può invece ritenersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione al periodo non coperto da un regolare contratto (dal
2.5.2008 al 18.1.2009 e dal 16.6.2009 al 30.11.2010), stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Parimenti va respinta la prospettazione attorea circa l'espletamento di lavoro supplementare e straordinario.
In ragione di ciò, la retribuzione percepita dal ricorrente nei circa cinque mesi di lavoro appare conforme ai minimi contrattuali per un inquadramento part-time al
50% (dall'estratto contributivo emerge una retribuzione complessiva pari a € 3.781,00, a fronte di una retribuzione mensile dichiarata di € 750,00).
Diversamente, alla parte vanno riconosciuti la tredicesima mensilità e il TFR maturati e non riscossi.
Circa il quantum, muovendo da una retribuzione contrattuale di € 751,28, si addiviene all'importo di € 313,03 per la tredicesima ed € 278,25 per il tfr;
il tutto per complessivi € 591,28.
Non può invece trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto gli importi richiesti a titolo di assegni familiari, in ordine ai quali la legittimazione passiva non sussiste in capo al datore di lavoro bensì in capo all' . CP_3
Invero, soggetto obbligato al pagamento di detti assegni è esclusivamente l , mentre il datore di lavoro svolge, in costanza di rapporto, il ruolo di mero CP_3 adiectus solutionis causa, per poi compensare gli importi erogati al dipendente a tale titolo con il proprio debito contributivo nei confronti dell'Istituto.
In tal senso si è ripetutamente pronunciato il Supremo Collegio (con orientamento risalente ma mai successivamente modificato e quindi da ritenersi consolidato), affermando che "unico obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l , laddove il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_3 importi, assume la posizione di semplice , con la conseguenza che, ove l abbia comunicato al datore di lavoro la non CP_3 spettanza del trattamento, quest'ultimo non è più tenuto ad anticiparlo ai dipendenti" (Cass.
5.5.1998 n. 4533; nello stesso senso, v. Cass. 7.4.1981, n.
1973).
Infine, va osservato che il mancato riconoscimento della prosecuzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni, risultanti dalla Com. Unilav, del
15.6.2009, assorbe ogni pretesa in ordine all'asserito licenziamento orale del
30.11.2010.
Del resto per la Suprema Corte «Il lavoratore che impugni il licenziamento per
l'assenza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro manifestata con comportamenti concludenti, posto che la mera
4 cessazione dell'attività non è di per sé sola idonea a soddisfare tale onere probatorio. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa» (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3822/19; depositata l'8 febbraio).
Nel caso di specie le allegazioni attoree si palesano affatto generiche, rendendo in ogni caso inammissibile la prova sul punto.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del Dm 55/2004, entro i limiti del decisum (scaglione fino a 1.100,00 €), con applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 591,28, per i titoli indicati in motivazione, il tutto oltre rivalutazione secondo indici Istat
e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
321,00 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari;
Nola, 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 15.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 6841/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Eugenio Pollastro e dall'avv.to Carola Parte_1
Pipitone, presso il cui studio in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, elegge domicilio
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.12.2021, il ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività di lavoratore subordinato alle dipendenze della Controparte_2
dal 2.5.2008 al 30.11.2010, allorquando il rapporto di lavoro
[...] cessava per licenziamento orale;
di essere stato assunto regolarmente solo in data 19.1.2009, con contratto di lavoro part-time terminato il 30.6.2009; che successivamente, e fino al 30.11.2010, il rapporto continuava senza alcuna formalizzazione;
di aver svolto le mansioni di operaio;
che per tutto l'arco temporale in cui ha lavorato alle dipendenze della resistente, ha svolto il seguente orario lavorativo: dalle 7,30 alle 17,30, per un totale di 10 ore giornaliere dal lunedi' al venerdi' e dunque di 50 ore settimanali;
di aver preso ordini e direttive dal sig. ; di aver percepito la somma netta di Controparte_1
€ 750,00 al mese per tutto il periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
che la retribuzione veniva versata in contanti, nei locali della sede della ditta, dal titolare;
di aver maturato un monte ore suppletivo e straordinario pari a 10 ore alla settimana e dunque 40 ore al mese, per il quale non ha percepito alcuna retribuzione ne' maggiorazione;
di non aver mai percepito la tredicesima mensilità e gli assegni al nucleo familiare;
che alla data di cessazione del rapporto di lavoro nulla gli veniva corrisposto a titolo di trattamento di fine rapporto.
1 Ciò premesso, ha così concluso: «
1. Accertare e dichiarare che tra il ricorrente CP_ e la resistente e' intercorso un rapporto di lavoro subordinato ininterrotto dal 02.05.08 al 30.11.09;
2. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato dal resistente al ricorrente per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 2 della L. 604/66 e, per l'effetto, condannare la ditta datrice a corrispondere al lavoratore il risarcimento del danno subito pari all'ammontare delle retribuzioni mensili dal giorno del licenziamento al giorno del presunto rientro in azienda, o la diversa somma che il Giudice riterra' giusta ed opportuna;
3. condannare in ogni caso il resistente al pagamento a favore del ricorrente di
€ 34.861,36, a titolo di adeguamento retribuzione al minimo previsto dal CCNL di categoria, tredicesime non pagate e a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario effettuato e non pagato, o la somma maggiore o minore che il
Giudice riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
4. Condannare ancora il resistente, nel caso in cui il rapporto di lavoro non si ripristini, al pagamento di € 4.340,00 a titolo di T.F.R., o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
5. Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari».
Verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia della società resistente.
La prova testimoniale, seppur ammessa, non è stata espletata stante l'avvenuto decesso del primo teste (cfr. documentazione allegato Testimone_1 alle note del 27.5.2024) e la rinuncia all'escussione del secondo teste
. Testimone_2
Pertanto, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione da comunicarsi.
Il ricorso è fondato nei soli limiti tracciati dalla seguente motivazione.
In limine, va osservato che, com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr.
2 Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del
24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale
Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Orbene, così individuati i principi regolatori della materia, risulta per tabulas l'assunzione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato part-time (20 ore settimanali), a decorrere dal 19.1.2009 e fino al 15.6.2009 (cfr. comunicazione ed estratto contributivo). Pt_2
Inoltre, dalla documentazione in atti, depositata dal ricorrente, emerge che lo stesso veniva assunto per svolgere le mansioni di operaio, inquadrato al livello
3 C2 del CCNL di categoria (Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 luglio 1996
e successivi rinnovi), con una retribuzione mensile di riferimento fissata in €
1.502,56 al lordo delle ritenute di legge.
Ciò chiarito, non può invece ritenersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione al periodo non coperto da un regolare contratto (dal
2.5.2008 al 18.1.2009 e dal 16.6.2009 al 30.11.2010), stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Parimenti va respinta la prospettazione attorea circa l'espletamento di lavoro supplementare e straordinario.
In ragione di ciò, la retribuzione percepita dal ricorrente nei circa cinque mesi di lavoro appare conforme ai minimi contrattuali per un inquadramento part-time al
50% (dall'estratto contributivo emerge una retribuzione complessiva pari a € 3.781,00, a fronte di una retribuzione mensile dichiarata di € 750,00).
Diversamente, alla parte vanno riconosciuti la tredicesima mensilità e il TFR maturati e non riscossi.
Circa il quantum, muovendo da una retribuzione contrattuale di € 751,28, si addiviene all'importo di € 313,03 per la tredicesima ed € 278,25 per il tfr;
il tutto per complessivi € 591,28.
Non può invece trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto gli importi richiesti a titolo di assegni familiari, in ordine ai quali la legittimazione passiva non sussiste in capo al datore di lavoro bensì in capo all' . CP_3
Invero, soggetto obbligato al pagamento di detti assegni è esclusivamente l , mentre il datore di lavoro svolge, in costanza di rapporto, il ruolo di mero CP_3 adiectus solutionis causa, per poi compensare gli importi erogati al dipendente a tale titolo con il proprio debito contributivo nei confronti dell'Istituto.
In tal senso si è ripetutamente pronunciato il Supremo Collegio (con orientamento risalente ma mai successivamente modificato e quindi da ritenersi consolidato), affermando che "unico obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l , laddove il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_3 importi, assume la posizione di semplice , con la conseguenza che, ove l abbia comunicato al datore di lavoro la non CP_3 spettanza del trattamento, quest'ultimo non è più tenuto ad anticiparlo ai dipendenti" (Cass.
5.5.1998 n. 4533; nello stesso senso, v. Cass. 7.4.1981, n.
1973).
Infine, va osservato che il mancato riconoscimento della prosecuzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni, risultanti dalla Com. Unilav, del
15.6.2009, assorbe ogni pretesa in ordine all'asserito licenziamento orale del
30.11.2010.
Del resto per la Suprema Corte «Il lavoratore che impugni il licenziamento per
l'assenza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro manifestata con comportamenti concludenti, posto che la mera
4 cessazione dell'attività non è di per sé sola idonea a soddisfare tale onere probatorio. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa» (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3822/19; depositata l'8 febbraio).
Nel caso di specie le allegazioni attoree si palesano affatto generiche, rendendo in ogni caso inammissibile la prova sul punto.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del Dm 55/2004, entro i limiti del decisum (scaglione fino a 1.100,00 €), con applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 591,28, per i titoli indicati in motivazione, il tutto oltre rivalutazione secondo indici Istat
e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
321,00 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari;
Nola, 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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